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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11825/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – premesso che “1) Il ricorrente veniva riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento dalla Commissione Medica Asl di Nardò, a seguito di visita in CP_ data 10-11-2021 (doc. 1). 2) Tuttavia il Centro medico-legale , a seguito di visita di verifica in data 7-2-2022, riformava la valutazione della Commissione Medica Asl, riconoscendo unicamente lo CP_ stato di invalidità totale (doc. 2). 3) Senonchè l' , sulla scorta della valutazione espressa dalla
Commissione Medica di Nardò, erogava comunque l'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2022 e fino al 30-6-2023. 4) Con provvedimento in data 2-6-2023 (doc. 3) l' chiedeva CP_2 la restituzione della somma di € 9.452,88, pari ai ratei di indennità di accompagnamento versati dal gennaio 2022 al giugno 2023. 5) Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso al
Comitato Provinciale (doc. 4), evidenziando l'illegittimità dell'indebito in quanto non preceduto da alcun provvedimento formale di revoca dell'indennità di accompagnamento, come riconosciuta dalla Commissione Medica Asl di Nardò, ma senza esito alcuno” - ha chiesto: dichiarare illegittimo ed annullare l'impugnato provvedimento di recupero, dichiarando non dovuta dall'istante la CP_ somma di € 9.452,88 per i motivi suesposti;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma eventualmente recuperata, oltre interessi di legge”.
L' ha dedotto che “l'ammontare del debito a carico dell'odierno ricorrente è diverso e CP_1 minore rispetto a quello indicato dal provvedimento oggetto di impugnazione … All'esito di tutte queste operazioni l'importo di debito residuo è pari a € 5.228,36” ed ha chiesto di Accertare la ripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento indebitamente erogati per il minor ammontare indicato, pari a € 5.228,36, con condanna di controparte al pagamento di tale somma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta infatti che il verbale della visita del 07.02.2022 (con il quale il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento) è stato notificato a mani del ricorrente in data
22.02.2022; dagli atti risulta inoltre che il precedente verbale del 10.11.2021 era solo provvisorio, mentre il successivo verbale del 07.02.2022 era definitivo;
tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, il quale ha allegato al ricorso entrambi i suddetti verbali, recanti le indicazioni a penna rispettivamente “PROVVISORIO” (il primo) e “DEFINITIVO” (il secondo).
A partire dal 22.02.2022, pertanto, il ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, si vedano i principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza emessa il 16.04.2025, allegata alle note scritte dell' : “L'appellante deduce che sulla CP_1 base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile
2 precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata.
Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della
Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro
(non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. …
Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, ciò tanto più ove si consideri che la situazione di affidamento incolpevole è esclusa ulteriormente dal fatto che il primo verbale era solo provvisorio e il secondo (da cui trae origine l'indebito) era definitivo (e di tali circostanze il ricorrente era pienamente consapevole).
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la sola precisazione che l'indebito ripetibile è già stato ridotto dall alla minore somma di € 5.228,36 indicata nella memoria di costituzione. CP_1
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/10/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11825/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – premesso che “1) Il ricorrente veniva riconosciuto invalido totale con diritto all'indennità di accompagnamento dalla Commissione Medica Asl di Nardò, a seguito di visita in CP_ data 10-11-2021 (doc. 1). 2) Tuttavia il Centro medico-legale , a seguito di visita di verifica in data 7-2-2022, riformava la valutazione della Commissione Medica Asl, riconoscendo unicamente lo CP_ stato di invalidità totale (doc. 2). 3) Senonchè l' , sulla scorta della valutazione espressa dalla
Commissione Medica di Nardò, erogava comunque l'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2022 e fino al 30-6-2023. 4) Con provvedimento in data 2-6-2023 (doc. 3) l' chiedeva CP_2 la restituzione della somma di € 9.452,88, pari ai ratei di indennità di accompagnamento versati dal gennaio 2022 al giugno 2023. 5) Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso al
Comitato Provinciale (doc. 4), evidenziando l'illegittimità dell'indebito in quanto non preceduto da alcun provvedimento formale di revoca dell'indennità di accompagnamento, come riconosciuta dalla Commissione Medica Asl di Nardò, ma senza esito alcuno” - ha chiesto: dichiarare illegittimo ed annullare l'impugnato provvedimento di recupero, dichiarando non dovuta dall'istante la CP_ somma di € 9.452,88 per i motivi suesposti;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma eventualmente recuperata, oltre interessi di legge”.
L' ha dedotto che “l'ammontare del debito a carico dell'odierno ricorrente è diverso e CP_1 minore rispetto a quello indicato dal provvedimento oggetto di impugnazione … All'esito di tutte queste operazioni l'importo di debito residuo è pari a € 5.228,36” ed ha chiesto di Accertare la ripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento indebitamente erogati per il minor ammontare indicato, pari a € 5.228,36, con condanna di controparte al pagamento di tale somma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto dagli atti risulta infatti che il verbale della visita del 07.02.2022 (con il quale il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento) è stato notificato a mani del ricorrente in data
22.02.2022; dagli atti risulta inoltre che il precedente verbale del 10.11.2021 era solo provvisorio, mentre il successivo verbale del 07.02.2022 era definitivo;
tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, il quale ha allegato al ricorso entrambi i suddetti verbali, recanti le indicazioni a penna rispettivamente “PROVVISORIO” (il primo) e “DEFINITIVO” (il secondo).
A partire dal 22.02.2022, pertanto, il ricorrente aveva avuto conoscenza legale della perdita del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e iniziava a decorrere il termine di sei mesi per proporre impugnazione con ricorso ex art. 445-bis c.p.c..
Trovano quindi applicazione seguenti i principi di diritto enunciati dalla Corte d'Appello Lecce,
Sez. lavoro, con la sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della
Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione anche dopo la visita di CP_1 revisione non è infatti sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione. Nella parte motiva della sentenza 15/01/2025, n. 25 innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D.L. n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica …”.
Nello stesso senso, si vedano i principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza emessa il 16.04.2025, allegata alle note scritte dell' : “L'appellante deduce che sulla CP_1 base dell'art.37 l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile
2 precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata.
Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della
Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro
(non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. …
Indubbio quindi che a decorrere dal ricevimento della copia del verbale di visita (avvenuto il
3.6.2022) il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento;
quindi per il periodo successivo non può più ritenersi sussistente un affidamento legittimo sulla CP_ spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo dell'indennità di accompagnamento costituente oggetto della comunicazione di indebito del 2022, non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge”.
Tali principi di diritto sono perfettamente applicabili nel caso di specie, ciò tanto più ove si consideri che la situazione di affidamento incolpevole è esclusa ulteriormente dal fatto che il primo verbale era solo provvisorio e il secondo (da cui trae origine l'indebito) era definitivo (e di tali circostanze il ricorrente era pienamente consapevole).
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la sola precisazione che l'indebito ripetibile è già stato ridotto dall alla minore somma di € 5.228,36 indicata nella memoria di costituzione. CP_1
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/10/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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