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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 19 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1985 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Aschenez C.F._1
n. 140 presso lo studio degli avv.ti Antonino Squillaci e Giulia Valeria Squillaci, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE -
CONTRO
persona del legale rappresentante pro tempore;
-CONVENUTA CONTUMACE –
avente per OGGETTO: contratto di appalto.
----------------------
Sono comparsi:
gli avv.ti Antonino Squillaci e Giulia Valeria Squillaci, per parte attrice.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori di parte attrice discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando l'inadempimento, da parte di quest'ultima, a quanto pattuito con il contratto di appalto, stipulato in data 16.11.2015, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino di un muro di sostegno contiguo al fabbricato di proprietà attorea.
Esponeva che, nonostante la corresponsione dell'intero prezzo pattuito, tra le parti (pari ad €. 6.000,00, IVA inclusa), per l'esecuzione dell'opera commissionata ed i numerosi solleciti, i lavori non erano stati realizzati. Concludeva chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto de quo, stante l'inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione del corrispettivo di appalto versato ed al risarcimento dei danni.
La società convenuta, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno, pertanto, accolte.
1. Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per
l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
A sostegno della domanda, l'attrice ha depositato copia del menzionato contratto di appalto, recante la data del 17.11.2015 e sottoscritto dalle parti, con il quale la convenuta società Controparte_1
assumeva l'affidamento dei “lavori di ripristino di un muro di sostegno, posto in cima ad un costone di circa mt. 12 di dislivello, sito in Reggio Calabria, località
Arangea, via Maldariti, traversa III”, crollato in seguito “ad un dissesto del terreno su cui gravava” (art. 1 “Oggetto del contratto”) per il prezzo di €.
6.000,00, IVA inclusa (art. 3 “Pagamenti in acconto”).
Alla stregua della superiore allegazione, può, dunque ritenersi provato il rapporto contrattuale, dedotto da e l'obbligazione assunta dalla Parte_1
convenuta società, sulla quale l'attrice ha fondato le proprie domande, assumendo l'inadempimento della controparte. Era onere di parte convenuta -di contro, rimasta contumace- dare dimostrazione del fatto estintivo dell'obbligazione assunta, costituito dal proprio adempimento.
Il nominato C.T.U., ing. -le cui conclusioni, anche alla Persona_1
stregua dei chiarimenti resi, questo Giudice ritiene di far proprie, siccome del tutto condivisibili in quanto immuni da vizi logici-giuridici e fondate sull'attento studio degli atti e valutazione dello stato dei luoghi- ha accertato che il muro de quo “non è stato mai costruito”.
La società appaltatrice risulta, pertanto, inadempiente, e l'onere della prova della non imputabilità dell'inadempimento, che gravava sulla stessa società convenuta, non è stato assolto.
Non è dubitabile che, nella specie, discutendosi della mancata esecuzione dei lavori pattuiti, ricorre l'inadempimento di una obbligazione primaria ed essenziale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (ex plurimis, Cass. 28/10/2011,
n. 22521; Cass. 04/10/2017 n. 23199).
La mancata realizzazione del muro commissionato incide in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, difettando chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sull'appaltatore: l'esecuzione dei lavori pattuiti. Si tratta di inadempimento di non scarsa importanza, con la conseguenza che devono accogliersi le ragioni dell'attrice che ha domandato la risoluzione del contratto con la società Controparte_1
2. Alla luce della risoluzione del contratto ed ai sensi dell'art. 1458 c.c., la domanda di parte attrice di restituzione delle somme corrisposte a titolo di prezzo di appalto, deve essere accolta;
è noto, infatti, che la risoluzione del contratto comporta l'obbligo delle parti di restituire reciprocamente tutto ciò che era stato ricevuto in esecuzione dello stesso.
La società va, dunque, Controparte_1
condannata a corrispondere all'attrice (che ne ha provato l'esborso) la chiesta somma di €. 6.000,00.
3. Infine, fondata appare anche l'avanzata domanda risarcitoria con riferimento al danno, integrato dal maggiore importo, oggi occorrente per l'esecuzione dell'opera appaltata, in ragione dell'incremento del costo della medesima rispetto all'originaria spesa quantificata in €. 6.000,00 IVA inclusa
(pari ad “€. 4.950,00, valore opere riportato in contratto escluso IVA”, cfr. pag.
9 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha, invero, accertato detto aggravio di spese, concludendo che
“La quantificazione delle opere richieste e non realizzate ammonta ad €
12.177,12 ed è stata condotta aggiornando i prezzi con l'applicazione del prontuario della Regione Calabria (Burc n. 45 del 28 febbraio 2024) si veda computo metrico allegato1” (cfr. chiarimenti depositati in data 30.11.2024).
La convenuta società va, pertanto, condannata al risarcimento del danno, pari ad €. 7.227,12 (€. 12.177,12 - €. 4.950,00).
4. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta ed in favore di parte attrice. Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore degli avv.ti Antonino Squillaci e Giulia Valeria Squillaci.
Analogamente, anche le spese di C.T.U. -con diritto di parte attrice alla restituzione di quanto a detto titolo anticipato-, nonché quelle di C.T.P. (non risultando -quanto a queste ultime- nè l'eccessività nè la superfluità, in tal senso
Cass.civ. , sez. I, 11 giugno 1980, n. 3716), devono essere poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori di parte attrice e nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1985 del Registro Generale Contenzioso
2020, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1
provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 17.11.2015;
2) condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di €. 6.000,00, riscosso a titolo di prezzo di appalto;
3) condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, per le causali di cui in Parte_1 motivazione, della somma di €. 7.227,12;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida come segue: €. 600,00 per la fase di studio, €. 550,00 per la fase introduttiva, €. 1.200,00 per fase istruttoria ed €. 1.300,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.650,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 143,81 per spese documentate (incluse spese di
C.T.P). Distrazione in favore degli avv.ti Antonino Squillaci e Giulia Valeria
Squillaci;
5) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta, con diritto di parte attrice alla restituzione di quanto a detto titolo anticipato.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Maria Crucitti
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