Articolo 16 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 aprile 1976
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Versione
21 maggio 1978
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Versione
27 maggio 1989
Art. 16. (( 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e' cosi' modificato:
"Le unita' da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa" ))
Entrata in vigore il 27 maggio 1989
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