Art. 16. (( 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e' cosi' modificato:
"Le unita' da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa" ))
"Le unita' da diporto, come definite all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa" ))