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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 950 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Aversa, via Botticelli n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Raffaele De Chiara che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 29.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto, terza fascia, del personale ATA della provincia di Frosinone e di avere in precedenza prestato, dal 18.2.1998 al 16.01.1999, servizio militare di leva obbligatorio per il quale gli era stato attribuito il punteggio di 0,55, ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo di pertinenza il punteggio di 5,50 per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 18.02.1998 al 16.01.1999. Sempre nel merito e per l'effetto ordinare alla parte convenuta – avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – di provvedere all'aggiornamento del punteggio in relazione alla valutazione del titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 18.02.1998 al 16.01.1999 per come riconosciuto nel presente giudizio funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia 2021/2024 a beneficio dell'istante e per i profili professionali ATA interessati (Assistente amministrativo – Assistente tecnico e Collaboratore scolastico). In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei e opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuire in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza del , Controparte_1 [...]
, il Controparte_2 se di lite.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ha preliminarmente individuato l'oggetto del giudizio nell'accertamento del diritto della parte ricorrente all'integrale punteggio spettante per il servizio di leva militare obbligatorio svolto successivamente al conseguimento del Titolo per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Frosinone, per il profilo di assistente amministrativo/ collaboratore scolastico e svolto non in costanza di nomina>; ii) ha premesso che dagli atti di causa risultava che il aveva valutato CP_1 il servizio di leva svolto con l'attribuzione di un punteg 5 anziché con il maggiore punteggio di 5,00 punti annui;
iii) ribadendo l'orientamento interpretativo espresso dal medesimo Tribunale in altre decisioni e richiamato l'Allegato A del D.M. n. 50/2021, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha affermato che nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica)> e come la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M. n. 9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria, posta dagli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e dall'art. 52 Cost.>; ripercorsa, quindi, la disciplina normativa in materia (art. 569 del D.Lgs. 297/1994; art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010) e richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 5679 del 2020, poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021), ha ritenuto la regolamentazione del servizio militare nelle Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; iv) ha aggiunto che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore [..]> sicché non può dirsi illegittima la minore valenza del servizio prestato non in costanza di impiego, corrispondendo tale minore valenza alla differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2; v) ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 52 Cost.; vi) richiamando l'art. 3 Cost. ha ritenuto non equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare, senza avere alcun rapporto di lavoro in corso>, aggiungendo a supporto che il ricorrente nulla ha dedotto circa l'effettivo inserimento nelle graduatorie medesime e dunque l'esistenza di una effettiva e concreta possibilità di nomina, eventualmente sacrificata>, situazione ben diversa di colui che, essendo iscritto nelle medesime graduatorie, effettivamente ha ottenuto una nomina e deve tuttavia chiedere la sospensione per effetto del servizio militare>; vii) concludendo, ha ritenuto legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro, e differenziano assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone l'erroneità e/o illogicità: I) nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato di aderire all'orientamento espresso dal Tribunale di Frosinone in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa ritenendo, viceversa, maturato dall'anzidetto Tribunale un orientamento decisamente opposto;
II) per aver il primo giudice errato nell'interpretazione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare ordinanza n. 5679/2020, n. 15127/2021, n. 15467/2021 e 41894/2021; III) per aver il primo giudice errato nell'interpretazione dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010; IV) per aver il primo giudice travisato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di una effettiva e concreta possibilità di nomina del ricorrente;
V) per aver il primo giudice erroneamente interpretato l'art. 3 Cost., trascurando che l'equivalenza delle situazioni tra coloro i quali sono costretti ad abbandonare il lavoro per espletare il servizio di leva obbligatorio e coloro che adempiono il predetto obbligo pur non essendo in quel momento impiegati sta nel fatto che, i primi, sacrificano il guadagno e la progressione di carriera mentre i secondi l'opportunità di conseguire un lavoro.
2.1. Il ha omesso di costituirsi in giudizio Controparte_1 rimanendo contumace.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso, perché rilevante per la decisione, che l'appellante ha prestato servizio militare prima dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali e che nella specie viene in rilievo esclusivamente il triennio scolastico 2021/2024, regolato dal DM n. 50 del 2021. Fatta tale necessaria premessa, l'appello, i cui motivi vanno congiuntamente trattati per evidente connessione, è infondato e deve essere respinto.
4. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050
- ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
- ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. Le spese del grado restano irripetibili stante la mancata costituzione in giudizio del appellato. CP_1
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, il 10.7.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 950 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Aversa, via Botticelli n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Raffaele De Chiara che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 29.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto, terza fascia, del personale ATA della provincia di Frosinone e di avere in precedenza prestato, dal 18.2.1998 al 16.01.1999, servizio militare di leva obbligatorio per il quale gli era stato attribuito il punteggio di 0,55, ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo di pertinenza il punteggio di 5,50 per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 18.02.1998 al 16.01.1999. Sempre nel merito e per l'effetto ordinare alla parte convenuta – avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – di provvedere all'aggiornamento del punteggio in relazione alla valutazione del titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 18.02.1998 al 16.01.1999 per come riconosciuto nel presente giudizio funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia 2021/2024 a beneficio dell'istante e per i profili professionali ATA interessati (Assistente amministrativo – Assistente tecnico e Collaboratore scolastico). In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei e opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuire in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza del , Controparte_1 [...]
, il Controparte_2 se di lite.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ha preliminarmente individuato l'oggetto del giudizio nell'accertamento del diritto della parte ricorrente all'integrale punteggio spettante per il servizio di leva militare obbligatorio svolto successivamente al conseguimento del Titolo per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Frosinone, per il profilo di assistente amministrativo/ collaboratore scolastico e svolto non in costanza di nomina>; ii) ha premesso che dagli atti di causa risultava che il aveva valutato CP_1 il servizio di leva svolto con l'attribuzione di un punteg 5 anziché con il maggiore punteggio di 5,00 punti annui;
iii) ribadendo l'orientamento interpretativo espresso dal medesimo Tribunale in altre decisioni e richiamato l'Allegato A del D.M. n. 50/2021, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha affermato che nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica)> e come la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M. n. 9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria, posta dagli artt. 569 comma 3 e 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e dall'art. 52 Cost.>; ripercorsa, quindi, la disciplina normativa in materia (art. 569 del D.Lgs. 297/1994; art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010) e richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 5679 del 2020, poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021), ha ritenuto la regolamentazione del servizio militare nelle Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; iv) ha aggiunto che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore [..]> sicché non può dirsi illegittima la minore valenza del servizio prestato non in costanza di impiego, corrispondendo tale minore valenza alla differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2; v) ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 52 Cost.; vi) richiamando l'art. 3 Cost. ha ritenuto non equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare, senza avere alcun rapporto di lavoro in corso>, aggiungendo a supporto che il ricorrente nulla ha dedotto circa l'effettivo inserimento nelle graduatorie medesime e dunque l'esistenza di una effettiva e concreta possibilità di nomina, eventualmente sacrificata>, situazione ben diversa di colui che, essendo iscritto nelle medesime graduatorie, effettivamente ha ottenuto una nomina e deve tuttavia chiedere la sospensione per effetto del servizio militare>; vii) concludendo, ha ritenuto legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del D.M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro, e differenziano assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone l'erroneità e/o illogicità: I) nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato di aderire all'orientamento espresso dal Tribunale di Frosinone in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa ritenendo, viceversa, maturato dall'anzidetto Tribunale un orientamento decisamente opposto;
II) per aver il primo giudice errato nell'interpretazione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare ordinanza n. 5679/2020, n. 15127/2021, n. 15467/2021 e 41894/2021; III) per aver il primo giudice errato nell'interpretazione dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010; IV) per aver il primo giudice travisato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di una effettiva e concreta possibilità di nomina del ricorrente;
V) per aver il primo giudice erroneamente interpretato l'art. 3 Cost., trascurando che l'equivalenza delle situazioni tra coloro i quali sono costretti ad abbandonare il lavoro per espletare il servizio di leva obbligatorio e coloro che adempiono il predetto obbligo pur non essendo in quel momento impiegati sta nel fatto che, i primi, sacrificano il guadagno e la progressione di carriera mentre i secondi l'opportunità di conseguire un lavoro.
2.1. Il ha omesso di costituirsi in giudizio Controparte_1 rimanendo contumace.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso, perché rilevante per la decisione, che l'appellante ha prestato servizio militare prima dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali e che nella specie viene in rilievo esclusivamente il triennio scolastico 2021/2024, regolato dal DM n. 50 del 2021. Fatta tale necessaria premessa, l'appello, i cui motivi vanno congiuntamente trattati per evidente connessione, è infondato e deve essere respinto.
4. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.1. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050
- ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
- ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.2. La gravata sentenza è conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nel precedente citato e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5. Le spese del grado restano irripetibili stante la mancata costituzione in giudizio del appellato. CP_1
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, il 10.7.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario