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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32216/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Raffaella Tronci Presidente dott.ssa Ettore Favara Giudice dott. Raffaele Miele Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 32216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour n. 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Losardo che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA QUERELANTE INCIDENTALE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE pagina 1 di 10 OGGETTO: ricognizione di debito e querela di falso incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di , al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertare la legittimità del diritto di credito vantato condanni la convenuta IG.ra al pagamento della somma di € 200.000,00 a titolo di Controparte_1
riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento;
2) Con la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che: 1) , tra l'anno 2018 e l'anno 2019, aveva Controparte_1 acquistato la nuda proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Gela n. 67 (interno 10, piano 5°); 2)
l'immobile de quo era di proprietà di sua madre, , che decedeva il 20/8/2019; 3) data la Persona_1
morte prematura della la sottoscriveva, in data 13/09/2019, una dichiarazione Per_1 CP_1
unilaterale in cui ammetteva di essere debitrice nei suoi confronti, ovvero una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; 4) tale atto prevedeva che la gli corrispondesse la somma di € 200.000,00 entro CP_1
il 5/3/2020; 5) non avendo lei provveduto spontaneamente al pagamento, la sollecitava ad adempiere tramite raccomandata a/r del 13/11/2019; 6) essendo tale missiva rimasta senza positivo riscontro, agiva in via giudiziale per ottenere il suddetto pagamento.
pagina 2 di 10 si è costituita, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ ritenuta rilevante ai Controparte_1
fini del giudizio la querela di falso proposta dalla IG.ra , preliminarmente disporre Controparte_1
la separazione del giudizio sulla querela di falso con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione del giudizio su tale querela di falso innanzi al competente Tribunale di Roma in composizione collegiale e la contemporanea sospensione del presente giudizio sulla domanda proposta dal IG. con il ricorso introduttivo, fino all'esito del giudizio sulla querela di falso;
− nel Parte_1
merito, previo accertamento e declaratoria della falsità del documento oggetto di impugnativa con la querela di falso, rigettare la domanda del IG. perché infondata e temeraria, con Parte_1
condanna del IG. ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa Parte_1 ed alle spese del giudizio in favore della IG.ra ”. Controparte_1
La , in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha contestato la ricostruzione del CP_1
eccependo che: 1) nel mese di settembre del 2018 si rivolgeva all'agenzia immobiliare SA Pt_1
Case affinché le procurasse la proprietà o anche la sola nuda proprietà di un immobile in Roma;
2)
l'agenzia, avendo già ricevuto dalla un mandato a vendere la nuda proprietà di un immobile Per_1
situato a Roma, in Via Gela n. 67, per € 275.000,00, le sottoponeva tale proposta;
3) raggiungeva, così, un accordo sul prezzo della cessione con , fissando l'importo in € 250.000,00; 4) in data Persona_1
5/12/2018, sottoscriveva il rogito di compravendita con la parte venditrice (atto per notaio
[...]
rep. n. 1285 racc. n. 773), alla presenza anche dei due figli di quest'ultima e Persona_2 Parte_1
, oltre che dell'agente immobiliare che aveva mediato l'affare, , e di due Per_3 Persona_4
testimoni di fiducia del notaio rogante;
5) l'importo di € 250.000,00 - secondo le pattuizioni raggiunte in fase di trattativa - veniva quindi da lei effettivamente corrisposto a mezzo di due assegni circolari non trasferibili (n. 4300019591-10 e n. 430001952-11), di € 125.000,00 ciascuno, all'ordine, il primo, di e, il secondo, di;
6) all'art. 2 del rogito notarile si dava atto che tale modalità Per_5 Parte_1 di pagamento del prezzo era stata espressamente indicata dalla parte venditrice “al fine di realizzare una liberalità indiretta avente ad oggetto le corrispondenti somme di danaro” in favore dei figli;
7) pochi mesi dopo il SA la informava del decesso della intervenuto il 20/8/2019, e le Per_1
forniva il contatto telefonico del figlio , per poter definire la consegna delle chiavi Parte_1
dell'appartamento; 8) entrava quindi in contatto con il il quale le diceva che era stata fortunata, Pt_1
“avendo acquistato per una cifra a suo dire modesta un appartamento che a seguito della morte della madre valeva molto di più”; 9) nel corso dei contatti immediatamente successivi, il le segnalava: Pt_1
9.1) che lui avrebbe avuto difficoltà per la consegna delle chiavi;
9.2) che il giorno della consegna delle chiavi lei avrebbe dovuto firmare una scrittura privata per dare atto di tale consegna, al fine di esonerare lui e i suoi familiari da qualsiasi responsabilità qualora fosse capitato qualcosa alla casa dopo pagina 3 di 10 la consegna delle chiavi;
9.3) che gli serviva una copia del suo documento di identità, da allegare alla scrittura privata;
10) alle perplessità da lei manifestate, il replicava che stava facendo di tutto per Pt_1
consegnarle l'immobile il prima possibile;
11) il riproponeva la richiesta anche nella chat, che si Pt_1
sviluppava tra di loro su WhatsApp a partire dal 24/8/2019; 12) cercava di prendere tempo, dicendo che era in partenza con la famiglia e che avrebbe dovuto sistemare diverse cose;
13) il 27/8/2019, inviava, sempre tramite WathsApp due fotografie che riproducevano il fronte-retro della sua carta di identità, aggiungendo nel corpo della fotocopia la dicitura, vergata a mano, “Carta d'identità fornita per atto privato consegna chiavi app. via Gela 67 Roma”; 14) il chiamandola al telefono e dicendole che Pt_1 la fotocopia del documento da lei inviata “non andava bene” e che “non capiva cosa IGnificasse quella scritta”, le chiedeva di inviare una nuova foto della carta di identità, ma lei rifiutava;
15) nel corso della medesima telefonata, il la invitava a portare, nel giorno della consegna delle chiavi, otto Pt_1
fotocopie della propria carta di identità, affermando che sarebbero state poi allegate alle otto copie della scrittura privata che i presenti avrebbero dovuto sottoscrivere e distribuite, due per ciascuno, a lui, alla sorella, al padre e a lei stessa;
16) il 5/9/2019, quindi, si recava in Via Gela n. 67, accompagnata dal marito , per ottenere la consegna delle chiavi, e, presso il portone di ingresso, trovava CP_2
già presenti il suo padre , sua sorella accompagnata dal fidanzato, , Pt_1 Per_6 Per_3 Persona_7
il SA e il fabbro, , con un suo aiutante;
17) il aveva portato con sé gli otto Controparte_3 Pt_1
esemplari della scrittura privata che aveva predisposto per effettuare la consegna delle chiavi, e, dopo avere inserito i dati anagrafici del fabbro e fatto apporre anche il timbro aziendale, incominciava a firmare ciascuna scrittura;
18) durante la sottoscrizione delle scritture private si creava confusione, dovuta al fatto che i numerosi fogli che componevano i diversi documenti giravano dall'uno all'altro dei presenti;
19) apponeva, dunque, la propria sottoscrizione su sei delle otto copie della scrittura privata (quelle che avrebbero dovuto essere trattenute dal da sua sorella e da suo padre Pt_1 Per_3
) e in calce alle corrispondenti fotocopie della propria carta di identità, da allegare agli originali Per_6
delle scritture private;
20) gli esemplari delle scritture private sottoscritti dai diversi interessati con i relativi allegati venivano quindi confezionati dal che le consegnava due di questi documenti, e Pt_1
precisamente quelli contenenti i due esemplari di scrittura privata, privi dell'allegazione delle fotocopie della sua carta di identità; 21) al termine di tali operazioni, il le chiedeva di scrivere sotto una Pt_1 delle due fotocopie rimanenti della sua carta d'identità una dichiarazione di pagamento delle utenze domestiche dal 5/9/2019 in poi;
apponeva, quindi, di proprio pugno tale dichiarazione e subito al di sotto apponeva la propria firma;
22) tutte le altre fotocopie della sua carta di identità, sottoscritte e consegnate al erano prive di qualsiasi altro segno;
23) in data 18/9/2019, il le inviava, con Pt_1 Pt_1
sms, un messaggio del seguente tenore letterale: “come da accordi attendo io 5 Marzo 2020. Buona
pagina 4 di 10 serata”; in risposta, inviava al tramite WhatsApp, il seguente testo: “Mi è arrivato questo Pt_1
messaggio strano.... forse ha sbagliato persona... Come da accordi attendo io 5 marzo 2020.Buona serata”; il tramite WhatsApp, le inviava un allegato audio in cui pronunciava le seguenti parole: Pt_1
“Non ho capito. Cosa attende lei IGnora?”; 24) dopo quella data, non aveva più contatti con il - Pt_1
che, quindi, aveva incontrato per l'ultima volta il giorno 5/9/2019; 25) il 16/11/2019, veniva recapitato presso la sua abitazione, l'avviso di una raccomandata a lei indirizzata, che veniva ritirata presso l'ufficio postale il giorno 3/12/2019; 26) il plico conteneva una lettera dell'avv. Madonia Pietro, datata
5/11/2019 e scritta “in nome e per conto” di , nella quale si asseriva che quest'ultimo era Parte_1
suo creditore per un importo pari a € 200.000,00, dovuto alla circostanza che lei aveva sottoscritto una dichiarazione unilaterale in cui aveva ammesso di essere sua debitrice;
27) alla lettera veniva allegata anche la fotocopia della presunta ricognizione di debito;
28) l'11/1/2020 querelava il per truffa e Pt_1
veniva aperto un procedimento penale a carico di quest'ultimo (RGNR n. 1993/2020).
La ha proposto, dunque, con l'atto di costituzione, querela di falso in corso di causa avverso CP_1
il documento prodotto dal ricorrente e indicato come “Ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritta dalla IG.ra ” e ciò sia in relazione alla data dattiloscritta “13/09/2019”, sia in CP_1
relazione alla seguente dichiarazione, anch'essa dattiloscritta: “la sottoscritta nata a [...]
Cosenza (CS) il 31/03/1971 residente a [...] avendo comprato la nuda proprietà dell'immobile a Roma in via Gela 67 interno dieci e piano quinto dalla IGnora Persona_1
deceduta il 20 agosto 2019 e volendo tenere conto della sua morte prematura intendo secondo l'art.
1988 c.c. riconoscere un debito nei confronti di (nato a [...] – Albania il 11/04/1988) di Parte_1
euro duecentomila/00 da corrispondere entro il 5 marzo 2020 a fronte di riconoscimento del giusto prezzo dell'immobile de quo. rilascia tale dichiarazione per provare indubbiamente il rapporto debitorio fondamentale di per eventuali azioni legali che lo stesso abbia ad intraprendere Parte_1 per il recupero vantato nei confronti della sottoscritta ”; 37) il disconoscimento Controparte_1 dell'autenticità del documento non si estendeva alla firma di sottoscrizione “ ”, che Controparte_1
appariva apposta in calce ad esso, e neppure era riferito all'immagine della carta di identità, che si trovava nella parte centrale, ma investiva invece “tutte le dattiloscritture e tutti gli altri segni che appaiono nel medesimo documento, in quanto apposti absque pactis”.
All'udienza del 17/3/2021, richiedendo la decisione sulla querela di falso un'istruzione non sommaria, previo mutamento del rito, è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario.
pagina 5 di 10 Con ordinanza del 14/5/2021, che qui si intende riportata e confermata, è stata autorizzata la presentazione della suddetta querela di falso, attesa la sua ammissibilità e la rilevanza del documento impugnato.
In via istruttoria è stato esperito l'interrogatorio della convenuta , mentre Controparte_1 Parte_1 non è comparso a rendere l'interpello che gli era stato deferito, e sono state esperite le prove per testi, nei limiti in cui erano state ammesse con ordinanza del 25/1/2022, che qui parimenti si intende riportata e confermata.
Con ordinanza del 16/1/2024, anch'essa da intendersi come riportata e confermata, è stata accolta l'istanza di rimessione in termini e di acquisizione di produzione documentale presentata dalla convenuta , relativa agli atti di indagine effettuati nel corso del procedimento penale Controparte_1
RGNR n.1993/2020 (verbali di s.i.t. e relazione tecnica del RIS).
All'udienza cartolare del 5/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
***
Tutto ciò premesso in fatto, occorre dapprima esaminare, seguendo l'ordine logico di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c., la querela di falso proposta in corso di causa da , ai sensi dell'art. 221 Controparte_1
c.p.c., avverso la dichiarazione di ricognizione del debito del 13/9/2019, apparentemente sottoscritta dalla stessa relativa al riconoscimento di dovere versare la somma di € 200.000,00 nei confronti di
. Parte_1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancanza di elementi istruttori, tra cui la mancata acquisizione dell'originale del documento disconosciuto, avanzata da parte attrice nella comparsa conclusionale del 24/1/2025.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la querela di falso si presenta ammissibile e procedibile anche in assenza di produzione o richiesta di esibizione dell'originale del documento relativamente al quale sia stata proposta. Il provvedimento di deposito del documento, infatti, “è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro, che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tale incombente, il quale è evidentemente posto in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia” (cfr. Cass. n. 19727 del 2003;
Cass. n. 4236 del 1990; Cass. n. 1593 del 1984).
pagina 6 di 10 Pertanto, la circostanza che il non abbia potuto ottemperare all'invito (cfr. ordinanza del Pt_1
14/5/2021) a depositare l'originale del documento impugnato, essendo stato tale documento acquisito agli atti del procedimento penale, non comporta l'improcedibilità della querela di falso in esame.
Va altresì evidenziato che, in ogni caso, non si ritiene indispensabile l'acquisizione dell'originale cartaceo del documento, ai fini della decisione sulla falsità degli elementi grafici disconosciuti da
, in quanto “il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo Controparte_1
ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento “absque pactis”, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore” (cfr.
Cass. n. 12118 del 2020).
Ciò posto, risulta dagli atti che, a seguito della querela sporta in sede penale dalla , sia stato CP_1
instaurato un procedimento a carico di per diversi reati, tra cui il tentativo di truffa ex Parte_1
artt. 56 e 640 c.p.p. ai danni della odierna convenuta (RGNR n. 1993/2020).
Si evidenzia, al riguardo, che , ricevuta con PEC notizia del rinvio a giudizio di Controparte_1
e avuto accesso al fascicolo delle indagini preliminari in data 14/4/2023, ha prodotto in Parte_1
atti, previa rimessione in termini, documentazione rilevante per la decisione e costituita, in particolare, da: a) verbali di sommarie informazioni rese alla PG da , Per_5 Persona_7
e ; b) la relazione tecnica (datata 6/10/2021) redatta dal RIS dei Persona_4 CP_2
Carabinieri di Roma, atta ad accertare, in riferimento al presunto atto di ricognizione di debito, “il tipo/i tipi di stampante utilizzata per la realizzazione del testo dattiloscritto, nonché se esso sia stato apposto sul foglio successivamente alla firma in calce” (cfr. documentazione acclusa all'istanza del 17/4/2023 di parte convenuta).
Occorre precisare, in proposito, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n.
17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del
2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In particolare, il giudice civile può utilizzare come fonte pagina 7 di 10 del proprio convincimento le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, tra cui i rapporti ed i verbali degli organi di PG (cfr. Cass. n. 22020 del 2007).
Ebbene, dalla relazione tecnica redatta dai RIS Carabinieri di Roma, si evince che l'ispezione effettuata sulla superficie del reperto in verifica, con particolare riguardo all'area riportante la sottoscrizione apposta sul medesimo, ha permesso di osservare la presenza di “tracce spurie di toner derivanti dal processo di stampa cui il reperto è stato sottoposto” e che, in conclusione, la firma della è CP_1 stata apposta sul documento “prima dell'esecuzione della stampa mediante tecnica laser” (cfr. Con relazione tecnica dei allegata al fascicolo di parte convenuta).. Con Il Tribunale ritiene di prestare piena adesione alle conclusioni del , in quanto supportate da approfondita indagine dalla quale emerge che, nel caso di specie, ricorrono degli elementi tecnicamente idonei a far reputare che il abbia manipolato il documento, a lui consegnato già firmato e privo di Pt_1 scritture, inserendovi mediante l'utilizzo della stampante elementi spuri (la data 13/9/2019 e la dichiarazione dattiloscritta risultante nello spazio tra l'immagine fotocopiata del documento di identità
e la firma di sottoscrizione).
Va aggiunto che dall'istruttoria orale espletata in questa sede, e in particolare dalle deposizione rese da e da è emerso che durante l'incontro fissato tra le parti per ottenere le CP_2 Persona_7 chiavi dell'immobile che aveva acquistato, la aveva consegnato al diverse fotocopie del CP_1 Pt_1
proprio documento di identità - recanti in calce le sue firme di sottoscrizione, ma prive di qualsivoglia ulteriore segno grafico - affinché fossero allegate alle scritture private che erano state scambiate tra le parti per attestare l'avvenuta consegna delle chiavi suddette (cfr. verbali d'udienza del 5/4/2023 e del
19/12/2023).
Osserva il Tribunale che i suddetti testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro e inoltre tale racconto risulta confermato, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta di all'interpello Parte_1 deferitogli, non essendo lo stesso comparso all'udienza fissata per tale adempimento istruttorio senza addurre alcuna giustificazione (verbale d'udienza del 19/10/2022).
Appare pertanto evidente che , dopo aver ottenuto da un foglio ove era Parte_1 Controparte_1
riportata la sua firma e la fotocopia del suo documento di identità, lo avesse alterato aggiungendovi la data e la parte dattiloscritta di ricognizione di debito.
Ciò è stato ulteriormente avvalorato dai verbali di sommarie informazioni rese alla PG.
In particolare, ha dichiarato agli agenti, in data 7/1/2021, di essere a conoscenza della Per_5
truffa che il fratello FA aveva architettato nei confronti della . Il infatti, le aveva CP_1 Pt_1 mostrato un documento falso, da lui redatto senza che l'odierna convenuta sapesse nulla, “con una
pagina 8 di 10 dicitura realizzata al p.c. sotto la copia di un documento di identità intestato a , e Controparte_1
sottoscritto dalla stessa , avente ad oggetto il riconoscimento di un debito nei suoi confronti, CP_1 con una promessa del versamento di ulteriori 200.000,00 Euro in suo favore” e le aveva riferito di avere “un affare per le mani” il quale, se fosse “andato in porto”, gli avrebbe assicurato € 200.000,00
(cfr. verbale di sit reso da allegato al fascicolo di parte convenuta). Per_5
Deve dunque concludersi, sulla base delle prove orali assunte nel presente procedimento e degli atti di indagine del processo penale pendente, liberamente utilizzabili che la querela di falso proposta in via incidentale da sia fondata. Controparte_1
Di conseguenza, deve dichiararsi la falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, in quanto, seppur sottoscritta dalla , risulta aggiunta a posteriori dal CP_1
Pt_1
All'accertamento della falsità non può seguire l'ordine di cancellazione della frase dattiloscritta, previsto dal combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537 c.p.p., poiché, come si è detto, il documento impugnato risulta essere stato acquisito agli atti del procedimento penale (cfr. verbale di acquisizione del 29/1/2021 allegato al fascicolo di parte attrice) ed è pertanto sottoposto a sequestro penale finalizzato alla confisca.
All'accoglimento della querela di falso segue il rigetto della domanda di parte attrice.
Invero in assenza della ricognizione, spetta al creditore che agisca per l'adempimento provare il titolo del suo diritto (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) e, quindi, il rapporto contrattuale in forza del quale lo stesso è sorto.
Ebbene, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto da , essendo al contrario Parte_1 emerso dagli atti, non solo l'insussistenza del rapporto fondamentale, ma anche che lo stesso formò un documento falso per ottenere indebitamente l'importo di € 200.000,00 da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Considerato il comportamento gravemente scorretto posto in essere da , che ha fondato Parte_1
l'azione giudiziale su un documento falso, da lui confezionato, va accolta la pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, la cui natura sanzionatoria, finalizzata a scoraggiare l'abuso dello strumento processuale in sé, non implica la prova del danno, essendo la stessa condizionata unicamente all'accertamento, ravvisato nella specie, di una condotta di mala fede di tale parte processuale.
Quanto alla sua determinazione, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna dell'attore nell'importo di € 7.051,00 pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. In accoglimento della querela di falso incidentale proposta da , dichiara la Controparte_1
falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, essendo tale dichiarazione stata aggiunta in data posteriore rispetto alla sottoscrizione del documento da parte di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. Condanna a corrispondere alla convenuta la somma di € 7.051,00 ai sensi del terzo Parte_1
comma dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott.ssa Raffaella Tronci
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Raffaella Tronci Presidente dott.ssa Ettore Favara Giudice dott. Raffaele Miele Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 32216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 5/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour n. 44, presso lo studio dell'avv. Raffaele Losardo che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA QUERELANTE INCIDENTALE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE pagina 1 di 10 OGGETTO: ricognizione di debito e querela di falso incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha agito in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di , al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertare la legittimità del diritto di credito vantato condanni la convenuta IG.ra al pagamento della somma di € 200.000,00 a titolo di Controparte_1
riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento;
2) Con la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che: 1) , tra l'anno 2018 e l'anno 2019, aveva Controparte_1 acquistato la nuda proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Gela n. 67 (interno 10, piano 5°); 2)
l'immobile de quo era di proprietà di sua madre, , che decedeva il 20/8/2019; 3) data la Persona_1
morte prematura della la sottoscriveva, in data 13/09/2019, una dichiarazione Per_1 CP_1
unilaterale in cui ammetteva di essere debitrice nei suoi confronti, ovvero una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; 4) tale atto prevedeva che la gli corrispondesse la somma di € 200.000,00 entro CP_1
il 5/3/2020; 5) non avendo lei provveduto spontaneamente al pagamento, la sollecitava ad adempiere tramite raccomandata a/r del 13/11/2019; 6) essendo tale missiva rimasta senza positivo riscontro, agiva in via giudiziale per ottenere il suddetto pagamento.
pagina 2 di 10 si è costituita, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ ritenuta rilevante ai Controparte_1
fini del giudizio la querela di falso proposta dalla IG.ra , preliminarmente disporre Controparte_1
la separazione del giudizio sulla querela di falso con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione del giudizio su tale querela di falso innanzi al competente Tribunale di Roma in composizione collegiale e la contemporanea sospensione del presente giudizio sulla domanda proposta dal IG. con il ricorso introduttivo, fino all'esito del giudizio sulla querela di falso;
− nel Parte_1
merito, previo accertamento e declaratoria della falsità del documento oggetto di impugnativa con la querela di falso, rigettare la domanda del IG. perché infondata e temeraria, con Parte_1
condanna del IG. ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa Parte_1 ed alle spese del giudizio in favore della IG.ra ”. Controparte_1
La , in sintesi e per quanto interessa al presente giudizio, ha contestato la ricostruzione del CP_1
eccependo che: 1) nel mese di settembre del 2018 si rivolgeva all'agenzia immobiliare SA Pt_1
Case affinché le procurasse la proprietà o anche la sola nuda proprietà di un immobile in Roma;
2)
l'agenzia, avendo già ricevuto dalla un mandato a vendere la nuda proprietà di un immobile Per_1
situato a Roma, in Via Gela n. 67, per € 275.000,00, le sottoponeva tale proposta;
3) raggiungeva, così, un accordo sul prezzo della cessione con , fissando l'importo in € 250.000,00; 4) in data Persona_1
5/12/2018, sottoscriveva il rogito di compravendita con la parte venditrice (atto per notaio
[...]
rep. n. 1285 racc. n. 773), alla presenza anche dei due figli di quest'ultima e Persona_2 Parte_1
, oltre che dell'agente immobiliare che aveva mediato l'affare, , e di due Per_3 Persona_4
testimoni di fiducia del notaio rogante;
5) l'importo di € 250.000,00 - secondo le pattuizioni raggiunte in fase di trattativa - veniva quindi da lei effettivamente corrisposto a mezzo di due assegni circolari non trasferibili (n. 4300019591-10 e n. 430001952-11), di € 125.000,00 ciascuno, all'ordine, il primo, di e, il secondo, di;
6) all'art. 2 del rogito notarile si dava atto che tale modalità Per_5 Parte_1 di pagamento del prezzo era stata espressamente indicata dalla parte venditrice “al fine di realizzare una liberalità indiretta avente ad oggetto le corrispondenti somme di danaro” in favore dei figli;
7) pochi mesi dopo il SA la informava del decesso della intervenuto il 20/8/2019, e le Per_1
forniva il contatto telefonico del figlio , per poter definire la consegna delle chiavi Parte_1
dell'appartamento; 8) entrava quindi in contatto con il il quale le diceva che era stata fortunata, Pt_1
“avendo acquistato per una cifra a suo dire modesta un appartamento che a seguito della morte della madre valeva molto di più”; 9) nel corso dei contatti immediatamente successivi, il le segnalava: Pt_1
9.1) che lui avrebbe avuto difficoltà per la consegna delle chiavi;
9.2) che il giorno della consegna delle chiavi lei avrebbe dovuto firmare una scrittura privata per dare atto di tale consegna, al fine di esonerare lui e i suoi familiari da qualsiasi responsabilità qualora fosse capitato qualcosa alla casa dopo pagina 3 di 10 la consegna delle chiavi;
9.3) che gli serviva una copia del suo documento di identità, da allegare alla scrittura privata;
10) alle perplessità da lei manifestate, il replicava che stava facendo di tutto per Pt_1
consegnarle l'immobile il prima possibile;
11) il riproponeva la richiesta anche nella chat, che si Pt_1
sviluppava tra di loro su WhatsApp a partire dal 24/8/2019; 12) cercava di prendere tempo, dicendo che era in partenza con la famiglia e che avrebbe dovuto sistemare diverse cose;
13) il 27/8/2019, inviava, sempre tramite WathsApp due fotografie che riproducevano il fronte-retro della sua carta di identità, aggiungendo nel corpo della fotocopia la dicitura, vergata a mano, “Carta d'identità fornita per atto privato consegna chiavi app. via Gela 67 Roma”; 14) il chiamandola al telefono e dicendole che Pt_1 la fotocopia del documento da lei inviata “non andava bene” e che “non capiva cosa IGnificasse quella scritta”, le chiedeva di inviare una nuova foto della carta di identità, ma lei rifiutava;
15) nel corso della medesima telefonata, il la invitava a portare, nel giorno della consegna delle chiavi, otto Pt_1
fotocopie della propria carta di identità, affermando che sarebbero state poi allegate alle otto copie della scrittura privata che i presenti avrebbero dovuto sottoscrivere e distribuite, due per ciascuno, a lui, alla sorella, al padre e a lei stessa;
16) il 5/9/2019, quindi, si recava in Via Gela n. 67, accompagnata dal marito , per ottenere la consegna delle chiavi, e, presso il portone di ingresso, trovava CP_2
già presenti il suo padre , sua sorella accompagnata dal fidanzato, , Pt_1 Per_6 Per_3 Persona_7
il SA e il fabbro, , con un suo aiutante;
17) il aveva portato con sé gli otto Controparte_3 Pt_1
esemplari della scrittura privata che aveva predisposto per effettuare la consegna delle chiavi, e, dopo avere inserito i dati anagrafici del fabbro e fatto apporre anche il timbro aziendale, incominciava a firmare ciascuna scrittura;
18) durante la sottoscrizione delle scritture private si creava confusione, dovuta al fatto che i numerosi fogli che componevano i diversi documenti giravano dall'uno all'altro dei presenti;
19) apponeva, dunque, la propria sottoscrizione su sei delle otto copie della scrittura privata (quelle che avrebbero dovuto essere trattenute dal da sua sorella e da suo padre Pt_1 Per_3
) e in calce alle corrispondenti fotocopie della propria carta di identità, da allegare agli originali Per_6
delle scritture private;
20) gli esemplari delle scritture private sottoscritti dai diversi interessati con i relativi allegati venivano quindi confezionati dal che le consegnava due di questi documenti, e Pt_1
precisamente quelli contenenti i due esemplari di scrittura privata, privi dell'allegazione delle fotocopie della sua carta di identità; 21) al termine di tali operazioni, il le chiedeva di scrivere sotto una Pt_1 delle due fotocopie rimanenti della sua carta d'identità una dichiarazione di pagamento delle utenze domestiche dal 5/9/2019 in poi;
apponeva, quindi, di proprio pugno tale dichiarazione e subito al di sotto apponeva la propria firma;
22) tutte le altre fotocopie della sua carta di identità, sottoscritte e consegnate al erano prive di qualsiasi altro segno;
23) in data 18/9/2019, il le inviava, con Pt_1 Pt_1
sms, un messaggio del seguente tenore letterale: “come da accordi attendo io 5 Marzo 2020. Buona
pagina 4 di 10 serata”; in risposta, inviava al tramite WhatsApp, il seguente testo: “Mi è arrivato questo Pt_1
messaggio strano.... forse ha sbagliato persona... Come da accordi attendo io 5 marzo 2020.Buona serata”; il tramite WhatsApp, le inviava un allegato audio in cui pronunciava le seguenti parole: Pt_1
“Non ho capito. Cosa attende lei IGnora?”; 24) dopo quella data, non aveva più contatti con il - Pt_1
che, quindi, aveva incontrato per l'ultima volta il giorno 5/9/2019; 25) il 16/11/2019, veniva recapitato presso la sua abitazione, l'avviso di una raccomandata a lei indirizzata, che veniva ritirata presso l'ufficio postale il giorno 3/12/2019; 26) il plico conteneva una lettera dell'avv. Madonia Pietro, datata
5/11/2019 e scritta “in nome e per conto” di , nella quale si asseriva che quest'ultimo era Parte_1
suo creditore per un importo pari a € 200.000,00, dovuto alla circostanza che lei aveva sottoscritto una dichiarazione unilaterale in cui aveva ammesso di essere sua debitrice;
27) alla lettera veniva allegata anche la fotocopia della presunta ricognizione di debito;
28) l'11/1/2020 querelava il per truffa e Pt_1
veniva aperto un procedimento penale a carico di quest'ultimo (RGNR n. 1993/2020).
La ha proposto, dunque, con l'atto di costituzione, querela di falso in corso di causa avverso CP_1
il documento prodotto dal ricorrente e indicato come “Ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritta dalla IG.ra ” e ciò sia in relazione alla data dattiloscritta “13/09/2019”, sia in CP_1
relazione alla seguente dichiarazione, anch'essa dattiloscritta: “la sottoscritta nata a [...]
Cosenza (CS) il 31/03/1971 residente a [...] avendo comprato la nuda proprietà dell'immobile a Roma in via Gela 67 interno dieci e piano quinto dalla IGnora Persona_1
deceduta il 20 agosto 2019 e volendo tenere conto della sua morte prematura intendo secondo l'art.
1988 c.c. riconoscere un debito nei confronti di (nato a [...] – Albania il 11/04/1988) di Parte_1
euro duecentomila/00 da corrispondere entro il 5 marzo 2020 a fronte di riconoscimento del giusto prezzo dell'immobile de quo. rilascia tale dichiarazione per provare indubbiamente il rapporto debitorio fondamentale di per eventuali azioni legali che lo stesso abbia ad intraprendere Parte_1 per il recupero vantato nei confronti della sottoscritta ”; 37) il disconoscimento Controparte_1 dell'autenticità del documento non si estendeva alla firma di sottoscrizione “ ”, che Controparte_1
appariva apposta in calce ad esso, e neppure era riferito all'immagine della carta di identità, che si trovava nella parte centrale, ma investiva invece “tutte le dattiloscritture e tutti gli altri segni che appaiono nel medesimo documento, in quanto apposti absque pactis”.
All'udienza del 17/3/2021, richiedendo la decisione sulla querela di falso un'istruzione non sommaria, previo mutamento del rito, è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario.
pagina 5 di 10 Con ordinanza del 14/5/2021, che qui si intende riportata e confermata, è stata autorizzata la presentazione della suddetta querela di falso, attesa la sua ammissibilità e la rilevanza del documento impugnato.
In via istruttoria è stato esperito l'interrogatorio della convenuta , mentre Controparte_1 Parte_1 non è comparso a rendere l'interpello che gli era stato deferito, e sono state esperite le prove per testi, nei limiti in cui erano state ammesse con ordinanza del 25/1/2022, che qui parimenti si intende riportata e confermata.
Con ordinanza del 16/1/2024, anch'essa da intendersi come riportata e confermata, è stata accolta l'istanza di rimessione in termini e di acquisizione di produzione documentale presentata dalla convenuta , relativa agli atti di indagine effettuati nel corso del procedimento penale Controparte_1
RGNR n.1993/2020 (verbali di s.i.t. e relazione tecnica del RIS).
All'udienza cartolare del 5/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
***
Tutto ciò premesso in fatto, occorre dapprima esaminare, seguendo l'ordine logico di cui all'art. 276, co. 2, c.p.c., la querela di falso proposta in corso di causa da , ai sensi dell'art. 221 Controparte_1
c.p.c., avverso la dichiarazione di ricognizione del debito del 13/9/2019, apparentemente sottoscritta dalla stessa relativa al riconoscimento di dovere versare la somma di € 200.000,00 nei confronti di
. Parte_1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancanza di elementi istruttori, tra cui la mancata acquisizione dell'originale del documento disconosciuto, avanzata da parte attrice nella comparsa conclusionale del 24/1/2025.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la querela di falso si presenta ammissibile e procedibile anche in assenza di produzione o richiesta di esibizione dell'originale del documento relativamente al quale sia stata proposta. Il provvedimento di deposito del documento, infatti, “è rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarlo, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro, che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tale incombente, il quale è evidentemente posto in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia” (cfr. Cass. n. 19727 del 2003;
Cass. n. 4236 del 1990; Cass. n. 1593 del 1984).
pagina 6 di 10 Pertanto, la circostanza che il non abbia potuto ottemperare all'invito (cfr. ordinanza del Pt_1
14/5/2021) a depositare l'originale del documento impugnato, essendo stato tale documento acquisito agli atti del procedimento penale, non comporta l'improcedibilità della querela di falso in esame.
Va altresì evidenziato che, in ogni caso, non si ritiene indispensabile l'acquisizione dell'originale cartaceo del documento, ai fini della decisione sulla falsità degli elementi grafici disconosciuti da
, in quanto “il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo Controparte_1
ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento “absque pactis”, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore” (cfr.
Cass. n. 12118 del 2020).
Ciò posto, risulta dagli atti che, a seguito della querela sporta in sede penale dalla , sia stato CP_1
instaurato un procedimento a carico di per diversi reati, tra cui il tentativo di truffa ex Parte_1
artt. 56 e 640 c.p.p. ai danni della odierna convenuta (RGNR n. 1993/2020).
Si evidenzia, al riguardo, che , ricevuta con PEC notizia del rinvio a giudizio di Controparte_1
e avuto accesso al fascicolo delle indagini preliminari in data 14/4/2023, ha prodotto in Parte_1
atti, previa rimessione in termini, documentazione rilevante per la decisione e costituita, in particolare, da: a) verbali di sommarie informazioni rese alla PG da , Per_5 Persona_7
e ; b) la relazione tecnica (datata 6/10/2021) redatta dal RIS dei Persona_4 CP_2
Carabinieri di Roma, atta ad accertare, in riferimento al presunto atto di ricognizione di debito, “il tipo/i tipi di stampante utilizzata per la realizzazione del testo dattiloscritto, nonché se esso sia stato apposto sul foglio successivamente alla firma in calce” (cfr. documentazione acclusa all'istanza del 17/4/2023 di parte convenuta).
Occorre precisare, in proposito, che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n.
17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del
2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In particolare, il giudice civile può utilizzare come fonte pagina 7 di 10 del proprio convincimento le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, tra cui i rapporti ed i verbali degli organi di PG (cfr. Cass. n. 22020 del 2007).
Ebbene, dalla relazione tecnica redatta dai RIS Carabinieri di Roma, si evince che l'ispezione effettuata sulla superficie del reperto in verifica, con particolare riguardo all'area riportante la sottoscrizione apposta sul medesimo, ha permesso di osservare la presenza di “tracce spurie di toner derivanti dal processo di stampa cui il reperto è stato sottoposto” e che, in conclusione, la firma della è CP_1 stata apposta sul documento “prima dell'esecuzione della stampa mediante tecnica laser” (cfr. Con relazione tecnica dei allegata al fascicolo di parte convenuta).. Con Il Tribunale ritiene di prestare piena adesione alle conclusioni del , in quanto supportate da approfondita indagine dalla quale emerge che, nel caso di specie, ricorrono degli elementi tecnicamente idonei a far reputare che il abbia manipolato il documento, a lui consegnato già firmato e privo di Pt_1 scritture, inserendovi mediante l'utilizzo della stampante elementi spuri (la data 13/9/2019 e la dichiarazione dattiloscritta risultante nello spazio tra l'immagine fotocopiata del documento di identità
e la firma di sottoscrizione).
Va aggiunto che dall'istruttoria orale espletata in questa sede, e in particolare dalle deposizione rese da e da è emerso che durante l'incontro fissato tra le parti per ottenere le CP_2 Persona_7 chiavi dell'immobile che aveva acquistato, la aveva consegnato al diverse fotocopie del CP_1 Pt_1
proprio documento di identità - recanti in calce le sue firme di sottoscrizione, ma prive di qualsivoglia ulteriore segno grafico - affinché fossero allegate alle scritture private che erano state scambiate tra le parti per attestare l'avvenuta consegna delle chiavi suddette (cfr. verbali d'udienza del 5/4/2023 e del
19/12/2023).
Osserva il Tribunale che i suddetti testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro e inoltre tale racconto risulta confermato, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta di all'interpello Parte_1 deferitogli, non essendo lo stesso comparso all'udienza fissata per tale adempimento istruttorio senza addurre alcuna giustificazione (verbale d'udienza del 19/10/2022).
Appare pertanto evidente che , dopo aver ottenuto da un foglio ove era Parte_1 Controparte_1
riportata la sua firma e la fotocopia del suo documento di identità, lo avesse alterato aggiungendovi la data e la parte dattiloscritta di ricognizione di debito.
Ciò è stato ulteriormente avvalorato dai verbali di sommarie informazioni rese alla PG.
In particolare, ha dichiarato agli agenti, in data 7/1/2021, di essere a conoscenza della Per_5
truffa che il fratello FA aveva architettato nei confronti della . Il infatti, le aveva CP_1 Pt_1 mostrato un documento falso, da lui redatto senza che l'odierna convenuta sapesse nulla, “con una
pagina 8 di 10 dicitura realizzata al p.c. sotto la copia di un documento di identità intestato a , e Controparte_1
sottoscritto dalla stessa , avente ad oggetto il riconoscimento di un debito nei suoi confronti, CP_1 con una promessa del versamento di ulteriori 200.000,00 Euro in suo favore” e le aveva riferito di avere “un affare per le mani” il quale, se fosse “andato in porto”, gli avrebbe assicurato € 200.000,00
(cfr. verbale di sit reso da allegato al fascicolo di parte convenuta). Per_5
Deve dunque concludersi, sulla base delle prove orali assunte nel presente procedimento e degli atti di indagine del processo penale pendente, liberamente utilizzabili che la querela di falso proposta in via incidentale da sia fondata. Controparte_1
Di conseguenza, deve dichiararsi la falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, in quanto, seppur sottoscritta dalla , risulta aggiunta a posteriori dal CP_1
Pt_1
All'accertamento della falsità non può seguire l'ordine di cancellazione della frase dattiloscritta, previsto dal combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537 c.p.p., poiché, come si è detto, il documento impugnato risulta essere stato acquisito agli atti del procedimento penale (cfr. verbale di acquisizione del 29/1/2021 allegato al fascicolo di parte attrice) ed è pertanto sottoposto a sequestro penale finalizzato alla confisca.
All'accoglimento della querela di falso segue il rigetto della domanda di parte attrice.
Invero in assenza della ricognizione, spetta al creditore che agisca per l'adempimento provare il titolo del suo diritto (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) e, quindi, il rapporto contrattuale in forza del quale lo stesso è sorto.
Ebbene, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto da , essendo al contrario Parte_1 emerso dagli atti, non solo l'insussistenza del rapporto fondamentale, ma anche che lo stesso formò un documento falso per ottenere indebitamente l'importo di € 200.000,00 da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Considerato il comportamento gravemente scorretto posto in essere da , che ha fondato Parte_1
l'azione giudiziale su un documento falso, da lui confezionato, va accolta la pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, la cui natura sanzionatoria, finalizzata a scoraggiare l'abuso dello strumento processuale in sé, non implica la prova del danno, essendo la stessa condizionata unicamente all'accertamento, ravvisato nella specie, di una condotta di mala fede di tale parte processuale.
Quanto alla sua determinazione, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna dell'attore nell'importo di € 7.051,00 pari alla metà di quanto liquidato a titolo di spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. In accoglimento della querela di falso incidentale proposta da , dichiara la Controparte_1
falsità materiale della dichiarazione dattiloscritta di riconoscimento di debito del 13/9/2019, essendo tale dichiarazione stata aggiunta in data posteriore rispetto alla sottoscrizione del documento da parte di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. Condanna a corrispondere alla convenuta la somma di € 7.051,00 ai sensi del terzo Parte_1
comma dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott.ssa Raffaella Tronci
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
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