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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 15/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1566/2015R.g.
Tra
n.07.10.1975 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Giuseppina Sibio
RICORRENTE
E
in p. del Sindaco p.t. ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 09/ 09/ 2015 , deposi tat o in dat a 16/07/2015,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclus ioni : “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere avviato al l avoro con cont ratti a t ermine per gli anni 2003, 2004, 2005 essendo in poss ess o del r equisit o del la disoccupazione per t ali anni ed essendo inserito in graduatoria e per l'effetto ordinare al Comune di CP_1
di sti pul are i contr at ti a termi ne per gli anni 2003,2004,2005 retroatti vament e ed ordinare, per ci ò s olo, di t rasmett ere i contrat ti all 'agenzia C alabria
Verde e\o di r ettif icare l'el enco trasmesso al l' a seguito della novella di CP_2
cui alla l egge r egional e CALABRIA 2 marzo 2005 n. 8 art 1 ai fini della stabili zzazione;
“ Or dinar e al Comune di di trasmettere l'elenco CP_1
degli oper ai di cui alla gr aduatoria per l 'utili zzo degli operai idraulico
1 forestali alla agenzia Calabria Verde” “Conseguentemente accertare che il ricorrent e era negli anni 2003,2004,2005 di soccupato ed avent e diritt o ad essere avviato al lavoro;
accert are che il ri corrente negl i anni
2003,2004,2005 mai è st ato avviato al lavoro , nonost ante possedesse i requisiti e per l'effetto condannare la parte resistente a stipulare i contratti di lavoro con effi cacia retroatti va, e, conseguentement e, a corrispondere gli emolumenti dovuti a titolo di retri buzi one, cont ri buti lavorati vi, disoccupazione agri col a con decorrenza dall 'anno 2003 sino al di cembre dell'anno 2005 , nonché a trasmettere l'elenco dei lavoratori che hanno prestato ser viz io con il Comune di dopo aver sti pulat o i contratti per CP_1 gli anni di cui sopr a con i l ri corrent e. “In via subordinata condannare in solido l a part e r esi stente al ri sarci mento del danno per non aver potuto prestare il ri corr ent e la pr opr ia atti vit à lavorat iva con conseguent e danno patri monial e per il reddito della propri a famigl ia.” Il tut to con vitt ori a di spese e compet enz e da dis trar si ex art. 93 cpc.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a di costi tuzi one .
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 30.03.2016 al 04.11.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 19.05.2021, 14.06.2023, 08.05.2024, 06.11.2024 e all'udienza del 28.05.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
Nel caso di specie deve darsi a tto dell a cessazione del la mat eri a del contendere, at t es o che in corso di gi u di zio è em erso che l a situazione giuridi ca sogget tiva la cui tut el a è i nvocat a dall a part e ri corrent e è s tat a gi à
Pag. 2 di 4 soddi sfatt a i n alt ro giudi zio.
La formula di dichi arazione dell a cessazione dell a m ateri a del cont endere, auspicat a da entram be l e parti, è l argament e di ffusa e, pur non t rovando previsione nel codi ce di rito, indi ca un vero e proprio istit uto processual e di cui la giuris prudenza della Cass azione ha definit o i confini.
La cessazione dell a m ateri a del cont endere può defi nirsi com e quell a situazi one obi ettiva che s i viene a creare per i l sopravveni re di ragioni di fat to che esti nguono la situazione gi uridica post a a fondamento del la dom anda, si cché vi ene a m ancare l a stessa "m at eria" su cui si fonda la controvers ia. Gli eventi generat ori della cessazi one dell a m ateri a del contendere poss ono ess ere di nat ura fat tual e com e pure discendere da atti posti in ess ere dall a vol ont à di una o di ent rambe le parti (ri nunci a alla pret esa, ri nunci a all'azione, adempi ment o spontaneo, transazi one o concili azione).
La deroga al principi o per cui il processo dovrebbe rest are i nsensi bil e ai fatti sopravvenut i dopo l a proposi zione del la domanda si giusti fi ca all a luce del princi pio di econom ia dei mezzi processuali (C ass., 21.5.87, n. 4630; C ass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo si stemati co, l a cessazi one della m at eria del cont endere vi ene considerat a com e l'antitesi dell'i nt eresse ad agi re: una volt a che si a venut o meno i n corso di causa il fondam ent o st esso dell a lit e - che costit uendo una condi zione dell'azione deve s ussi stere fino al m om ento dell a decisi one - vengono a m ancare sia l 'int eresse ad agire che a cont raddi re e, con essi, la necessit à di una pronunci a del giudi ce (cfr. C ass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; C ass ., 16.9.95, n. 9781; C ass., 7.9.93, n. 9401; C ass.,
14.2.91, n. 1538; Cass ., 19.3.90, n. 2267). Affi nché il processo poss a concl udersi per ces sazione del la m at eria del contendere devono ri correre congiuntam ente i s eguenti presupposti: - l'evento generat ore deve essere sopravvenut o all a proposi zi one del la dom anda giudi zi ale, altrimenti la medesim a sarebbe i mproponibil e ab origine per di fet to di i nt eresse al l'azione;
- occorre, poi, che il fatt o sopravvenuto abbi a det erm inat o l'integral e elimi nazione della mat eri a dell a lit e;
- deve t ratt arsi di situazione riconosciut a ed am mess a da ent rambe le parti, nel senso che il fatt o di cessazione deve aver eliminat o ogni posizione di cont rasto e ri sult are pacifi co
Pag. 3 di 4 in tutt e l e sue componenti, anche per quant o att iene all a ril evanza gi uri di ca dell e vi cende sopraggiunte (tra le ult i me, Cass., 7.3.97, n. 2038; C ass .,
22.1.97, n. 622; C ass., 7.5.95, n. 12614; C ass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Nel caso i n esam e, può ess ere di chiarat a la cessazione dell a materi a del contendere, ricorrendone i presupposti. Le spese di lit e, liquidate com e da dispositivo, sono i ntegralm ent e com pensat e t ra l e part i t enuto conto dell a qualità dell e s tesse.
P.Q.M.
- Dichi ara cess at a l a mat eri a del contendere.
- Com pens a l e spes e d i lit e t ra l e parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 15 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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