TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14781/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il cui studio in Milano Via Friuli,
61, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), cittadino bulgaro, nato in Controparte_1 C.F._2
Bulgaria il 14/08/1976,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale in via principale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
2. assegnare la casa familiare con quanto l'arreda alla ricorrente che continuerà ad abitarla con il figlio minore;
3. affidare il figlio minore in via super - esclusiva alla madre che eserciterà la Per_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva per le decisioni inerenti all'istruzione, educazione, salute, scelta delle residenza abituale e suo eventuale trasferimento, gestione delle pratiche amministrative anche quelle relative al rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. stabilire che il padre possa incontrare il minore in Spazio neutro, anche alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e del NOA, o almeno, anche se gli incontri venissero liberalizzati, alla presenza di una terza persona/educatore che possa monitorare;
5. stabilire che il Sig. sia obbligato a concorrere al mantenimento del figlio minore Controparte_2 versando alla madre, odierna ricorrente, in via anticipata il 5 di ogni mese, la somma mensile di almeno euro 500,00 – 600,00 omnia, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, tenuto conto, come più volte illustrato, che il marito non versa nulla delle spese straordinarie, se pure concordate ed anche il contributo al mantenimento mensile viene corrisposto in maniera discontinua soprattutto dilazionato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a Milano in data 24/05/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'
Anno 2011, Numero 0464, Registro 01, Parte 1.
Dall'unione è nato in [...] il figlio in data 04/06/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 18.04.2024, la ricorrente chiedeva la separazione dal marito,
l'affido super esclusivo del figlio l'assegnazione della casa familiare a sé, la Per_1 regolamentazione delle frequentazioni paterne sotto il monitoraggio dei Servizi sociali, un contributo paterno al mantenimento indiretto di della somma mensile di euro 800,00 oltre il Per_1
50% delle spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche e ricreative.
A sostegno delle proprie domande allegava che il padre era affetto da problematiche di abuso di sostanze alcooliche ed era discontinuo nelle frequentazioni col minore.
All'udienza del 21.10.2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato, dato atto della ritualità della notifica al convenuto, ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente, le cui dichiarazioni si intendono qui interamente richiamate. All'esito, il Giudice delegato invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. La difesa di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso. Il Giudice si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
pagina 2 di 12 Con ordinanza del 21.10.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, adottava i seguenti provvedimenti ex articolo 473-bis.22 cpc:
“1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. AFFIDA il figlio minore nato [...] in [...] esclusiva alla madre, con Per_1 facoltà per la medesima di assumere in autonomia tutte le decisioni in materia di educazione, istruzione e salute, con collocamento prevalente presso la madre medesima.
3. DELEGA i servizi sociali territorialmente competenti a calendarizzare e monitorare le visite tra il minore e il padre, previa verifica della idoneità paterna - anche per tramite dell'accertamento sotto delegato - ed eventualmente alla presenza di educatore, con deposito di relazione entro il 30 gennaio 2025.
4. DELEGA il territorialmente competente ad eseguire una valutazione sulla CP_3 persona di nato a [...] il [...] (residente a [...]
Pancaldo n. 6), al fine di valutare se il predetto presenti un Disturbo da uso di alcol, con deposito di relazione entro il 15 gennaio 2025.
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano, via Pancaldo n. 6 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
6. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre
2024
7. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 12 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” pagina 4 di 12 All'udienza del 06.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le note di parte ricorrente, la quale chiedeva, a modifica dei provvedimenti resi, la rideterminazione omnicomprensiva delle spese straordinarie del contributo paterno, rilevato altresì che i Servizi sociali incaricati avevano chiesto una proroga di quattro mesi per gli accertamenti delegati, rigettava la domanda di parte non essendo intervenuti fatti nuovi rilevanti, e disponeva che i servizi sociali del Comune di Milano completassero le valutazioni in corso, con deposito di relazione entro il 15 giugno 2025.
All'udienza del 25.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le relazioni in atti e ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alla parte i termini per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione in decisione.
All'udienza di rimessione in decisione del 20.10.2025, il Giudice, lette le note di parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione pagina 5 di 12 La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle allegazioni di parte attrice e il disinteresse per l'odierno procedimento dimostrato dal convenuto, che, nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non costituirsi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 21.10.2024, valutata la loro congruità rispetto alla situazione del nucleo, alla luce della lettura delle relazioni dei Servizi sociali incaricati. Il monitoraggio dello stato di dipendenza paterna, denunciato dalla madre ed osservato anche dal minore stesso, che ha riferito alle assistenti sociali che il padre “è in ospedale perché beve la birra”, ha rivelato una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
La madre al contrario si è sempre occupata in via pressoché esclusiva del minore e si è dimostrata tutelante e protettiva nei suoi confronti, anche a fronte del disturbo da abuso di sostanze alcoliche paterno.
Il servizio NOA competente, incaricato dal Tribunale, ha effettivamente accertato la dipendenza del sig. , inserendola in “quadro clinico di consumo continuativo a rischio CP_1 elevato per la salute” (dalla relazione si legge: “L'esame tossicologico della matrice cheratinica
(capello della lunghezza di 3 cm riferibile ai tre mesi precedenti l'esame) eseguito in data
20/05/2025 ha evidenziato la positività per ETG (marcatore di abuso alcolico) pari a
196,15pg/mg”). E' stata inoltre messa in luce l'assenza di consapevolezza e responsabilizzazione del sig. in ordine alla propria condizione di dipendenza (“Durante i colloqui effettuati il CP_1
Sig. ha dichiarato di non percepire come problematico il proprio rapporto con l'alcol CP_1 dichiarando di bere tutti i giorni, la sera, 1 o 2 birre da 33 cl riferendo di periodi, in passato, particolarmente stressanti in cui ha aumentato i consumi (circa 5 birre da 33 cl ad occasione) senza, tuttavia, problematizzare tale modalita”). Il signore pare non essere stato in grado, nonostante l'avvio del percorso di supporto e recupero presso il NOA, di mettere in dubbio le proprie abitudini, di fatto manifestando il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale (“A fini valutativi, in data 17/04/25, è stato proposto al paziente di avviare un periodo di circa sei mesi di astensione totale da alcolici e surrogati che lo stesso ha accettato. Ai colloqui successivi (20/05/25 e 05/06/25) il Sig. riferiva, tuttavia, 0 giorni di CP_1 astinenza da alcolici riferendo di non aver provato ad avviaria ma non riuscendo a motivarlo. Il pagina 6 di 12 paziente ha fin dall'inizio aderito alla valutazione in modo incostante disattendendo (avvisando della impossibilità di recarsi al Servizio) ad alcuni appuntamenti con gli operatori del Servizio
(09/04; 14/04; 06/05: 14/05)”).
Il Sig. ha infine richiesto ai Servizi competenti di potersi rivolgere al NOA di CP_1
Sesto San OV in quanto attualmente domiciliato in tale comune. La valutazione del paziente presso il NOA del suddetto Comune è stata avviata solo in data 15.07.2025.
Per tali ragioni si ritiene tuttora necessaria il mantenimento della presa a carico del padre da parte dei Servizi competenti affinché ne valutino l'idoneità genitoriale attivando tutti gli interventi e i percorsi di recupero necessari, con l'obiettivo di monitorare la stabilità e la motivazione nel tempo, e per l'effetto deve essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre, la quale è risultata attenta e rispondente ai bisogni del figlio, garantendone la cura quotidiana e la partecipazione ad attività educative e ricreative, anche a carattere gratuito, coerenti con gli interessi manifestati dal minore, e ha dimostrato una buona capacità organizzativa e una presenza costante nella vita di Per_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è affetto da dipendenza da uso di sostanze alcooliche - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Il minore continuerà, pertanto, ad abitare presso la madre nell'abitazione di Milano, Via
Pancaldo 4. Per l'effetto la casa coniugale deve essere a lei assegnata.
Ai Servizi sociali è rimessa la regolamentazione dell'eventuale ripresa delle frequentazioni
, nei modi e nei tempi ritenuti maggiormente opportuni, qualora, all'esito degli Persona_2 interventi demandati, il padre dovesse dimostrarsi guarito dalle proprie dipendenze e desideroso, in maniera seria e continuativa, di riprendere i rapporti con il figlio, solo ove ciò risulti nell'interesse e vi sia la volontà del minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori relativi al mantenimento del figlio assunti in data 21.10.2024 dal Giudice delegato, richiamandone integralmente le Per_1
pagina 7 di 12 motivazioni, non essendo state allegate sopravvenienze relative alla situazione economica delle parti.
La signora lavora part-time in uno studio di architettura, non ha contratto in regola e percepisce €900,00 mensili per 10 mensilità. Sostiene il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive con il figlio per € 650,00 mensili. Percepisce interamente l'assegno unico per il minore per l'importo di circa € 200,00 mensili.
La signora ha dichiarato in udienza che il marito gestisce un'attività di street food, dalla quale percepisce un netto mensile inferiore a € 1.000,00 euro. Il resistente vivrebbe, secondo quanto dichiarato dalla signora presso la casa di un amico a Sesto San OV. Pt_1
Deve essere pertanto confermato l'obbligo paterno di versare alla madre un contributo al mantenimento indiretto del minore dell'importo mensile di € 300,00, in quanto idonea a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le precarie condizioni economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, non essendo possibile accogliere la domanda di parte attrice volta alla previsione di un importo omnicomprensivo, in quanto le parti mantengono uno scambio via messaggio – come dichiarato dalla ricorrente - che permette un'agevole comunicazione in ordine agli accordi di spesa. Qualora il padre non dovesse provvedere ad effettuare i rimborsi per le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio, come allegato dalla ricorrente, i suoi inadempimenti saranno oggetto di giudizio nelle sedi competenti.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 civile a Milano in data 24/05/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Milano all' Anno 2011, Numero 0464, Registro 01, Parte 1; pagina 8 di 12 2. Affida nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
3. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Pancaldo n. 6 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
4. Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con il NOA del
Comune di Sesto San OV, a proseguire la verifica dell'idoneità paterna, a mantenere attivo il monitoraggio sulla sua situazione di dipendenza alcoolica, e conseguentemente a valutare la ripresa delle frequentazioni padre – figlio, calendarizzandole e monitorandole, nei modi e nei tempi ritenuti maggiormente opportuni, qualora, all'esito degli interventi demandati, il padre dovesse dimostrarsi guarito dalle proprie dipendenze e desideroso, in maniera seria e continuativa, di riprendere i rapporti con il figlio, solo ove ciò risulti nell'interesse e vi sia la volontà del minore;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) (prima rivalutazione ottobre 2025);
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti pagina 9 di 12 dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per pagina 10 di 12 conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 11 di 12 Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Milano e al NOA del San Parte_2
OV.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il cui studio in Milano Via Friuli,
61, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), cittadino bulgaro, nato in Controparte_1 C.F._2
Bulgaria il 14/08/1976,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ill.mo Tribunale in via principale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
2. assegnare la casa familiare con quanto l'arreda alla ricorrente che continuerà ad abitarla con il figlio minore;
3. affidare il figlio minore in via super - esclusiva alla madre che eserciterà la Per_1 responsabilità genitoriale in via esclusiva per le decisioni inerenti all'istruzione, educazione, salute, scelta delle residenza abituale e suo eventuale trasferimento, gestione delle pratiche amministrative anche quelle relative al rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. stabilire che il padre possa incontrare il minore in Spazio neutro, anche alla luce di quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali e del NOA, o almeno, anche se gli incontri venissero liberalizzati, alla presenza di una terza persona/educatore che possa monitorare;
5. stabilire che il Sig. sia obbligato a concorrere al mantenimento del figlio minore Controparte_2 versando alla madre, odierna ricorrente, in via anticipata il 5 di ogni mese, la somma mensile di almeno euro 500,00 – 600,00 omnia, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, tenuto conto, come più volte illustrato, che il marito non versa nulla delle spese straordinarie, se pure concordate ed anche il contributo al mantenimento mensile viene corrisposto in maniera discontinua soprattutto dilazionato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a Milano in data 24/05/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'
Anno 2011, Numero 0464, Registro 01, Parte 1.
Dall'unione è nato in [...] il figlio in data 04/06/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 18.04.2024, la ricorrente chiedeva la separazione dal marito,
l'affido super esclusivo del figlio l'assegnazione della casa familiare a sé, la Per_1 regolamentazione delle frequentazioni paterne sotto il monitoraggio dei Servizi sociali, un contributo paterno al mantenimento indiretto di della somma mensile di euro 800,00 oltre il Per_1
50% delle spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche e ricreative.
A sostegno delle proprie domande allegava che il padre era affetto da problematiche di abuso di sostanze alcooliche ed era discontinuo nelle frequentazioni col minore.
All'udienza del 21.10.2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato, dato atto della ritualità della notifica al convenuto, ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente, le cui dichiarazioni si intendono qui interamente richiamate. All'esito, il Giudice delegato invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. La difesa di parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso. Il Giudice si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
pagina 2 di 12 Con ordinanza del 21.10.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, adottava i seguenti provvedimenti ex articolo 473-bis.22 cpc:
“1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. AFFIDA il figlio minore nato [...] in [...] esclusiva alla madre, con Per_1 facoltà per la medesima di assumere in autonomia tutte le decisioni in materia di educazione, istruzione e salute, con collocamento prevalente presso la madre medesima.
3. DELEGA i servizi sociali territorialmente competenti a calendarizzare e monitorare le visite tra il minore e il padre, previa verifica della idoneità paterna - anche per tramite dell'accertamento sotto delegato - ed eventualmente alla presenza di educatore, con deposito di relazione entro il 30 gennaio 2025.
4. DELEGA il territorialmente competente ad eseguire una valutazione sulla CP_3 persona di nato a [...] il [...] (residente a [...]
Pancaldo n. 6), al fine di valutare se il predetto presenti un Disturbo da uso di alcol, con deposito di relazione entro il 15 gennaio 2025.
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Milano, via Pancaldo n. 6 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
6. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre
2024
7. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 12 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” pagina 4 di 12 All'udienza del 06.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le note di parte ricorrente, la quale chiedeva, a modifica dei provvedimenti resi, la rideterminazione omnicomprensiva delle spese straordinarie del contributo paterno, rilevato altresì che i Servizi sociali incaricati avevano chiesto una proroga di quattro mesi per gli accertamenti delegati, rigettava la domanda di parte non essendo intervenuti fatti nuovi rilevanti, e disponeva che i servizi sociali del Comune di Milano completassero le valutazioni in corso, con deposito di relazione entro il 15 giugno 2025.
All'udienza del 25.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato, lette le relazioni in atti e ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alla parte i termini per il deposito degli atti conclusivi del processo e fissava udienza di rimessione in decisione.
All'udienza di rimessione in decisione del 20.10.2025, il Giudice, lette le note di parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione pagina 5 di 12 La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il tenore delle allegazioni di parte attrice e il disinteresse per l'odierno procedimento dimostrato dal convenuto, che, nonostante la regolarità della notifica, ha ritenuto di non costituirsi, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 21.10.2024, valutata la loro congruità rispetto alla situazione del nucleo, alla luce della lettura delle relazioni dei Servizi sociali incaricati. Il monitoraggio dello stato di dipendenza paterna, denunciato dalla madre ed osservato anche dal minore stesso, che ha riferito alle assistenti sociali che il padre “è in ospedale perché beve la birra”, ha rivelato una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
La madre al contrario si è sempre occupata in via pressoché esclusiva del minore e si è dimostrata tutelante e protettiva nei suoi confronti, anche a fronte del disturbo da abuso di sostanze alcoliche paterno.
Il servizio NOA competente, incaricato dal Tribunale, ha effettivamente accertato la dipendenza del sig. , inserendola in “quadro clinico di consumo continuativo a rischio CP_1 elevato per la salute” (dalla relazione si legge: “L'esame tossicologico della matrice cheratinica
(capello della lunghezza di 3 cm riferibile ai tre mesi precedenti l'esame) eseguito in data
20/05/2025 ha evidenziato la positività per ETG (marcatore di abuso alcolico) pari a
196,15pg/mg”). E' stata inoltre messa in luce l'assenza di consapevolezza e responsabilizzazione del sig. in ordine alla propria condizione di dipendenza (“Durante i colloqui effettuati il CP_1
Sig. ha dichiarato di non percepire come problematico il proprio rapporto con l'alcol CP_1 dichiarando di bere tutti i giorni, la sera, 1 o 2 birre da 33 cl riferendo di periodi, in passato, particolarmente stressanti in cui ha aumentato i consumi (circa 5 birre da 33 cl ad occasione) senza, tuttavia, problematizzare tale modalita”). Il signore pare non essere stato in grado, nonostante l'avvio del percorso di supporto e recupero presso il NOA, di mettere in dubbio le proprie abitudini, di fatto manifestando il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale (“A fini valutativi, in data 17/04/25, è stato proposto al paziente di avviare un periodo di circa sei mesi di astensione totale da alcolici e surrogati che lo stesso ha accettato. Ai colloqui successivi (20/05/25 e 05/06/25) il Sig. riferiva, tuttavia, 0 giorni di CP_1 astinenza da alcolici riferendo di non aver provato ad avviaria ma non riuscendo a motivarlo. Il pagina 6 di 12 paziente ha fin dall'inizio aderito alla valutazione in modo incostante disattendendo (avvisando della impossibilità di recarsi al Servizio) ad alcuni appuntamenti con gli operatori del Servizio
(09/04; 14/04; 06/05: 14/05)”).
Il Sig. ha infine richiesto ai Servizi competenti di potersi rivolgere al NOA di CP_1
Sesto San OV in quanto attualmente domiciliato in tale comune. La valutazione del paziente presso il NOA del suddetto Comune è stata avviata solo in data 15.07.2025.
Per tali ragioni si ritiene tuttora necessaria il mantenimento della presa a carico del padre da parte dei Servizi competenti affinché ne valutino l'idoneità genitoriale attivando tutti gli interventi e i percorsi di recupero necessari, con l'obiettivo di monitorare la stabilità e la motivazione nel tempo, e per l'effetto deve essere confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre, la quale è risultata attenta e rispondente ai bisogni del figlio, garantendone la cura quotidiana e la partecipazione ad attività educative e ricreative, anche a carattere gratuito, coerenti con gli interessi manifestati dal minore, e ha dimostrato una buona capacità organizzativa e una presenza costante nella vita di Per_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è affetto da dipendenza da uso di sostanze alcooliche - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Il minore continuerà, pertanto, ad abitare presso la madre nell'abitazione di Milano, Via
Pancaldo 4. Per l'effetto la casa coniugale deve essere a lei assegnata.
Ai Servizi sociali è rimessa la regolamentazione dell'eventuale ripresa delle frequentazioni
, nei modi e nei tempi ritenuti maggiormente opportuni, qualora, all'esito degli Persona_2 interventi demandati, il padre dovesse dimostrarsi guarito dalle proprie dipendenze e desideroso, in maniera seria e continuativa, di riprendere i rapporti con il figlio, solo ove ciò risulti nell'interesse e vi sia la volontà del minore.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori relativi al mantenimento del figlio assunti in data 21.10.2024 dal Giudice delegato, richiamandone integralmente le Per_1
pagina 7 di 12 motivazioni, non essendo state allegate sopravvenienze relative alla situazione economica delle parti.
La signora lavora part-time in uno studio di architettura, non ha contratto in regola e percepisce €900,00 mensili per 10 mensilità. Sostiene il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive con il figlio per € 650,00 mensili. Percepisce interamente l'assegno unico per il minore per l'importo di circa € 200,00 mensili.
La signora ha dichiarato in udienza che il marito gestisce un'attività di street food, dalla quale percepisce un netto mensile inferiore a € 1.000,00 euro. Il resistente vivrebbe, secondo quanto dichiarato dalla signora presso la casa di un amico a Sesto San OV. Pt_1
Deve essere pertanto confermato l'obbligo paterno di versare alla madre un contributo al mantenimento indiretto del minore dell'importo mensile di € 300,00, in quanto idonea a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le precarie condizioni economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento del figlio.
Le spese straordinarie continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, non essendo possibile accogliere la domanda di parte attrice volta alla previsione di un importo omnicomprensivo, in quanto le parti mantengono uno scambio via messaggio – come dichiarato dalla ricorrente - che permette un'agevole comunicazione in ordine agli accordi di spesa. Qualora il padre non dovesse provvedere ad effettuare i rimborsi per le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse del figlio, come allegato dalla ricorrente, i suoi inadempimenti saranno oggetto di giudizio nelle sedi competenti.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 civile a Milano in data 24/05/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Milano all' Anno 2011, Numero 0464, Registro 01, Parte 1; pagina 8 di 12 2. Affida nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
3. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Pancaldo n. 6 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
4. Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con il NOA del
Comune di Sesto San OV, a proseguire la verifica dell'idoneità paterna, a mantenere attivo il monitoraggio sulla sua situazione di dipendenza alcoolica, e conseguentemente a valutare la ripresa delle frequentazioni padre – figlio, calendarizzandole e monitorandole, nei modi e nei tempi ritenuti maggiormente opportuni, qualora, all'esito degli interventi demandati, il padre dovesse dimostrarsi guarito dalle proprie dipendenze e desideroso, in maniera seria e continuativa, di riprendere i rapporti con il figlio, solo ove ciò risulti nell'interesse e vi sia la volontà del minore;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza ottobre 2024. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) (prima rivalutazione ottobre 2025);
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti pagina 9 di 12 dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per pagina 10 di 12 conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite;
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
pagina 11 di 12 Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Milano e al NOA del San Parte_2
OV.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12