Art. 2. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 .
2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 :
"2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell' art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 , recante: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico":
"3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi".
"2-bis. L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 .
2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30 :
"2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell' art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza".
- Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 , recante: "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico":
"3 (Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le attivita' svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , e' stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi".