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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 803/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90100905 00000 IVA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5949/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90100905 00/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 07.11.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420130003734155000, portante crediti erariali dell'anno d'imposta 2009 (esiti della liquidazione automatizzata del modello IVA 2010 per l'anno d'imposta 2009).
Censura l'atto per inesistenza della notificazione, mancata allegazione degli atti presupposti, omessa notifica degli atti presupposti, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, confutando articolatamente le ragioni di censura formulate da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha rappresentato che, dopo la cartella, alla contribuente è stata notificata, in data
21/07/2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200000230000, che conteneva la cartella oggetto del presente giudizio;
la comunicazione è stata opposta e il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 5218/1/24, depositata in data 16/07/2024 (allegata alle controdeduzioni), che ha statuito anche la regolare notifica della cartella.
Precedentemente alla contribuente era stata anche notificata, in data 09.10.2017, l'intimazione di pagamento n. 09420179006070401000, pure contenente la cartella posta a base dell'intimazione odiernamente opposta.
Ne deriva, quindi, incontestabilmente, che la cartella è stata legalmente conosciuta dalla contribuente e che non è maturato alcun termine prescrizionale (peraltro decennale, trattandosi di credito erariale) e/o decadenziale.
Infondate sono, inoltre, le altre censure contenute nel ricorso: la notifica dell'atto opposto è del tutto regolare e, inoltre, l'atto è stato opposto, per cui sono stati sanati eventuali vizi (comunque inesistenti) della notifica;
la cartella, già conosciuta, non doveva essere ovviamente allegata all'intimazione impugnata;
gli interessi vengono legittimamente calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione, di agevole comprensione, né parte ricorrente, posto che si tratta di somme da aggiungere ex lege, indica una diversa somma ritenuta esatta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 400,00 (quattrocento) in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 803/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2024 90100905 00000 IVA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5949/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90100905 00/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 07.11.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420130003734155000, portante crediti erariali dell'anno d'imposta 2009 (esiti della liquidazione automatizzata del modello IVA 2010 per l'anno d'imposta 2009).
Censura l'atto per inesistenza della notificazione, mancata allegazione degli atti presupposti, omessa notifica degli atti presupposti, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, confutando articolatamente le ragioni di censura formulate da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha rappresentato che, dopo la cartella, alla contribuente è stata notificata, in data
21/07/2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200000230000, che conteneva la cartella oggetto del presente giudizio;
la comunicazione è stata opposta e il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 5218/1/24, depositata in data 16/07/2024 (allegata alle controdeduzioni), che ha statuito anche la regolare notifica della cartella.
Precedentemente alla contribuente era stata anche notificata, in data 09.10.2017, l'intimazione di pagamento n. 09420179006070401000, pure contenente la cartella posta a base dell'intimazione odiernamente opposta.
Ne deriva, quindi, incontestabilmente, che la cartella è stata legalmente conosciuta dalla contribuente e che non è maturato alcun termine prescrizionale (peraltro decennale, trattandosi di credito erariale) e/o decadenziale.
Infondate sono, inoltre, le altre censure contenute nel ricorso: la notifica dell'atto opposto è del tutto regolare e, inoltre, l'atto è stato opposto, per cui sono stati sanati eventuali vizi (comunque inesistenti) della notifica;
la cartella, già conosciuta, non doveva essere ovviamente allegata all'intimazione impugnata;
gli interessi vengono legittimamente calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione, di agevole comprensione, né parte ricorrente, posto che si tratta di somme da aggiungere ex lege, indica una diversa somma ritenuta esatta.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 400,00 (quattrocento) in favore dell'Agenzia delle Entrate.