Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1014
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notificazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto opposto sia regolare e che, in ogni caso, l'opposizione abbia sanato eventuali vizi della notifica.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella, essendo già conosciuta dal contribuente, non necessitasse di essere allegata all'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse già conosciuta dal contribuente, anche in virtù di precedenti notifiche e sentenze.

  • Rigettato
    Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che gli interessi vengano calcolati legittimamente secondo le disposizioni normative e che il ricorrente non abbia indicato una somma diversa ritenuta esatta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata legalmente conosciuta dal contribuente e che non sia maturato alcun termine prescrizionale o decadenziale, trattandosi di credito erariale decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1014
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1014
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo