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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257 /2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 257 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. . PERSONALMENTE e l'avv. RIGANO Parte_1
FRANCESCO PAOLO anche in sostituzione dell'avv. SANZONE SABRINA JESSICA per parte convenuta;
entrambe le parti dichiarano che la materia del contendere e cessata e chiedono la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.47 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.16,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 257 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GEN. PRESTISIMONE, 17 Parte_1
CEFALU' presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso avendone titolo
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in PALERMO, via E. Amari n.66 , presso lo CP_1 studio dell'avv. SABRINA JESSICA SANZONE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. RIGANO FRANCESCO PAOLO , giusta procura a margine
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del
Pagina 2 di 3 giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la /necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e che la convenuta ha dato prova di aver adempiuto ai relativi pagamenti, mediante deposito dei bonifici effettuati all'avv.
. Pt_1
Dunque la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio e l'adempimento di quanto ivi previsto costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In relazione all'esito del giudizio ed alla richiesta delle parti, va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 26/09/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 3 di 3
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 257 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. . PERSONALMENTE e l'avv. RIGANO Parte_1
FRANCESCO PAOLO anche in sostituzione dell'avv. SANZONE SABRINA JESSICA per parte convenuta;
entrambe le parti dichiarano che la materia del contendere e cessata e chiedono la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.47 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.16,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 257 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GEN. PRESTISIMONE, 17 Parte_1
CEFALU' presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso avendone titolo
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in PALERMO, via E. Amari n.66 , presso lo CP_1 studio dell'avv. SABRINA JESSICA SANZONE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. RIGANO FRANCESCO PAOLO , giusta procura a margine
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del
Pagina 2 di 3 giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la /necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e che la convenuta ha dato prova di aver adempiuto ai relativi pagamenti, mediante deposito dei bonifici effettuati all'avv.
. Pt_1
Dunque la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio e l'adempimento di quanto ivi previsto costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In relazione all'esito del giudizio ed alla richiesta delle parti, va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 26/09/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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