TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38736/2023, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti BONGO TIZIANA Parte_1
E
MA ED IA con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita con note di trattazione scritta in data 5.11.2024, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 6.7.2017 in Senegal, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2)
La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Sinuessa n. 6 resta nell'esclusiva disponibilità della moglie. 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di modesti redditi”. Con ordinanza in data 19.2.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio, che, con ordinanza in pari data, ha assegnato termine alle parti per specificare entro quando il marito si sarebbe allontanato dalla ex casa familiare rimasta nella disponibilità della moglie, riservata all'esito la decisione sulla separazione.
Con note integrative del 27.2.2025 i ricorrenti hanno dato atto del già avvenuto allontanamento del marito dalla casa coniugale.
Tanto premesso, essendo entrambe le parti straniere ( di nazionalità Parte_1
senegalese e MA ED IA di nazionalità somala), va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Essendo in
Italia, ove la moglie risiede ancora, l'ultima residenza abituale dei coniugi, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 che ha sostituito il
Regolamento CE 2201/2003, avente pacificamente portata applicativa universale ed è applicabile la legge italiana, ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/2010, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno
Stato non membro dell'Unione Europea (peraltro detto Regolamento è richiamato espressamente anche dall'art. 31 della l. 218/1995).
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto - come chiarito dalle parti nelle note integrative del 27.2.2025 - in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data
19.2.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale di e MA ED IA Parte_1
coniugati in Senegal il 6.7.2017, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2017, parte 2, atto n. 00186, serie C 57);
rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GD in data 19.2.2025;
spese alla sentenza definitiva.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38736/2023, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti BONGO TIZIANA Parte_1
E
MA ED IA con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita con note di trattazione scritta in data 5.11.2024, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 6.7.2017 in Senegal, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2)
La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Sinuessa n. 6 resta nell'esclusiva disponibilità della moglie. 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di modesti redditi”. Con ordinanza in data 19.2.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio, che, con ordinanza in pari data, ha assegnato termine alle parti per specificare entro quando il marito si sarebbe allontanato dalla ex casa familiare rimasta nella disponibilità della moglie, riservata all'esito la decisione sulla separazione.
Con note integrative del 27.2.2025 i ricorrenti hanno dato atto del già avvenuto allontanamento del marito dalla casa coniugale.
Tanto premesso, essendo entrambe le parti straniere ( di nazionalità Parte_1
senegalese e MA ED IA di nazionalità somala), va preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Essendo in
Italia, ove la moglie risiede ancora, l'ultima residenza abituale dei coniugi, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 che ha sostituito il
Regolamento CE 2201/2003, avente pacificamente portata applicativa universale ed è applicabile la legge italiana, ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/2010, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno
Stato non membro dell'Unione Europea (peraltro detto Regolamento è richiamato espressamente anche dall'art. 31 della l. 218/1995).
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto - come chiarito dalle parti nelle note integrative del 27.2.2025 - in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GD in data
19.2.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale di e MA ED IA Parte_1
coniugati in Senegal il 6.7.2017, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2017, parte 2, atto n. 00186, serie C 57);
rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GD in data 19.2.2025;
spese alla sentenza definitiva.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi