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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6600/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6600/2015 promossa da:
” (c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona dei curatori pro tempore dottor ed avv. Gianmarco Navarra, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmencita D'Amore giusta mandato ed elezione di domicilio in atti
ATTORE contro con sede in Casoria via Arpino 82 (p.i. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo giusta mandato ed elezione di domicilio in atti CONVENUTO
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione di conclusione del 8 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del
[...]
conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la revocatoria del pagamento effettuato in data 20.09.2012 a mezzo assegno bancario, pari ad euro 1.900,00.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: a) la sussistenza del presupposto temporale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F., in quanto il pagina 1 di 5 pagamento oggetto di revocatoria era stato effettuato nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo da parte della
[...]
, in data 13.02.13; b) la sussistenza dell'elemento Parte_1
soggettivo della scientia decoctionis da parte del creditore, desumibile dai seguenti elementi indiziari: situazione di indebitamento della società emergente dai bilanci, iscrizione di ipoteche e pagamenti effettuati oltre i termini concordati.
Ritualmente si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato in rito la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli arttt. 163 comma 2 nr.
3 e nr. 4 e 164 comma 3 cpc, nel merito l'ammissibilità e la procedibilità della domanda avanzata in relazione al pagamento dell'importo contestato da qualificarsi come
“pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e pertanto esente da azione revocatoria fallimentare, deducendo altresì che il pagamento oggetto di lite era stato effettuato secondo i termini d'uso invalsi tra le parti.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
08.10.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, va innanzitutto richiamato il principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Nel merito, la domanda non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 5 La società “ ” in data 13.2.2013 Parte_1
depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria. In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 24.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014, depositata in data 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato nell'arco temporale dal 07.09.12 al 22.01.13 e precisamente in data 20 settembre 2012) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato, anche con riferimento alla domanda di concordato c.d. “in bianco” (cfr. “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura” Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 29/03/2016).
Per quanto concerne poi l'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione, è orientamento pacifico quello per cui la prova della scientia decoctionis in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. “la conoscenza dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della
pagina 3 di 5 sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore” cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25635 del
27/10/2017).
Tanto premesso, la società convenuta, nel merito, ha eccepito la non revocabilità del pagamento in discorso, in virtù del disposto dell'art. 67, III comma LF, che testualmente statuisce: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso…”.
Giova in proposito preliminarmente evidenziare che quanto al concetto di pagamento
“nei termini d'uso” la SC ha posto fine al dibattito invalso in dottrina e giurisprudenza, affermando che “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Non appare revocabile in dubbio che spetti al creditore – convenuto nell'azione per revocatoria - fornire congrua prova del ricorrere di una prassi con la società in bonis, tale da consentire di considerare il pagamento revocando, compiuto nei termini d'uso e conseguentemente, rendere il ritardo nell'adempimento non sintomatico di uno stato di decozione della debitrice.
Ebbene, stando alle argomentazioni della convenuta, il pagamento oggetto della presente azione sarebbe stato effettuato “nei termini d'uso”, in virtù di una prassi invalsa tra le parti e cioè pagamenti effettuati a distanza di pochi mesi dall'emissione della fattura ed a mezzo assegno bancario.
Tanto si evince dalla documentazione depositata dalla dalla quale si evincono CP_1
le medesime modalità e tempi di pagamento – che già di per sé appaiono conformi alla prassi invalsa negli operatori economici del settore - anche per gli anni precedenti
(2009-2010) a quello oggetto del presente scrutinio.
pagina 4 di 5 Concludendo dunque, il pagamento in discorso può considerarsi, a giudizio della
Scrivente, “pagamenti nei termini d'uso”, secondo quelli che erano appunto gli usi invalsi tra le parti.
Da quanto precede discende il rigetto della domanda.
Ogni altra doglianza va ritenuta assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevati questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la curatela, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 1.400,00, il tutto oltre iva, rimborso forfetario e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14.05.2025 IL GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6600/2015 promossa da:
” (c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona dei curatori pro tempore dottor ed avv. Gianmarco Navarra, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmencita D'Amore giusta mandato ed elezione di domicilio in atti
ATTORE contro con sede in Casoria via Arpino 82 (p.i. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo giusta mandato ed elezione di domicilio in atti CONVENUTO
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione di conclusione del 8 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la curatela del
[...]
conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la revocatoria del pagamento effettuato in data 20.09.2012 a mezzo assegno bancario, pari ad euro 1.900,00.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: a) la sussistenza del presupposto temporale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F., in quanto il pagina 1 di 5 pagamento oggetto di revocatoria era stato effettuato nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo da parte della
[...]
, in data 13.02.13; b) la sussistenza dell'elemento Parte_1
soggettivo della scientia decoctionis da parte del creditore, desumibile dai seguenti elementi indiziari: situazione di indebitamento della società emergente dai bilanci, iscrizione di ipoteche e pagamenti effettuati oltre i termini concordati.
Ritualmente si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato in rito la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli arttt. 163 comma 2 nr.
3 e nr. 4 e 164 comma 3 cpc, nel merito l'ammissibilità e la procedibilità della domanda avanzata in relazione al pagamento dell'importo contestato da qualificarsi come
“pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e pertanto esente da azione revocatoria fallimentare, deducendo altresì che il pagamento oggetto di lite era stato effettuato secondo i termini d'uso invalsi tra le parti.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
08.10.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, va innanzitutto richiamato il principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Nel merito, la domanda non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 5 La società “ ” in data 13.2.2013 Parte_1
depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria. In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 24.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014, depositata in data 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato nell'arco temporale dal 07.09.12 al 22.01.13 e precisamente in data 20 settembre 2012) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato, anche con riferimento alla domanda di concordato c.d. “in bianco” (cfr. “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura” Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 29/03/2016).
Per quanto concerne poi l'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione, è orientamento pacifico quello per cui la prova della scientia decoctionis in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. “la conoscenza dello stato
d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della
pagina 3 di 5 sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore” cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25635 del
27/10/2017).
Tanto premesso, la società convenuta, nel merito, ha eccepito la non revocabilità del pagamento in discorso, in virtù del disposto dell'art. 67, III comma LF, che testualmente statuisce: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso…”.
Giova in proposito preliminarmente evidenziare che quanto al concetto di pagamento
“nei termini d'uso” la SC ha posto fine al dibattito invalso in dottrina e giurisprudenza, affermando che “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Non appare revocabile in dubbio che spetti al creditore – convenuto nell'azione per revocatoria - fornire congrua prova del ricorrere di una prassi con la società in bonis, tale da consentire di considerare il pagamento revocando, compiuto nei termini d'uso e conseguentemente, rendere il ritardo nell'adempimento non sintomatico di uno stato di decozione della debitrice.
Ebbene, stando alle argomentazioni della convenuta, il pagamento oggetto della presente azione sarebbe stato effettuato “nei termini d'uso”, in virtù di una prassi invalsa tra le parti e cioè pagamenti effettuati a distanza di pochi mesi dall'emissione della fattura ed a mezzo assegno bancario.
Tanto si evince dalla documentazione depositata dalla dalla quale si evincono CP_1
le medesime modalità e tempi di pagamento – che già di per sé appaiono conformi alla prassi invalsa negli operatori economici del settore - anche per gli anni precedenti
(2009-2010) a quello oggetto del presente scrutinio.
pagina 4 di 5 Concludendo dunque, il pagamento in discorso può considerarsi, a giudizio della
Scrivente, “pagamenti nei termini d'uso”, secondo quelli che erano appunto gli usi invalsi tra le parti.
Da quanto precede discende il rigetto della domanda.
Ogni altra doglianza va ritenuta assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevati questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la curatela, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 1.400,00, il tutto oltre iva, rimborso forfetario e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14.05.2025 IL GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
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