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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4620/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620/24 R.G. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
con l'Avv. Roberto Bella
attori contro
VIA LORENZINI 39, VIA LORENZINI 41, Controparte_1
Con VIA CAMPIGLIA 4, ABBRICATI E TETTOIE SITI IN FONDO AI CORTILI DI CP_2
LORENZINI 37 E 39 CP_3
con l'Avv. Massimiliano Parisi
convenuti
premesso
pagina 1 di 5 che
- con citazione notificata il 5.3.24 i IG.ri , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e hanno impugnato le delibere assunte Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
dall'assemblea del 14.9.23 chiedendo di dichiararne la nullità o di annullarle;
- il si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda e Controparte_1
contestandone, anche nel merito, il fondamento;
- all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa è apparsa già matura per la decisione;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dal
Supercondominio il 14.7.23;
- occorre, in primo luogo, rilevare d'ufficio che la causa è stata instaurata, tra gli altri, dalla
IG.ra , il cui cognome è stato ripetuto in tutti i successivi scritti attorei;
Parte_4
- il codice fiscale riportato in citazione, il verbale di mediazione e l'esame dei documenti evidenziano, tuttavia, che nel supecondominio non esiste alcuna condomina con tale cognome poiché la consorte del condomino in realtà si chiama Parte_5
; Parte_9
- per questo motivo, da un lato, si deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
; Parte_4
pagina 2 di 5 - il costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare e nei confronti Controparte_1
di tutte le controparti, l'improcedibilità della domanda;
- l'eccezione è palesemente fondata nei confronti del IG. che non figura tra i Pt_5
soggetti che hanno partecipato al procedimento di mediazione n. 1072/23 (doc. 4 att.);
- gli altri condomini sono stati rappresentati dall'Avv. Bella in forza di apposita procura sostanziale;
- il ha eccepito l'invalidità della procedura sostenendo che gli attori non Controparte_1
avrebbero provato i "giustificati motivi" in presenza dei quali sarebbero stati esentati dall'onere di parteciparvi personalmente;
- ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/10 nel testo modificato dalla "riforma Cartabia"
applicabile ratione temporis al presente procedimento, comma comunque non novellato dal recente D.Lgs. 216/24, "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia
(…)";
- come affermato da Tribunale Firenze con sentenza 15.3.24, n. 316, le cui argomentazioni si condividono e che sono state ribadite nelle sue successive pronunce, "la legge non
definisce la nozione di “giustificato motivo” essendo la norma necessariamente elastica,
non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un
rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la
procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti
essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi,
perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte";
- nella fattispecie in esame gli attori non solo non hanno documentato o offerto di provare le ragioni per le quali non hanno partecipato personalmente alla mediazione, ma non le pagina 3 di 5 hanno neppure allegate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. in replica all'eccezione avversaria;
- il Tribunale di Firenze ha aggiunto che "quanto alle conseguenze dell'assenza dei
giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista.
Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere
la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far
discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo
raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte
rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con
l'improcedibilità della domanda giudiziale";
- anche tale conclusione appare condivisibile perché la presenza dei "gravi motivi" è stata assunta dalla norma riformata quale presupposto affinché il delegato - che diversamente agirebbe in carenza di potere - possa assumere ed esercitare poteri rappresentativi nell'ambito del procedimento di mediazione;
-
per questi motivi
l'eccezione di improcedibilità della domanda risulta fondata con effetti assorbenti rispetto ad ogni altra eccezione procedurale e di merito sollevata dal convenuto;
- la novità della questione e la sopravvenienza in pendenza di giudizio dell'unico precedente di merito edito giustificano l'integrale compensazione delle spese di causa ex
art. 92 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_4
pagina 4 di 5 - dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
- dispone l'integrale compensazione delle spese di causa.
Così deciso in Torino il 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620/24 R.G. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8
con l'Avv. Roberto Bella
attori contro
VIA LORENZINI 39, VIA LORENZINI 41, Controparte_1
Con VIA CAMPIGLIA 4, ABBRICATI E TETTOIE SITI IN FONDO AI CORTILI DI CP_2
LORENZINI 37 E 39 CP_3
con l'Avv. Massimiliano Parisi
convenuti
premesso
pagina 1 di 5 che
- con citazione notificata il 5.3.24 i IG.ri , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e hanno impugnato le delibere assunte Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
dall'assemblea del 14.9.23 chiedendo di dichiararne la nullità o di annullarle;
- il si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda e Controparte_1
contestandone, anche nel merito, il fondamento;
- all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa è apparsa già matura per la decisione;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della delibera assunta dal
Supercondominio il 14.7.23;
- occorre, in primo luogo, rilevare d'ufficio che la causa è stata instaurata, tra gli altri, dalla
IG.ra , il cui cognome è stato ripetuto in tutti i successivi scritti attorei;
Parte_4
- il codice fiscale riportato in citazione, il verbale di mediazione e l'esame dei documenti evidenziano, tuttavia, che nel supecondominio non esiste alcuna condomina con tale cognome poiché la consorte del condomino in realtà si chiama Parte_5
; Parte_9
- per questo motivo, da un lato, si deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
; Parte_4
pagina 2 di 5 - il costituendosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare e nei confronti Controparte_1
di tutte le controparti, l'improcedibilità della domanda;
- l'eccezione è palesemente fondata nei confronti del IG. che non figura tra i Pt_5
soggetti che hanno partecipato al procedimento di mediazione n. 1072/23 (doc. 4 att.);
- gli altri condomini sono stati rappresentati dall'Avv. Bella in forza di apposita procura sostanziale;
- il ha eccepito l'invalidità della procedura sostenendo che gli attori non Controparte_1
avrebbero provato i "giustificati motivi" in presenza dei quali sarebbero stati esentati dall'onere di parteciparvi personalmente;
- ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/10 nel testo modificato dalla "riforma Cartabia"
applicabile ratione temporis al presente procedimento, comma comunque non novellato dal recente D.Lgs. 216/24, "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia
(…)";
- come affermato da Tribunale Firenze con sentenza 15.3.24, n. 316, le cui argomentazioni si condividono e che sono state ribadite nelle sue successive pronunce, "la legge non
definisce la nozione di “giustificato motivo” essendo la norma necessariamente elastica,
non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un
rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la
procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti
essendo onere della parte rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi,
perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte";
- nella fattispecie in esame gli attori non solo non hanno documentato o offerto di provare le ragioni per le quali non hanno partecipato personalmente alla mediazione, ma non le pagina 3 di 5 hanno neppure allegate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. in replica all'eccezione avversaria;
- il Tribunale di Firenze ha aggiunto che "quanto alle conseguenze dell'assenza dei
giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista.
Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere
la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far
discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo
raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte
rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con
l'improcedibilità della domanda giudiziale";
- anche tale conclusione appare condivisibile perché la presenza dei "gravi motivi" è stata assunta dalla norma riformata quale presupposto affinché il delegato - che diversamente agirebbe in carenza di potere - possa assumere ed esercitare poteri rappresentativi nell'ambito del procedimento di mediazione;
-
per questi motivi
l'eccezione di improcedibilità della domanda risulta fondata con effetti assorbenti rispetto ad ogni altra eccezione procedurale e di merito sollevata dal convenuto;
- la novità della questione e la sopravvenienza in pendenza di giudizio dell'unico precedente di merito edito giustificano l'integrale compensazione delle spese di causa ex
art. 92 c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_4
pagina 4 di 5 - dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
- dispone l'integrale compensazione delle spese di causa.
Così deciso in Torino il 22 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5