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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1420/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Panico
e da nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Panico C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1 iscritto a ruolo in data 26/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Villa Literno il giorno 22.11.2012.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 12.12.2014 e Persona_1 il 13.6.2021, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Persona_2 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 17.6.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. Le figlie, minori, sono collocate presso la madre, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute
2 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Le minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorreranno con il padre:
• Due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 18 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
• per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € quattrocento (400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate) nonché ogni ulteriore spesa straordinaria nell'interesse delle minori.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/04/1984, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Villa Literno il 22.11.2012 (Atto n. 7, Parte I, anno
2012);
- dispone affido condiviso del minore delle minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie;
Pt_1
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del sig.
da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al
50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1420/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Panico
e da nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Panico C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1 iscritto a ruolo in data 26/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Villa Literno il giorno 22.11.2012.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 12.12.2014 e Persona_1 il 13.6.2021, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Persona_2 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 17.6.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale in affitto viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. Le figlie, minori, sono collocate presso la madre, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute
2 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Le minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorreranno con il padre:
• Due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
• i fine settimana alternati, dalle ore 18 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
• per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € quattrocento (400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate) nonché ogni ulteriore spesa straordinaria nell'interesse delle minori.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/04/1984, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Villa Literno il 22.11.2012 (Atto n. 7, Parte I, anno
2012);
- dispone affido condiviso del minore delle minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie;
Pt_1
- determina in € 400,00 il contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del sig.
da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al
50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 17/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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