Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2449/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Aquilone, Erminio Capasso,
Vincenzo Di Maio e Gianluca Tellone, domicilio eletto in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, in virtù di mandato generale alle liti rep. n. 37590 del 23.1.2023, Notaio in Persona_1
Fiumicino -appellante-
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in CP_1 C.F._1
calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Michelangelo Tartaglione, elettivamente domiciliata presso lo studio “Avvocato Riello & partners” in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65
-appellata-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2021, la ricorrente in epigrafe chiedeva al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, di accertare la insussistenza dell'obbligo di restituire all' le somme percepite a titolo indennità di Pt_1
accompagnamento (prestazione n. 07196362 cat. inv. civ.) per l'importo di € 21.926,64, relativo ai ratei corrisposti nel periodo dal 1.12.2017 al 29.2.2020, a seguito della visita di
Si costituiva l contestando la fondatezza del ricorso. Pt_1
Il Giudice adito, con sentenza n. 1618 pubblicata in data 8.9.2023, accoglieva la domanda, rilevando il legittimo affidamento ingenerato da parte dell'Ente appellante attraverso il mantenimento dell'erogazione del beneficio assistenziale, anche successivamente all'esito negativo della visita di revisione del dicembre 2017.
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, l ha proposto tempestivo appello avverso Pt_1
la predetta sentenza, lamentando la erronea applicazione della normativa di riferimento, deducendo la ripetibilità dell'indebito e l'esclusione del legittimo affidamento.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha resistito CP_1
al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che nella fattispecie, in seguito a visita di revisione in data 7.11.2017, veniva giudicata invalida al 74% con riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa dal 74% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 D.L. n. 509/88). Non le veniva quindi confermata la prestazione della indennità di accompagnamento. Il verbale sanitario le veniva notificato a mezzo racc. a/r in data 17.11.2017 (cfr. allegati, produzione di I grado . A seguito di ricostituzione, con lettera del 5.2.2020 l'Istituto comunicava Pt_1 alla ricorrente l'indebita erogazione dal 1.12.2017 al 29.2.2020 per la somma di 21.926,64.
Questa Corte, non ignora che in tema di indebito assistenziale, vige l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
È stato, tuttavia, ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n.
13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli soci economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. n. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
Da ultimo, Cass.
4.08.2022 n. 24180: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”.
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
Ebbene, tale recentissimo arresto conferma che il legittimo affidamento viene meno “a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, esito nella specie ben noto alla che ha ricevuto in data 17.11.2017 la comunicazione del verbale di CP_1
visita medica effettuata in sede di revisione il 7.11.2017; verbale che escludeva senza dubbio alcuno la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della invocata indennità di accompagnamento.
E', infatti, incontestata la circostanza, riferita dalla stessa che nel suddetto verbale di CP_1
visita la Commissione Medica di Verifica l'aveva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa con percentuale 74%, art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88, senza confermare l'indennità di accompagnamento. Nessun legittimo affidamento è tutelabile nella specie, essendo l'appellata ben consapevole della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario, in presenza del suddetto verbale sanitario, recante: “Ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico-valutativo: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 506/88 – Percentuale: 74%
- Data decorrenza 07/11/2017”.
Legittimamente, dunque, l' ha proceduto al recupero di quanto erogato in assenza di un valido Pt_1
titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto e in assenza di affidamento da tutelare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va pertanto accolto con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell' delle spese del grado, che liquida in Pt_1 complessivi € 1.984,00, oltre Iva, CPA e spese forfettarie di legge;
Napoli, 12.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente