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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13384 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 51429 del ruolo degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione il 28.10.2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Viterbo, via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Trippanera del Foro di Viterbo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante, pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Roccaporena n. 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione indennizzo per furto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la chiedeva la condanna della Parte_1 alla corresponsione della complessiva somma Controparte_1 di euro 47.000,00 a titolo di indennizzo, dovuto in ragione della polizza cumulativa n.
1/52909/230/118650071, e ciò a fronte del furto del veicolo assicurato (trattore agricolo marca modello 6920 di colore verde targato AZ488J numero di telaio CP_2
S000814RM260705, dotato di un braccio AG di metri tredici marca tipo CP_3
TDH G1200 TC matricola 02261), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del furto
(28.3.2019/1.4.2019), o di quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia.
A fondamento della domanda, parte attrice asseriva che la macchina operatrice per cui è causa era stata oggetto di furto, ad opera di ignoti, nel Comune di Latina, via Appia
Km 61, nell'intervallo temporale che va dalla sera del 28.3.2019 alla mattinata del
1.4.2019; assumeva, inoltre, che il furto era stato prontamente denunciato alla propria compagnia assicuratrice che apriva il sinistro n. 1-8101-2019-0265577 del 28.3.2019 sulla Polizza n. 118650071 e che, dopo uno scambio di corrispondenza tra gli uffici della e la Compagnia assicurativa, quest'ultima comunicava alla il proprio Pt_1 Pt_1 diniego alla liquidazione del sinistro.
Costituendosi in giudizio la eccepiva Controparte_1
l'inoperatività della polizza, in quanto il mezzo non era custodito in un'area recintata;
eccepiva, inoltre, che a seguito della constatazione del furto, la non aveva Parte_1 provveduto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e che dalla denuncia, effettuata presso la stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro, emergevano alcune discrepanze relative all'identificazione del mezzo oggetto di furto. Contestava, pertanto, ogni domanda proposta dall'attrice, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, chiedeva che l'eventuale indennizzo venisse liquidato secondo le pattuizioni e limitazioni previste in polizza.
Istruita la controversia con prove documentali, l'attrice, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., rideterminava la propria domanda in € 25.000,00, o nella maggiore o minore somma, che fosse stata ritenuta di giustizia.
Svolta l'ulteriore istruttoria, con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, l'attrice, in aderenza alle conclusioni dell'elaborato del CTU, concludeva chiedendo un indennizzo di € 36.550,00 oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione dal giorno del furto.
Parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004).
È nondimeno vero che, quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte, l'onere di provare, cioè, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Spetta invece all'assicuratore, che neghi che l'evento verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo.
Peraltro, nel caso di specie, non sono stati contestati dalla
[...] né il verificarsi del furto né l'esistenza e operatività della Controparte_1 polizza assicurativa cumulativa n. 1/52909/230/118650071- parti, Controparte_4 avente durata annuale, con decorrenza dell'efficacia dalle ore 24:00 del 03.01.2019 alle ore 24:00 del 03.01.2020, comprensiva della garanzia per incendio e furto, in relazione al mezzo trattore agricolo marca modello 6920 di colore verde targato CP_2
AZ488J numero di telaio S000814RM260705, dotato di un braccio AG (cfr. doc.
6 fascicolo attrice).
La Compagnia assicuratrice convenuta ha, infatti, opposto esclusivamente il fatto che il mezzo trattore agricolo fosse stato “lasciato incustodito senza alcuna protezione (es cancello, recinto, allarme) per ben 4 giorni”, che al momento della scoperta del furto non fosse stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e che vi fossero discrepanze relative all'identificazione del mezzo oggetto di furto, il cui numero di telaio, risultante dai registri della Motorizzazione e dal libretto di proprietà, fosse diverso da quello indicato nella denuncia di furto. Ora, sebbene, quanto richiesto dalla polizza assicurativa per la risarcibilità dell'evento, fosse esclusivamente l'attivazione di un antifurto satellitare, circostanza ampiamente dimostrata nel corso dell'istruttoria, deve evidenziarsi che le prove orali hanno smentito anche gli altri assunti di parte convenuta e chiarito le relative circostanze.
escusso quale testimone in corso di giudizio, ha dichiarato, infatti, Testimone_1 quanto segue: “[…] E' vero, quello stesso giorno, abbiamo parcheggiato la macchina operatrice all'interno di un terreno di proprietà di in Borgo Carso, come Parte_2 avevamo del resto già fatto in altre occasioni precedenti;
[…] il terreno all'interno del quale era parcheggiata la macchina operatrice era dotato di muro di recinzione e cancello;
[…] abbiamo chiuso a chiave il trattore;
io avevo una mia chiave personale, che, dopo avere chiuso il mezzo, ho portato via con me […] “[…] Dopo avere parcheggiato il trattore, ho chiuso il cancello con il chiavistello […] non si trattava comunque di un deposito aperto al pubblico, ma di un terreno privato”.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni del seguente tenore: ”[…] Ho Testimone_2 parcheggiato il camion davanti al cancello del terreno di proprietà di Parte_2 dove il trattore doveva essere lasciato;
il trattore è stato poi parcheggiato dall'operatore all'interno del terreno;
[…] Il terreno era munito di muro di Tes_1 recinzione sulla pubblica via e cancello;
[…] Ho visto che il cancello del terreno veniva chiuso…”.
Tutti i testimoni hanno confermato che il mezzo oggetto del furto era dotato di impianto satellitare, come richiesto nell'allegato AS delle condizioni aggiuntive di polizza, ed in particolare, sul punto, il teste ha dichiarato: “Il trattore era Testimone_3 dotato di impianto satellitare antifurto Viasat, che, mentre era parcheggiato, risultava attivo e funzionante;
posso fare questa affermazione, in quanto sul computer dell'ufficio
c'è una applicazione che consente di monitorare gli spostamenti sia dei mezzi sia degli operatori, inoltre il dispositivo antifurto è sempre attivo”. Lo stesso teste in merito alla diversa identificazione del mezzo ha poi precisato: “[…] E' vero, sono andato a sporgere la querela di furto presso i Carabinieri di Montalto di Castro con la delega del legale rappresentante della;
[…] ho solo consegnato il libretto di circolazione Pt_1 del trattore, ma non so quali dati i Carabinieri abbiamo trascritto sul verbale di denuncia”.
L'attendibilità di tali testimonianze è positivamente apprezzabile, non solo in quanto si tratta di dichiarazioni univoche e coerenti fra loro, ma anche in quanto provenienti da soggetti comunque edotti per scienza diretta del fatto di cui è causa per aver avuto modo di assistervi;
non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario, esse consentono quindi di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui si procede nei termini prospettati in citazione,
In conclusione, appare dimostrato che il furto del mezzo è avvenuto tramite apertura del cancello di ingresso della proprietà privata di munita di un muro di Parte_2 cinta, ma soprattutto appare dimostrato che al momento dell'evento esistesse la condizione di operatività della garanzia per il furto, prevista in polizza, secondo la quale il mezzo avrebbe dovuto esser munito di un sistema di antifurto satellitare, presente e funzionante sul veicolo oggetto di furto, come si legge nelle dichiarazioni rese dai tre testimoni e come si evince dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9).
Infine, anche le eccezioni relative al coinvolgimento delle Forze dell'Ordine ed alle discrepanze nell'identificazione del mezzo oggetto di furto perdono di solidità laddove si pensi che, appena scoperto il furto, un incaricato della si è immediatamente Pt_1 recato presso i carabinieri di Cisterna di Latina, come indicato dal Comando di Latina,
e che il denunciante, , con delega del legale rappresentante della Testimone_3 [...]
si sia limitato a consegnare il libretto di circolazione del mezzo ed a rilasciare le Pt_1 proprie dichiarazioni agli operatori della Stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro
i quali hanno provveduto a redigere il verbale di denuncia, riportando, evidentemente in maniera errata, i dati del trattore rubato.
Per altro, da quanto emerso, l'errata indicazione del numero di telaio nella redazione della denuncia-querela non ha comportato alcuna incertezza rispetto al bene assicurato, che è stato correttamente indicato con il numero di targa AZ488J che risulta essere lo stesso indicato nella polizza assicurativa.
Passando al quantum della pretesa dell'attore, sulla scorta delle condizioni generali della polizza sottoscritta, il valore commerciale del mezzo rubato è stato valutato sulla base di una perizia estimativa.
Il CTU nominato in corso di causa, le cui conclusioni questo giudice condivide, ha accertato che, al momento del furto (marzo/aprile 2019), il valore medio di mercato del trattore al quattordicesimo (14) anno dalla immatricolazione fosse di 25.000 euro;
il valore medio di mercato del braccio operatrice AG marca Hymach modello DTH
G1200 TC al quattordicesimo (14) anno di utilizzo fosse di 8.000 euro;
il valore medio di mercato per 23 zavorre usate (80 kg cad.1) fosse di 1.150 euro;
il valore medio di mercato per la porta zavorre usato Hymach con attacco laterale centrale completo di supporto braccio AG fosse di 2.500 euro, per un complessivo importo di 36.550 euro oltre Iva (22%).
Alla luce della richiesta indennitaria attorea, di quanto emerso a seguito della consulenza d'Ufficio e delle condizioni di polizza, tenuto conto anche della franchigia e dello scoperto, si ritiene che l'indennizzo spettante all'assicurata, possa essere individuato nella complessiva somma di € 32.445,00.
Deve, inoltre, essere riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro. Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2025) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla data dell'accertamento dell'evento del furto (1 aprile 2019) fino alla pubblicazione della sentenza, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
1000,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 32.445,00, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data dell'accertamento dell'evento del furto
(1aprile 2019) alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi euro Pt_1
3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come Parte_1 liquidate.
Roma 30 settembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 51429 del ruolo degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione il 28.10.2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Viterbo, via Monte Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Trippanera del Foro di Viterbo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante, pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Roccaporena n. 51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione indennizzo per furto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la chiedeva la condanna della Parte_1 alla corresponsione della complessiva somma Controparte_1 di euro 47.000,00 a titolo di indennizzo, dovuto in ragione della polizza cumulativa n.
1/52909/230/118650071, e ciò a fronte del furto del veicolo assicurato (trattore agricolo marca modello 6920 di colore verde targato AZ488J numero di telaio CP_2
S000814RM260705, dotato di un braccio AG di metri tredici marca tipo CP_3
TDH G1200 TC matricola 02261), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del furto
(28.3.2019/1.4.2019), o di quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia.
A fondamento della domanda, parte attrice asseriva che la macchina operatrice per cui è causa era stata oggetto di furto, ad opera di ignoti, nel Comune di Latina, via Appia
Km 61, nell'intervallo temporale che va dalla sera del 28.3.2019 alla mattinata del
1.4.2019; assumeva, inoltre, che il furto era stato prontamente denunciato alla propria compagnia assicuratrice che apriva il sinistro n. 1-8101-2019-0265577 del 28.3.2019 sulla Polizza n. 118650071 e che, dopo uno scambio di corrispondenza tra gli uffici della e la Compagnia assicurativa, quest'ultima comunicava alla il proprio Pt_1 Pt_1 diniego alla liquidazione del sinistro.
Costituendosi in giudizio la eccepiva Controparte_1
l'inoperatività della polizza, in quanto il mezzo non era custodito in un'area recintata;
eccepiva, inoltre, che a seguito della constatazione del furto, la non aveva Parte_1 provveduto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e che dalla denuncia, effettuata presso la stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro, emergevano alcune discrepanze relative all'identificazione del mezzo oggetto di furto. Contestava, pertanto, ogni domanda proposta dall'attrice, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, chiedeva che l'eventuale indennizzo venisse liquidato secondo le pattuizioni e limitazioni previste in polizza.
Istruita la controversia con prove documentali, l'attrice, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., rideterminava la propria domanda in € 25.000,00, o nella maggiore o minore somma, che fosse stata ritenuta di giustizia.
Svolta l'ulteriore istruttoria, con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, l'attrice, in aderenza alle conclusioni dell'elaborato del CTU, concludeva chiedendo un indennizzo di € 36.550,00 oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione dal giorno del furto.
Parte convenuta concludeva come da memoria di costituzione. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004).
È nondimeno vero che, quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte, l'onere di provare, cioè, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Spetta invece all'assicuratore, che neghi che l'evento verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo.
Peraltro, nel caso di specie, non sono stati contestati dalla
[...] né il verificarsi del furto né l'esistenza e operatività della Controparte_1 polizza assicurativa cumulativa n. 1/52909/230/118650071- parti, Controparte_4 avente durata annuale, con decorrenza dell'efficacia dalle ore 24:00 del 03.01.2019 alle ore 24:00 del 03.01.2020, comprensiva della garanzia per incendio e furto, in relazione al mezzo trattore agricolo marca modello 6920 di colore verde targato CP_2
AZ488J numero di telaio S000814RM260705, dotato di un braccio AG (cfr. doc.
6 fascicolo attrice).
La Compagnia assicuratrice convenuta ha, infatti, opposto esclusivamente il fatto che il mezzo trattore agricolo fosse stato “lasciato incustodito senza alcuna protezione (es cancello, recinto, allarme) per ben 4 giorni”, che al momento della scoperta del furto non fosse stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e che vi fossero discrepanze relative all'identificazione del mezzo oggetto di furto, il cui numero di telaio, risultante dai registri della Motorizzazione e dal libretto di proprietà, fosse diverso da quello indicato nella denuncia di furto. Ora, sebbene, quanto richiesto dalla polizza assicurativa per la risarcibilità dell'evento, fosse esclusivamente l'attivazione di un antifurto satellitare, circostanza ampiamente dimostrata nel corso dell'istruttoria, deve evidenziarsi che le prove orali hanno smentito anche gli altri assunti di parte convenuta e chiarito le relative circostanze.
escusso quale testimone in corso di giudizio, ha dichiarato, infatti, Testimone_1 quanto segue: “[…] E' vero, quello stesso giorno, abbiamo parcheggiato la macchina operatrice all'interno di un terreno di proprietà di in Borgo Carso, come Parte_2 avevamo del resto già fatto in altre occasioni precedenti;
[…] il terreno all'interno del quale era parcheggiata la macchina operatrice era dotato di muro di recinzione e cancello;
[…] abbiamo chiuso a chiave il trattore;
io avevo una mia chiave personale, che, dopo avere chiuso il mezzo, ho portato via con me […] “[…] Dopo avere parcheggiato il trattore, ho chiuso il cancello con il chiavistello […] non si trattava comunque di un deposito aperto al pubblico, ma di un terreno privato”.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni del seguente tenore: ”[…] Ho Testimone_2 parcheggiato il camion davanti al cancello del terreno di proprietà di Parte_2 dove il trattore doveva essere lasciato;
il trattore è stato poi parcheggiato dall'operatore all'interno del terreno;
[…] Il terreno era munito di muro di Tes_1 recinzione sulla pubblica via e cancello;
[…] Ho visto che il cancello del terreno veniva chiuso…”.
Tutti i testimoni hanno confermato che il mezzo oggetto del furto era dotato di impianto satellitare, come richiesto nell'allegato AS delle condizioni aggiuntive di polizza, ed in particolare, sul punto, il teste ha dichiarato: “Il trattore era Testimone_3 dotato di impianto satellitare antifurto Viasat, che, mentre era parcheggiato, risultava attivo e funzionante;
posso fare questa affermazione, in quanto sul computer dell'ufficio
c'è una applicazione che consente di monitorare gli spostamenti sia dei mezzi sia degli operatori, inoltre il dispositivo antifurto è sempre attivo”. Lo stesso teste in merito alla diversa identificazione del mezzo ha poi precisato: “[…] E' vero, sono andato a sporgere la querela di furto presso i Carabinieri di Montalto di Castro con la delega del legale rappresentante della;
[…] ho solo consegnato il libretto di circolazione Pt_1 del trattore, ma non so quali dati i Carabinieri abbiamo trascritto sul verbale di denuncia”.
L'attendibilità di tali testimonianze è positivamente apprezzabile, non solo in quanto si tratta di dichiarazioni univoche e coerenti fra loro, ma anche in quanto provenienti da soggetti comunque edotti per scienza diretta del fatto di cui è causa per aver avuto modo di assistervi;
non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario, esse consentono quindi di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui si procede nei termini prospettati in citazione,
In conclusione, appare dimostrato che il furto del mezzo è avvenuto tramite apertura del cancello di ingresso della proprietà privata di munita di un muro di Parte_2 cinta, ma soprattutto appare dimostrato che al momento dell'evento esistesse la condizione di operatività della garanzia per il furto, prevista in polizza, secondo la quale il mezzo avrebbe dovuto esser munito di un sistema di antifurto satellitare, presente e funzionante sul veicolo oggetto di furto, come si legge nelle dichiarazioni rese dai tre testimoni e come si evince dalla documentazione in atti (cfr. doc. 9).
Infine, anche le eccezioni relative al coinvolgimento delle Forze dell'Ordine ed alle discrepanze nell'identificazione del mezzo oggetto di furto perdono di solidità laddove si pensi che, appena scoperto il furto, un incaricato della si è immediatamente Pt_1 recato presso i carabinieri di Cisterna di Latina, come indicato dal Comando di Latina,
e che il denunciante, , con delega del legale rappresentante della Testimone_3 [...]
si sia limitato a consegnare il libretto di circolazione del mezzo ed a rilasciare le Pt_1 proprie dichiarazioni agli operatori della Stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro
i quali hanno provveduto a redigere il verbale di denuncia, riportando, evidentemente in maniera errata, i dati del trattore rubato.
Per altro, da quanto emerso, l'errata indicazione del numero di telaio nella redazione della denuncia-querela non ha comportato alcuna incertezza rispetto al bene assicurato, che è stato correttamente indicato con il numero di targa AZ488J che risulta essere lo stesso indicato nella polizza assicurativa.
Passando al quantum della pretesa dell'attore, sulla scorta delle condizioni generali della polizza sottoscritta, il valore commerciale del mezzo rubato è stato valutato sulla base di una perizia estimativa.
Il CTU nominato in corso di causa, le cui conclusioni questo giudice condivide, ha accertato che, al momento del furto (marzo/aprile 2019), il valore medio di mercato del trattore al quattordicesimo (14) anno dalla immatricolazione fosse di 25.000 euro;
il valore medio di mercato del braccio operatrice AG marca Hymach modello DTH
G1200 TC al quattordicesimo (14) anno di utilizzo fosse di 8.000 euro;
il valore medio di mercato per 23 zavorre usate (80 kg cad.1) fosse di 1.150 euro;
il valore medio di mercato per la porta zavorre usato Hymach con attacco laterale centrale completo di supporto braccio AG fosse di 2.500 euro, per un complessivo importo di 36.550 euro oltre Iva (22%).
Alla luce della richiesta indennitaria attorea, di quanto emerso a seguito della consulenza d'Ufficio e delle condizioni di polizza, tenuto conto anche della franchigia e dello scoperto, si ritiene che l'indennizzo spettante all'assicurata, possa essere individuato nella complessiva somma di € 32.445,00.
Deve, inoltre, essere riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro. Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2025) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla data dell'accertamento dell'evento del furto (1 aprile 2019) fino alla pubblicazione della sentenza, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
1000,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 32.445,00, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data dell'accertamento dell'evento del furto
(1aprile 2019) alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi euro Pt_1
3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU come Parte_1 liquidate.
Roma 30 settembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati