Sentenza 7 gennaio 1980
Massime • 2
L'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990 - nello stabilire che l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno e subordinato al decorso di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento rivolta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allo assicuratore - ha posto un'identica ed unica condizione, che e valida, oltre che per l'Azione nei confronti dell'assicuratore, anche per quella nei confronti del responsabile civile, al quale non deve, comunque, essere inviata alcuna preventiva richiesta di risarcimento. ( Corte cost 19/75; ( Conf 3855/78, mass n 393422; ( Conf 3160/78, mass n 392619; ( Conf 2262/78, mass n 391664; ( Conf 806/78, mass n 390145).*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 97 dell'8 luglio 1967, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, comma terzo, del RD 30 ottobre 1933 n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione dei precedenti commi dello stesso articolo, la sanatoria deve ritenersi operante, con efficacia ex tunc, qualora la amministrazione convenuta si costituisca in giudizio e, nell'ipotesi di nullita della notifica del ricorso per Cassazione, tale Costituzione puo validamente intervenire anche quando venga effettuata dopo il decorso del termine di cui all'art 370 cod proc civ. ( V 444/69; ( V 1250/68; ( Conf 4143/78, mass n 393764).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1980, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1980 |
Testo completo
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 97 dell'8 luglio 1967, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, comma terzo, del RD 30 ottobre 1933 n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione dei precedenti commi dello stesso articolo, la sanatoria deve ritenersi operante, con efficacia ex tunc, qualora la amministrazione convenuta si costituisca in giudizio e, nell'ipotesi di nullita della notifica del ricorso per Cassazione, tale Costituzione puo validamente intervenire anche quando venga effettuata dopo il decorso del termine di cui all'art 370 cod proc civ. ( V 444/69; ( V 1250/68; ( Conf 4143/78, mass n 393764).*