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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/09/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2905/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su credito da cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e L. 130/1999.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giovanni Maria Rotondano e Savino Genovese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102/b, giusta procura in atti;
pec indicate in atto introduttivo;
(opponente)
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170 giusta procura in atti;
pec indicate in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo la decisione della causa con termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 10 -Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto ingiuntivo n. 506/21, r.g. n. 1934/2021, emesso in data 01/07/2021
e depositato il 02/07/2021, notificato all'ingiunta in data 02/09/2021, il Tribunale di
Potenza, su ricorso della ingiungeva all'opponente di CP_1 Parte_1
pagare la somma di Euro 26.427,56, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per saldo passivo riferito a tre rapporti bancari come da estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. in atti.
• Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo del quale ne chiedeva la revoca e conseguente rigetto della domanda formulata da parte opposta, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In particolare parte opponente deduceva, in rito, l'inammissibilità della procedura monitoria per violazione del divieto del bis in idem, essendo stata già definita la posizione dell'opponente, relativa ai rapporti intercorsi con l'originario creditore
Banca Mediterranea, con sentenza n. 713/2009 del 15/10/2009, emessa dal Tribunale di Potenza e confermata all'esito del rigetto dell'appello, proposto dalla odierna opponente, con sentenza n. 353/2019 del 28/05/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Potenza.
Eccepiva, poi, nel merito: 1) l'intervenuta prescrizione dell'eventuale credito vantato dall'opposta, pari ad €. 2.506,36 riferito solo al saldo del rapporto di mutuo, come determinato dalla sentenza richiamata e, in via subordinata, l'estinzione dello stesso per intervenuta compensazione legale di tale importo con il credito dell'opponente, accertato in sentenza e vantato contro l'originario istituto di credito riferito al saldo di
Pagina 2 di 10 conto corrente;
2) l'indeterminatezza del credito, asseritamente vantato dall'opposta, in quanto riconducibile a soli due rapporti di credito (mutuo e conto corrente) e non tre, come dichiarati dall'opposta con i tre estratti conto ex art. 50 T.U.B. depositati in atti;
3) l'invalidità del contratto di conto corrente: 3.1) per la previsione del tasso di interesse pari 20% variabile in base agli “usi su piazza” e non normativi;
3.2) per la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3.3) per la previsione della commissione massimo scoperto, affetta da nullità per assenza di causa e indeterminatezza;
3.4) per l'esistenza di effetti anatocistici all'esito della previsione del piano di ammortamento non concordato in contratto (cd. alla francese).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
1 Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente in monitorio ex art. 2909 del cc per le ragioni in narrativa indicate per esistenza di sentenza passata in giudicato avente ad oggetto gli stessi rapporti oggetto della domanda di pagamento a seguito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
2 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nel solo caso di rigetto delle precedenti domande:
3 Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di credito di controparte per prescrizione.
4 accertare e dichiarare la indeterminatezza della domanda di pagamento e la mancata prova della stessa per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
5 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente subordinata:
6 Accertare e dichiarare la invalidità dei contratti prodotti in giudizio da controparte per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
Pagina 3 di 10 7 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
8 In accoglimento anche di una soltanto delle conclusioni indicate ai punti che precedono, condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari.”.
• Con comparsa depositata in data 15/04/2022 si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto e diritto, e CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della relativa provvisoria esecuzione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
Nello specifico, in relazione ai motivi di opposizione, deduceva: a) la titolarità del credito azionato in quanto cessionaria del medesimo per intervenuta cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione tra la cedente, originaria creditrice, e ritualmente comunicata al debitore CP_1
ceduto a mezzo pubblicazione per estratto del contratto di cessione sulla G. Ufficiale ed a mezzo apposita notifica, precisando, inoltre, che oggetto di cessione era esclusivamente il credito e non il contratto da cui lo stesso scaturiva, con la conseguenza che ogni questione riguardante la vicenda contrattuale ed eventuali pretese creditorie del debitore scaturenti dal contratto dovevano essere rivolte alla cedente, unica legittimata passiva;
b) la sussistenza di tutti gli elementi necessari all'emissione del decreto ingiuntivo opposto risultando certo, liquido ed esigibile il credito in virtù degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. prodotti in fase monitoria;
c) l'infondatezza dell'assunta esistenza del giudicato esterno, come affermato da parte opponente, in quanto non risultava provata la coincidenza dei rapporti giuridici oggetto delle sentenze richiamate con quelli oggetto dell'ingiunzione opposta;
d) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione in quanto il dies a quo doveva ritenersi decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo
(finanziamento) e dalla chiusura del conto corrente, con la conseguenza che la prescrizione decennale non poteva considerarsi maturata all'esito della richiesta di
Pagina 4 di 10 pagamento inoltrata alla debitrice con nota del 30/01/2017; e) l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il contratto in quanto, oltre ad essere inammissibili per la genericità delle contestazioni, risultavano comunque infondate: -in relazione agli assunti effetti anatocistici del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, insussistenti nello specifico per consolidata giurisprudenza;
-in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto contrattualmente applicati sia al tasso creditori che a quello debitori nel rispetto della delibera CICR del 09/02/2000; - in relazione all'invalidità della clausola di commissione di massimo scoperto per mancanza di causa poiché la stessa facilmente rinvenibile nella remunerazione per la messa a disposizione del cliente delle somme oggetto di fido a prescindere dall'effettivo utilizzo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 506/2021, R.G. n. 1934/2021, del 02/07/2021 emesso dal
Tribunale di Potenza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 506/2021, R.G. n.
1934/2021, del 02/07/2021 emesso dal Tribunale di Potenza.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la IG.ra al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
• Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata, con esito negativo, la mediazione, condizione di
Pagina 5 di 10 procedibilità, nei termini concessi, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
• Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. entro i quali, depositate solo le comparse conclusionali, parte opposta, con la propria comparsa, si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione chiedendone l'accoglimento, mentre parte opponente precisando le conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo, eccepiva ulteriormente la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, intesa come carenza della titolarità attiva del credito azionato - mera difesa non soggetta a preclusioni ed eccepibile, anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio - per non aver prodotto, parte opposta, tutti i contratti di cessione, anteriori a quello sottoscritto da susseguitisi tra tutti CP_1
i precedenti cedenti e cessionari del credito, a decorrere dall'originaria creditrice sino all'ultima cessione, unitamente alle relative notifiche alla debitrice ceduta.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni così precisate:
“In rito ed in via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della presunta cessionaria per omessa prova sia della titolarità sostanziale del diritto CP_1
di credito oggetto di giudizio sia formale che sostanziale per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
2. in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito ed in via principale:
1 Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente in monitorio ex art. 2909 del cc per le ragioni in narrativa indicate per esistenza di sentenza passata in giudicato avente ad oggetto gli stessi rapporti oggetto della domanda di pagamento a seguito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
Pagina 6 di 10 2 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nel solo caso di rigetto delle precedenti domande:
3 Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di credito di controparte per prescrizione.
4 accertare e dichiarare la indeterminatezza della domanda di pagamento e la mancata prova della stessa per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
5 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente subordinata:
6 Accertare e dichiarare la invalidità dei contratti prodotti in in giudizio da controparte per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
7 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In accoglimento anche di una soltanto delle conclusioni indicate ai punti che precedono:
8 condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari;
9 condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.”.
DIRITTO
1. In via preliminare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e, pertanto, della idoneità o meno della documentazione ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in
Pagina 7 di 10 giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi costitutivi e probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito richiesto (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
2. Ciò detto, va preliminarmente esaminata l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta quale titolarità del diritto di credito azionato in quanto questione idonea a definire il giudizio.
2.1 L'eccezione è fondata e, pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2 In primo luogo va rilevato che la legittimazione attiva, intesa come titolarità del diritto azionato, attiene al merito e, in quanto elemento costitutivo della domanda, deve essere allegata e provata dall'attore ex art. 2697 c.c.; inoltre, in quanto tale, la carenza può essere rilevata d'ufficio dal giudicante in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. Civ., SS.UU., Sent. 16/02/2016, n. 2951).
Va anche detto che le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese e, pertanto, sono proponibili in ogni fase del giudizio in quanto, non trattandosi di eccezioni in senso stretto, non sono soggette alle preclusioni e decadenze processuali di cui al codice di rito (art. 167, comma 2°,
c.p.c.) (Cass. Civ. Sent. n. 28793 del 17/10/2023; Cass. Civ. SS.UU., Sent.
16/02/2016, n. 2951).
Ciò detto, l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta, come formulata in comparsa conclusionale, oltre ad essere ammissibile, può essere scrutinata d'ufficio dal Giudice sulla base degli atti di causa.
Ebbene, come pacificamente rilevabile, il credito azionato sorge da due (e non tre) rapporti bancari (mutuo e conto corrente) intercorsi tra l'opponente e l'allora Banca
Popolare Coop. di Pescopagano, sottoscritti in data 07/10/1988 (data timbro postale –
Pagina 8 di 10 cfr. contratti depositati in atti); detti rapporti, all'esito delle morosità sussistenti, passavano “in sofferenza” ed il relativo credito subiva diverse cessioni in blocco susseguitesi nel tempo con specifici contratti di cessione, sino ad essere oggetto di cessione in favore dell'odierna opponente;
tali eventi vengono chiaramente elencati da parte opposta nel ricorso monitorio.
Sebbene parte opposta abbia depositato il contratto di cessione ad essa riguardante, non risultano depositati tutti i contratti di cessione intercorsi, a decorrere da quello tra l'originaria creditrice sino a quello ultimo tra (cessionaria), odierna CP_1
opposta, ed Arena NPL One srl, del 08/10/2016; tale circostanza, in assenza di continuità della prova in merito ai contatti di cessione, ovvero dell'esistenza, validità, inclusione, anche quantitativa in relazione alle sentenze richiamate da parte opponente, del credito azionato tra i precedenti cedenti e cessionari nei rispettivi contratti, rende priva di valenza probatoria, la sola produzione dell'ultima cessione
(contratto), con la conseguenza che, la prova della titolarità del credito azionato in seno all'opposta, onere probatorio a carico della medesima ex art. 2697 c.c. in quanto elemento costitutivo della domanda, non può ritenersi assolto.
Tanto, è da ritenersi sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori doglianze.
2.3 In definitiva, in base a quanto emerso all'esito del giudizio di opposizione,
e tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata e, pertanto, va accolta, risultando non provata la legittimazione attiva di parte opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e dei motivi di accoglimento dell'opposizione, in relazione alle modalità e tempi delle proposte eccezioni di parte opponente, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2905/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in CP_1
relazione al credito azionato e, per l'effetto,
2) ACCOGLIE l'opposizione;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 506/21, r.g. n. 1934/2021, emesso dal
Tribunale di Potenza in data 01/07/2021 e depositato il 02/07/2021, per i motivi che precedono;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza il 21/09/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 10 di 10
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2905/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo su credito da cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e L. 130/1999.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Giovanni Maria Rotondano e Savino Genovese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102/b, giusta procura in atti;
pec indicate in atto introduttivo;
(opponente)
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170 giusta procura in atti;
pec indicate in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo la decisione della causa con termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 10 -Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto ingiuntivo n. 506/21, r.g. n. 1934/2021, emesso in data 01/07/2021
e depositato il 02/07/2021, notificato all'ingiunta in data 02/09/2021, il Tribunale di
Potenza, su ricorso della ingiungeva all'opponente di CP_1 Parte_1
pagare la somma di Euro 26.427,56, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per saldo passivo riferito a tre rapporti bancari come da estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. in atti.
• Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo del quale ne chiedeva la revoca e conseguente rigetto della domanda formulata da parte opposta, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In particolare parte opponente deduceva, in rito, l'inammissibilità della procedura monitoria per violazione del divieto del bis in idem, essendo stata già definita la posizione dell'opponente, relativa ai rapporti intercorsi con l'originario creditore
Banca Mediterranea, con sentenza n. 713/2009 del 15/10/2009, emessa dal Tribunale di Potenza e confermata all'esito del rigetto dell'appello, proposto dalla odierna opponente, con sentenza n. 353/2019 del 28/05/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Potenza.
Eccepiva, poi, nel merito: 1) l'intervenuta prescrizione dell'eventuale credito vantato dall'opposta, pari ad €. 2.506,36 riferito solo al saldo del rapporto di mutuo, come determinato dalla sentenza richiamata e, in via subordinata, l'estinzione dello stesso per intervenuta compensazione legale di tale importo con il credito dell'opponente, accertato in sentenza e vantato contro l'originario istituto di credito riferito al saldo di
Pagina 2 di 10 conto corrente;
2) l'indeterminatezza del credito, asseritamente vantato dall'opposta, in quanto riconducibile a soli due rapporti di credito (mutuo e conto corrente) e non tre, come dichiarati dall'opposta con i tre estratti conto ex art. 50 T.U.B. depositati in atti;
3) l'invalidità del contratto di conto corrente: 3.1) per la previsione del tasso di interesse pari 20% variabile in base agli “usi su piazza” e non normativi;
3.2) per la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3.3) per la previsione della commissione massimo scoperto, affetta da nullità per assenza di causa e indeterminatezza;
3.4) per l'esistenza di effetti anatocistici all'esito della previsione del piano di ammortamento non concordato in contratto (cd. alla francese).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale:
1 Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente in monitorio ex art. 2909 del cc per le ragioni in narrativa indicate per esistenza di sentenza passata in giudicato avente ad oggetto gli stessi rapporti oggetto della domanda di pagamento a seguito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
2 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nel solo caso di rigetto delle precedenti domande:
3 Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di credito di controparte per prescrizione.
4 accertare e dichiarare la indeterminatezza della domanda di pagamento e la mancata prova della stessa per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
5 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente subordinata:
6 Accertare e dichiarare la invalidità dei contratti prodotti in giudizio da controparte per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
Pagina 3 di 10 7 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
8 In accoglimento anche di una soltanto delle conclusioni indicate ai punti che precedono, condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari.”.
• Con comparsa depositata in data 15/04/2022 si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto e diritto, e CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della relativa provvisoria esecuzione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
Nello specifico, in relazione ai motivi di opposizione, deduceva: a) la titolarità del credito azionato in quanto cessionaria del medesimo per intervenuta cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione tra la cedente, originaria creditrice, e ritualmente comunicata al debitore CP_1
ceduto a mezzo pubblicazione per estratto del contratto di cessione sulla G. Ufficiale ed a mezzo apposita notifica, precisando, inoltre, che oggetto di cessione era esclusivamente il credito e non il contratto da cui lo stesso scaturiva, con la conseguenza che ogni questione riguardante la vicenda contrattuale ed eventuali pretese creditorie del debitore scaturenti dal contratto dovevano essere rivolte alla cedente, unica legittimata passiva;
b) la sussistenza di tutti gli elementi necessari all'emissione del decreto ingiuntivo opposto risultando certo, liquido ed esigibile il credito in virtù degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. prodotti in fase monitoria;
c) l'infondatezza dell'assunta esistenza del giudicato esterno, come affermato da parte opponente, in quanto non risultava provata la coincidenza dei rapporti giuridici oggetto delle sentenze richiamate con quelli oggetto dell'ingiunzione opposta;
d) l'insussistenza dell'eccepita prescrizione in quanto il dies a quo doveva ritenersi decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo
(finanziamento) e dalla chiusura del conto corrente, con la conseguenza che la prescrizione decennale non poteva considerarsi maturata all'esito della richiesta di
Pagina 4 di 10 pagamento inoltrata alla debitrice con nota del 30/01/2017; e) l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il contratto in quanto, oltre ad essere inammissibili per la genericità delle contestazioni, risultavano comunque infondate: -in relazione agli assunti effetti anatocistici del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, insussistenti nello specifico per consolidata giurisprudenza;
-in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto contrattualmente applicati sia al tasso creditori che a quello debitori nel rispetto della delibera CICR del 09/02/2000; - in relazione all'invalidità della clausola di commissione di massimo scoperto per mancanza di causa poiché la stessa facilmente rinvenibile nella remunerazione per la messa a disposizione del cliente delle somme oggetto di fido a prescindere dall'effettivo utilizzo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 506/2021, R.G. n. 1934/2021, del 02/07/2021 emesso dal
Tribunale di Potenza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 506/2021, R.G. n.
1934/2021, del 02/07/2021 emesso dal Tribunale di Potenza.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la IG.ra al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
• Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata, con esito negativo, la mediazione, condizione di
Pagina 5 di 10 procedibilità, nei termini concessi, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
• Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. entro i quali, depositate solo le comparse conclusionali, parte opposta, con la propria comparsa, si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione chiedendone l'accoglimento, mentre parte opponente precisando le conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo, eccepiva ulteriormente la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, intesa come carenza della titolarità attiva del credito azionato - mera difesa non soggetta a preclusioni ed eccepibile, anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio - per non aver prodotto, parte opposta, tutti i contratti di cessione, anteriori a quello sottoscritto da susseguitisi tra tutti CP_1
i precedenti cedenti e cessionari del credito, a decorrere dall'originaria creditrice sino all'ultima cessione, unitamente alle relative notifiche alla debitrice ceduta.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni così precisate:
“In rito ed in via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della presunta cessionaria per omessa prova sia della titolarità sostanziale del diritto CP_1
di credito oggetto di giudizio sia formale che sostanziale per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
2. in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito ed in via principale:
1 Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di pagamento avanzata dalla parte ricorrente in monitorio ex art. 2909 del cc per le ragioni in narrativa indicate per esistenza di sentenza passata in giudicato avente ad oggetto gli stessi rapporti oggetto della domanda di pagamento a seguito della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
Pagina 6 di 10 2 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nel solo caso di rigetto delle precedenti domande:
3 Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di credito di controparte per prescrizione.
4 accertare e dichiarare la indeterminatezza della domanda di pagamento e la mancata prova della stessa per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
5 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente subordinata:
6 Accertare e dichiarare la invalidità dei contratti prodotti in in giudizio da controparte per tutte le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto,
7 revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In accoglimento anche di una soltanto delle conclusioni indicate ai punti che precedono:
8 condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari;
9 condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.”.
DIRITTO
1. In via preliminare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla sussistenza dei requisiti e condizioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. e, pertanto, della idoneità o meno della documentazione ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in
Pagina 7 di 10 giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi costitutivi e probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito richiesto (cfr. in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
2. Ciò detto, va preliminarmente esaminata l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta quale titolarità del diritto di credito azionato in quanto questione idonea a definire il giudizio.
2.1 L'eccezione è fondata e, pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.2 In primo luogo va rilevato che la legittimazione attiva, intesa come titolarità del diritto azionato, attiene al merito e, in quanto elemento costitutivo della domanda, deve essere allegata e provata dall'attore ex art. 2697 c.c.; inoltre, in quanto tale, la carenza può essere rilevata d'ufficio dal giudicante in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. Civ., SS.UU., Sent. 16/02/2016, n. 2951).
Va anche detto che le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese e, pertanto, sono proponibili in ogni fase del giudizio in quanto, non trattandosi di eccezioni in senso stretto, non sono soggette alle preclusioni e decadenze processuali di cui al codice di rito (art. 167, comma 2°,
c.p.c.) (Cass. Civ. Sent. n. 28793 del 17/10/2023; Cass. Civ. SS.UU., Sent.
16/02/2016, n. 2951).
Ciò detto, l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta, come formulata in comparsa conclusionale, oltre ad essere ammissibile, può essere scrutinata d'ufficio dal Giudice sulla base degli atti di causa.
Ebbene, come pacificamente rilevabile, il credito azionato sorge da due (e non tre) rapporti bancari (mutuo e conto corrente) intercorsi tra l'opponente e l'allora Banca
Popolare Coop. di Pescopagano, sottoscritti in data 07/10/1988 (data timbro postale –
Pagina 8 di 10 cfr. contratti depositati in atti); detti rapporti, all'esito delle morosità sussistenti, passavano “in sofferenza” ed il relativo credito subiva diverse cessioni in blocco susseguitesi nel tempo con specifici contratti di cessione, sino ad essere oggetto di cessione in favore dell'odierna opponente;
tali eventi vengono chiaramente elencati da parte opposta nel ricorso monitorio.
Sebbene parte opposta abbia depositato il contratto di cessione ad essa riguardante, non risultano depositati tutti i contratti di cessione intercorsi, a decorrere da quello tra l'originaria creditrice sino a quello ultimo tra (cessionaria), odierna CP_1
opposta, ed Arena NPL One srl, del 08/10/2016; tale circostanza, in assenza di continuità della prova in merito ai contatti di cessione, ovvero dell'esistenza, validità, inclusione, anche quantitativa in relazione alle sentenze richiamate da parte opponente, del credito azionato tra i precedenti cedenti e cessionari nei rispettivi contratti, rende priva di valenza probatoria, la sola produzione dell'ultima cessione
(contratto), con la conseguenza che, la prova della titolarità del credito azionato in seno all'opposta, onere probatorio a carico della medesima ex art. 2697 c.c. in quanto elemento costitutivo della domanda, non può ritenersi assolto.
Tanto, è da ritenersi sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori doglianze.
2.3 In definitiva, in base a quanto emerso all'esito del giudizio di opposizione,
e tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata e, pertanto, va accolta, risultando non provata la legittimazione attiva di parte opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e dei motivi di accoglimento dell'opposizione, in relazione alle modalità e tempi delle proposte eccezioni di parte opponente, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2905/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in CP_1
relazione al credito azionato e, per l'effetto,
2) ACCOGLIE l'opposizione;
3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 506/21, r.g. n. 1934/2021, emesso dal
Tribunale di Potenza in data 01/07/2021 e depositato il 02/07/2021, per i motivi che precedono;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza il 21/09/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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