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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2024, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3455/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRIZIA MODUGNO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA S. GOTTARDO, 30/32 20900 MONZA presso lo studio degli avv.ti GIUSEPPE LUIGI
BRENNA e MARIO DI PISA, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 28/11/2022 all'esito del giudizio iscritto al n. pagina 1 di 15 5857/2021 R.G. del Tribunale ordinario di Monza, G.I. Dott.ssa Carla Caldaroni, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria via PEC al domicilio eletto il 28/11/2022 e così giudicare: - Nel merito, in applicazione del D.M. 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno 1997), respingere - in quanto infondata in fatto e in diritto- la (maggior) pretesa di pagamento di controparte nei confronti di Parte_1
- in ogni caso, accertare l'illegittimità degli interessi -ex art. 1284 c. 4, c.c.- riconosciuti dal Tribunale di Monza al signor con l'impugnata ordinanza;
Controparte_1
conseguentemente: - condannare il signor alla restituzione della Controparte_1
maggior somma già corrisposta da in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1 per i buoni postali della serie “Q” oggetto di causa;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello principale proposto da , confermando per le parti impugnate da Parte_1
controparte la sentenza resa dal Tribunale di Monza nel giudizio r.g. 5857/2021 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la medesima decisione riconoscendo, per i motivi esposti, il diritto del signor alla rifusione delle spese e dei compensi legali del primo Controparte_1
grado, nella misura indicata nella nota spesa, redatta ex D.M. 55/14, già allegata al fascicolo di prime cure.
Con condanna dell'appellante anche alla rifusione delle spese e dei compensi di Parte_1
appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc proposto avanti il Tribunale di Monza, ha Controparte_1 chiesto di condannare al pagamento della somma di € 26.723,56, o di quella accertata Parte_1 in corso di causa, quale maggior importo dovuto dalla resistente rispetto a quello corrisposto all'atto della riscossione dei Buoni Fruttiferi Postali di cui egli era beneficiario e titolare.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha affermato:
- di essere titolare e beneficiario di diversi Buoni Postali Fruttiferi “SERIE Q”, di cui 19 già scaduti ed incassati;
- che ha liquidato per i buoni in questione importi diversi da quelli dovuti sulla Parte_1
base delle condizioni e dei tassi di interesse indicati a tergo di ciascun titolo;
pagina 2 di 15 - che, in particolare, , per tutti i BPF oggetto della domanda, ha erroneamente Parte_1
applicato la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta d'acconto anziché al lordo, mentre per gli anni dal 21° al 30° non ha riconosciuto l'importo fisso indicato sui titoli, ma bensì un tasso di interesse sul montante ridotto derivante dalla capitalizzazione del precedente ventennio sempre al netto della ritenuta d'acconto;
- che l'applicazione corretta del criterio di legge del calcolo degli interessi previsto sui titoli conduce ad un maggior credito dell'investitore (come da prospetto di simulazione di liquidazione predisposto dal commercialista del sig. di € 26.723,56 (cfr. atto di CP_1
citazione e memoria di replica).
Si è costituita che, contestate in toto le doglianze di parte ricorrente, ha sostenuto Parte_1
l'esattezza dell'importo quantificato e corrisposto all'odierno ricorrente per i buoni fruttiferi per cui è causa.
Con ordinanza del 2.2.2023 il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato al pagamento in favore di della somma pari Parte_1 Controparte_1 ad € 26.723,56, maggiorata degli interessi legali e ha dispone la compensazione delle spese di lite.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
1. l'unico aspetto controverso tra le parti riguarda il regime di tassazione applicato da
[...]
ai buoni fruttiferi in questione, tutti riconducibili alla serie “Q” ed emessi nel periodo Pt_1
compreso tra il 1989 e 1991.
In particolare, secondo la tesi del ricorrente, gli interessi maturati sui BFP, per i primi vent'anni, devono essere capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta d'acconto e per i successivi (dal
21° al 30° anno) devono essere riconosciuti nella misura pari all'importo fisso indicato sui BFP in esame. Invece, secondo la capitalizzazione annuale degli interessi maturati per Parte_1
il primo ventennio deve essere effettuata per la somma netta (decurtando quindi dagli interessi la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 12,50 % ) e gli interessi relativi al successivo periodo (dal
21 ° al 30°) devono essere calcolati con l'applicazione del tasso pari al 12%, con capitalizzazione semplice e sempre secondo la resistente con tale metodo si otterrebbe lo stesso rendimento indicato nei titoli (importo fisso per bimestre) e la differenza tra gli importi liquidati e quelli indicati nel buoni fruttiferi risentirebbe “dell'applicazione della ritenuta fiscale, rigidamente disciplinata dalla norma che è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione dei buoni”;
pagina 3 di 15 2. è noto che gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni fruttiferi postali, inizialmente, erano esenti da imposta, così come previsto dall'art. 31 del DPR n. 601/1973 (“Disciplina delle agevolazioni tributarie”), in quanto rientranti tra le agevolazioni previste per gli “Interessi delle obbligazioni pubbliche”.
Con l'art.1 del D.L. n. 556/1986, convertito con L.n. 759/1986, è stato statuito che agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nel citato art. 31 del D.P.R. n.
601/1973 (ed equiparati), emessi successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge (e cioè nel 1987), non si applica più l'esenzione (salvo che per quelli emessi all'estero). La predetta norma precisa poi che sugli interessi e gli altri proventi deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del D. P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Quindi, sempre secondo detto articolo, in riferimento ai buoni fruttiferi oggetto d'esame (emessi tra il
1989 e 1990) la ritenuta è fissata nella misura del 12,50%.
Tale ritenuta è stata poi abrogata dal D.Lgv. n. 239/1996 ed è stata sostituita dall'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per quanto concerne i buoni fruttiferi sempre nella misura del
12.50%. Tuttavia, detta ultima disposizione non trova applicazione in relazione ai buoni fruttiferi in esame, in quanto l'art. 3, comma 13 bis, del DL 669/1996, come modificato e convertito con la L.n.30/1997, stabilisce che ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 “continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale” (cfr. G.U Serie Generale
N.93, del 22 aprile 1997, suppl. ord.n.86). Nello stesso senso, l'art. 1 del D.M. delle Finanze
23.12.1998 n. 511, a norma del quale le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239 si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. Aggiunge la norma che “Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
A riguardo l'art. 26 “Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale” del citato DPR n. 600/1973
(“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), richiamato dal citato art. 1 del citato DL n. 556/1986, statuisce che “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”.
In riferimento a detto articolo, la giurisprudenza tributaria ha affermato che la condizione necessaria per l'applicazione della ritenuta d'acconto a mente dell'art. 26 del DPR 29.09.1973, n.
600 è la corresponsione degli interessi o dei frutti stessi giacché tale norma vincola pagina 4 di 15 tassativamente la ritenuta al principio di cassa (cfr. in questo senso Comm. Trib. Reg. per la
Toscana n. 64/1997 e Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia n. 197/1998; Commissione Trib.
Centrale n.5259/1990).
Quindi, secondo il chiaro significato della parola “corrisposti”, soltanto gli interessi percepiti devono ritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, comma primo, del citato DPR.
Del resto, è pacifico che in riferimento ai redditi di capitale vige il cd. principio di cassa (art. 41, lett. d, del DPR n. 597/1973, secondo cui “i redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti”, nonché art. 45 del TUIR secondo cui “Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”).
Tale conclusione risulta conforme anche al principio di “effettività” del tributo, corollario dell'art. 53 della Costituzione, in quanto è l'acquisizione al patrimonio del reddito che comporta per il contribuente l'obbligo di corrispondere il tributo.
Non risulta quindi collimante con l'art. 26 del citato DPR e con l'impianto sopra descritto la previsione contenuta nell'art. 7, comma terzo, del DM 23 giugno 1997, in base al quale “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Si pone quindi il problema di valutare la legittimità di detta ultima disposizione secondaria che recepisce una prassi in violazione di una norma di rango primario.
Il DM citato adottato dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e delle
Comunicazioni indica nelle premesse, tra le altre, normative richiamate sia il libro III, capo VI e
VI, del DPR n. 156 /1973 e in particolare dell'art. 173 del citato DPR. che il già citato art. 26 del DPR n.600/1973.
Tuttavia, l'art. 173 del DPR n.156/1973, allora vigente ed applicabile alla fattispecie, stabiliva che “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali sono disposte con decreto del
Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni”, ma non autorizzava il Ministero ad innovare (e quindi a derogare), anche solo limitatamente ai BFP, il regime fiscale, inteso come criterio di tassazione, dell'art. 26 del citato DPR n. 600/1973.
Tanto più che in materia tributaria vige la riserva di legge (anche se relativa) di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non pagina 5 di 15 prevista dalla legge oppure eventualmente da una legge che autorizzi espressamente la norma secondaria a delegificare.
Peraltro, anche i criteri ermeneutici suggeriti dallo Statuto del Contribuente, L.n. 212/2000, e in particolare l'art. 2.2, avallano dette considerazioni laddove viene stabilito che le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario (e il DM citato non lo ha) non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. A maggior ragione tale limite sussiste in riferimento ad una norma di rango secondario, che peraltro trova la sua ratio nella “urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso”.
Sussistono dunque nella specie valide ragioni per disapplicare l'art. 7 comma terzo del citato
DM 23 giugno 1997, in quanto è pacifico che tale norma non risulta essere l'oggetto principale di giudizio: la domanda attrice riguarda un diritto soggettivo del ricorrente, rispetto al quale la verifica dell'illegittimità del decreto ministeriale riveste carattere pregiudiziale;
3. sotto altro profilo, va poi aggiunto che quanto sopra argomentato è dirimente anche per escludere che il rapporto negoziale instaurato tra le parti possa ritenersi integrato (ai sensi dell'art. 1339 e 1374 cc) con le disposizioni del predetto D.M. E neppure può ipotizzarsi un'integrazione negoziale, ex art. 1340 cc, in quanto parte resistente non ha dimostrato l'esistenza di una prassi negoziale nei termini pretesi e soprattutto che detta prassi era vigente al momento in cui è stato concluso il contratto (ossia quando il ricorrente ha acquistato i buoni fruttiferi in esame). Anzi, la ricostruzione della normativa (in particolare la circostanza che gli interessi maturati dai BFP siano stati assoggettati alla ritenuta fiscale soltanto dalla data del
1986) depone per ritenere che detta prassi negoziale non fosse ancora vigente alla data del
1989-1991;
4. parte resistente non ha contestato i conteggi effettuati da parte ricorrente (come da prospetto allegato al doc.17) e ha riconosciuto (salvo che per gli aspetti già evidenziati) che per il periodo compreso dal 21° al 30° anno gli interessi devono essere liquidati come indicato nei BFP di cui
è causa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo di rigettare la domanda della Parte_1
controparte e di condannare la stessa “alla restituzione della maggior somma già corrisposta da
[...]
in esecuzione della decisione di primo grado, per i buoni postali della serie “Q” oggetto Parte_1 di causa”.
pagina 6 di 15 In particolare, l'appellante ha dedotto: Contr
1. che il criterio di calcolo seguito da (e condiviso dal e da Parte_1 Parte_2
è corretto, innanzitutto perché vi è una norma che ciò dispone ossia il D.M. 23.6.1997,
[...] pubblicato nella G.U. n. 145 del 24.6.97, che all'art. 7 III c. recita: “…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale” (cfr. all. doc. n. 3 fasc. 1° grado). Poi, eseguendo il calcolo come pretende la controparte (e condiviso dal Giudice di prime cure), l'imposta sostitutiva, per il fatto stesso di contribuire di anno in anno a formare il montante, finirebbe col determinare, ogni anno, la maturazione di (maggiori) interessi. Ciò, all'evidenza, sarebbe, secondo l'appellante, del tutto paradossale e privo di logica perché in tal modo un'imposta (e quindi somme destinate allo Stato) contribuirebbe a maturare interessi a favore del privato risparmiatore, titolare del Buono. Questo potrebbe anche accadere, ma certamente solo nel caso in cui vi fosse una norma che lo disponesse, mentre nel caso in esame la norma (D.M. 23.6.1997) dispone esattamente il contrario;
2. che il procedimento corretto sarebbe il seguente: si capitalizzano gli interessi per i primi 20 anni al netto di ritenuta fiscale e di imposta sostitutiva e poi si utilizza il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
La tesi avversaria, erroneamente condivisa dal Giudice di primo grado, è errata perché pretende di non calcolare gli interessi per la III^ decade sul montante maturato al ventesimo anno, ma di corrispondere semplicemente l'importo bimestrale scritto sul modulo utilizzato per la sottoscrizione, di fatto modificato dall'introduzione delle norme fiscali (e ciò non per volere dell'emittente).
La sostanziale differenza è connessa agli effetti dell'introduzione (a partire dal settembre 1986) di una aliquota fiscale (una ritenuta fiscale inizialmente del 6.25% e poi del 12,5%) applicabile agli interessi che maturavano sui buoni postali fruttiferi.
Cassa Depositi e Prestiti e ritengono che tale imposta abbia comportato la Parte_1
modifica del rendimento indicato sul buono – bimestre per bimestre – dal 21° anno fino alla scadenza/rimborso del buono, mentre con l'impugnata decisione si è ritenuto che l'introduzione dell'aliquota (seppur da applicarsi ai rendimenti dei primi venti anni) non abbia in alcun modo pagina 7 di 15 influito sull'importo fisso indicato sul retro del buono, cui i sottoscrittori avrebbero quindi diritto.
Quanto letteralmente riportato sul modulo cartaceo del singolo buono postale è riferito a quanto spettava al risparmiatore, quando non era prevista alcuna imposizione fiscale (i moduli infatti sono stati predisposti prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la ritenuta fiscale), l'attuale differenza è invece dovuta proprio alla ritenuta fiscale ed è per questo motivo che il rendimento non può coincidere con gli importi quantificati prima dell'introduzione della ritenuta;
3. che gli interessi di mora non sono per nulla dovuti in quanto “Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass n. 28409/2018: Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale censurando la decisione del giudice di primo grado di compensare integralmente le spese di giudizio. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
1. è da ritenersi corretta la motivazione del giudice di primo grado, che si fonda su specifiche norme di legge quali il già richiamato articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 (che individua il momento impositivo della ritenuta fiscale in corrispondenza del percepimento degli interessi da parte dell'investitore) e ancor prima il D.P.R. 600/73, il cui articolo 26 pone come condizione necessaria per l'applicazione della ritenuta di acconto il momento della corresponsione degli interessi, ancorando la ritenuta al principio di cassa, il tutto suffragato da alcune pronunzie della giurisprudenza tributaria puntualmente richiamate nella sua decisione.
L'interpretazione secondo cui la ritenuta fiscale deve essere applicata nel momento della corresponsione degli interessi all'investitore e non secondo quanto stabilito, come sostiene l'appellante, dall'art. 7 del D.M. 23/6/1997, è altresì espressione del principio di gerarchia delle fonti.
pagina 8 di 15 L'antinomia tra la norma primaria (Decreto Legislativo 239/96 e D.P.R. 600/73) e quella di natura secondaria (D.M. 23/6/1997) va risolta a favore della prima, come affermato dal giudice di primo grado e, ancor prima dalle decisioni di merito del Tribunale di Bergamo sezione III sentenza 1390/20 e del Tribunale di Vicenza sentenza 18/5/2021.
In ogni caso, l'appellante non ha impugnato la decisione di primo grado quanto alla
“disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23.6.97 a norma dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E”, affermata in motivazione dal Tribunale di Monza;
2. se venisse confermato dalla Corte d'Appello di Milano, relativamente ai primi venti anni, il principio della capitalizzazione composta degli interessi stabilito dal giudice del Tribunale di
Monza, automaticamente decadrebbe la contestazione sollevata da secondo la Parte_1
quale dal 21° al 30° anno, in cui il calcolo degli interessi deve pacificamente essere effettuato secondo il regime della capitalizzazione semplice, anche l'importo fisso bimestrale indicato sul buono postale, che corrisponde al tasso di interesse del 12% del capitale, deve essere ridotto.
Ma anche nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado limitatamente alla capitalizzazione degli interessi, da calcolarsi quindi al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, gli interessi degli ultimi dieci anni sarebbero comunque dovuti sulla base di quanto riportato sui titoli in questione /emessi tra il marzo 1989 ed il marzo 1991, quindi dopo il D.M. 13/6/1986 invocato dalla convenuta che ha stabilito non più un importo fisso bimestrale per gli interessi relativi agli ultimi dieci anni, ma bensì la percentuale del 12%) in quanto, come stabilito dalle
Sezioni Unite, “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (S.U. 13979/2009)”;
3. il giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. in quanto, come affermato di recente dalla Cassazione, “il saggio di interessi di cui all'art. 1284,
pagina 9 di 15 comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(cfr. Cass. 61/2023)”;
4. il giudice di primo grado, fuori dai casi espressamente previsti dalla norma e senza adeguata motivazione, ha disposto la compensazione delle spese di lite “attesa l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, il presente giudizio ha ad oggetto l'entità del rimborso di 19
Buoni Q”, emessi tra il 29.3.1989 e il 21.3.1991, spettante all'odierno Controparte_3
appellato, che varia a seconda delle modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai predetti buoni.
In particolare, secondo l'appellato il montante che costituisce la base su cui va applicato di CP_1
anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni, va calcolato al lordo della ritenuta fiscale, mentre secondo , tale calcolo va eseguito al netto della ritenuta fiscale. Parte_1
Per il periodo di durata dei buoni che va dal 21° al 30° anno, invece, secondo l'appellato non CP_1
si deve applicare il tasso di interesse del 12% al montante maturato sino alla fine del 20° anno (sulla base del predetto calcolo sostenuto da ), ma si deve sommare a detto montante l'importo Parte_1
fisso indicato nelle tabelle riportate nel D. M. del 13 giugno 1986, nonché sul retro del buono.
Ciò posto, occorre osservare che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n. 556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui
Buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 – nel cui arco temporale rientrano tutti i 19 BTP serie Q oggetto di causa - sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al pagina 10 di 15 31.12.1996 (appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale ultima norma - la cui doverosa applicazione è stata evidentemente sostenuta dall'appellante, come si desume dal tenore complessivo delle deduzioni svolte dallo stesso - sia da disapplicare in quanto contrastante con l'art. 26 del DPR 29.09.1973, n. 600, in base al quale “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”. In particolare, come si è detto, il Tribunale ha ritenuto che, secondo il chiaro significato della parola “corrisposti”, devono ritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, comma primo, del citato DPR soltanto gli interessi percepiti.
Tuttavia, tale assunto, ad avviso della Corte, non risulta condivisibile per i seguenti motivi:
• l'art. 1 DL 556/1986, ai commi primo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986 prevede che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
L'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b), DL
556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
L'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973 prevede che “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Emerge, pertanto, chiaramente che all'atto di stipulazione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non pagina 11 di 15 già secondo il principio di cassa. La lettura congiunta delle suddette disposizioni induce, infatti,
a ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicate sui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”;
• la ritenuta d'acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nel momento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuente e un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. Invero, da un lato, l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, ma, dall'altro, la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente e automaticamente reinvestito, determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto" (Cass. civ., Sez. V, ord., n. 2082/2021);
• l'art. 2, comma III del d.lgs. n. 239/1996, che ha introdotto a partire dal 01/01/1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%, ha previsto che
“per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall Controparte_4
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma di rango primario rimette la definizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un Decreto Ministeriale, che nel caso che qui interessa è rappresentato proprio dal richiamato D.M. del 23 giugno 1997. Il predetto Decreto si configura, dunque, come pagina 12 di 15 norma di rango secondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art. 2, III del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative e così assumendone il medesimo rango.
Ne consegue che l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersi coerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principi generali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuata al netto della ritenuta d'imposta.
Detto altrimenti, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente al netto della ritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento.
Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione va, invece, corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q.
D'altra parte, i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato in G.U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella Legge
17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DM 13.6.1986 istitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.
A tal proposito occorre osservare che, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
30746/2018, i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761). E ciò sulla linea tracciata dalle Sezioni
Unite secondo le quali "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (così testualmente Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente fattispecie, diversa da quella in esame, in cui si trattava di stabilire se la previsione risultante da un decreto del 1984, che prevedeva la triplicazione del capitale al nono anno, potesse trovare applicazione nei riguardi di buoni emessi nel
1986, dai quali risultava che la triplicazione avrebbe avuto luogo all'ottavo anno). Tuttavia, tale principio, che valorizza il carattere della letteralità dei buoni postali fruttiferi, non ha assolutamente niente a che vedere con i casi in cui - come quello in esame - non viene affatto in considerazione -
pagina 13 di 15 come nelle due decisioni sopra citate - la discordanza tra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi da decreti ministeriali adottati dall'allora Ministero delle
Poste, bensì l'applicazione del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, art. 1, convertito con modificazioni in L.
17 novembre 1986, n. 759, recante: "Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31". Tale disposizione, come si è detto, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 31), alla prevista ritenuta erariale
(successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva).
Ciò posto, in tali casi, “alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso” (cfr. Cass.
30746/2018 cit.).
Peraltro, sostenere il contrario significherebbe costringere a corrispondere ai beneficiari Parte_1
dei buoni somme che la stessa non può trattenere per sé, ma deve versare in qualità di sostituto d'imposta sulla base della normativa vigente.
In conclusione, dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari integrative sopra richiamate, deve ritenersi che abbia correttamente applicato i criteri di calcolo della tassazione Parte_1
e che, avendo, quindi, la stessa già integralmente provveduto a liquidare la somma spettante al per i buoni fruttiferi postali sopra indicati, la sentenza appellata vada riformata con CP_1
conseguente rigetto della domanda di pagamento svolta da . Controparte_1
Non può, infine, essere accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della Parte_1
controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza appellata, non avendo l'appellante documentato, né specificamente allegato, l'effettivo ammontare della somma asseritamente corrisposta.
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale avente ad oggetto la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate, secondo i valori medi dello scaglione relativo alla cause di valore compreso tra
[...]
€ 26.001 e € 52.000, in € 7.616,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il primo grado e in € 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il secondo grado (con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande svolte da;
Controparte_1
2. rigetta la domanda di volta ad ottenere la condanna della controparte alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza appellata;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate per il primo grado in € 7.616,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge,
e per il secondo grado in € 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Raineri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3455/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRIZIA MODUGNO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA S. GOTTARDO, 30/32 20900 MONZA presso lo studio degli avv.ti GIUSEPPE LUIGI
BRENNA e MARIO DI PISA, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 28/11/2022 all'esito del giudizio iscritto al n. pagina 1 di 15 5857/2021 R.G. del Tribunale ordinario di Monza, G.I. Dott.ssa Carla Caldaroni, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria via PEC al domicilio eletto il 28/11/2022 e così giudicare: - Nel merito, in applicazione del D.M. 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno 1997), respingere - in quanto infondata in fatto e in diritto- la (maggior) pretesa di pagamento di controparte nei confronti di Parte_1
- in ogni caso, accertare l'illegittimità degli interessi -ex art. 1284 c. 4, c.c.- riconosciuti dal Tribunale di Monza al signor con l'impugnata ordinanza;
Controparte_1
conseguentemente: - condannare il signor alla restituzione della Controparte_1
maggior somma già corrisposta da in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1 per i buoni postali della serie “Q” oggetto di causa;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello principale proposto da , confermando per le parti impugnate da Parte_1
controparte la sentenza resa dal Tribunale di Monza nel giudizio r.g. 5857/2021 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la medesima decisione riconoscendo, per i motivi esposti, il diritto del signor alla rifusione delle spese e dei compensi legali del primo Controparte_1
grado, nella misura indicata nella nota spesa, redatta ex D.M. 55/14, già allegata al fascicolo di prime cure.
Con condanna dell'appellante anche alla rifusione delle spese e dei compensi di Parte_1
appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc proposto avanti il Tribunale di Monza, ha Controparte_1 chiesto di condannare al pagamento della somma di € 26.723,56, o di quella accertata Parte_1 in corso di causa, quale maggior importo dovuto dalla resistente rispetto a quello corrisposto all'atto della riscossione dei Buoni Fruttiferi Postali di cui egli era beneficiario e titolare.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha affermato:
- di essere titolare e beneficiario di diversi Buoni Postali Fruttiferi “SERIE Q”, di cui 19 già scaduti ed incassati;
- che ha liquidato per i buoni in questione importi diversi da quelli dovuti sulla Parte_1
base delle condizioni e dei tassi di interesse indicati a tergo di ciascun titolo;
pagina 2 di 15 - che, in particolare, , per tutti i BPF oggetto della domanda, ha erroneamente Parte_1
applicato la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta d'acconto anziché al lordo, mentre per gli anni dal 21° al 30° non ha riconosciuto l'importo fisso indicato sui titoli, ma bensì un tasso di interesse sul montante ridotto derivante dalla capitalizzazione del precedente ventennio sempre al netto della ritenuta d'acconto;
- che l'applicazione corretta del criterio di legge del calcolo degli interessi previsto sui titoli conduce ad un maggior credito dell'investitore (come da prospetto di simulazione di liquidazione predisposto dal commercialista del sig. di € 26.723,56 (cfr. atto di CP_1
citazione e memoria di replica).
Si è costituita che, contestate in toto le doglianze di parte ricorrente, ha sostenuto Parte_1
l'esattezza dell'importo quantificato e corrisposto all'odierno ricorrente per i buoni fruttiferi per cui è causa.
Con ordinanza del 2.2.2023 il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato al pagamento in favore di della somma pari Parte_1 Controparte_1 ad € 26.723,56, maggiorata degli interessi legali e ha dispone la compensazione delle spese di lite.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
1. l'unico aspetto controverso tra le parti riguarda il regime di tassazione applicato da
[...]
ai buoni fruttiferi in questione, tutti riconducibili alla serie “Q” ed emessi nel periodo Pt_1
compreso tra il 1989 e 1991.
In particolare, secondo la tesi del ricorrente, gli interessi maturati sui BFP, per i primi vent'anni, devono essere capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta d'acconto e per i successivi (dal
21° al 30° anno) devono essere riconosciuti nella misura pari all'importo fisso indicato sui BFP in esame. Invece, secondo la capitalizzazione annuale degli interessi maturati per Parte_1
il primo ventennio deve essere effettuata per la somma netta (decurtando quindi dagli interessi la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 12,50 % ) e gli interessi relativi al successivo periodo (dal
21 ° al 30°) devono essere calcolati con l'applicazione del tasso pari al 12%, con capitalizzazione semplice e sempre secondo la resistente con tale metodo si otterrebbe lo stesso rendimento indicato nei titoli (importo fisso per bimestre) e la differenza tra gli importi liquidati e quelli indicati nel buoni fruttiferi risentirebbe “dell'applicazione della ritenuta fiscale, rigidamente disciplinata dalla norma che è stata introdotta successivamente alla sottoscrizione dei buoni”;
pagina 3 di 15 2. è noto che gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni fruttiferi postali, inizialmente, erano esenti da imposta, così come previsto dall'art. 31 del DPR n. 601/1973 (“Disciplina delle agevolazioni tributarie”), in quanto rientranti tra le agevolazioni previste per gli “Interessi delle obbligazioni pubbliche”.
Con l'art.1 del D.L. n. 556/1986, convertito con L.n. 759/1986, è stato statuito che agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nel citato art. 31 del D.P.R. n.
601/1973 (ed equiparati), emessi successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge (e cioè nel 1987), non si applica più l'esenzione (salvo che per quelli emessi all'estero). La predetta norma precisa poi che sugli interessi e gli altri proventi deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del D. P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Quindi, sempre secondo detto articolo, in riferimento ai buoni fruttiferi oggetto d'esame (emessi tra il
1989 e 1990) la ritenuta è fissata nella misura del 12,50%.
Tale ritenuta è stata poi abrogata dal D.Lgv. n. 239/1996 ed è stata sostituita dall'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita per quanto concerne i buoni fruttiferi sempre nella misura del
12.50%. Tuttavia, detta ultima disposizione non trova applicazione in relazione ai buoni fruttiferi in esame, in quanto l'art. 3, comma 13 bis, del DL 669/1996, come modificato e convertito con la L.n.30/1997, stabilisce che ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 “continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale” (cfr. G.U Serie Generale
N.93, del 22 aprile 1997, suppl. ord.n.86). Nello stesso senso, l'art. 1 del D.M. delle Finanze
23.12.1998 n. 511, a norma del quale le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239 si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. Aggiunge la norma che “Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
A riguardo l'art. 26 “Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale” del citato DPR n. 600/1973
(“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), richiamato dal citato art. 1 del citato DL n. 556/1986, statuisce che “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”.
In riferimento a detto articolo, la giurisprudenza tributaria ha affermato che la condizione necessaria per l'applicazione della ritenuta d'acconto a mente dell'art. 26 del DPR 29.09.1973, n.
600 è la corresponsione degli interessi o dei frutti stessi giacché tale norma vincola pagina 4 di 15 tassativamente la ritenuta al principio di cassa (cfr. in questo senso Comm. Trib. Reg. per la
Toscana n. 64/1997 e Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia n. 197/1998; Commissione Trib.
Centrale n.5259/1990).
Quindi, secondo il chiaro significato della parola “corrisposti”, soltanto gli interessi percepiti devono ritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, comma primo, del citato DPR.
Del resto, è pacifico che in riferimento ai redditi di capitale vige il cd. principio di cassa (art. 41, lett. d, del DPR n. 597/1973, secondo cui “i redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti”, nonché art. 45 del TUIR secondo cui “Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”).
Tale conclusione risulta conforme anche al principio di “effettività” del tributo, corollario dell'art. 53 della Costituzione, in quanto è l'acquisizione al patrimonio del reddito che comporta per il contribuente l'obbligo di corrispondere il tributo.
Non risulta quindi collimante con l'art. 26 del citato DPR e con l'impianto sopra descritto la previsione contenuta nell'art. 7, comma terzo, del DM 23 giugno 1997, in base al quale “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Si pone quindi il problema di valutare la legittimità di detta ultima disposizione secondaria che recepisce una prassi in violazione di una norma di rango primario.
Il DM citato adottato dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e delle
Comunicazioni indica nelle premesse, tra le altre, normative richiamate sia il libro III, capo VI e
VI, del DPR n. 156 /1973 e in particolare dell'art. 173 del citato DPR. che il già citato art. 26 del DPR n.600/1973.
Tuttavia, l'art. 173 del DPR n.156/1973, allora vigente ed applicabile alla fattispecie, stabiliva che “le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali sono disposte con decreto del
Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni”, ma non autorizzava il Ministero ad innovare (e quindi a derogare), anche solo limitatamente ai BFP, il regime fiscale, inteso come criterio di tassazione, dell'art. 26 del citato DPR n. 600/1973.
Tanto più che in materia tributaria vige la riserva di legge (anche se relativa) di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non pagina 5 di 15 prevista dalla legge oppure eventualmente da una legge che autorizzi espressamente la norma secondaria a delegificare.
Peraltro, anche i criteri ermeneutici suggeriti dallo Statuto del Contribuente, L.n. 212/2000, e in particolare l'art. 2.2, avallano dette considerazioni laddove viene stabilito che le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario (e il DM citato non lo ha) non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. A maggior ragione tale limite sussiste in riferimento ad una norma di rango secondario, che peraltro trova la sua ratio nella “urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso”.
Sussistono dunque nella specie valide ragioni per disapplicare l'art. 7 comma terzo del citato
DM 23 giugno 1997, in quanto è pacifico che tale norma non risulta essere l'oggetto principale di giudizio: la domanda attrice riguarda un diritto soggettivo del ricorrente, rispetto al quale la verifica dell'illegittimità del decreto ministeriale riveste carattere pregiudiziale;
3. sotto altro profilo, va poi aggiunto che quanto sopra argomentato è dirimente anche per escludere che il rapporto negoziale instaurato tra le parti possa ritenersi integrato (ai sensi dell'art. 1339 e 1374 cc) con le disposizioni del predetto D.M. E neppure può ipotizzarsi un'integrazione negoziale, ex art. 1340 cc, in quanto parte resistente non ha dimostrato l'esistenza di una prassi negoziale nei termini pretesi e soprattutto che detta prassi era vigente al momento in cui è stato concluso il contratto (ossia quando il ricorrente ha acquistato i buoni fruttiferi in esame). Anzi, la ricostruzione della normativa (in particolare la circostanza che gli interessi maturati dai BFP siano stati assoggettati alla ritenuta fiscale soltanto dalla data del
1986) depone per ritenere che detta prassi negoziale non fosse ancora vigente alla data del
1989-1991;
4. parte resistente non ha contestato i conteggi effettuati da parte ricorrente (come da prospetto allegato al doc.17) e ha riconosciuto (salvo che per gli aspetti già evidenziati) che per il periodo compreso dal 21° al 30° anno gli interessi devono essere liquidati come indicato nei BFP di cui
è causa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo di rigettare la domanda della Parte_1
controparte e di condannare la stessa “alla restituzione della maggior somma già corrisposta da
[...]
in esecuzione della decisione di primo grado, per i buoni postali della serie “Q” oggetto Parte_1 di causa”.
pagina 6 di 15 In particolare, l'appellante ha dedotto: Contr
1. che il criterio di calcolo seguito da (e condiviso dal e da Parte_1 Parte_2
è corretto, innanzitutto perché vi è una norma che ciò dispone ossia il D.M. 23.6.1997,
[...] pubblicato nella G.U. n. 145 del 24.6.97, che all'art. 7 III c. recita: “…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale” (cfr. all. doc. n. 3 fasc. 1° grado). Poi, eseguendo il calcolo come pretende la controparte (e condiviso dal Giudice di prime cure), l'imposta sostitutiva, per il fatto stesso di contribuire di anno in anno a formare il montante, finirebbe col determinare, ogni anno, la maturazione di (maggiori) interessi. Ciò, all'evidenza, sarebbe, secondo l'appellante, del tutto paradossale e privo di logica perché in tal modo un'imposta (e quindi somme destinate allo Stato) contribuirebbe a maturare interessi a favore del privato risparmiatore, titolare del Buono. Questo potrebbe anche accadere, ma certamente solo nel caso in cui vi fosse una norma che lo disponesse, mentre nel caso in esame la norma (D.M. 23.6.1997) dispone esattamente il contrario;
2. che il procedimento corretto sarebbe il seguente: si capitalizzano gli interessi per i primi 20 anni al netto di ritenuta fiscale e di imposta sostitutiva e poi si utilizza il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
La tesi avversaria, erroneamente condivisa dal Giudice di primo grado, è errata perché pretende di non calcolare gli interessi per la III^ decade sul montante maturato al ventesimo anno, ma di corrispondere semplicemente l'importo bimestrale scritto sul modulo utilizzato per la sottoscrizione, di fatto modificato dall'introduzione delle norme fiscali (e ciò non per volere dell'emittente).
La sostanziale differenza è connessa agli effetti dell'introduzione (a partire dal settembre 1986) di una aliquota fiscale (una ritenuta fiscale inizialmente del 6.25% e poi del 12,5%) applicabile agli interessi che maturavano sui buoni postali fruttiferi.
Cassa Depositi e Prestiti e ritengono che tale imposta abbia comportato la Parte_1
modifica del rendimento indicato sul buono – bimestre per bimestre – dal 21° anno fino alla scadenza/rimborso del buono, mentre con l'impugnata decisione si è ritenuto che l'introduzione dell'aliquota (seppur da applicarsi ai rendimenti dei primi venti anni) non abbia in alcun modo pagina 7 di 15 influito sull'importo fisso indicato sul retro del buono, cui i sottoscrittori avrebbero quindi diritto.
Quanto letteralmente riportato sul modulo cartaceo del singolo buono postale è riferito a quanto spettava al risparmiatore, quando non era prevista alcuna imposizione fiscale (i moduli infatti sono stati predisposti prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la ritenuta fiscale), l'attuale differenza è invece dovuta proprio alla ritenuta fiscale ed è per questo motivo che il rendimento non può coincidere con gli importi quantificati prima dell'introduzione della ritenuta;
3. che gli interessi di mora non sono per nulla dovuti in quanto “Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.” (Cass n. 28409/2018: Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale censurando la decisione del giudice di primo grado di compensare integralmente le spese di giudizio. In particolare, l'appellato ha dedotto che:
1. è da ritenersi corretta la motivazione del giudice di primo grado, che si fonda su specifiche norme di legge quali il già richiamato articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 (che individua il momento impositivo della ritenuta fiscale in corrispondenza del percepimento degli interessi da parte dell'investitore) e ancor prima il D.P.R. 600/73, il cui articolo 26 pone come condizione necessaria per l'applicazione della ritenuta di acconto il momento della corresponsione degli interessi, ancorando la ritenuta al principio di cassa, il tutto suffragato da alcune pronunzie della giurisprudenza tributaria puntualmente richiamate nella sua decisione.
L'interpretazione secondo cui la ritenuta fiscale deve essere applicata nel momento della corresponsione degli interessi all'investitore e non secondo quanto stabilito, come sostiene l'appellante, dall'art. 7 del D.M. 23/6/1997, è altresì espressione del principio di gerarchia delle fonti.
pagina 8 di 15 L'antinomia tra la norma primaria (Decreto Legislativo 239/96 e D.P.R. 600/73) e quella di natura secondaria (D.M. 23/6/1997) va risolta a favore della prima, come affermato dal giudice di primo grado e, ancor prima dalle decisioni di merito del Tribunale di Bergamo sezione III sentenza 1390/20 e del Tribunale di Vicenza sentenza 18/5/2021.
In ogni caso, l'appellante non ha impugnato la decisione di primo grado quanto alla
“disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23.6.97 a norma dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E”, affermata in motivazione dal Tribunale di Monza;
2. se venisse confermato dalla Corte d'Appello di Milano, relativamente ai primi venti anni, il principio della capitalizzazione composta degli interessi stabilito dal giudice del Tribunale di
Monza, automaticamente decadrebbe la contestazione sollevata da secondo la Parte_1
quale dal 21° al 30° anno, in cui il calcolo degli interessi deve pacificamente essere effettuato secondo il regime della capitalizzazione semplice, anche l'importo fisso bimestrale indicato sul buono postale, che corrisponde al tasso di interesse del 12% del capitale, deve essere ridotto.
Ma anche nell'ipotesi in cui venisse riformata la sentenza di primo grado limitatamente alla capitalizzazione degli interessi, da calcolarsi quindi al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, gli interessi degli ultimi dieci anni sarebbero comunque dovuti sulla base di quanto riportato sui titoli in questione /emessi tra il marzo 1989 ed il marzo 1991, quindi dopo il D.M. 13/6/1986 invocato dalla convenuta che ha stabilito non più un importo fisso bimestrale per gli interessi relativi agli ultimi dieci anni, ma bensì la percentuale del 12%) in quanto, come stabilito dalle
Sezioni Unite, “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (S.U. 13979/2009)”;
3. il giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. in quanto, come affermato di recente dalla Cassazione, “il saggio di interessi di cui all'art. 1284,
pagina 9 di 15 comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(cfr. Cass. 61/2023)”;
4. il giudice di primo grado, fuori dai casi espressamente previsti dalla norma e senza adeguata motivazione, ha disposto la compensazione delle spese di lite “attesa l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, il presente giudizio ha ad oggetto l'entità del rimborso di 19
Buoni Q”, emessi tra il 29.3.1989 e il 21.3.1991, spettante all'odierno Controparte_3
appellato, che varia a seconda delle modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai predetti buoni.
In particolare, secondo l'appellato il montante che costituisce la base su cui va applicato di CP_1
anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni, va calcolato al lordo della ritenuta fiscale, mentre secondo , tale calcolo va eseguito al netto della ritenuta fiscale. Parte_1
Per il periodo di durata dei buoni che va dal 21° al 30° anno, invece, secondo l'appellato non CP_1
si deve applicare il tasso di interesse del 12% al montante maturato sino alla fine del 20° anno (sulla base del predetto calcolo sostenuto da ), ma si deve sommare a detto montante l'importo Parte_1
fisso indicato nelle tabelle riportate nel D. M. del 13 giugno 1986, nonché sul retro del buono.
Ciò posto, occorre osservare che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n. 556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui
Buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 – nel cui arco temporale rientrano tutti i 19 BTP serie Q oggetto di causa - sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, all'art 7, ultimo comma, gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21.09.1986 al pagina 10 di 15 31.12.1996 (appartenenti, indi, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del Titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale ultima norma - la cui doverosa applicazione è stata evidentemente sostenuta dall'appellante, come si desume dal tenore complessivo delle deduzioni svolte dallo stesso - sia da disapplicare in quanto contrastante con l'art. 26 del DPR 29.09.1973, n. 600, in base al quale “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”. In particolare, come si è detto, il Tribunale ha ritenuto che, secondo il chiaro significato della parola “corrisposti”, devono ritenersi assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, comma primo, del citato DPR soltanto gli interessi percepiti.
Tuttavia, tale assunto, ad avviso della Corte, non risulta condivisibile per i seguenti motivi:
• l'art. 1 DL 556/1986, ai commi primo e secondo, prevede la tassazione dei titoli mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'art. 1, comma 3, lett. b), DL 556/1986 prevede che “Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
L'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b), DL
556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
L'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973 prevede che “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Emerge, pertanto, chiaramente che all'atto di stipulazione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non pagina 11 di 15 già secondo il principio di cassa. La lettura congiunta delle suddette disposizioni induce, infatti,
a ritenere che le ritenute operate dall'amministrazione postale sui buoni postali debbano essere applicate sui relativi redditi a prescindere dalla erogazione, atteso che la disposizione prevede il versamento diretto delle ritenute operate su redditi maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”;
• la ritenuta d'acconto consiste, peraltro, nel prelievo fiscale operato nel momento in cui viene erogato un reddito in favore di un contribuente e un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. Invero, da un lato, l'interesse maturato dal buono postale è corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, ma, dall'altro, la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente e automaticamente reinvestito, determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto" (Cass. civ., Sez. V, ord., n. 2082/2021);
• l'art. 2, comma III del d.lgs. n. 239/1996, che ha introdotto a partire dal 01/01/1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%, ha previsto che
“per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall Controparte_4
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma di rango primario rimette la definizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un Decreto Ministeriale, che nel caso che qui interessa è rappresentato proprio dal richiamato D.M. del 23 giugno 1997. Il predetto Decreto si configura, dunque, come pagina 12 di 15 norma di rango secondario che integra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art. 2, III del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolari modalità operative e così assumendone il medesimo rango.
Ne consegue che l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 è da ritenersi coerente con le sopra richiamate disposizioni normative e con i principi generali vigenti in materia, sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascuna capitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuata al netto della ritenuta d'imposta.
Detto altrimenti, sino al compimento del 20° anno gli interessi maturati annualmente al netto della ritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento.
Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione va, invece, corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q.
D'altra parte, i rendimenti esposti sul verso dei titoli non tengono conto della ritenuta erariale istituita con il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato in G.U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella Legge
17/11/1986 n. 759) e, dunque, in data successiva al DM 13.6.1986 istitutivo della serie Q alla quale i buoni in questione appartengono.
A tal proposito occorre osservare che, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
30746/2018, i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761). E ciò sulla linea tracciata dalle Sezioni
Unite secondo le quali "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (così testualmente Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente fattispecie, diversa da quella in esame, in cui si trattava di stabilire se la previsione risultante da un decreto del 1984, che prevedeva la triplicazione del capitale al nono anno, potesse trovare applicazione nei riguardi di buoni emessi nel
1986, dai quali risultava che la triplicazione avrebbe avuto luogo all'ottavo anno). Tuttavia, tale principio, che valorizza il carattere della letteralità dei buoni postali fruttiferi, non ha assolutamente niente a che vedere con i casi in cui - come quello in esame - non viene affatto in considerazione -
pagina 13 di 15 come nelle due decisioni sopra citate - la discordanza tra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi da decreti ministeriali adottati dall'allora Ministero delle
Poste, bensì l'applicazione del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, art. 1, convertito con modificazioni in L.
17 novembre 1986, n. 759, recante: "Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31". Tale disposizione, come si è detto, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 31), alla prevista ritenuta erariale
(successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva).
Ciò posto, in tali casi, “alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso” (cfr. Cass.
30746/2018 cit.).
Peraltro, sostenere il contrario significherebbe costringere a corrispondere ai beneficiari Parte_1
dei buoni somme che la stessa non può trattenere per sé, ma deve versare in qualità di sostituto d'imposta sulla base della normativa vigente.
In conclusione, dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari integrative sopra richiamate, deve ritenersi che abbia correttamente applicato i criteri di calcolo della tassazione Parte_1
e che, avendo, quindi, la stessa già integralmente provveduto a liquidare la somma spettante al per i buoni fruttiferi postali sopra indicati, la sentenza appellata vada riformata con CP_1
conseguente rigetto della domanda di pagamento svolta da . Controparte_1
Non può, infine, essere accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della Parte_1
controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza appellata, non avendo l'appellante documentato, né specificamente allegato, l'effettivo ammontare della somma asseritamente corrisposta.
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale avente ad oggetto la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono, infatti, la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate, secondo i valori medi dello scaglione relativo alla cause di valore compreso tra
[...]
€ 26.001 e € 52.000, in € 7.616,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il primo grado e in € 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il secondo grado (con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande svolte da;
Controparte_1
2. rigetta la domanda di volta ad ottenere la condanna della controparte alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza appellata;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate per il primo grado in € 7.616,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge,
e per il secondo grado in € 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Raineri
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