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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate - Piazza G. Mazzini 6 21049 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Tradate, per parziale/omesso/ tardivo versamento IMU - ANNO 2021, n. 55 del 03.10.2024, prot. n. 731 del 10.01.2025, notificato a mezzo posta in data 20.02.2025, per un'imposta pari a € 2.743,84, oltre sanzione, interessi e accessori per un totale di € 3.791,00; per la quota di possesso del 100% (12 mesi) del fabbricato riportato al Dati_Catastali_1
Cat. A2, su una rendita catastale di € 1.510,636 e valore di € 253.786,88; e particella 7
Dati_Catastali_2, su una rendita catastale di € 89,565 e valore di € 15.062,40.
Il Comune impositore si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la ricorrente accedeva alla rateizzazione del debito riconoscendone la fondatezza e chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992, avendo la contribuente riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'Ente impositore addivenendo alla rateizzazione del proprio debito.
Le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Varese, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate - Piazza G. Mazzini 6 21049 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Tradate, per parziale/omesso/ tardivo versamento IMU - ANNO 2021, n. 55 del 03.10.2024, prot. n. 731 del 10.01.2025, notificato a mezzo posta in data 20.02.2025, per un'imposta pari a € 2.743,84, oltre sanzione, interessi e accessori per un totale di € 3.791,00; per la quota di possesso del 100% (12 mesi) del fabbricato riportato al Dati_Catastali_1
Cat. A2, su una rendita catastale di € 1.510,636 e valore di € 253.786,88; e particella 7
Dati_Catastali_2, su una rendita catastale di € 89,565 e valore di € 15.062,40.
Il Comune impositore si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la ricorrente accedeva alla rateizzazione del debito riconoscendone la fondatezza e chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, d.lg. n. 546/1992, avendo la contribuente riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'Ente impositore addivenendo alla rateizzazione del proprio debito.
Le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Varese, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino