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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 790/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 790/2021 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno 19.11.2014 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Dario DI LA del foro di Catania ed elettivamente domiciliata nella sede della società in Basiglio (Mi), Palazzo Meucci Milano 3, via Francesco Sforza;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Antonio Mario DI FRANCESCO del foro di Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Mistretta (corso Umberto I n. 149); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (c. bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… riformare e dichiarare priva di effetti la sentenza la sentenza n. 26/2021 pubbl. il 06/10/2021, notificata in data 13.10.2021 resa dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 126/2011 R.G. promosso da CP_1 contro ed in luogo del primo giudice ritenere e dichiarare valida ed efficace la costituzione Parte_1 di el giudizio predetto ritenendo e dichiarando ammissibile la produzione documentale già Parte_1 acquisita nel procedimento iscritto al n. 126/2011 R.G nel fascicolo di parte della appellante e poi espunta per ordine del giudice. Nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta da ed in conseguenza CP_1 ritenere e dichiarare lo stesso debitore di della somma di € 9.834,48 quale saldo debitorio Parte_1 derivante dal contratto di conto corrente contraddistinto dal numero 00/00734207/01, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 9.834,48 quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente Parte_1 contraddistinto dal numero 00/00734207/01, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ...”.
Per parte appellata:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo principale del gravame, comunque rigettare nel merito le pretese avversarie e ammettere CTU al fine di accertare: a)se il tasso di interesse passivo praticato dalla banca era certo e determinato e corrispondente a quello pattuito contrattualmente;
b)l'ammontare del tasso passivo complessivamente ed effettivamente applicato dalla
in relazione a quanto dedotto in giudizio, parametrandolo con il c.d. tasso soglia;
c)l'ammontare delle spese, Pt_1 commissioni, della C.M.S. incamerate dalla Banca;
d)l'ammontare delle somme locupletate dalla a titolo di Pt_1 valuta in tutti i rapporti dedotti in giudizio;
e)determinare i rapporti dedotti in giudizio con l'applicazione del tasso legale di interessi passivi senza capitalizzazione, ovvero senza alcun tasso di interessi , nei periodi in cui sono stati superiori al tasso soglia;
f)dire come sono state imputate le somme versate dall'opponente. Con Vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 3.6.2011 proponeva nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 126/2011 RGAC opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso al n. 9 in data 1.3.2022 dal Tribunale di Mistretta con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 9.834,48 oltre interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo (quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente n. 00/00734207/01 intrattenuto con l'odierna appellante), oltre le spese di procedura.
Premetteva di aver intrattenuto con la Banca opposta un contratto di lavoro quale agente in attività finanziaria dal 13.11.2006 fino all'agosto 2009 e di aver acceso con la stessa il conto corrente n. 00/00734207/01 e, a sostegno dell'opposizione, deduceva, in diritto:
“… 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto;
2)la non dovutezza delle somme ingiunte in assenza di prova;
3)l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'indeterminatezza del tasso d'interesse debitore applicato;
4)l'illegittimità del tasso d'interesse convenzionale applicato dalla banca per le poste debitorie;
5) illegittimità della c.m.s. e delle altre spese e commissioni applicate dalla banca;
6) illegittima applicazione dei giorni valuta;
7) incertezza del credito. erroneità della somma ingiunta. applicazione di interessi superiori al tasso antiusura ex l. n. 108/96;
8)illegittimità del recesso dal contratto e della richiesta di immediato rientro;
9)violazione di norme imperative di legge. ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista. Risarcimento del danno. Per tutte le anzidette ragioni, in via riconvenzionale, chiedeva che venissero dichiarati nulli gli interessi addebitati nel corso dei rapporti dalla Banca opposta ed illegittimi ed inefficaci le pattuizioni che li prevedessero. Pertanto, il credito della banca opposta doveva essere ricalcolato, mediante l'applicazione di un diverso criterio di liquidazione e di capitalizzazione degli interessi. In particolare, gli interessi dovevano essere rideterminati senza tenere conto della capitalizzazione trimestrale e rapportati alla misura legale e/o non essere considerati dovuti (ai sensi dell'art. 1815 C.C). Inoltre, in ragione di quanto sopra, ancora in via riconvenzionale, chiedeva di ripetere tutte le somme indebitamente ed illegittimamente pretese dalla Banca opposta, compresi tutti gli interessi addebitati e non dovuti (cfr. Cass. n. 2262/94), portandoli in compensazione con eventuali crediti che residuassero alla fine di tali operazioni. Infine, sempre in via riconvenzionale, la doveva essere condannata al risarcimento di tutti Pt_1
i danni patiti e patendi dall'appellato, sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale riconoscibili per l'occorso.
Con comparsa del 4.2.2012 si costituiva in giudizio la contestando Parte_1 nello specifico ogni motivo di opposizione e, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invocava nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento delle spese del procedimento.
Alla prima udienza, l'opponente sollevava eccezione di carenza di ius postulandi in capo al costituito difensore di parte opposta, per difetto di valida procura.
La difesa della contestava la suddetta eccezione rilevando che: Pt_1
“… come dimostrato dalla notifica dell'atto introduttivo al procuratore e difensore, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, il procuratore ha avuto conferita procura speciale notarile allegata in atti. Chiede, pertanto. il rigetto della superiore eccezione …”;
ed instava per l'acquisizione del fascicolo di fase monitoria.
Il g.i., con ordinanza del 13.6.2012, disponeva:
“… considerato che parte opponente ha eccepito la carenza di ius postulandi in capo al difensore della banca opposta;
considerato che
in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) e la cui necessità è in re ipsa, trattandosi di atto indispensabile per la valida costituzione in giudizio, il giudice non può dichiarare l'invalidità di questa senza aver prima provveduto -in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182 C.P.C. primo comma- a formulare l'invito a produrre il documento mancante;
considerato che
l'art 182 C.P.C. secondo cui “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi” e secondo cui lo stesso giudice istruttore quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione può assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nella ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente comunicata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio non depositata … visti gli artt 83 e 182 C.P.C. assegna a parte opposta il termine di 30 Giorni per il deposito della procura generale …”.
Con successiva ordinanza del 9.1.2013, il g.i. disponeva come di seguito:
“… considerato che con ordinanza dell'11.13/6/2012 questo Giudice aveva assegnato, ai sensi dell'articolo 182 C.P.C., alla parte opposto termine di 30 giorni per il deposito della procura;
considerato che
il predetto termine è perentorio e che tale termine assegnato alla parte dal Giudice con ordinanza può farsi decorrere solo dalla data di comunicazione del provvedimento non dalla data di deposito (Cass. 1994/9561); considerato che nel caso di specie la comunicazione dell'ordinanza di concessione del termine di 30 giorni per il deposito della procura è stata effettuata alla parte opposta a mezzo di posta elettronica certificata in data 22/6/2012 e che quindi il termine di 30 giorni è scaduto in data 23 luglio 2012;
considerato che
parte opposta ha depositato copia autentica della procura speciale solo in data 1/8/2012 quindi oltre il termine di 30 giorni e che in data 6 luglio 2012 parte opposta ha depositato in cancelleria fascicolo di parte relativo al giudizio monitorio ove era allegata solo la copia della procura ma non l'originale della stessa né la sua copia conforme;
P.Q.M
. dichiara, per i motivi suesposti, invalida la costituzione in giudizio della parte opposta. Dispone, poi, che il fascicolo di parte opposta venga espunto dal presente giudizio …”.
Con sentenza n. 26 pubblicata in data 6.10.2021 il Tribunale adito così decideva:
“… Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.09/2011, emesso in data 01/03/2011, depositato in pari data, nel procedimento iscritto al n. 32/2011 R.G., ex Tribunale di Mistretta;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.730,00 per spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Onera parte opponente ad integrare le spese di giustizia prenotate a debito …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 12.10.2021
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte il , riproponendo le domande, eccezioni e Controparte_1 difese disattese dal Tribunale Civile di Patti con la superiore pronuncia, notificata in data 12.10.2021.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe erroneamente ritenuto invalida l'avvenuta costituzione della stessa, quale parte allora opposta, in violazione degli artt. 77, 81 ed 82 C.P.C. ed invero:
1.1. il primo Giudice avrebbe travisato gli atti di causa, sovrapponendo erroneamente il disposto dell'art. 77 a quello dell'art. 83 C.P.C.; ed invero (come dalla motivazione si evincerebbe): premettendo che la costituzione in prime cure è avvenuta:
“… giusta procura speciale con firma autenticata in notar rilasciata in Basiglio-Milano 3 in Persona_1 data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, domiciliato per la carica nella sede della società ed elettivamente in S. Stefano di CA (Me), via Stefano Segio n° 98, presso lo studio dell'avv. Tonino Ricciardo, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Di Bella (cf: ) del foro di Catania, per CodiceFiscale_2 mandato in calce al ricorso per ingiunzione …”; non pertinente a tale evidenza sarebbe quanto disposto dal primo decidente nell'ordinanza dell'11.6-13.6.2012, sopra trascritta, ove:
“… sembra doversi ritenere, in ragione del richiamo al ricorso monitorio e del richiamo espresso allo ius postulandi, che egli faccia riferimento alla procura alle liti di cui all'art 83 C.P.C.., che peraltro è la norma che disciplina appunto lo ius postulandi del difensore …”;
Ed ancora:
“… è evidente che il giudice istruttore con il suo provvedimento mostra di non padroneggiare il disposto del suddetto articolo, finendo con sovrapporre il concetto di procura speciale con quella di procura generale di cui ordina la produzione;
la procura generale, inesistente, perché mai rilasciata da Parte_1
che invece, ha sottoscritto, per come espressamente detto in comparsa di costituzione, procura
[...] speciale apposta in calce al ricorso monitorio (doc a). Ne deriva che non sussisteva alcun difetto di ius postulandi in relazione alla procura alle liti di cui all'art 83 C.P.C. e nessuna esigenza, quindi, di regolarizzazione degli atti di causa ai sensi dell'art 182 C.P.C. …”;
“… La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo a un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione … Nella specie la procura è stata rilasciata in calce al ricorso monitorio che con la concessione del decreto di ingiunzione, in epoca antecedente al processo telematico, costituiva un unico documento che in originale viene custodito dalla cancelleria. Per cui tale procura, valida per come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza anche per la fase di opposizione, resta acquisita nel fascicolo d'ufficio in originale sin dal momento del deposito del ricorso, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e la formazione del fascicolo monitorio d'ufficio, con verifica della sua allegazione peraltro prima da parte della cancelleria e poi del giudice, senza alcun onere di produzione nel processo di opposizione essendo questo solo una fase del processo promosso con la domanda monitoria. Infatti, in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto)… A ciò va poi soggiunto che tale procura in calce risultava oltre che dalla copia prodotta dalla opposta, anche dalla copia notificata del decreto di ingiunzione allegata dall'opponente …”;
1.2. solo in sede decisoria il primo Giudice avrebbe tentato di superare l'antinomia delle ordinanze adottate dal g.i. assumendo che l'opposta non avrebbe depositato nel termine perentorio assegnatole copia autentica della procura speciale richiesta per dimostrare lo ius postulandi del difensore costituito; palese però sarebbe l'erroneità di detta decisione, atteso che:
“… Nella ipotesi … di mancata produzione dell'atto di investimento del procuratore speciale di una società, non si verterebbe in tema di difetto di ius postulandi ma in materia di difetto di legittimazione processuale (Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2019, n. 5925; Cass. sez. un. n. 3822/2009), di cui agli artt. 75 e 77 C.P.C. Il procuratore speciale si differenzia dal procuratore legale in quanto il primo non è quello dotato di semplice "ius postulandi", ma quello cui viene attribuita una rappresentanza di diritto sostanziale, essendo il procuratore speciale, per la natura stessa della procura conferitagli, chiamato a disporre del diritto del suo rappresentato ed in tale veste, può rilasciare il mandato alle liti. Ha errato il primo giudice nel ritenere sussistere il difetto dello ius postulandi del difensore di
[...] e di conseguenza a ritenere invalida la costituzione nel giudizio di opposizione Parte_1 dell'opposto …”;
2. parimenti erroneamente avrebbe dichiarato la decadenza di dalla Parte_1 produzione della procura speciale, in violazione dell'art. 182 C.P.C., dichiarando l'invalidità della costituzione dell'opposta e disponendo addirittura che il fascicolo di parte della Banca fosse espunto dal processo, a causa dell'asseritamente tardiva produzione della copia autentica della procura speciale con firma autenticata in notar rilasciata in Persona_1
Basiglio- Milano 3 in data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, con la quale il legale rappresentante della banca conferiva al procuratore speciale il potere di rappresentanza della banca;
a ben vedere, infatti: 2.1. fin da principio era stata depositata copia autentica della procura speciale rilasciata al procuratore della dal soggetto legittimato a farvi luogo quale legale Pt_1 rappresentante della stessa, id est quella già allegata nel fascicolo monitorio, nel rispetto dei termini assegnati acquisita al fascicolo d'ufficio del giudizio di merito;
2.2. nell'ordinanza interlocutoria emessa non era stata specificata la richiesta di una copia conforme, sicché il termine doveva in ogni caso ritenersi rispettato e comunque, in mancanza di uno specifico disconoscimento ex art. 2719 C.C. di parte avversa, l'onere di produzione doveva ritenersi esser stato assolto in termini;
2.3. il procuratore costituito non aveva avuto legale conoscenza dell'atto con il quale il giudice chiedeva il deposito della procura poiché, come risultava dagli atti, di detta ordinanza era stata comunicata l'emissione attraverso un avviso di cancelleria sprovvisto d'allegato che evidenziava nel suo riferimento espresso un mero rinvio “per ammissioni prove”:
“La comunicazione via pec a cura della cancelleria fa decorrere il termine perentorio ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della ordinanza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13475), mentre non può ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/06/2012, n. 9792). Pertanto, in difetto di una data certa di conoscenza del provvedimento da parte di
[...] dalla quale fare decorrere il termine perentorio, non era e non è possibile Parte_1 comminare alla stessa una sanzione di decadenza dalla produzione o di inottemperanza ad una ordinanza del g.i. …”;
2.4. venuta a conoscenza del provvedimento, la difesa predisponeva una copia conforme della procura speciale in copia fotostatica che versava in atti;
donde la conferma per tabulas dell'avvenuta comminatoria di decadenza in assenza dei presupposti di legge;
3. erroneamente avrebbe ritenuto non provato il credito vantato in sede monitoria, poiché la documentazione depositata con la costituzione in sede d'opposizione (poi erroneamente espunta) avrebbe dato ragione piena ed esaustiva del fondamento delle eccezioni e difese formulate avverso le tesi dell'allora opponente;
CP_1 ragioni e domande da intendersi riproposte in questa sede a fondamento dei petita di prime cure;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze
d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 7.3.2022 e, deducendo ex adverso: sub 1. e sub 2., che:
“… non coglie nel senso il motivo di gravame di controparte che adduce la regolarità della costituzione giacché era presente agli atti del fascicolo monitorio la procura alla lite. In realtà, come evidenziato dal giudice a quo, la contestazione e l'ordine di produzione concerneva, in ogni caso per dimostrare lo ius postulandi e come sopra evidenziato, la copia autentica della procura speciale che conferiva il potere di rappresentanza dalla Banca al sig. avv.
con nomina all'avv. Di Bella …”; Controparte_2
“… la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 21 ottobre 2009, n. 22234, evidenzia che «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia» (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): «o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)»” (in tal senso in motivazione Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019). E non consente di superare tale difetto il fatto che altro Giudice del monitorio non abbia rilevato la carenza in questione circa la legittimazione processuale poi sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che la giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale di cui all'art. 77, il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182, di rilevare il difetto in ogni stato e grado del giudizio, restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità di una eventuale sanatoria dello stesso. E l'art. 182, 1° co. va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell' art. 83, 3° co., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso ( C. 11359/2014). In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182, il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ( C. 24212/2018). La conseguenza dell'inosservanza del termine, dalla stessa norma previsto come perentorio, è l'inammissibilità della costituzione ...”;
“… nonostante l'affannosa difesa si sforzi di illustrare una pretesa confusione sul conetto di documento idoneo a dimostrare la legittimazione del difensore non è stata prodotta nei termini la procura richiesta, e conseguenza dell'inosservanza del termine, previsto come perentorio, è l'inammissibilità della costituzione. Ed il contenuto dell'ordine del Giudice, per sanare il difetto di rappresentanza, era stato – a differenza di quanto sostenuto nell'atto di gravame - ben compreso dall'appellante che aveva depositato sì la Parte_1 Controparte copia autentica della procura speciale (che conferiva il potere di rappresentanza dalla Banca al sig. avv.
e la conseguente facoltà di nomina in capo allo stesso al difensore avv. Di Bella), ma oltre il termine
[...] perentorio assegnato …”;
e reiterando e articolando ulteriormente sub 3. i motivi di opposizione già illustrati con l'atto di citazione di prime cure, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Differita l'udienza di prima comparizione del 18.3.2022 (in esito ad ordinanza che prevedeva l'insediamento dell'odierno Consigliere relatore) a quella del 16.9.2022 e, quindi, al 17.3.2023 e di seguito, le parti erano rimesse al prosieguo dopo diversi rinvii (considerata la situazione dell'organico della Prima Sezione e la pendenza nei relativi ruoli d'iscrizioni di più risalente anzianità), al 18.11.2024, in udienza che aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. Ivi la Corte, con ordinanza in data 20.11.2024, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti in data 11.11.2024, poneva la causa in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 10.2.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 17.2.2025) rilevava ancora che: - “… Da una piana lettura dell'ordinanza è oggettivamente plausibile ritenere che il g.i. ordina la produzione di una procura generali alle liti che sarebbe dovuta esser stata rilasciata in favore dell'avv. Dario Di Bella da
[...]
cioè di un documento inesistente e mai enunciato negli atti di causa. Parte_1 Ciò si evince dalla circostanza che il giudice mette in relazione l'eccezione di difetto di ius pustulandi in capo al difensore della banca, all'omesso deposito della procura generale alle liti. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dall'inciso tra parentesi: (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo)”. Ma nella comparsa di risposta (cfr. comparsa di risposta in atti) risulta invece: ”Per la società on sede legale in Basiglio Parte_1 (Mi), Palazzo Meucci Milano 3, via Francesco Sforza, P.I.V.A. cod.fisc. , capitale sociale € P.IVA_1 Controparte_ 195.000.000,00, in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro –tempore Avv.
nato in [...] il [...], giusta procura speciale con firma autenticata in notar
[...] Per_1 rilasciata in Basiglio-Milano 3 in data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, domiciliato per la carica nella
[...] sede della società ed elettivamente in S. Stefano di CA (Me), via Stefano Segio n° 98, presso lo studio dell'avv. Tonino Ricciardo, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Di Bella (cf: ) del foro di CodiceFiscale_2 Catania, per mandato in calce al ricorso per ingiunzione”. Ossia ciò che era stato enunciato era una procura alle liti speciale e non generale, apposta in calce al ricorso monitorio. Da ciò consegue: 1) l'ordine del g.i. di deposito della procura generale alle liti era ineseguibile, in conseguenza dal suo inadempimento nessuna decadenza o pregiudizio poteva derivare a 2) non Parte_1 sussisteva alcun difetto di ius postulandi nel senso inteso dal primo giudice, cioè in relazione alla procura alle liti di cui all'art 83 c.p.c. e nessuna esigenza, quindi, di regolarizzazione degli atti di causa ai sensi dell'art 182 c.p.c.
… tale procura in calce risultava oltre che dalla copia prodotta dalla opposta al momento della costituzione, anche dalla copia conforme notificata del decreto di ingiunzione allegata dall'opponente. Pertanto è di tutta evidenza l'abbaglio preso dal primo giudice, e che, quindi, nella costituzione di non poteva ravvisarsi Parte_1 alcun difetto di ius postulandi …”;
- “… la comunicazione di cancelleria non conteneva in allegato l'ordinanza e riportava la seguente comunicazione :” oggetto: rinvio all'udienza di ammissione prove;
descrizione udienza di ammissione prove rinviata al 07.11.2021. (doc b). Da tale comunicazione poteva a ben vedere desumersi legittimamente il rigetto implicito della eccezione ed il rinvio per la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti istruttori. In ogni caso tale comunicazione di cancelleria, non facendo alcun riferimento all'ordine di produzione disposta dal giudice, e non contenendo in allegato l'ordinanza, certamente non poteva considerarsi idonea al decorso del termine necessario per comminare la decadenza di La comunicazione via p.e.c. a cura Parte_1 della cancelleria fa decorrere il termine perentorio ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della ordinanza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13475), mentre non può ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/06/2012, n. 9792). Acquisito aliunde il contenuto della ordinanza, e non avendo alcuna procura generale alle liti da depositare, l'odierna appellante depositava copia autentica della procura speciale (SOSTANZIALE) rilasciata al procuratore della banca dall'amministratore delegato e legale rappresentante della stessa, la cui copia informe era già allegata nel fascicolo monitorio, e quindi per quanto sopra detto già nella disponibilità dell'ufficio e del giudice, veniva in precedenza, e nel rispetto dei termini assegnati, acquisita al fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. Ne discende che la procura speciale (sostanziale) in copia era stata prodotta nei termini assegnati;
infatti, nell'ordinanza non era stata specificata la richiesta di una copia conforme, ma la produzione della procura sic, sicché il termine doveva in ogni caso ritenersi rispettato. Ciò è confermato nell'ordinanza del G.I. del 19.12.2012, dove, cambiando totalmente l'oggetto del provvedimento dell'11.06.2021, il G.I. rilevava che il termine perentorio era scaduto il 23.07.2012 e che in data 06.07.2012 era stato acquisito il fascicolo monitorio contenente copia della procura ma non l'originale della stessa o copia conforme, ma con il suo provvedimento dell'11.06.2021 il G.I. si era limitato a disporre la produzione della procura generale (peraltro alle liti senza specificare se doveva trattarsi di copia conforme o copia autentica), quindi in mancanza di un specifico disconoscimento ex art 2719 c.c. di parte avversa, l'onere di produzione doveva ritenersi assolto nei termini …”;
di contro, parte appellata insisteva rinnovatamente ex adverso in tutte le domande e eccezioni spiegate negli atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'indole e contenuto delle questioni poste a fondamento dei motivi d'impugnazione sub 1. e sub 2., la cui cognizione è opportuno avvenga congiuntamente, gioverà premettere in fatto quanto appresso:
a) (secondo quanto si trae dalla produzione in questo grado di parte appellata):
con la citazione in opposizione di prime cure, la difesa del nulla denunciava CP_1 quanto alla ritualità o meno dell'attività che aveva condotto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
quanto al thema disputandum sub 1., consta che:
a.1) il ricorso in monitorio era proposto, nell'interesse di con atto Parte_1 formato da difensore – avv. DI LA Dario, del foro di Catania – che individuava la fonte del proprio ius postulandi nell'investitura ricevuta con mandato alla lite – esteso anche all'eventuale fase d'opposizione – sottoscritto dall'avv. Controparte_2 professionista, costui, a sua volta investito di tali poteri di rappresentanza dell'istituto di credito in argomento quale suo “… procuratore speciale …”, in virtù di procura conferita per notar in data 20.6.2001; Per_1
a.2) il documento riproducente il ricorso in questione, traente scaturigine da scansione di sorgente costituente (a tenore delle scritture che ne risultano) copia d'un originale formato
– verosimilmente – per esser versato al Giudice del monitorio, è costituito a sua volta da copia informale, nella consistenza di 4 pagine, riproducenti:
- (nelle prime 2) il ricorso in monitorio con in calce la procura ad litem sub a.1), munito a suo corredo di firme del conferente il mandato e del legale officiato e con sovrascritture, impronte di timbri e sigle riferibili all'ufficio giudiziario di suo deposito;
- (nella prima metà della terza) l'elenco degli allegati, sottoscritto dal procuratore officiato, con indicazione al n. 1 della copia della procura speciale di cui s'è detto sub a.1);
- (nella seconda metà della terza e nella quarta) il provvedimento emesso dal Giudice adito, integrato da scritture manoscritte, con in calce firma del magistrato emittente e del
Cancelliere, timbro dell'ufficio e data di deposito;
a.3) in detta produzione non sono presenti: né l'allegato n. 1 (id est, la procura speciale officiante l'avv. ); Controparte_2 né attestazioni di conformità all'originale della documentazione descritta sub a.2);
b) (secondo quanto si trae dalla produzione in questo grado di parte appellante):
b.1) è stata versata, con l'allegato a), copia del documento sub a.2), priva tuttavia di ogni altra scrittura e impronta eccezion fatta per le sottoscrizioni del e del DI Controparte_2
LA in calce alla p. 2 e del DI LA nella prima parte di p. 3; detta copia è essa pure informale;
b.2) è presente – in copia scansionata da originale – copia conforme all'originale, versata in data
1.8.2012, della procura speciale sub a.1) conferita al;
Controparte_2 da detto documento si trae che il menzionato aveva effettivamente potere di conferire mandati ad litem in nome e per conto della odierna appellante, inclusivi di eventuali Pt_1 ricorsi in monitorio e successive fasi di opposizione;
b.3) è disponibile nell'all. c) – in copia scansionata da copia informale, munita di sottoscrizioni manoscritte del magistrato emittente e del Cancelliere e di sovrascritture e timbri dell'ufficio giudiziario procedente – il testo dell'ordinanza del g.i. emessa in data 11-13.6.2012 retro richiamata, da cui si trae che:
- a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 29.2.2012;
- essendo stata eccepita da parte opponente “… la carenza di ius postulandi in capo al difensore della banca opposta …”; il magistrato procedente rilevava che:
“… in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) e la cui necessità è in re ipsa, trattandosi di atto indispensabile per la valida costituzione in giudizio …”;
e per l'effetto, richiamato il testo dell'art. 182 C.P.C., assegnava alla difesa di parte opposta allo scopo termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento in argomento:
“… per il deposito della procura generale …”;
b.4) con l'allegato b) è presente in copia (scansionata da originale a stampa) pec del 18.6.2012, proveniente dalla Cancelleria del Tribunale di Mistretta e inoltrata all'avv. DI LA, recante avviso di rinvio d'udienza nel procedimento n. 126/2011 RGAC, con la dicitura (nella descrizione):
“… udienza di ammissione prove rinviata al 7.11.2012 ore 9.00 …”;
e con l'aggiunta:
“… si vedano gli eventuali allegati …”; della presenza o meno di allegati, il documento nulla consente di inferire;
b.5) nell'all. g) è disponibile in copia (scansionata dall'originale) l'elenco della produzione avvenuta all'atto dell'iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo di fase monitoria, includente al n. 1 “copia con firma autenticata” del documento sub a.1) e sub b.2), id est la procura conferita al;
Controparte_2 copia che reca due sigle di sottoscrizione in calce, con timbro a data del 3.2.2011, di cui una riferibile all'avv. DI LA e l'altra presumibilmente vergata dal funzionario di cancelleria addetto;
nell'all. g1) si ha copia informale – scansionata da altra copia, essa pure informale – del medesimo documento sub a.1) e sub b.2);
b.6)
è disponibile nell'all. d) – in copia scansionata da copia informale, munita di sottoscrizioni manoscritte del magistrato emittente e del Cancelliere e di sovrascritture e timbri dell'ufficio giudiziario procedente – il testo dell'ordinanza del g.i. emessa in data 19.12.2012-8.1.2013, con cui il procedente: nel dare atto che: - la precedente ordinanza sub b.4) aveva assegnato termine di giorni 30 dalla sua comunicazione per il deposito della procura mancante in atti;
- la cancelleria aveva effettuato comunicazione di questo provvedimento mediante pec in data 22.6.2012 e pertanto il termine suindicato sarebbe venuto a scadenza il 23.7.2012, ma la produzione del documento sub b.2) aveva avuto luogo soltanto in data 1.8.2012;
“… dichiarava[va] invalida la costituzione in giudizio della parte opposta. Dispone poi che il fascicolo di parte opposta venga espunto dal presente giudizio …”;
c) non è presente in atti, né in forma cartacea né in modalità telematica, l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo con in calce la procura alla lite conferita all'avv. DI LA;
dunque, non ne è verificabile l'adeguatezza al fabbisogno di produzione già ravvisato in prime cure;
e, ciò posto, si osserva:
i. a fronte dell'eccepito vizio di ius postulandi in capo al procuratore costituito, era onere della detta difesa – a prescindere dalla posizione che avrebbe assunto l'ufficio procedente al riguardo – di documentare l'insussistenza o meno dello stesso (tempestivamente producendo, in originale o in copia conforme, oltre alla cd. procura “a monte” – id est, quella conferita al – anche quella “a valle”, ossia l'atto di procura del Controparte_2
all'avv. DI LA); Controparte_2
ii. la disponibilità, presso l'ufficio del g.i. procedente, del fascicolo di fase monitoria avrebbe potuto e dovuto condurre a verificare l'esistenza o meno d'entrambe le procure;
e tuttavia:
- dal verbale dell'udienza del 29.2.2012 si trae che il fascicolo in questione non era presente nell'incarto formato presso il Giudice dell'opposizione (tant'è che la difesa di parte invitava il g.i. a farne acquisizione officiosa o, in subordine, autorizzarla ad Parte_1 acquisirlo);
- la perdurante mancanza di esso in questa sede non consente alcuna inferenza, se non quella arguibile dalla richiamata ordinanza interlocutoria sub b.3), ossia che il g.i. aveva opinato esser necessario che la parte opposta regolarizzasse la produzione a tanto relativa (ossia, che quella disponibile non era al riguardo sufficiente o fruibile); sicché, sebbene indubbiamente i dicta del provvedimento in argomento (primo emesso dopo l'udienza richiamata) palesino tratti indubbi di equivocità circa l'effettivo articolarsi della motivazione addotta, è avviso di questo Collegio che il magistrato procedente non abbia ritenuto congrua e idonea a fargli delibare la quaestio posta dall'opponente tutta la produzione fino a quel momento disponibile, onerandone la parte opposta della relativa produzione;
e ciò, peraltro, più che in relazione al rapporto di rappresentanza tra ed il Parte_1
, quanto all'investitura del DI LA rispetto alla lite pendente;
Controparte_2 ciò s'afferma poiché la procura di deficitario riscontro, sebbene qualificata come “generale”, è stata ivi individuata in quella “alla lite”, con l'eloquente inciso (richiamato retro sub b.3) seguente:
“… in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) …”; donde l'indispensabilità, per parte opponente, di far luogo – nel termine assegnatole – all'integrazione documentale occorrente al buon pro' della sua definizione;
iii. mentre è pacifico che parte non abbia ottemperato “in termini” alla citata Parte_1 ordinanza interlocutoria, non può condividersi l'assunto difensivo della stessa per cui la vicenda sub b.4) le avrebbe impedito incolpevolmente di farvi luogo, atteso che:
- la difesa di detta parte aveva presenziato all'udienza del 29.2.2012, dunque, doveva conoscere e rammentare di cosa si stesse discettando e su quale materia avrebbe sciolto la riserva il g.i. procedente;
- l'avvenuta comunicazione dello scioglimento di detta riserva, quale che fosse l'appropriatezza del messaggio accompagnatorio (che non liberava il destinatario dall'onere di acquisire contezza del provvedimento emesso), è documentata per tabulas come avvenuta presso il procuratore costituito;
- che la pec in questione non contenesse allegati, è stato solo affermato, ma non riscontrato affermativamente;
ma comunque, a tutto voler concedere, tale deficit – ove sussistito – avrebbe a maggior ragione dovuto stimolare a sollecita verifica sull'esito della quaestio pendente;
- detta verifica, peraltro, è effettivamente avvenuta, attesa la produzione operata in data 1.8.2012, ancorché tardivamente (rispetto al termine, decadenziale, assegnato) ed insufficientemente (avendo avuto per oggetto la sola procura “a monte” e non anche quella “a valle”); ed in proposito, si rammenti anche (con Cass. civile Sez. III, 7/7/2025, n. 18525) che:
«.. questa Corte, anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare in tema di rappresentanza nel processo, ove una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 C.P.C., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (v. Cass., 14/12/2024, n. 32489; Cass., 23/7/2024, n. 20396; Cass., 25/6/2024, n. 17491; Cass., 16/3/2023, n. 7589; Cass., 20/10/2021, n. 29244). E che il termine assegnato per provvedere ha carattere perentorio (v. Cass., 16/10/2020, n. 22564, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile). A tale stregua, mentre ai sensi dell'art. 182 C.P.C. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice (v. Cass., 4/10/2018, n. 24212). La possibilità di derogare al principio di immediata produzione -con la prima difesa utile- della documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 C.P.C. (v. Cass., 11/3/2019, n. 6996), è pertanto legata ad una motivata richiesta ovvero all'essere stato tale termine dal giudice comunque assegnato (v. Cass., 4/10/2018, n. 24212) …»;
iv. all'udienza del 7.11.2012 (come dal verbale in atti):
- mentre parte opponente lamentava che la produzione avvenuta, oltre che tardiva, era “… priva di ogni crisma di formalità …” (in quanto costituita non da originale o da copia conforme, bensì da mera copia fotostatica);
- parte opposta controdeduceva che: in data 6.7.2012 era avvenuto il deposito del fascicolo di fase monitoria ed ivi era presente in copia conforme la procura conferita all'avv. DI LA (produzione asserita ma del cui avvenimento, ripetesi, non v'è traccia nell'odierno incarto processuale); in data 1.8.2012 era avvenuto anche il deposito della copia conforme della procura al PA (circostanza corroborata retro nei sensi chiariti sub b.2); CP_2 v. l'ordinanza sub b.6) dichiarava invalida la costituzione in giudizio di parte opponente, dopo aver constatato (e dato atto) che:
- la produzione della procura al era avvenuta tardivamente;
Controparte_2 dunque, doveva ritenersi tamquam non esset;
- la produzione della procura all'avv. DI LA, avvenuta in data 6.7.2012 (circostanza asseverata dal decidente e aliunde non smentita), non era utilizzabile in quanto trattavasi di documento fornito solo in copia informale;
e tale epilogo, che non è condivisibile per la cd. procura “a valle”, in ragione dell'indirizzo di legittimità (risalente, ma in seguito più non mutato, di Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 24068 del 24/10/2013) per cui:
«… Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182 cod. proc. civ., che, anche nel testo anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69, impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetti "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, senza il limite delle preclusioni processuali: non può, quindi, considerarsi tardiva la produzione all'udienza della procura speciale alle liti, precedentemente rilasciata al difensore, la cui copia fotostatica, ove non disconosciuta, ha la stessa efficacia dell'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. …»;
una volta constatato che detto disconoscimento non ha avuto luogo, in questo giudizio, né con espressa dichiarazione né in ossequio al principio di diritto (affermato già da Cass.
Sez. VI-2, ordinanza n. 21339 del 14/10/2011) per cui:
«… La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo - in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento - il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità …»;
va invece confermato da questa Corte quanto al difetto della procura “a monte”, in quanto mai sanato (attesa l'inutilizzabilità della produzione di suo riscontro in quanto tardivamente avvenuta), secondo il dictum inequivocabile di Cass. Sez. VI-1, ordinanza n.
6996 dell'11/3/2019:
«… L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso …».
L'infondatezza conseguente dei motivi di gravame in argomento, in quanto assorbente rispetto alle questioni di merito ulteriore richiamate retro sub 3., conduce alla conferma della sentenza impugnata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul totale) € 733,20 totale € 5.621,20
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 10.11.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 26 in data
6.10.2021 nel procedimento già iscritto al n. 126/2011 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.621,20 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 790/2021 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno 19.11.2014 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Dario DI LA del foro di Catania ed elettivamente domiciliata nella sede della società in Basiglio (Mi), Palazzo Meucci Milano 3, via Francesco Sforza;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Antonio Mario DI FRANCESCO del foro di Mistretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Mistretta (corso Umberto I n. 149); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (c. bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… riformare e dichiarare priva di effetti la sentenza la sentenza n. 26/2021 pubbl. il 06/10/2021, notificata in data 13.10.2021 resa dal Tribunale di Patti nel procedimento iscritto al n. 126/2011 R.G. promosso da CP_1 contro ed in luogo del primo giudice ritenere e dichiarare valida ed efficace la costituzione Parte_1 di el giudizio predetto ritenendo e dichiarando ammissibile la produzione documentale già Parte_1 acquisita nel procedimento iscritto al n. 126/2011 R.G nel fascicolo di parte della appellante e poi espunta per ordine del giudice. Nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta da ed in conseguenza CP_1 ritenere e dichiarare lo stesso debitore di della somma di € 9.834,48 quale saldo debitorio Parte_1 derivante dal contratto di conto corrente contraddistinto dal numero 00/00734207/01, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Per l'effetto condannare al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 9.834,48 quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente Parte_1 contraddistinto dal numero 00/00734207/01, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ...”.
Per parte appellata:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo principale del gravame, comunque rigettare nel merito le pretese avversarie e ammettere CTU al fine di accertare: a)se il tasso di interesse passivo praticato dalla banca era certo e determinato e corrispondente a quello pattuito contrattualmente;
b)l'ammontare del tasso passivo complessivamente ed effettivamente applicato dalla
in relazione a quanto dedotto in giudizio, parametrandolo con il c.d. tasso soglia;
c)l'ammontare delle spese, Pt_1 commissioni, della C.M.S. incamerate dalla Banca;
d)l'ammontare delle somme locupletate dalla a titolo di Pt_1 valuta in tutti i rapporti dedotti in giudizio;
e)determinare i rapporti dedotti in giudizio con l'applicazione del tasso legale di interessi passivi senza capitalizzazione, ovvero senza alcun tasso di interessi , nei periodi in cui sono stati superiori al tasso soglia;
f)dire come sono state imputate le somme versate dall'opponente. Con Vittoria di spese e compensi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 3.6.2011 proponeva nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 126/2011 RGAC opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso al n. 9 in data 1.3.2022 dal Tribunale di Mistretta con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 9.834,48 oltre interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo (quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente n. 00/00734207/01 intrattenuto con l'odierna appellante), oltre le spese di procedura.
Premetteva di aver intrattenuto con la Banca opposta un contratto di lavoro quale agente in attività finanziaria dal 13.11.2006 fino all'agosto 2009 e di aver acceso con la stessa il conto corrente n. 00/00734207/01 e, a sostegno dell'opposizione, deduceva, in diritto:
“… 1) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto;
2)la non dovutezza delle somme ingiunte in assenza di prova;
3)l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'indeterminatezza del tasso d'interesse debitore applicato;
4)l'illegittimità del tasso d'interesse convenzionale applicato dalla banca per le poste debitorie;
5) illegittimità della c.m.s. e delle altre spese e commissioni applicate dalla banca;
6) illegittima applicazione dei giorni valuta;
7) incertezza del credito. erroneità della somma ingiunta. applicazione di interessi superiori al tasso antiusura ex l. n. 108/96;
8)illegittimità del recesso dal contratto e della richiesta di immediato rientro;
9)violazione di norme imperative di legge. ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista. Risarcimento del danno. Per tutte le anzidette ragioni, in via riconvenzionale, chiedeva che venissero dichiarati nulli gli interessi addebitati nel corso dei rapporti dalla Banca opposta ed illegittimi ed inefficaci le pattuizioni che li prevedessero. Pertanto, il credito della banca opposta doveva essere ricalcolato, mediante l'applicazione di un diverso criterio di liquidazione e di capitalizzazione degli interessi. In particolare, gli interessi dovevano essere rideterminati senza tenere conto della capitalizzazione trimestrale e rapportati alla misura legale e/o non essere considerati dovuti (ai sensi dell'art. 1815 C.C). Inoltre, in ragione di quanto sopra, ancora in via riconvenzionale, chiedeva di ripetere tutte le somme indebitamente ed illegittimamente pretese dalla Banca opposta, compresi tutti gli interessi addebitati e non dovuti (cfr. Cass. n. 2262/94), portandoli in compensazione con eventuali crediti che residuassero alla fine di tali operazioni. Infine, sempre in via riconvenzionale, la doveva essere condannata al risarcimento di tutti Pt_1
i danni patiti e patendi dall'appellato, sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale riconoscibili per l'occorso.
Con comparsa del 4.2.2012 si costituiva in giudizio la contestando Parte_1 nello specifico ogni motivo di opposizione e, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invocava nel merito il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento delle spese del procedimento.
Alla prima udienza, l'opponente sollevava eccezione di carenza di ius postulandi in capo al costituito difensore di parte opposta, per difetto di valida procura.
La difesa della contestava la suddetta eccezione rilevando che: Pt_1
“… come dimostrato dalla notifica dell'atto introduttivo al procuratore e difensore, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, il procuratore ha avuto conferita procura speciale notarile allegata in atti. Chiede, pertanto. il rigetto della superiore eccezione …”;
ed instava per l'acquisizione del fascicolo di fase monitoria.
Il g.i., con ordinanza del 13.6.2012, disponeva:
“… considerato che parte opponente ha eccepito la carenza di ius postulandi in capo al difensore della banca opposta;
considerato che
in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) e la cui necessità è in re ipsa, trattandosi di atto indispensabile per la valida costituzione in giudizio, il giudice non può dichiarare l'invalidità di questa senza aver prima provveduto -in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182 C.P.C. primo comma- a formulare l'invito a produrre il documento mancante;
considerato che
l'art 182 C.P.C. secondo cui “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi” e secondo cui lo stesso giudice istruttore quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione può assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nella ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente comunicata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio non depositata … visti gli artt 83 e 182 C.P.C. assegna a parte opposta il termine di 30 Giorni per il deposito della procura generale …”.
Con successiva ordinanza del 9.1.2013, il g.i. disponeva come di seguito:
“… considerato che con ordinanza dell'11.13/6/2012 questo Giudice aveva assegnato, ai sensi dell'articolo 182 C.P.C., alla parte opposto termine di 30 giorni per il deposito della procura;
considerato che
il predetto termine è perentorio e che tale termine assegnato alla parte dal Giudice con ordinanza può farsi decorrere solo dalla data di comunicazione del provvedimento non dalla data di deposito (Cass. 1994/9561); considerato che nel caso di specie la comunicazione dell'ordinanza di concessione del termine di 30 giorni per il deposito della procura è stata effettuata alla parte opposta a mezzo di posta elettronica certificata in data 22/6/2012 e che quindi il termine di 30 giorni è scaduto in data 23 luglio 2012;
considerato che
parte opposta ha depositato copia autentica della procura speciale solo in data 1/8/2012 quindi oltre il termine di 30 giorni e che in data 6 luglio 2012 parte opposta ha depositato in cancelleria fascicolo di parte relativo al giudizio monitorio ove era allegata solo la copia della procura ma non l'originale della stessa né la sua copia conforme;
P.Q.M
. dichiara, per i motivi suesposti, invalida la costituzione in giudizio della parte opposta. Dispone, poi, che il fascicolo di parte opposta venga espunto dal presente giudizio …”.
Con sentenza n. 26 pubblicata in data 6.10.2021 il Tribunale adito così decideva:
“… Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.09/2011, emesso in data 01/03/2011, depositato in pari data, nel procedimento iscritto al n. 32/2011 R.G., ex Tribunale di Mistretta;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi Euro 2.730,00 per spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Onera parte opponente ad integrare le spese di giustizia prenotate a debito …”.
*
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 12.10.2021
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte il , riproponendo le domande, eccezioni e Controparte_1 difese disattese dal Tribunale Civile di Patti con la superiore pronuncia, notificata in data 12.10.2021.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza:
1. avrebbe erroneamente ritenuto invalida l'avvenuta costituzione della stessa, quale parte allora opposta, in violazione degli artt. 77, 81 ed 82 C.P.C. ed invero:
1.1. il primo Giudice avrebbe travisato gli atti di causa, sovrapponendo erroneamente il disposto dell'art. 77 a quello dell'art. 83 C.P.C.; ed invero (come dalla motivazione si evincerebbe): premettendo che la costituzione in prime cure è avvenuta:
“… giusta procura speciale con firma autenticata in notar rilasciata in Basiglio-Milano 3 in Persona_1 data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, domiciliato per la carica nella sede della società ed elettivamente in S. Stefano di CA (Me), via Stefano Segio n° 98, presso lo studio dell'avv. Tonino Ricciardo, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Di Bella (cf: ) del foro di Catania, per CodiceFiscale_2 mandato in calce al ricorso per ingiunzione …”; non pertinente a tale evidenza sarebbe quanto disposto dal primo decidente nell'ordinanza dell'11.6-13.6.2012, sopra trascritta, ove:
“… sembra doversi ritenere, in ragione del richiamo al ricorso monitorio e del richiamo espresso allo ius postulandi, che egli faccia riferimento alla procura alle liti di cui all'art 83 C.P.C.., che peraltro è la norma che disciplina appunto lo ius postulandi del difensore …”;
Ed ancora:
“… è evidente che il giudice istruttore con il suo provvedimento mostra di non padroneggiare il disposto del suddetto articolo, finendo con sovrapporre il concetto di procura speciale con quella di procura generale di cui ordina la produzione;
la procura generale, inesistente, perché mai rilasciata da Parte_1
che invece, ha sottoscritto, per come espressamente detto in comparsa di costituzione, procura
[...] speciale apposta in calce al ricorso monitorio (doc a). Ne deriva che non sussisteva alcun difetto di ius postulandi in relazione alla procura alle liti di cui all'art 83 C.P.C. e nessuna esigenza, quindi, di regolarizzazione degli atti di causa ai sensi dell'art 182 C.P.C. …”;
“… La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo a un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione … Nella specie la procura è stata rilasciata in calce al ricorso monitorio che con la concessione del decreto di ingiunzione, in epoca antecedente al processo telematico, costituiva un unico documento che in originale viene custodito dalla cancelleria. Per cui tale procura, valida per come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza anche per la fase di opposizione, resta acquisita nel fascicolo d'ufficio in originale sin dal momento del deposito del ricorso, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e la formazione del fascicolo monitorio d'ufficio, con verifica della sua allegazione peraltro prima da parte della cancelleria e poi del giudice, senza alcun onere di produzione nel processo di opposizione essendo questo solo una fase del processo promosso con la domanda monitoria. Infatti, in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto)… A ciò va poi soggiunto che tale procura in calce risultava oltre che dalla copia prodotta dalla opposta, anche dalla copia notificata del decreto di ingiunzione allegata dall'opponente …”;
1.2. solo in sede decisoria il primo Giudice avrebbe tentato di superare l'antinomia delle ordinanze adottate dal g.i. assumendo che l'opposta non avrebbe depositato nel termine perentorio assegnatole copia autentica della procura speciale richiesta per dimostrare lo ius postulandi del difensore costituito; palese però sarebbe l'erroneità di detta decisione, atteso che:
“… Nella ipotesi … di mancata produzione dell'atto di investimento del procuratore speciale di una società, non si verterebbe in tema di difetto di ius postulandi ma in materia di difetto di legittimazione processuale (Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2019, n. 5925; Cass. sez. un. n. 3822/2009), di cui agli artt. 75 e 77 C.P.C. Il procuratore speciale si differenzia dal procuratore legale in quanto il primo non è quello dotato di semplice "ius postulandi", ma quello cui viene attribuita una rappresentanza di diritto sostanziale, essendo il procuratore speciale, per la natura stessa della procura conferitagli, chiamato a disporre del diritto del suo rappresentato ed in tale veste, può rilasciare il mandato alle liti. Ha errato il primo giudice nel ritenere sussistere il difetto dello ius postulandi del difensore di
[...] e di conseguenza a ritenere invalida la costituzione nel giudizio di opposizione Parte_1 dell'opposto …”;
2. parimenti erroneamente avrebbe dichiarato la decadenza di dalla Parte_1 produzione della procura speciale, in violazione dell'art. 182 C.P.C., dichiarando l'invalidità della costituzione dell'opposta e disponendo addirittura che il fascicolo di parte della Banca fosse espunto dal processo, a causa dell'asseritamente tardiva produzione della copia autentica della procura speciale con firma autenticata in notar rilasciata in Persona_1
Basiglio- Milano 3 in data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, con la quale il legale rappresentante della banca conferiva al procuratore speciale il potere di rappresentanza della banca;
a ben vedere, infatti: 2.1. fin da principio era stata depositata copia autentica della procura speciale rilasciata al procuratore della dal soggetto legittimato a farvi luogo quale legale Pt_1 rappresentante della stessa, id est quella già allegata nel fascicolo monitorio, nel rispetto dei termini assegnati acquisita al fascicolo d'ufficio del giudizio di merito;
2.2. nell'ordinanza interlocutoria emessa non era stata specificata la richiesta di una copia conforme, sicché il termine doveva in ogni caso ritenersi rispettato e comunque, in mancanza di uno specifico disconoscimento ex art. 2719 C.C. di parte avversa, l'onere di produzione doveva ritenersi esser stato assolto in termini;
2.3. il procuratore costituito non aveva avuto legale conoscenza dell'atto con il quale il giudice chiedeva il deposito della procura poiché, come risultava dagli atti, di detta ordinanza era stata comunicata l'emissione attraverso un avviso di cancelleria sprovvisto d'allegato che evidenziava nel suo riferimento espresso un mero rinvio “per ammissioni prove”:
“La comunicazione via pec a cura della cancelleria fa decorrere il termine perentorio ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della ordinanza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13475), mentre non può ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/06/2012, n. 9792). Pertanto, in difetto di una data certa di conoscenza del provvedimento da parte di
[...] dalla quale fare decorrere il termine perentorio, non era e non è possibile Parte_1 comminare alla stessa una sanzione di decadenza dalla produzione o di inottemperanza ad una ordinanza del g.i. …”;
2.4. venuta a conoscenza del provvedimento, la difesa predisponeva una copia conforme della procura speciale in copia fotostatica che versava in atti;
donde la conferma per tabulas dell'avvenuta comminatoria di decadenza in assenza dei presupposti di legge;
3. erroneamente avrebbe ritenuto non provato il credito vantato in sede monitoria, poiché la documentazione depositata con la costituzione in sede d'opposizione (poi erroneamente espunta) avrebbe dato ragione piena ed esaustiva del fondamento delle eccezioni e difese formulate avverso le tesi dell'allora opponente;
CP_1 ragioni e domande da intendersi riproposte in questa sede a fondamento dei petita di prime cure;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze
d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 7.3.2022 e, deducendo ex adverso: sub 1. e sub 2., che:
“… non coglie nel senso il motivo di gravame di controparte che adduce la regolarità della costituzione giacché era presente agli atti del fascicolo monitorio la procura alla lite. In realtà, come evidenziato dal giudice a quo, la contestazione e l'ordine di produzione concerneva, in ogni caso per dimostrare lo ius postulandi e come sopra evidenziato, la copia autentica della procura speciale che conferiva il potere di rappresentanza dalla Banca al sig. avv.
con nomina all'avv. Di Bella …”; Controparte_2
“… la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 21 ottobre 2009, n. 22234, evidenzia che «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia» (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): «o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)»” (in tal senso in motivazione Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019). E non consente di superare tale difetto il fatto che altro Giudice del monitorio non abbia rilevato la carenza in questione circa la legittimazione processuale poi sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che la giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale di cui all'art. 77, il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182, di rilevare il difetto in ogni stato e grado del giudizio, restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità di una eventuale sanatoria dello stesso. E l'art. 182, 1° co. va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell' art. 83, 3° co., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso ( C. 11359/2014). In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182, il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ( C. 24212/2018). La conseguenza dell'inosservanza del termine, dalla stessa norma previsto come perentorio, è l'inammissibilità della costituzione ...”;
“… nonostante l'affannosa difesa si sforzi di illustrare una pretesa confusione sul conetto di documento idoneo a dimostrare la legittimazione del difensore non è stata prodotta nei termini la procura richiesta, e conseguenza dell'inosservanza del termine, previsto come perentorio, è l'inammissibilità della costituzione. Ed il contenuto dell'ordine del Giudice, per sanare il difetto di rappresentanza, era stato – a differenza di quanto sostenuto nell'atto di gravame - ben compreso dall'appellante che aveva depositato sì la Parte_1 Controparte copia autentica della procura speciale (che conferiva il potere di rappresentanza dalla Banca al sig. avv.
e la conseguente facoltà di nomina in capo allo stesso al difensore avv. Di Bella), ma oltre il termine
[...] perentorio assegnato …”;
e reiterando e articolando ulteriormente sub 3. i motivi di opposizione già illustrati con l'atto di citazione di prime cure, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Differita l'udienza di prima comparizione del 18.3.2022 (in esito ad ordinanza che prevedeva l'insediamento dell'odierno Consigliere relatore) a quella del 16.9.2022 e, quindi, al 17.3.2023 e di seguito, le parti erano rimesse al prosieguo dopo diversi rinvii (considerata la situazione dell'organico della Prima Sezione e la pendenza nei relativi ruoli d'iscrizioni di più risalente anzianità), al 18.11.2024, in udienza che aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. Ivi la Corte, con ordinanza in data 20.11.2024, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti in data 11.11.2024, poneva la causa in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 10.2.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 17.2.2025) rilevava ancora che: - “… Da una piana lettura dell'ordinanza è oggettivamente plausibile ritenere che il g.i. ordina la produzione di una procura generali alle liti che sarebbe dovuta esser stata rilasciata in favore dell'avv. Dario Di Bella da
[...]
cioè di un documento inesistente e mai enunciato negli atti di causa. Parte_1 Ciò si evince dalla circostanza che il giudice mette in relazione l'eccezione di difetto di ius pustulandi in capo al difensore della banca, all'omesso deposito della procura generale alle liti. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dall'inciso tra parentesi: (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo)”. Ma nella comparsa di risposta (cfr. comparsa di risposta in atti) risulta invece: ”Per la società on sede legale in Basiglio Parte_1 (Mi), Palazzo Meucci Milano 3, via Francesco Sforza, P.I.V.A. cod.fisc. , capitale sociale € P.IVA_1 Controparte_ 195.000.000,00, in persona del procuratore speciale legale rappresentante pro –tempore Avv.
nato in [...] il [...], giusta procura speciale con firma autenticata in notar
[...] Per_1 rilasciata in Basiglio-Milano 3 in data 20.06.2001, rep. n° 23371 – racc. 5167, domiciliato per la carica nella
[...] sede della società ed elettivamente in S. Stefano di CA (Me), via Stefano Segio n° 98, presso lo studio dell'avv. Tonino Ricciardo, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Di Bella (cf: ) del foro di CodiceFiscale_2 Catania, per mandato in calce al ricorso per ingiunzione”. Ossia ciò che era stato enunciato era una procura alle liti speciale e non generale, apposta in calce al ricorso monitorio. Da ciò consegue: 1) l'ordine del g.i. di deposito della procura generale alle liti era ineseguibile, in conseguenza dal suo inadempimento nessuna decadenza o pregiudizio poteva derivare a 2) non Parte_1 sussisteva alcun difetto di ius postulandi nel senso inteso dal primo giudice, cioè in relazione alla procura alle liti di cui all'art 83 c.p.c. e nessuna esigenza, quindi, di regolarizzazione degli atti di causa ai sensi dell'art 182 c.p.c.
… tale procura in calce risultava oltre che dalla copia prodotta dalla opposta al momento della costituzione, anche dalla copia conforme notificata del decreto di ingiunzione allegata dall'opponente. Pertanto è di tutta evidenza l'abbaglio preso dal primo giudice, e che, quindi, nella costituzione di non poteva ravvisarsi Parte_1 alcun difetto di ius postulandi …”;
- “… la comunicazione di cancelleria non conteneva in allegato l'ordinanza e riportava la seguente comunicazione :” oggetto: rinvio all'udienza di ammissione prove;
descrizione udienza di ammissione prove rinviata al 07.11.2021. (doc b). Da tale comunicazione poteva a ben vedere desumersi legittimamente il rigetto implicito della eccezione ed il rinvio per la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti istruttori. In ogni caso tale comunicazione di cancelleria, non facendo alcun riferimento all'ordine di produzione disposta dal giudice, e non contenendo in allegato l'ordinanza, certamente non poteva considerarsi idonea al decorso del termine necessario per comminare la decadenza di La comunicazione via p.e.c. a cura Parte_1 della cancelleria fa decorrere il termine perentorio ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della ordinanza (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13475), mentre non può ritenersi equipollente, per la decorrenza di detto termine, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/06/2012, n. 9792). Acquisito aliunde il contenuto della ordinanza, e non avendo alcuna procura generale alle liti da depositare, l'odierna appellante depositava copia autentica della procura speciale (SOSTANZIALE) rilasciata al procuratore della banca dall'amministratore delegato e legale rappresentante della stessa, la cui copia informe era già allegata nel fascicolo monitorio, e quindi per quanto sopra detto già nella disponibilità dell'ufficio e del giudice, veniva in precedenza, e nel rispetto dei termini assegnati, acquisita al fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. Ne discende che la procura speciale (sostanziale) in copia era stata prodotta nei termini assegnati;
infatti, nell'ordinanza non era stata specificata la richiesta di una copia conforme, ma la produzione della procura sic, sicché il termine doveva in ogni caso ritenersi rispettato. Ciò è confermato nell'ordinanza del G.I. del 19.12.2012, dove, cambiando totalmente l'oggetto del provvedimento dell'11.06.2021, il G.I. rilevava che il termine perentorio era scaduto il 23.07.2012 e che in data 06.07.2012 era stato acquisito il fascicolo monitorio contenente copia della procura ma non l'originale della stessa o copia conforme, ma con il suo provvedimento dell'11.06.2021 il G.I. si era limitato a disporre la produzione della procura generale (peraltro alle liti senza specificare se doveva trattarsi di copia conforme o copia autentica), quindi in mancanza di un specifico disconoscimento ex art 2719 c.c. di parte avversa, l'onere di produzione doveva ritenersi assolto nei termini …”;
di contro, parte appellata insisteva rinnovatamente ex adverso in tutte le domande e eccezioni spiegate negli atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'indole e contenuto delle questioni poste a fondamento dei motivi d'impugnazione sub 1. e sub 2., la cui cognizione è opportuno avvenga congiuntamente, gioverà premettere in fatto quanto appresso:
a) (secondo quanto si trae dalla produzione in questo grado di parte appellata):
con la citazione in opposizione di prime cure, la difesa del nulla denunciava CP_1 quanto alla ritualità o meno dell'attività che aveva condotto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
quanto al thema disputandum sub 1., consta che:
a.1) il ricorso in monitorio era proposto, nell'interesse di con atto Parte_1 formato da difensore – avv. DI LA Dario, del foro di Catania – che individuava la fonte del proprio ius postulandi nell'investitura ricevuta con mandato alla lite – esteso anche all'eventuale fase d'opposizione – sottoscritto dall'avv. Controparte_2 professionista, costui, a sua volta investito di tali poteri di rappresentanza dell'istituto di credito in argomento quale suo “… procuratore speciale …”, in virtù di procura conferita per notar in data 20.6.2001; Per_1
a.2) il documento riproducente il ricorso in questione, traente scaturigine da scansione di sorgente costituente (a tenore delle scritture che ne risultano) copia d'un originale formato
– verosimilmente – per esser versato al Giudice del monitorio, è costituito a sua volta da copia informale, nella consistenza di 4 pagine, riproducenti:
- (nelle prime 2) il ricorso in monitorio con in calce la procura ad litem sub a.1), munito a suo corredo di firme del conferente il mandato e del legale officiato e con sovrascritture, impronte di timbri e sigle riferibili all'ufficio giudiziario di suo deposito;
- (nella prima metà della terza) l'elenco degli allegati, sottoscritto dal procuratore officiato, con indicazione al n. 1 della copia della procura speciale di cui s'è detto sub a.1);
- (nella seconda metà della terza e nella quarta) il provvedimento emesso dal Giudice adito, integrato da scritture manoscritte, con in calce firma del magistrato emittente e del
Cancelliere, timbro dell'ufficio e data di deposito;
a.3) in detta produzione non sono presenti: né l'allegato n. 1 (id est, la procura speciale officiante l'avv. ); Controparte_2 né attestazioni di conformità all'originale della documentazione descritta sub a.2);
b) (secondo quanto si trae dalla produzione in questo grado di parte appellante):
b.1) è stata versata, con l'allegato a), copia del documento sub a.2), priva tuttavia di ogni altra scrittura e impronta eccezion fatta per le sottoscrizioni del e del DI Controparte_2
LA in calce alla p. 2 e del DI LA nella prima parte di p. 3; detta copia è essa pure informale;
b.2) è presente – in copia scansionata da originale – copia conforme all'originale, versata in data
1.8.2012, della procura speciale sub a.1) conferita al;
Controparte_2 da detto documento si trae che il menzionato aveva effettivamente potere di conferire mandati ad litem in nome e per conto della odierna appellante, inclusivi di eventuali Pt_1 ricorsi in monitorio e successive fasi di opposizione;
b.3) è disponibile nell'all. c) – in copia scansionata da copia informale, munita di sottoscrizioni manoscritte del magistrato emittente e del Cancelliere e di sovrascritture e timbri dell'ufficio giudiziario procedente – il testo dell'ordinanza del g.i. emessa in data 11-13.6.2012 retro richiamata, da cui si trae che:
- a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 29.2.2012;
- essendo stata eccepita da parte opponente “… la carenza di ius postulandi in capo al difensore della banca opposta …”; il magistrato procedente rilevava che:
“… in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) e la cui necessità è in re ipsa, trattandosi di atto indispensabile per la valida costituzione in giudizio …”;
e per l'effetto, richiamato il testo dell'art. 182 C.P.C., assegnava alla difesa di parte opposta allo scopo termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento in argomento:
“… per il deposito della procura generale …”;
b.4) con l'allegato b) è presente in copia (scansionata da originale a stampa) pec del 18.6.2012, proveniente dalla Cancelleria del Tribunale di Mistretta e inoltrata all'avv. DI LA, recante avviso di rinvio d'udienza nel procedimento n. 126/2011 RGAC, con la dicitura (nella descrizione):
“… udienza di ammissione prove rinviata al 7.11.2012 ore 9.00 …”;
e con l'aggiunta:
“… si vedano gli eventuali allegati …”; della presenza o meno di allegati, il documento nulla consente di inferire;
b.5) nell'all. g) è disponibile in copia (scansionata dall'originale) l'elenco della produzione avvenuta all'atto dell'iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo di fase monitoria, includente al n. 1 “copia con firma autenticata” del documento sub a.1) e sub b.2), id est la procura conferita al;
Controparte_2 copia che reca due sigle di sottoscrizione in calce, con timbro a data del 3.2.2011, di cui una riferibile all'avv. DI LA e l'altra presumibilmente vergata dal funzionario di cancelleria addetto;
nell'all. g1) si ha copia informale – scansionata da altra copia, essa pure informale – del medesimo documento sub a.1) e sub b.2);
b.6)
è disponibile nell'all. d) – in copia scansionata da copia informale, munita di sottoscrizioni manoscritte del magistrato emittente e del Cancelliere e di sovrascritture e timbri dell'ufficio giudiziario procedente – il testo dell'ordinanza del g.i. emessa in data 19.12.2012-8.1.2013, con cui il procedente: nel dare atto che: - la precedente ordinanza sub b.4) aveva assegnato termine di giorni 30 dalla sua comunicazione per il deposito della procura mancante in atti;
- la cancelleria aveva effettuato comunicazione di questo provvedimento mediante pec in data 22.6.2012 e pertanto il termine suindicato sarebbe venuto a scadenza il 23.7.2012, ma la produzione del documento sub b.2) aveva avuto luogo soltanto in data 1.8.2012;
“… dichiarava[va] invalida la costituzione in giudizio della parte opposta. Dispone poi che il fascicolo di parte opposta venga espunto dal presente giudizio …”;
c) non è presente in atti, né in forma cartacea né in modalità telematica, l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo con in calce la procura alla lite conferita all'avv. DI LA;
dunque, non ne è verificabile l'adeguatezza al fabbisogno di produzione già ravvisato in prime cure;
e, ciò posto, si osserva:
i. a fronte dell'eccepito vizio di ius postulandi in capo al procuratore costituito, era onere della detta difesa – a prescindere dalla posizione che avrebbe assunto l'ufficio procedente al riguardo – di documentare l'insussistenza o meno dello stesso (tempestivamente producendo, in originale o in copia conforme, oltre alla cd. procura “a monte” – id est, quella conferita al – anche quella “a valle”, ossia l'atto di procura del Controparte_2
all'avv. DI LA); Controparte_2
ii. la disponibilità, presso l'ufficio del g.i. procedente, del fascicolo di fase monitoria avrebbe potuto e dovuto condurre a verificare l'esistenza o meno d'entrambe le procure;
e tuttavia:
- dal verbale dell'udienza del 29.2.2012 si trae che il fascicolo in questione non era presente nell'incarto formato presso il Giudice dell'opposizione (tant'è che la difesa di parte invitava il g.i. a farne acquisizione officiosa o, in subordine, autorizzarla ad Parte_1 acquisirlo);
- la perdurante mancanza di esso in questa sede non consente alcuna inferenza, se non quella arguibile dalla richiamata ordinanza interlocutoria sub b.3), ossia che il g.i. aveva opinato esser necessario che la parte opposta regolarizzasse la produzione a tanto relativa (ossia, che quella disponibile non era al riguardo sufficiente o fruibile); sicché, sebbene indubbiamente i dicta del provvedimento in argomento (primo emesso dopo l'udienza richiamata) palesino tratti indubbi di equivocità circa l'effettivo articolarsi della motivazione addotta, è avviso di questo Collegio che il magistrato procedente non abbia ritenuto congrua e idonea a fargli delibare la quaestio posta dall'opponente tutta la produzione fino a quel momento disponibile, onerandone la parte opposta della relativa produzione;
e ciò, peraltro, più che in relazione al rapporto di rappresentanza tra ed il Parte_1
, quanto all'investitura del DI LA rispetto alla lite pendente;
Controparte_2 ciò s'afferma poiché la procura di deficitario riscontro, sebbene qualificata come “generale”, è stata ivi individuata in quella “alla lite”, con l'eloquente inciso (richiamato retro sub b.3) seguente:
“… in caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte (come nel caso de quo, in cui parte opposta ha nella comparsa di risposta enunciato che la procura è stata apposta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) …”; donde l'indispensabilità, per parte opponente, di far luogo – nel termine assegnatole – all'integrazione documentale occorrente al buon pro' della sua definizione;
iii. mentre è pacifico che parte non abbia ottemperato “in termini” alla citata Parte_1 ordinanza interlocutoria, non può condividersi l'assunto difensivo della stessa per cui la vicenda sub b.4) le avrebbe impedito incolpevolmente di farvi luogo, atteso che:
- la difesa di detta parte aveva presenziato all'udienza del 29.2.2012, dunque, doveva conoscere e rammentare di cosa si stesse discettando e su quale materia avrebbe sciolto la riserva il g.i. procedente;
- l'avvenuta comunicazione dello scioglimento di detta riserva, quale che fosse l'appropriatezza del messaggio accompagnatorio (che non liberava il destinatario dall'onere di acquisire contezza del provvedimento emesso), è documentata per tabulas come avvenuta presso il procuratore costituito;
- che la pec in questione non contenesse allegati, è stato solo affermato, ma non riscontrato affermativamente;
ma comunque, a tutto voler concedere, tale deficit – ove sussistito – avrebbe a maggior ragione dovuto stimolare a sollecita verifica sull'esito della quaestio pendente;
- detta verifica, peraltro, è effettivamente avvenuta, attesa la produzione operata in data 1.8.2012, ancorché tardivamente (rispetto al termine, decadenziale, assegnato) ed insufficientemente (avendo avuto per oggetto la sola procura “a monte” e non anche quella “a valle”); ed in proposito, si rammenti anche (con Cass. civile Sez. III, 7/7/2025, n. 18525) che:
«.. questa Corte, anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare in tema di rappresentanza nel processo, ove una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 C.P.C., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (v. Cass., 14/12/2024, n. 32489; Cass., 23/7/2024, n. 20396; Cass., 25/6/2024, n. 17491; Cass., 16/3/2023, n. 7589; Cass., 20/10/2021, n. 29244). E che il termine assegnato per provvedere ha carattere perentorio (v. Cass., 16/10/2020, n. 22564, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile). A tale stregua, mentre ai sensi dell'art. 182 C.P.C. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice (v. Cass., 4/10/2018, n. 24212). La possibilità di derogare al principio di immediata produzione -con la prima difesa utile- della documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 C.P.C. (v. Cass., 11/3/2019, n. 6996), è pertanto legata ad una motivata richiesta ovvero all'essere stato tale termine dal giudice comunque assegnato (v. Cass., 4/10/2018, n. 24212) …»;
iv. all'udienza del 7.11.2012 (come dal verbale in atti):
- mentre parte opponente lamentava che la produzione avvenuta, oltre che tardiva, era “… priva di ogni crisma di formalità …” (in quanto costituita non da originale o da copia conforme, bensì da mera copia fotostatica);
- parte opposta controdeduceva che: in data 6.7.2012 era avvenuto il deposito del fascicolo di fase monitoria ed ivi era presente in copia conforme la procura conferita all'avv. DI LA (produzione asserita ma del cui avvenimento, ripetesi, non v'è traccia nell'odierno incarto processuale); in data 1.8.2012 era avvenuto anche il deposito della copia conforme della procura al PA (circostanza corroborata retro nei sensi chiariti sub b.2); CP_2 v. l'ordinanza sub b.6) dichiarava invalida la costituzione in giudizio di parte opponente, dopo aver constatato (e dato atto) che:
- la produzione della procura al era avvenuta tardivamente;
Controparte_2 dunque, doveva ritenersi tamquam non esset;
- la produzione della procura all'avv. DI LA, avvenuta in data 6.7.2012 (circostanza asseverata dal decidente e aliunde non smentita), non era utilizzabile in quanto trattavasi di documento fornito solo in copia informale;
e tale epilogo, che non è condivisibile per la cd. procura “a valle”, in ragione dell'indirizzo di legittimità (risalente, ma in seguito più non mutato, di Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 24068 del 24/10/2013) per cui:
«… Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182 cod. proc. civ., che, anche nel testo anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69, impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetti "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, senza il limite delle preclusioni processuali: non può, quindi, considerarsi tardiva la produzione all'udienza della procura speciale alle liti, precedentemente rilasciata al difensore, la cui copia fotostatica, ove non disconosciuta, ha la stessa efficacia dell'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. …»;
una volta constatato che detto disconoscimento non ha avuto luogo, in questo giudizio, né con espressa dichiarazione né in ossequio al principio di diritto (affermato già da Cass.
Sez. VI-2, ordinanza n. 21339 del 14/10/2011) per cui:
«… La copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Né può assumere rilievo - in caso di mancanza di prova di tale tempestivo disconoscimento - il fatto che la parte abbia proposto querela di falso nei confronti dell'originale della procura alle liti, attesa l'intrinseca diversità dei due strumenti normativi e delle rispettive finalità …»;
va invece confermato da questa Corte quanto al difetto della procura “a monte”, in quanto mai sanato (attesa l'inutilizzabilità della produzione di suo riscontro in quanto tardivamente avvenuta), secondo il dictum inequivocabile di Cass. Sez. VI-1, ordinanza n.
6996 dell'11/3/2019:
«… L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso …».
L'infondatezza conseguente dei motivi di gravame in argomento, in quanto assorbente rispetto alle questioni di merito ulteriore richiamate retro sub 3., conduce alla conferma della sentenza impugnata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul totale) € 733,20 totale € 5.621,20
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 10.11.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 26 in data
6.10.2021 nel procedimento già iscritto al n. 126/2011 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.621,20 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)