Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1298
TAR
Decreto cautelare 4 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 4 giugno 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata prova della notifica della cartella presupposta

    Il TAR non ha esaminato la censura concernente la mancata prova dell'avvenuta notifica della cartella alla quale l'intimazione di pagamento fa rinvio, poiché l'ordine istruttorio del TAR è stato disatteso dalle agenzie intimate. La prova della notifica è stata offerta solo in appello senza richiedere espressamente l'ammissione di documenti nuovi. La mancata prova della notifica della cartella presupposta rappresenta un vizio della procedura di riscossione che implica la nullità di tutti gli atti conseguenti.

  • Accolto
    Mancata prova della notifica della cartella presupposta

    La nullità dell'intimazione di pagamento per mancata prova della notifica della cartella presupposta comporta la nullità di tutti gli atti conseguenti, inclusi gli atti di pignoramento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per prelievi latte

    La contestazione della prescrizione maturata prima della notifica della cartella doveva essere proposta impugnando la cartella stessa. La cartella del 2015 è divenuta inoppugnabile. La prescrizione tra la cartella del 2015 e l'intimazione del 2021 non è maturata per la sorte capitale (termine decennale). Per gli interessi, la prescrizione quinquennale non è maturata considerando i periodi di sospensione legale.

  • Rigettato
    Violazione normativa euro-unitaria e interna

    Le censure riguardanti l'esistenza del credito, contestando atti a valle (intimazione e pignoramento) senza impugnare la cartella presupposta, sono inammissibili. Il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario non può portare alla caducazione dell'atto presupponente (cartella) se quest'ultima non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973

    Il credito per prelievo supplementare latte non ha carattere tributario, ma è una misura economica. L'art. 25 del DPR 602/1973 non introduce decadenze sostanziali in questo caso. L'art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 non implica l'applicabilità dell'art. 25 cit. a tali crediti.

  • Rigettato
    Duplicazione dei ruoli esattivi e compensazione premi PAC

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo. Non vi è duplicazione dei ruoli né illegittima compensazione. La censura è inammissibile per genericità in assenza di precise indicazioni sull'annata e sull'imputazione della compensazione.

  • Rigettato
    Eccesso nella quantificazione di capitale e interessi

    La contestazione è inammissibile per genericità di formulazione, non indicando l'annata né le precise imputazioni.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti di accertamento e quantificazione prelievi

    La contestazione è inammissibile in quanto doveva essere mossa impugnando la cartella di pagamento presupposta, non gli atti a valle.

  • Rigettato
    Assenza indicazione data esecutività "residuo ruolo"

    La contestazione relativa alla mancata indicazione della data di esecutività del ruolo è assorbita dalla decisione sulla validità della notifica della cartella presupposta.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione su interessi e oneri di riscossione

    La motivazione dell'intimazione è ritenuta sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1298
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1298
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo