Decreto cautelare 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 4 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01298/2026REG.PROV.COLL.
N. 09532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9532 del 2024, proposto da
RE UR, rappresentato e difeso dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1301/2024, resa tra le parti, per l'annullamento:
1) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all’azienda agricola ricorrente a mezzo PEC dall’indirizzo “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 29 ottobre 2021, indentificata con documento n. 12220219000981628000, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 578.306,34 in riferimento alla Cartella AG n. 30020150000008173000 (nuovo numero di riferimento 12220207150087355000) notificata il 16/03/2015;
2) nonché: - dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ricevuto il 10.12.2021 a mezzo PEC dall’indirizzo “noreply.veneto.ipol”- codice identificativo del fascicolo: 122/2021/2336, codice identificativo della procedura esecutiva: 12284202100000483001- terzo: Unicredit SPA; - nonché atto di pignoramento presso terzi, codice identificativo della procedura esecutiva: 122/2021/0002387, terzo: Poste Italiane SPA; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo” emesso da AG ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. TH HÀ e udita per la parte appellante l’avvocato Angela Palmisano per delega dell’avvocato Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante aveva impugnato avanti il TAR per il Veneto l’intimazione di pagamento n. 12220219000981628000 del 2021, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di 578.306, 34 € in riferimento alla cartella AG n. 30020150000008173000 del 2015 (notificata il 16.3.2015) inerente i prelievi latte imputati per i periodi 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, oltre gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ed in particolare due correlati atti di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Verona.
2. Il signor RE UR, titolare di un’azienda agricola, deduceva i seguenti nove motivi di censura:
a) gli atti impugnati risulterebbero notificati a mezzo p.e.c. da un indirizzo che non figurerebbe in alcuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche Amministrazioni, con l’effetto della nullità o inesistenza della notifica sia dell’intimazione di pagamento che dei successivi atti di pignoramento;
b) estinzione dei crediti per decorso dei termini di prescrizione;
c) illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
d) decadenza dell’Amministrazione dal potere di recupero delle somme intimate in quanto non sarebbe stata rispettata la rigorosa tempistica prescritte dal d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte sul reddito;
e) illegittima utilizzazione del “residuo” ruolo messo in esecuzione dall’agente accertatore, sull’assunto per cui l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009 rilevando che AG avrebbe illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza aggiornare le sue pretese e compensando indebitamente le poste economiche intervenute a beneficio del ricorrente riconoscendogli i premi di politica agricola comune nelle varie annate di riferimento;
f) erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, non esigibili in base alla normativa applicabile;
g) illegittimità dei provvedimenti in quanto sarebbero stati giustificati sulla base di atti di accertamento e quantificazione dei prelievi supplementari delle annate di riferimento non debitamente notificati all’azienda produttrice:
h) illegittimità derivata in quanto gli atti a monte sarebbero viziati da nullità per assenza di requisiti da ritenersi essenziali, non essendo stata indicata la data in cui il “residuo ruolo” formato dall’AG risulterebbe divenuto esecutivo;
i) difetto di motivazione in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dapprima accertato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti di pignoramento a favore del Giudice ordinario, e ha poi accolto il ricorso limitatamente all’annata lattiera 2007/2008 (per la quale l’atto di prelievo supplementare era già stato annullato dal G.A. con sentenza del TAR del Lazio n. 13387 del 2023), respingendolo per il resto, alla luce dei seguenti ragionamenti:
- la notifica è da considerare valida, essendo sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo p.e.c. dal quale sia evincibile il mittente e, comunque, il ricorrente è tenuto a dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri; il ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'intimazione di pagamento e del successivo atto di pignoramento, alla luce della tempestiva promozione dell’impugnativa;
- la censura dell’intervenuta prescrizione della cartella è inammissibile (essendo tale atto divenuto inoppugnabile) e neppure il credito, dalla notifica della cartella (2015) fino all’intimazione di pagamento (2021), è prescritto, essendo il termine decennale, inoltre anche il termine per gli interessi (quinquennale) non è prescritto causa dei periodi di sospensione ex lege ;
- sono inammissibili tutte le censure riguardanti l’esistenza del credito, non potendolo fare contestando un atto a valle (motivi 3, 4, 6, 7 e 9), rigettando anche le censura di disapplicazione per incompatibilità con il diritto euro-unionale, in quanto dove non risulta messa in discussione la cartella con cui era stato posto all’incasso il relativo credito, il dedotto contrasto della normativa nazionale (ancorché riferito solo a una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere e più in particolare il calcolo del prelievo) rispetto al diritto comunitario non può portare alla caducazione dell’atto presupponente, ovvero il sollecito di pagamento;
- in merito ai vizi propri dell’intimazione:
a) sulla decadenza della P.A. il rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). In realtà, il credito per cui procede l’AG non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. La materia oggetto del presente ricorso consiste in un accertamento sostanziale del debito sottostante agli atti di riscossione coattiva;
b) non vi è un’illegittima duplicazione del ruolo in quanto l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AG, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009;
c) la censura con la quale viene prospettata l’illegittimità della quantificazione del debito assumendo che l’Amministrazione avrebbe esposto a debito somme non dovute e comunque già illegittimamente compensate con quelle relative ai premi della politica agricola comune riconosciuti nei confronti del ricorrente, senza indicare l’annata per la quale sarebbe intervenuta la detta compensazione e in assenza di precise indicazioni circa la corretta imputazione della compensazione al capitale piuttosto che agli interessi risulta inammissibile per genericità di formulazione;
d) non è fondata nemmeno la censura che ADER, portando a compimento avvalendosi del residuo ruolo formato da AG, avesse dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale, essendo stato il passaggio dei residui di gestione dall’AG all’ADER formalmente eseguito in data 23.12.2020; per l’effetto l’ADER, in fase di acquisizione della partita creditoria ritenuta ancora esigibile dal titolare del credito, ha provveduto a generare un proprio numero di riferimento interno associato alla cartella di pagamento di provenienza emessa e a suo tempo notificata dall’AG, senza procedere ad alcuna novazione del rapporto obbligatorio, che per legge ha solo visto mutare la persona deputata in concreto a gestire la fase di riscossione del credito. ADER, che nelle sue intimazioni di pagamento ha pure notiziato il debitore sia del passaggio dei residui che del nuovo identificativo interno del credito da riscuotere, ha effettivamente messo in esecuzione il medesimo credito vantato dall’AG, solo sostituita ex lege negli atti esecutivi già avviati. L’espresso riferimento alla cartella presupposta dell’intimazione qui contestata non ha valenza solo formale, dando invece continuità al procedimento di riscossione già avviato dal creditore;
e) anche l’ultimo motivo è in parte inammissibile (essendo generico) ed in parte infondato, essendo l’intimazione sufficientemente motivata.
4. L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 Con il primo motivo ( difetto e carenza di motivazione, illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il II motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa di AG ) si insiste nell’eccepire l’intervenuta prescrizione del credito. L’appellante rinnova la censura in ordine alla mancante notifica della cartella presupposta all’intimazione di pagamento del 2015 e deduce inoltre l’erroneità della sentenza per aver accertato il termine decennale per la prescrizione del capitale riguardante i crediti derivanti dal prelievo supplementare delle quote latte. Il TAR Veneto, in recenti sentenze su casi analoghi, avrebbe accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti impugnati per prescrizione del credito. La decisione si sarebbe basata su due elementi principali: la mancata prova della notifica degli atti presupposti e l’assenza di atti interruttivi della prescrizione. I crediti riguarderebbero prelievi supplementari risalenti a oltre 25 anni, già dichiarati illegittimi da varie pronunce (Corte di Giustizia UE, Consiglio di Stato, TAR Lazio). Anche applicando il termine quadriennale previsto dal Reg. CE n. 2988/1995 o, in subordine, quello quinquennale dell’art. 2948 c.c., la prescrizione sarebbe comunque maturata.
4.2 Con il secondo motivo ( carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il TAR del Veneto ha ritenuto inammissibile il III motivo del ricorso introduttivo – riproposizione del corrispondente motivo ), è stata eccepita l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del diritto unionale e l’illegittimità della sentenza perché limiterebbe in modo eccessivo la possibilità di contestare gli atti amministrativi collegati al prelievo supplementare sul latte. L’intimazione di pagamento sarebbe un atto attuativo impugnabile non solo per vizi formali, ma anche per contestare la legittimità del titolo esecutivo e il diritto dell’ente a procedere all’esecuzione forzata. La mancata impugnazione della cartella non precluderebbe opposizioni successive (artt. 615 e 617 c.p.c.). La cartella di pagamento avrebbe natura giuridica distinta dagli avvisi e intimazioni, con termini e garanzie difensive più ampie (60 giorni per ricorso), mentre gli altri atti sarebbero assimilabili a precetti. L’appellante deduce la violazione del diritto di difesa, ritenendo che l’orientamento che limita l’impugnabilità ai soli vizi formali contrasterebbe con l’art. 24 Cost. e con i principi di effettività ed equivalenza del diritto UE. Le pronunce pregresse non potrebbero prevalere su sentenze UE e accertamenti penali che hanno dichiarato illegittimi i prelievi e i sistemi AG. Gli atti sarebbero poi nulli per carenza di potere (art. 21-septies L. 241/1990), con obbligo di disapplicazione anche di sentenze definitive. La legge n. 103/2023 avrebbe confermato la necessità di ricalcoli dei prelievi illegittimi. La sentenza impugnata avrebbe ignorato l’illegittimità comunitaria delle pretese creditorie, svuotando il diritto di difesa a ritenere inammissibile tale doglianza. L’appellante fa istanza di rimessione interpretativa alla CGUE.
4.3 Con il terzo motivo ( carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il TAR del Veneto ha ritenuto inammissibile e ha poi rigettato il motivo svolto sub IV del ricorso introduttivo – riproposizione del corrispondente motivo ) l’appellante critica l’assunto del TAR laddove respingeva la censura dell’intervenuta decadenza di AG ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. c) del DPR n. 602/1973. Sarebbe contra legem ritenere non applicabile nel caso di specie l’art. 25, D.P.R. n. 602/73, anche in base all’attuale formulazione dell’art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009. Trattandosi di un’intimazione di pagamento che fa riferimento ad una precedente cartella asseritamente notifica nel 2015, sarebbe evidente l’intervenuta decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73, in quanto, trattandosi dei prelievi 2002/03,2004/05,2005/06,2006/07, 2007/08 e 2008/09 all’atto della asserita notifica della cartella (2015) risulterebbe già decorso il termine di decadenza rispetto ai singoli accertamenti del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata compiuti ogni fine periodo e non notificati.
4.4 Con il quarto motivo ( carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il TAR del Veneto ha ritenuto inammissibile e ha poi rigettato il motivo svolto sub VII e IX del ricorso introduttivo – riproposizione del corrispondente motivo ) è rilevata l’erroneità della decisione del TAR in merito al difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, non essendo sufficiente richiamare la cartella di pagamento perché mancherebbe la previa notifica.
4.5 Con il quinto motivo ( carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il TAR del Veneto ha ritenuto inammissibile e ha poi rigettato il motivo svolto sub V e VI del ricorso introduttivo e l’eccepito difetto di motivazione – violazione dell’art. 64 c.p.a. - riproposizione del corrispondente motivo ) si reiterano le censure del ricorso di primo grado in merito all’illegittima duplicazione dei ruoli ed il recupero dei premi PAC.
5. Si sono costituiti in giudizio AG e ADER, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, spiegando l’infondatezza del gravame.
6. Con memoria depositata il 24.12.2025 le amministrazioni resistenti hanno dettagliatamente illustrato perché l’appello dovrebbe respingersi.
7. L’appellante ha depositato una memoria il 29.12.2025 ed ha replicato alla memoria delle agenzie appellate il 15.1.2026, insistendo nella sua domanda di riforma della sentenza di primo grado.
8. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Risulta fondato il primo motivo sulla mancante prova dell’avvenuta notifica della cartella presupposta all’intimazione gravata.
10. Il TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 205/2022 nell’ambito del giudizio cautelare riguardante l’intimazione gravata ha disposto un’ampia istruttoria e ha ritenuto che “ occorre sin d’ora, ai fini della completezza istruttoria della seguente controversia, ordinare agli Enti resistenti, ciascuno per quanto di competenza, di depositare in giudizio, entro 90 giorni prima della prossima fissando udienza pubblica, la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio: - la cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione impugnato con la prova della relativa notificazione; - gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti; - ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa. ”
11. Tale ordine istruttorio è stato disatteso dalle agenzie intimate.
12. Il TAR ha quindi deciso la controversia senza esaminare la censura concernente la mancata prova dell’avvenuta notifica della cartella alla quale l’intimazione di pagamento fa rinvio.
13. Orbene, come è noto la “ mancata prova in ordine all’avvenuta regolare notifica alla parte ricorrente della presupposta cartella di pagamento rappresenta un vizio della procedura di riscossione che implica la nullità di tutti gli atti che conseguono e quindi dell’impugnata intimazione di pagamento e del pignoramento presso terzi ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9078/2025).
14. La prova dell’avvenuta notifica è stata offerta da AG solo in questo giudizio di appello (allegati 4 e 5) ma senza neppure chiedere espressamente l’ammissione di documenti nuovi ai sensi dell’art. 104 comma 2 c.p.a.
15. Questa Sezione ha più volte ribadito, con specifico riferimento ai giudizi di impugnazione degli atti di riscossione dei crediti per “quote latte”, il principio secondo il quale non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti nell’ipotesi in cui la parte che aveva l’onere di produrli sia rimasta inadempiente all’ordine istruttorio al riguardo impartito dal primo giudice. Il principio dispositivo, da leggersi quale espressione del principio di parità delle parti (art. 2 c.p.a.), va inteso anche nel senso che i poteri d’ufficio del giudice di appello non possono avere una funzione di “ulteriore supplenza” della parte inerte nonostante il “soccorso” già intervenuto in primo grado. Ciò si risolve in un’alterazione dell’equilibrio tra le parti e anche della fisiologica relazione tra giudizio di primo grado ed appello, dal momento che, stante l’ingiustificata inerzia verificatasi in primo grado, l’attività di trattazione della causa e valutazione delle prove sarebbe effettuata solo in appello (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025; id., n. 98/2026). Trattandosi quindi di un documento vero e proprio deve escludersi l’ammissibilità di un documento nuovo in appello depositato dalla parte che ha omesso di depositare il medesimo in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, avendo la Sezione più volte ricordato che devono essere ammessi solamente documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, id., sez. VI, 7547/2025 e sez. VI, n. 7097/2025) sussistendo in quei casi l’esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati.
16. Delle altre censure va esaminata l’eccepita prescrizione del credito, sollevato con il primo motivo, in quanto, essendo ipoteticamente (se accolta) la più satisfattiva per l’appellante, non può essere assorbita (Cons. Stato, A.P., n. 5/2015).
17. La doglianza è infondata. Il debitore sostiene che il credito fosse già prescritto prima dell’emissione della cartella del 2015. Tuttavia, come correttamente rilevato dal TAR, questa contestazione doveva essere proposta impugnando la cartella stessa, entro i termini di legge. Non avendola mai contestata, la cartella del 2015 è divenuta inoppugnabile e quindi non può più essere messo in discussione né il credito né la prescrizione maturata prima del 2015. L’eccezione di prescrizione anteriore alla cartella non può essere sollevata in occasione dell’impugnazione di successivi atti esecutivi, come un’intimazione di pagamento. La prescrizione tra la cartella del 2015 e l’intimazione del 2021 non è maturata (per la sorte capitale). Il TAR ha ritenuto correttamente che per il prelievo supplementare latte non si applica la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative perché il prelievo non è una sanzione, ma una misura economica di politica agricola e quindi non si applica l’art. 28 L. 689/1981. Non si applica nemmeno la prescrizione quinquennale per obbligazioni periodiche perché ogni annata lattiera genera un’obbligazione autonoma, non periodica (art. 2948 co. 4 c.c.). Di conseguenza, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, n. 2550/2025). Dal 16.03.2015 (notifica della cartella) al 29.10.2021 (intimazione) erano trascorsi 6 anni e 7 mesi, e da ciò discende che la prescrizione non è maturata. Per gli interessi si applica l’art. 2948 co. 4 c.c., la prescrizione è quindi quinquennale. Tuttavia, il TAR correttamente considera i periodi di sospensione legale della prescrizione, previsti dall’art. 8-quinquies, comma 10, D.L. 5/2009 (sospensione di 645 giorni per il contenzioso sulle quote latte, 1 aprile – 15 luglio 2019) e dall’art. 68, D.L. 18/2020 (Normativa COVID-19, sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Sommando i periodi di sospensione, la prescrizione degli interessi non si è consumata alla data del 29.10.2021. Il TAR ha concluso quindi correttamente che il credito, né sorte capitale né interessi, risultano prescritti al momento dell’intimazione.
18. Fermo restando l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso di primo grado, rimane salva la possibilità per le amministrazioni di adottare i nuovi atti diretti alla riscossione del credito vantato.
19. In ragione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’intimazione di pagamento ivi gravata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
TH HÀ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH HÀ | HA MO |
IL SEGRETARIO