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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.133/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 18/11/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.133/2017
PROMOSSO DA
(P. IVA: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
avv. GIUSTI Lamberto Via L.Bianchi 24 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/02/2017 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n.308 2016 00026202 44 000, CP_1 notificato in data 08/01/2017, recante l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 18.279,80 per contributi dovuti a titolo di “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, in conseguenza degli accertamenti effettuati dal personale ispettivo e di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.FE89000/2013- 162-01 del 30/03/2015. Si costituiva in giudizio l resistendo all'opposizione. CP_1
In data 17/07/2024, si costituiva in giudizio per l' , in sostituzione del precedente CP_1 difensore, l'Avv. Vittori Gianfranco, riportandosi alle difese in atti e agli accertamenti di cui al Verbale Ispettivo. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali e prova orale, in esito all'udienza di discussione del 18/11/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte opponente, di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui a Verbale Ispettivo sotteso all'Avviso di Addebito impugnato, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 689/1991. In proposito giova rilevare che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (cfr. ex plurimis Cass. Ord. n. 27405 del 25/10/2019). Nel caso in esame, tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 11/08/2011 e la notifica del Verbale in data 08/04/2015, si è progressivamente sviluppata una complessa attività istruttoria che ha dato luogo a dodici verbali interlocutori (di cui l'ultimo il 03/03/2015) nonché a dieci verbali di richieste documentali (di cui l'ultimo l'08/08/2014). E' stata, inoltre, esaminata copiosa documentazione tra cui: il L.U.L., contratti di lavoro, contratti di appalto e subappalto dei servizi di vigilanza, prospetti presenze dei lavoratori e tanto altro, cosicché emerge che l'accertamento effettuato è stato molto complesso e per tale motivo non può essere attribuita alcuna inerzia al
2 personale ispettivo, che si è adoperato per portare a compimento il lavoro svolto, in un periodo di tempo adeguato e congruo.
*** Venendo al merito della questione, con il citato i funzionari ispettivi hanno Per_1 provveduto a contestare e quantificare le omissioni, amministrative e contributive, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra la società opponente e i lavoratori: occupata in qualità di responsabile commerciale impiegata 3° CP_2 livello CCNL Vigilanza Privata dal 1° Dicembre 2010 al 31 luglio 2012, priva di qualsiasi forma di contratto di lavoro;
occupato dal 09/03/2011 al Parte_2
31/05/2011 con contratto di “collaborazione coordinata e continuativa per prestazione occasionale” rivelatosi, nei fatti, rapporto di lavoro a tutti gli effetti di natura subordinata, sia per mansioni svolte che per contesto organizzativo - riqualificato con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico;
AV AT occupata dal 17/03/2011 al 21/07/2011 con contratto di lavoro subordinato intermittente (a chiamata) – mancata registrazione effettive ore di lavoro svolte, errata applicazione del CCNL “Dipendenti di proprietari di fabbricati” riqualificata con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico;
occupato dal 29/11/2011 con contratto di lavoro Parte_3 subordinato intermittente (a chiamata) -in servizio effettivo dal 25/11/2011 in nero nelle giornate di 25, 26 e 28 novembre -errata applicazione del CCNL “Dipendenti di Agenzia di sicurezza sussidiaria non armata” riqualificato con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello;
occupata con contratto di Parte_4 lavoro subordinato intermittente (a chiamata) errata applicazione del CCNL
“Dipendenti di proprietari di fabbricati” riqualificata con applicazione del CCNL
“Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico. In sintesi le omissioni contributive contestate dal personale ispettivo sono le seguenti: omissione contributiva per “lavoro in nero” di e di tre giorni di CP_2
“lavoro in nero” per;
difetto di autonomia del rapporto di lavoro con il Parte_3 lavoratore , asserito co.co.pro o collaboratore occasionale;
mancata Parte_2 applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” e mancato rispetto dei parametri del CCNL di riferimento – differenze contributive per AV AT, , Parte_3
e . Parte_4 Parte_2
Parte opponente argomenta che le circostanze rilevanti sotto il profilo sanzionatorio sono state individuate dagli accertatori sulla base di una artificiosa interpretazione della vicenda e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interrogati, senza che sia stata condotta alcuna specifica indagine in ordine agli elementi caratterizzanti la presunta condotta illecita. Giova, pertanto, esaminare le posizioni dei singoli lavoratori. La difesa di parte opponente sostiene che fosse una procacciatrice CP_2
d'affari che, nella veste di collaboratrice della Target Commercial Team s.c., a sua volta fornitrice di agiva in piena autonomia e si coordinava con gli Parte_1 uffici amministrativi di quest'ultima per le attività di natura promozionale e commerciale. Stando a tale prospettiva, la predetta lavoratrice si limitava a procurare clienti alla avuto riguardo ai servizi di guardiania, antitaccheggio. Parte_1
3 Secondo la difesa di parte resistente, invece, la era una dipendente, con CP_2 capacità gestionali ed organizzative, la quale coordinava da un lato il rimanente personale e dall'altro svolgeva marketing e promozione dei servizi di vigilanza, in contatto diretto con , da cui prendeva ordini. CP_3
La tesi ispettiva ha trovato fondamento. Meritano, in proposito, di essere liberamente valutate, non solo le risultanze probatorie del presente giudizio, ma anche le prove raccolte nei procedimenti definiti dinnanzi al Tribunale di Ferrara (RG 109/2020 e RG 119/2020) ed infine le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. La teste ha riferito che dapprima lavorava per la Tes_1 CP_2 società del marito Real Strategy Agency quale promotrice commerciale, quindi, iniziata una propria attività commerciale, procacciava clienti per la Target Commercial Team, a favore della ed altri. Riferisce, altresì, la teste, che Parte_1 la solo un paio di volte si sarebbe recata presso la sede della , CP_2 Parte_1 intrattenendo, rapporti telefonici, per il resto. Dello stesso tenore la testimonianza della teste la quale ha Testimone_2 confermato che Target Commercial Team si occupava della parte commerciale e che la era procacciatrice d'affari. CP_2
Di contro, la teste ha riferito che, sia la che il marito Parte_4 CP_2
le davano direttive su come svolgere il lavoro, come ad esempio quelle che Per_2 attenevano al servizio di portierato notturno. Ben più esaurienti, a parere di questo giudice, si rilevano le deposizioni dei testi assunti dinnanzi al Giudice di Ferrara (RG 109/2020). La teste impiegata della Fifa Service, ha dichiarato di avere Testimone_3 lavorato in ufficio a Porotto, insieme a in stretto contatto, nella CP_2 Per_2 stessa stanza, aggiungendo che il proprio lavoro consisteva nell'aiutarli. Alla domanda chi fossero i responsabili dell'ufficio, la teste ha risposto che erano Per_2 per quanto riguardava gli operatori e per la direzione commerciale. CP_2
In altra deposizione resa nel giudizio n.119/2020 la stessa ha precisato la relazione tra l'amministratore della società e riferendo che CP_3 CP_3 CP_2 quest'ultima riceveva da lui le autorizzazioni di viaggio, le linee guida da seguire per l'attività e l'organizzazione aziendale, per cui in mancanza di autonomia gestionale la stessa doveva muoversi nell'ambito delle disposizioni impartitegli “tutti noi, quindi, Par io la , e avevamo un vincolo organizzativo con la , avuto Pt_5 Per_2 CP_2 riguardo a presenze, orari e modalità di svolgimento delle mansioni. La teste alla domanda concernente le modalità con cui riceveva Parte_4 gli incarichi di servizio, ha riferito che gli arrivavano delle mail e che all'inizio tali comunicazioni gliele inviava la e successivamente la Di CP_2 Tes_3 quest'ultima ha pure riferito che trattavasi di un'impiegata che faceva le veci di e CP_2 Per_2
Ordunque, senza chiamare in causa la deposizione della stessa appare CP_2 evidente che la stessa, sottoposta alle direttive dell'amministratore , CP_3 si è occupata della gestione e del coordinamento del personale amministrativo, nonché della promozione e della commercializzazione dei servizi espletati dalla Fifa
4 Security srl, Per le attività lavorative da espletarsi fuori della sede aziendale la effettuava delle trasferte, ma previa autorizzazione del solito con CP_2 CP_3 ciò dimostrandosi l'inserimento funzionale della lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale. Riguardo alla posizione del lavoratore , i testi di parte ricorrente, Parte_3 escussi nel corso del giudizio, nulla hanno potuto riferire riguardo alla circostanza che lo stesso, nei giorni 25, 26 e 28 novembre 2011 fosse in forza presso la Fifa Service scarl. Al contrario, è dimostrato che il suddetto aveva iniziato a lavorare già dal 25 novembre 2011, come è evincibile dai prospetti presenze nel punto vendita “Spesa Intelligente” di Ferrara ed inviati alla sede di San Benedetto del Tronto in data 1° dicembre 2011. Anche nel caso del lavoratore , i testi di parte ricorrente non sono stati Parte_2 di ausilio. La teste lo ricorda come soggetto in forza all'azienda. Testimone_2
La teste riferisce di avere avuto contezza delle ore svolte dal Tes_1 Pt_2 solo quando gli perveniva il conteggio delle ore a fine mese. La teste nulla ha potuto riferire in merito. Testimone_4
Di contro, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che, in totale assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro, il ha svolto attività lavorativa Pt_2 senza alcuna autonomia, in quanto assoggettato al potere direttivo della società datrice, che lo esercitava tramite la e il tanto che questi ultimi CP_2 Per_2 predisponevano la programmazione dei suoi turni, così come attestata dai fogli di presenze rinvenuti presso i committenti. Questi elementi non possono che escludere, non solo l'occasionalità delle prestazioni rese dal lavoratore, ma financo i presupposti stessi del rapporto di collaborazione tipici del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura occasionale (c.d. mini co.co.co.). Ragion per cui, le prestazioni rese da , non avendo carattere di lavoro Parte_2 autonomo o parasubordinato, devono ritenersi di natura subordinata e quindi soggette alla relativa disciplina. Il contesto complessivo sopra delineato è reso ancor più verosimile da talune circostante rilevatrici di una certa commistione tra la Fifa Service scarl e la
[...]
quali il ruolo di direzione e controllo di entrambe le società da parte di Parte_1
, legale rappresentante della la coincidenza della CP_3 Parte_1 sede operativa, l'utilizzo degli stessi uffici, la fatturazione da parte di Fifa Service scarl dei servizi di vigilanza, taccheggio e guardiania posti in essere nella provincia di Ferrara, pur rientrando nell'oggetto sociale e nell'attività della Parte_1
l'utilizzo da parte della delle prestazioni lavorative di personale in forza Parte_1 alla Fifa Service. Non a caso, nell'organigramma della Fifa Security allegato al documento di autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica inviato ai potenziali clienti venivano indicati i responsabili dell'azienda, tra i quali nominativi, formalmente in forza alla Fifa Service scarl.
5 Ordunque, emerge un quadro complessivo che si concilia, in quanto coerente, con la tesi difensiva dell opposto. CP_4
Avuto riguardo al C.C.N.L. applicabile nel caso di specie, giova rilevare che le mansioni effettivamente espletate dai lavoratori AV AT, , Parte_3
e , come risulta dalla complessa istruttoria emersa Parte_4 Parte_2 in esito all'attività ispettiva, oltre che nel corso del presente giudizio e nei giudizi esperiti dinnanzi al Tribunale di Ferrara (n.109/2020 RG e n.119/2020 RG), consistevano in attività di vigilanza non armata e sorveglianza presso centri commerciali. All'epoca dell'accertamento, non vigeva uno specifico C.C.N.L. di riferimento, tant'è che ha applicato al proprio personale, dapprima il C.C.N.L. dei Parte_1
“Dipendenti da proprietari di fabbricati” e successivamente il C.C.N.L. dei
“Dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi”. A tal proposito, gli ispettori, facendo riferimento a contratti vigenti per figure professionali analoghe sulla base dell'attività effettivamente esercitata e della funzionalità del servizio espletato dal lavoratore, hanno correttamente ritenuto applicabile il CCNL di Vigilanza Privata non armata, all'epoca vigente. Infine, quanto alla commisurazione delle sanzioni, essa appare equa, avuto riguardo alla natura e alla oggettiva gravità delle violazioni, al numero dei lavoratori coinvolti e all'estensione temporale della violazione. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rifondere all le spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 17/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 18/11/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.133/2017
PROMOSSO DA
(P. IVA: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
avv. GIUSTI Lamberto Via L.Bianchi 24 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/02/2017 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n.308 2016 00026202 44 000, CP_1 notificato in data 08/01/2017, recante l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 18.279,80 per contributi dovuti a titolo di “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, in conseguenza degli accertamenti effettuati dal personale ispettivo e di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.FE89000/2013- 162-01 del 30/03/2015. Si costituiva in giudizio l resistendo all'opposizione. CP_1
In data 17/07/2024, si costituiva in giudizio per l' , in sostituzione del precedente CP_1 difensore, l'Avv. Vittori Gianfranco, riportandosi alle difese in atti e agli accertamenti di cui al Verbale Ispettivo. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali e prova orale, in esito all'udienza di discussione del 18/11/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
*** Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte opponente, di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui a Verbale Ispettivo sotteso all'Avviso di Addebito impugnato, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 689/1991. In proposito giova rilevare che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (cfr. ex plurimis Cass. Ord. n. 27405 del 25/10/2019). Nel caso in esame, tra il primo accesso ispettivo avvenuto in data 11/08/2011 e la notifica del Verbale in data 08/04/2015, si è progressivamente sviluppata una complessa attività istruttoria che ha dato luogo a dodici verbali interlocutori (di cui l'ultimo il 03/03/2015) nonché a dieci verbali di richieste documentali (di cui l'ultimo l'08/08/2014). E' stata, inoltre, esaminata copiosa documentazione tra cui: il L.U.L., contratti di lavoro, contratti di appalto e subappalto dei servizi di vigilanza, prospetti presenze dei lavoratori e tanto altro, cosicché emerge che l'accertamento effettuato è stato molto complesso e per tale motivo non può essere attribuita alcuna inerzia al
2 personale ispettivo, che si è adoperato per portare a compimento il lavoro svolto, in un periodo di tempo adeguato e congruo.
*** Venendo al merito della questione, con il citato i funzionari ispettivi hanno Per_1 provveduto a contestare e quantificare le omissioni, amministrative e contributive, in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra la società opponente e i lavoratori: occupata in qualità di responsabile commerciale impiegata 3° CP_2 livello CCNL Vigilanza Privata dal 1° Dicembre 2010 al 31 luglio 2012, priva di qualsiasi forma di contratto di lavoro;
occupato dal 09/03/2011 al Parte_2
31/05/2011 con contratto di “collaborazione coordinata e continuativa per prestazione occasionale” rivelatosi, nei fatti, rapporto di lavoro a tutti gli effetti di natura subordinata, sia per mansioni svolte che per contesto organizzativo - riqualificato con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico;
AV AT occupata dal 17/03/2011 al 21/07/2011 con contratto di lavoro subordinato intermittente (a chiamata) – mancata registrazione effettive ore di lavoro svolte, errata applicazione del CCNL “Dipendenti di proprietari di fabbricati” riqualificata con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico;
occupato dal 29/11/2011 con contratto di lavoro Parte_3 subordinato intermittente (a chiamata) -in servizio effettivo dal 25/11/2011 in nero nelle giornate di 25, 26 e 28 novembre -errata applicazione del CCNL “Dipendenti di Agenzia di sicurezza sussidiaria non armata” riqualificato con applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” 6° livello;
occupata con contratto di Parte_4 lavoro subordinato intermittente (a chiamata) errata applicazione del CCNL
“Dipendenti di proprietari di fabbricati” riqualificata con applicazione del CCNL
“Vigilanza Privata” 6° livello ruolo personale tecnico. In sintesi le omissioni contributive contestate dal personale ispettivo sono le seguenti: omissione contributiva per “lavoro in nero” di e di tre giorni di CP_2
“lavoro in nero” per;
difetto di autonomia del rapporto di lavoro con il Parte_3 lavoratore , asserito co.co.pro o collaboratore occasionale;
mancata Parte_2 applicazione del CCNL “Vigilanza Privata” e mancato rispetto dei parametri del CCNL di riferimento – differenze contributive per AV AT, , Parte_3
e . Parte_4 Parte_2
Parte opponente argomenta che le circostanze rilevanti sotto il profilo sanzionatorio sono state individuate dagli accertatori sulla base di una artificiosa interpretazione della vicenda e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interrogati, senza che sia stata condotta alcuna specifica indagine in ordine agli elementi caratterizzanti la presunta condotta illecita. Giova, pertanto, esaminare le posizioni dei singoli lavoratori. La difesa di parte opponente sostiene che fosse una procacciatrice CP_2
d'affari che, nella veste di collaboratrice della Target Commercial Team s.c., a sua volta fornitrice di agiva in piena autonomia e si coordinava con gli Parte_1 uffici amministrativi di quest'ultima per le attività di natura promozionale e commerciale. Stando a tale prospettiva, la predetta lavoratrice si limitava a procurare clienti alla avuto riguardo ai servizi di guardiania, antitaccheggio. Parte_1
3 Secondo la difesa di parte resistente, invece, la era una dipendente, con CP_2 capacità gestionali ed organizzative, la quale coordinava da un lato il rimanente personale e dall'altro svolgeva marketing e promozione dei servizi di vigilanza, in contatto diretto con , da cui prendeva ordini. CP_3
La tesi ispettiva ha trovato fondamento. Meritano, in proposito, di essere liberamente valutate, non solo le risultanze probatorie del presente giudizio, ma anche le prove raccolte nei procedimenti definiti dinnanzi al Tribunale di Ferrara (RG 109/2020 e RG 119/2020) ed infine le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. La teste ha riferito che dapprima lavorava per la Tes_1 CP_2 società del marito Real Strategy Agency quale promotrice commerciale, quindi, iniziata una propria attività commerciale, procacciava clienti per la Target Commercial Team, a favore della ed altri. Riferisce, altresì, la teste, che Parte_1 la solo un paio di volte si sarebbe recata presso la sede della , CP_2 Parte_1 intrattenendo, rapporti telefonici, per il resto. Dello stesso tenore la testimonianza della teste la quale ha Testimone_2 confermato che Target Commercial Team si occupava della parte commerciale e che la era procacciatrice d'affari. CP_2
Di contro, la teste ha riferito che, sia la che il marito Parte_4 CP_2
le davano direttive su come svolgere il lavoro, come ad esempio quelle che Per_2 attenevano al servizio di portierato notturno. Ben più esaurienti, a parere di questo giudice, si rilevano le deposizioni dei testi assunti dinnanzi al Giudice di Ferrara (RG 109/2020). La teste impiegata della Fifa Service, ha dichiarato di avere Testimone_3 lavorato in ufficio a Porotto, insieme a in stretto contatto, nella CP_2 Per_2 stessa stanza, aggiungendo che il proprio lavoro consisteva nell'aiutarli. Alla domanda chi fossero i responsabili dell'ufficio, la teste ha risposto che erano Per_2 per quanto riguardava gli operatori e per la direzione commerciale. CP_2
In altra deposizione resa nel giudizio n.119/2020 la stessa ha precisato la relazione tra l'amministratore della società e riferendo che CP_3 CP_3 CP_2 quest'ultima riceveva da lui le autorizzazioni di viaggio, le linee guida da seguire per l'attività e l'organizzazione aziendale, per cui in mancanza di autonomia gestionale la stessa doveva muoversi nell'ambito delle disposizioni impartitegli “tutti noi, quindi, Par io la , e avevamo un vincolo organizzativo con la , avuto Pt_5 Per_2 CP_2 riguardo a presenze, orari e modalità di svolgimento delle mansioni. La teste alla domanda concernente le modalità con cui riceveva Parte_4 gli incarichi di servizio, ha riferito che gli arrivavano delle mail e che all'inizio tali comunicazioni gliele inviava la e successivamente la Di CP_2 Tes_3 quest'ultima ha pure riferito che trattavasi di un'impiegata che faceva le veci di e CP_2 Per_2
Ordunque, senza chiamare in causa la deposizione della stessa appare CP_2 evidente che la stessa, sottoposta alle direttive dell'amministratore , CP_3 si è occupata della gestione e del coordinamento del personale amministrativo, nonché della promozione e della commercializzazione dei servizi espletati dalla Fifa
4 Security srl, Per le attività lavorative da espletarsi fuori della sede aziendale la effettuava delle trasferte, ma previa autorizzazione del solito con CP_2 CP_3 ciò dimostrandosi l'inserimento funzionale della lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale. Riguardo alla posizione del lavoratore , i testi di parte ricorrente, Parte_3 escussi nel corso del giudizio, nulla hanno potuto riferire riguardo alla circostanza che lo stesso, nei giorni 25, 26 e 28 novembre 2011 fosse in forza presso la Fifa Service scarl. Al contrario, è dimostrato che il suddetto aveva iniziato a lavorare già dal 25 novembre 2011, come è evincibile dai prospetti presenze nel punto vendita “Spesa Intelligente” di Ferrara ed inviati alla sede di San Benedetto del Tronto in data 1° dicembre 2011. Anche nel caso del lavoratore , i testi di parte ricorrente non sono stati Parte_2 di ausilio. La teste lo ricorda come soggetto in forza all'azienda. Testimone_2
La teste riferisce di avere avuto contezza delle ore svolte dal Tes_1 Pt_2 solo quando gli perveniva il conteggio delle ore a fine mese. La teste nulla ha potuto riferire in merito. Testimone_4
Di contro, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che, in totale assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro, il ha svolto attività lavorativa Pt_2 senza alcuna autonomia, in quanto assoggettato al potere direttivo della società datrice, che lo esercitava tramite la e il tanto che questi ultimi CP_2 Per_2 predisponevano la programmazione dei suoi turni, così come attestata dai fogli di presenze rinvenuti presso i committenti. Questi elementi non possono che escludere, non solo l'occasionalità delle prestazioni rese dal lavoratore, ma financo i presupposti stessi del rapporto di collaborazione tipici del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura occasionale (c.d. mini co.co.co.). Ragion per cui, le prestazioni rese da , non avendo carattere di lavoro Parte_2 autonomo o parasubordinato, devono ritenersi di natura subordinata e quindi soggette alla relativa disciplina. Il contesto complessivo sopra delineato è reso ancor più verosimile da talune circostante rilevatrici di una certa commistione tra la Fifa Service scarl e la
[...]
quali il ruolo di direzione e controllo di entrambe le società da parte di Parte_1
, legale rappresentante della la coincidenza della CP_3 Parte_1 sede operativa, l'utilizzo degli stessi uffici, la fatturazione da parte di Fifa Service scarl dei servizi di vigilanza, taccheggio e guardiania posti in essere nella provincia di Ferrara, pur rientrando nell'oggetto sociale e nell'attività della Parte_1
l'utilizzo da parte della delle prestazioni lavorative di personale in forza Parte_1 alla Fifa Service. Non a caso, nell'organigramma della Fifa Security allegato al documento di autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica inviato ai potenziali clienti venivano indicati i responsabili dell'azienda, tra i quali nominativi, formalmente in forza alla Fifa Service scarl.
5 Ordunque, emerge un quadro complessivo che si concilia, in quanto coerente, con la tesi difensiva dell opposto. CP_4
Avuto riguardo al C.C.N.L. applicabile nel caso di specie, giova rilevare che le mansioni effettivamente espletate dai lavoratori AV AT, , Parte_3
e , come risulta dalla complessa istruttoria emersa Parte_4 Parte_2 in esito all'attività ispettiva, oltre che nel corso del presente giudizio e nei giudizi esperiti dinnanzi al Tribunale di Ferrara (n.109/2020 RG e n.119/2020 RG), consistevano in attività di vigilanza non armata e sorveglianza presso centri commerciali. All'epoca dell'accertamento, non vigeva uno specifico C.C.N.L. di riferimento, tant'è che ha applicato al proprio personale, dapprima il C.C.N.L. dei Parte_1
“Dipendenti da proprietari di fabbricati” e successivamente il C.C.N.L. dei
“Dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi”. A tal proposito, gli ispettori, facendo riferimento a contratti vigenti per figure professionali analoghe sulla base dell'attività effettivamente esercitata e della funzionalità del servizio espletato dal lavoratore, hanno correttamente ritenuto applicabile il CCNL di Vigilanza Privata non armata, all'epoca vigente. Infine, quanto alla commisurazione delle sanzioni, essa appare equa, avuto riguardo alla natura e alla oggettiva gravità delle violazioni, al numero dei lavoratori coinvolti e all'estensione temporale della violazione. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rifondere all le spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie ed oneri di legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 17/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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