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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI RC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
, nato il [...] in New York, in [...] e nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: Parte_2
, nato il [...] in [...] e
[...] Parte_3
, nato il [...] in [...], tutti residenti in 1136 Fifth Ave,
[...]
New York, NY 10128, rappresentati e difesi dall' Avv.ta Laura Innocenti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Campo di Marte n° 14/I, Perugia, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 19 febbraio 2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata il [...] in Persona_1
TT (Reggio Calabria) da e (Cfr. l'estratto del Persona_2 Persona_3 certificato di nascita, rilasciato dal Comune di TT n.295/ parte I/181, in atti).
Dopo essere emigrata negli U.S.A., la cittadina italiana si era unita in matrimonio, il 27
Aprile 1902, con il connazionale , senza mai naturalizzarsi Persona_4 cittadina statunitense né rinunciare allo status civitats d'origine.
Dall'unione tra (agli atti anche o ) e Persona_1 Controparte_2 Per_1
era nato il figlio , in data 18 luglio 1904, Persona_4 Persona_5 il quale – a sua volta – aveva sposato l'8 novembre 1931, generando il CP_3 figlio , nato il [...]. Parte_1
aveva sposato il 9 agosto 1969, e dalla loro Parte_1 Controparte_4 unione matrimoniale era nato, il 22 aprile 1974, il figlio , odierno Parte_1 ricorrente.
Dall'unione matrimoniale di con , Parte_1 Controparte_5 celebrata il 14 Agosto 1999, era nato il figlio , in data 9 Parte_2 novembre 2009, odierno ricorrente.
Dall'unione di con era nato il figlio Parte_1 Controparte_6
, in data 18 giugno 2017, anch'egli odierno Parte_3 ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti, anche nella suesposta qualità, chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_7
2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 16.07.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, in assenza di documentazione relativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via Amministrativa.
L'avvocatura, inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale riferendosi alla mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della domanda giudiziale, evidenziando come la mancanza di tali mezzi di prova non potesse essere supplita in corso di giudizio.
Con deposito del 30.09.2025, la difesa di parte ricorrente, in risposta alle eccezioni sollevate da parte resistente, osservava, quanto all'inammissibilità, che in caso di discendenza in via materna per i soggetti nati prima del 1° gennaio 1948 “l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario”, con conseguente prova dell'interesse ad agire in capo ai discendenti.
Quanto all'eccepita infondatezza, la difesa evidenziava come il deposito completo della documentazione fosse stato coevo al deposito del ricorso medesimo.
All'udienza del 2 ottobre 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica
3 condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia
4 dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
5 dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass.
S.U. n. 4466/2009).
Ed invero, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Pertanto, anche sul piano logico, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via automatica sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello status di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il conseguente diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come figli e discendenti di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Ne consegue, quindi, che anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948 può veder riconosciuto in sede giudiziale, il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, alla luce del nuovo dettato normativo, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo inequivoco, a cui la Pubblica
Amministrazione continua a non aderire, ritenendo che l'avo donna trasmetta la
6 cittadinanza iure sanguinis solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana con istanza all'autorità consolare o all'ufficio di Stato Civile procedura amministrativa che avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto bensì l'unica via percorribile, a far data dal 22 giugno 2022, è l'iter giudiziario dinanzi la Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato.
E' opportuno altresì ricordare che la formulazione della domanda giudiziale non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto dello status di cittadino,
l'espletamento dell'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e, peraltro, l'art. 19 bis d.lgs. n.150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al Giudice ordinario, utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione (cfr. nello stesso senso Trib. Roma ord. 18.04.2018; Trib. Roma ord.
19.02.2018; Trib Roma sent. 18.09.2017; Trib. Roma sent. 06.04.2017; Trib. Roma sent. 22.03.2017; nonché Trib. Brescia sent. 10.11.2018). Pertanto, non è necessario la presentazione di un'istanza amministrativa ai ai fini della trasmissibilità della Parte_4 cittadinanza italiana per via materna ai figli nati in epoca pre-costituzionale.
Orbene, il caso de quo solo apparentemente rientra in questo alveo normativo, tuttavia così non è.
Infatti, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis per discendenza diretta in linea materna, precisando come non dovesse rilevare sfavorevolmente la mancanza di prova documentale della registrazione del matrimonio tra la dante causa e il coniuge, essendo sufficiente, ai fini della prova del vincolo e della filiazione, il certificato ecclesiastico di matrimonio e i successivi atti di nascita della prole.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa ha richiamato l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. n. 14294 del 2024) deducendo che “il concetto di possesso dello stato di figlio, può risultare anche dalla documentazione ulteriore prodotta in atti, da cui si deriva lo stato di filiazione, per aver vissuto come tale, come avviene nel caso di specie con il certificato di nascita e di matrimonio del discendente”.
In realtà, fermo restando l'indirizzo della Corte di Cassazione riguardo la prova del rapporto di filiazione, sulla base della prospettazione attorea, suffragata dalla
7 documentazione prodotta, è possibile rilevare come l'ava non si sia sposata con uno straniero (il che avrebbe determinato la perdita della cittadinanza sulla base della legge ratione temporis vigente) bensì con un cittadino italiano ( ), sicchè Persona_4 nel caso di specie la cittadinanza è stata indubbiamente trasmessa al primo discendente per linea paterna già sulla scorta della legislazione vigente al Persona_5 tempo, per poi trasmettersi sempre per via paterna fino agli attuali ricorrenti.
Pertanto, in assenza della prova che si sia mai naturalizzato Persona_4 cittadino USA, non può ritenersi sussistente la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna e, conseguentemente, i ricorrenti ben avrebbero potuto e dovuto presentare previamente la domanda amministrativa, non essendovi alcun ostacolo di tipo normativo al suo accoglimento.
Infatti, qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al
[...]
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso CP_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano ( Per_4
), non hanno presentato le richieste di riconoscimento del proprio status
[...] civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
8 La circostanza per cui è stata omessa, nel caso di specie, la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
9 È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, CP_1 cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 4.11.25
La Giudice
RI RC
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