Articolo 6 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1203
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 novembre 1960
Art. 6.
Per l'esercizio finanziario 1960-61, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell' art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 6936 unita'.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960