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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1579/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6102/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la nullità dell'atto impugnato e condannare le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario
Resistente/Appellato: dichiarare la inammissibilità dell'appello o, in subordine, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239048577857000, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, per omesso versamento della Tassa automobilistica relativa agli anni 2008,
2010 e 2011, per il complessivo importo di € 224,34, relativa alle cartelle esattoriali nn.
07120140436800464000, 07120150047892239000 e 07120170001815856000 (quest'ultima avente ad oggetto anche altri debiti). La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo di avere regolarmente notificato nei termini di legge le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sez. 8 – con sentenza n. 10529/2024 depositata in data 1 luglio 2024 rigettava il ricorso, rilevando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione
Campania avevano fornito la prova della rituale notifica nei termini di legge degli atti prodromici all'atto impugnato.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rappresenta che, pur a voler ritenere rituale la notifica degli atti interruttivi, gli ultimi atti interruttivi che sarebbero stati notificati alla ricorrente, consisterebbero: - con riguardo alla tassa automobilistica del 2008, nel preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000, asseritamente notificato il 21 ottobre 2016; - con riguardo alla tassa automobilistica del 2010, nel medesimo preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000, sempre asseritamente notificato il 21 ottobre 2016; - con riguardo alla tassa automobilistica del 2011, nella cartella esattoriale n. 07120170001815856000, asseritamente notificata in data 13 gennaio 2017. Ne consegue che dalla data della presunta notifica degli ultimi atti interruttivi e fino alla notifica dell'intimazione impugnata (24 ottobre 2023), è decorso il termine di prescrizione.
L'appellante ribadisce, poi, l'inesistenza e comunque la nullità degli atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento. In particolare, osserva, per le cartelle n. 07120140436800464000 e n.
07120150047892239000 – non poteva ritenersi validamente esperita la procedura di notifica di cui all'art. 60 c. 1 lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito al Comune di Lacco Ameno per presunta irreperibilità della destinataria/ricorrente. Ed infatti: - con riguardo alla cartella n. 07120140436800464000, non risulta l'affissione dell'avviso di deposito del plico all'Albo Pretorio del Comune, come risultante dal documento all. n. 4 depositato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel quale manca qualsiasi attestazione, protocollo e/o sottoscrizione da parte del funzionario comunale da cui risulti l'avvenuta affissione all'albo; in ogni caso, la contribuente non è mai stata irreperibile, avendo, da sempre, la propria residenza ed abitazione principale in detto Comune, all'indirizzo indicato (Indirizzo_1, oggi n. 112) come risulta dai certificati di stato di famiglia e di residenza, depositati in atti.
Con riguardo agli avvisi di accertamento da parte della Regione Campania, si ribadisce che gli stessi non risultano notificati nelle forme degli atti giudiziari o amministrativi, ma meramente spediti a mezzo lettera raccomandata ordinaria, e che la relativa “notifica” è comunque da ritenersi nulla, in quanto i plichi sarebbero stati consegnati non alla ricorrente o a un suo familiare convivente, bensì a terzi soggetti (Nominativo_1 ed Nominativo_2) i quali non erano legittimati a riceverli, non essendo conviventi. Al riguardo si osserva che, all'epoca, la famiglia della ricorrente era costituita solo da quest'ultima e dal proprio coniuge Nominativo_3, come risulta dal certificato di stato di famiglia depositato in atti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Nel merito l'Ufficio osserva quanto segue.
La cartella 07120140436800464000 è stata notificata, previe le opportune ricerche ed indagini, in data
12/08/2015 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, per irreperibilità assoluta della contribuente presso l'indirizzo risultante dalle visure anagrafiche.
La cartella n. 07120150047892239000 è stata notificata, previe le opportune ricerche ed indagini, in data
27/11/2015 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Anche in tal caso la raccomandata informativa di avvenuto deposito, spedita dalle poste italiane, è ritornata al mittente con l'indicazione.
Successivamente, a seguito dell'avvenuta iscrizione della ricorrente nell'albo degli avvocati, la cartella n.
07120170001815856000 è stata notificata in data 13.01.2017 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC.
A ciò si aggiunga che alla ricorrente, oltre all'intimazione impugnata, è stato notificato anche il preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC.
Il concessionario rileva poi che nel corso del tempo sono intervenuti vari provvedimenti normativi che hanno disposto la sospensione delle attività esattoriali e dunque la sospensione dei termini prescrizionali/ decadenziali. In particolare, l'art. 1 comma 623 della Legge 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito, inoltre, che: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La contribuente ha depositato memorie, insistendo per la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Con riguardo alle cartelle 07120140436800464000 (tassa automobilistica del 2008) e n.
07120150047892239000 (tassa automobilistica del 2010), il preavviso di fermo amministrativo
07180201600063763000, è stato notificato il 21 ottobre 2016.
Dalla data della notifica dell'ultimo atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo
07180201600063763000), è decorso il termine di prescrizione di tre anni, prima della entrata in vigore della normativa emergenziale COVID 19.
L'atto impugnato è stato notificato solo in data 24/10/2023, quando il termine di prescrizione era ormai maturato.
A difformi conclusioni perviene, invece, la Corte in relazione alla cartella 07120170001815856000 (tassa automobilistica del 2011).
La cartella è stata notificata in data 13.01.2017 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC, e non è stata impugnata dalla contribuente.
Computando il periodo di sospensione di cui all'art. 1 comma 623 della Legge 147/2013 (legge stabilità
2014), dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, e la sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, alla data di notifica dell'atto impugnato non era maturato il termine di prescrizione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello come in motivazione.spese e competenze del giudizio compensate .
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1579/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10529/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048577857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6102/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la nullità dell'atto impugnato e condannare le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario
Resistente/Appellato: dichiarare la inammissibilità dell'appello o, in subordine, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239048577857000, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, per omesso versamento della Tassa automobilistica relativa agli anni 2008,
2010 e 2011, per il complessivo importo di € 224,34, relativa alle cartelle esattoriali nn.
07120140436800464000, 07120150047892239000 e 07120170001815856000 (quest'ultima avente ad oggetto anche altri debiti). La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, si sono costituite in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo di avere regolarmente notificato nei termini di legge le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sez. 8 – con sentenza n. 10529/2024 depositata in data 1 luglio 2024 rigettava il ricorso, rilevando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione
Campania avevano fornito la prova della rituale notifica nei termini di legge degli atti prodromici all'atto impugnato.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante rappresenta che, pur a voler ritenere rituale la notifica degli atti interruttivi, gli ultimi atti interruttivi che sarebbero stati notificati alla ricorrente, consisterebbero: - con riguardo alla tassa automobilistica del 2008, nel preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000, asseritamente notificato il 21 ottobre 2016; - con riguardo alla tassa automobilistica del 2010, nel medesimo preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000, sempre asseritamente notificato il 21 ottobre 2016; - con riguardo alla tassa automobilistica del 2011, nella cartella esattoriale n. 07120170001815856000, asseritamente notificata in data 13 gennaio 2017. Ne consegue che dalla data della presunta notifica degli ultimi atti interruttivi e fino alla notifica dell'intimazione impugnata (24 ottobre 2023), è decorso il termine di prescrizione.
L'appellante ribadisce, poi, l'inesistenza e comunque la nullità degli atti prodromici all'impugnata intimazione di pagamento. In particolare, osserva, per le cartelle n. 07120140436800464000 e n.
07120150047892239000 – non poteva ritenersi validamente esperita la procedura di notifica di cui all'art. 60 c. 1 lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito al Comune di Lacco Ameno per presunta irreperibilità della destinataria/ricorrente. Ed infatti: - con riguardo alla cartella n. 07120140436800464000, non risulta l'affissione dell'avviso di deposito del plico all'Albo Pretorio del Comune, come risultante dal documento all. n. 4 depositato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel quale manca qualsiasi attestazione, protocollo e/o sottoscrizione da parte del funzionario comunale da cui risulti l'avvenuta affissione all'albo; in ogni caso, la contribuente non è mai stata irreperibile, avendo, da sempre, la propria residenza ed abitazione principale in detto Comune, all'indirizzo indicato (Indirizzo_1, oggi n. 112) come risulta dai certificati di stato di famiglia e di residenza, depositati in atti.
Con riguardo agli avvisi di accertamento da parte della Regione Campania, si ribadisce che gli stessi non risultano notificati nelle forme degli atti giudiziari o amministrativi, ma meramente spediti a mezzo lettera raccomandata ordinaria, e che la relativa “notifica” è comunque da ritenersi nulla, in quanto i plichi sarebbero stati consegnati non alla ricorrente o a un suo familiare convivente, bensì a terzi soggetti (Nominativo_1 ed Nominativo_2) i quali non erano legittimati a riceverli, non essendo conviventi. Al riguardo si osserva che, all'epoca, la famiglia della ricorrente era costituita solo da quest'ultima e dal proprio coniuge Nominativo_3, come risulta dal certificato di stato di famiglia depositato in atti.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Nel merito l'Ufficio osserva quanto segue.
La cartella 07120140436800464000 è stata notificata, previe le opportune ricerche ed indagini, in data
12/08/2015 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, per irreperibilità assoluta della contribuente presso l'indirizzo risultante dalle visure anagrafiche.
La cartella n. 07120150047892239000 è stata notificata, previe le opportune ricerche ed indagini, in data
27/11/2015 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Anche in tal caso la raccomandata informativa di avvenuto deposito, spedita dalle poste italiane, è ritornata al mittente con l'indicazione.
Successivamente, a seguito dell'avvenuta iscrizione della ricorrente nell'albo degli avvocati, la cartella n.
07120170001815856000 è stata notificata in data 13.01.2017 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC.
A ciò si aggiunga che alla ricorrente, oltre all'intimazione impugnata, è stato notificato anche il preavviso di fermo amministrativo 07180201600063763000 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC.
Il concessionario rileva poi che nel corso del tempo sono intervenuti vari provvedimenti normativi che hanno disposto la sospensione delle attività esattoriali e dunque la sospensione dei termini prescrizionali/ decadenziali. In particolare, l'art. 1 comma 623 della Legge 147/2013 (legge stabilità 2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito, inoltre, che: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La contribuente ha depositato memorie, insistendo per la intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Con riguardo alle cartelle 07120140436800464000 (tassa automobilistica del 2008) e n.
07120150047892239000 (tassa automobilistica del 2010), il preavviso di fermo amministrativo
07180201600063763000, è stato notificato il 21 ottobre 2016.
Dalla data della notifica dell'ultimo atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo
07180201600063763000), è decorso il termine di prescrizione di tre anni, prima della entrata in vigore della normativa emergenziale COVID 19.
L'atto impugnato è stato notificato solo in data 24/10/2023, quando il termine di prescrizione era ormai maturato.
A difformi conclusioni perviene, invece, la Corte in relazione alla cartella 07120170001815856000 (tassa automobilistica del 2011).
La cartella è stata notificata in data 13.01.2017 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante Avv. Ricorrente_1 quale risultante da registro INI PEC, e non è stata impugnata dalla contribuente.
Computando il periodo di sospensione di cui all'art. 1 comma 623 della Legge 147/2013 (legge stabilità
2014), dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, e la sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, alla data di notifica dell'atto impugnato non era maturato il termine di prescrizione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello come in motivazione.spese e competenze del giudizio compensate .