Art. 1.
Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti.
A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.
Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti.
A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.