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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3734/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3734/2023, avente ad oggetto: la modifica delle condizioni di divorzio.
Promosso da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siracusa viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'avv.to
NI IL, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
Ricorrente
pagina 1 di 6 contro nata ad [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente ad UG, rappresentata e difesa dall' Avv. Dario Fazio per procura in atti;
Resistente
Con l'intervento dell'Avv. Rosalinda Vona, nella sua qualità di curatore speciale del minore . Persona_1
Con l'intervento del PM (visto del 23.10.2023)
****
All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, rinunciando all'assegnazione dei termini di legge e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ragioni in fatto e diritto della decisione.
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 28.09.2023 , premesso che: Parte_1
- in data 20/7/2020 veniva pronunciata dal Tribunale Civile di Siracusa la sentenza n. 692/2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- la suddetta sentenza di divorzio stabiliva a carico del ricorrente l'obbligo di versamento della somma mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio minore (nato il [...]); Per_1
pagina 2 di 6 - successivamente alla emissione della sentenza di divorzio, le condizioni dei coniugi e del figlio si erano radicalmente modificate in quanto il ragazzino viveva stabilmente con il padre che contribuiva direttamente al suo mantenimento, chiedeva la revoca dell'assegno di euro 200,00 ivi stabilito a suo carico nell'interesse del figlio, l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre, con il diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con il figlio, ormai ultra quindicenne.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, in data 16.11.2023 si costituiva CP_1 la quale, pur non opponendosi alle richieste del ricorrente, chiedeva disporsi
[...]
l'audizione del minore al fine di conoscere la sua volontà e di valutare nell'interesse dello stesso quale fosse la condizione rispondente ai suoi bisogni di crescita ed educazione.
All'udienza del 12 marzo 2024 veniva sentito il ricorrente, che insisteva nel proprio ricorso;
successivamente si procedeva all'audizione di , il quale riferiva che, da quando al Per_1 padre era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, egli si era trasferito presso la nonna paterna.
Il minore inoltre dichiarava che la sua volontà era quella di andare a vivere con il genitore, ritenendolo in grado di occuparsi di lui, precisando che tale scelta era dettata anche dal difficile rapporto con la madre, legato in parte alla presenza del suo nuovo compagno.
Quindi, con ordinanza del 22.06.2024, il Giudice, ascoltato il minore e preso atto del fatto che effettivamente , a maggio 2023, aveva lasciato la casa della madre per trasferirsi Per_1 dal padre e che poi di fatto era andato a vivere dalla nonna paterna a causa della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata, medio tempore, al genitore, confermava l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di UG – già disposto dal TM;
Per_1 nominava quale curatore speciale l'Avv. Rosalinda Vona, al fine di rappresentarlo nel presente giudizio.
pagina 3 di 6 Quindi regolava gli incontri padre-figlio sulla base di liberi accordi;
revocava, in via provvisoria e urgente, l'assegno di mantenimento di € 200,00 posto a carico del ricorrente, disponendo che la madre concorresse al mantenimento ordinario del minore durante i tempi di permanenza dello stesso presso di lei, essendo priva di redditi propri;
invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di
UG, territorialmente competente, incaricato di effettuare gli opportuni interventi per il superamento delle attuali criticità della coppia genitoriale;
disponeva la prosecuzione dell'attività di supporto e cura da parte del Servizio di Neuropsichiatria di UG in favore del minore;
invitava i Servizi Sociali affidatari a monitorare l'andamento dei rapporti familiari e la situazione relativa al minore, riferendo periodicamente sui risultati dell'attività svolta e senza indugio in caso di pregiudizio per il minore.
Tuttavia, con ordinanza del 16 aprile 2025, appurato secondo quanto riferito dai servizi che dopo i gravi fatti inerenti il tentativo di suicidio di e le difficoltà e la Parte_1 stanchezza manifestate dalla nonna paterna nella gestione della situazione in atto, Per_1 era stato invitato a stabilirsi dalla madre;
il rapporto tra il minore e la genitrice appare, allo stato, armonioso, equilibrato e funzionale alle esigenze del minore;
come riferito da tutte le parti, , nonostante il collocamento presso la madre, continua a frequentare Per_1 con assiduità (nel fine settimana) la casa del padre e della nonna, il Tribunale disponeva nell'interesse del minore che fosse mantenuto il suo affidamento al servizio sociale di
UG, incaricandolo di proseguire l'attività di monitoraggio sulla sua situazione personale e familiare, confermava gli incarichi al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'U.O. di UG e al Consultorio Familiare;
disponeva, inoltre, a modifica dell'ordinanza del 22.06.2024, il collocamento di presso la madre, con facoltà di Per_1 incontrare il padre, secondo tempi e modi da concordarsi con il Servizio sociale affidatario, anche e nel rispetto della volontà e dei desideri di (ormai sedicenne), invitando Per_1
a intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso il Parte_1
Dipartimento di Salute Mentale del territorio.
Infine, acquisite le nuove relazioni dei servizi incaricati e sentite le conclusioni dei difensori, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione pagina 4 di 6 Ragioni in fatto e diritto della decisione.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'evoluzione del giudizio, la domanda del ricorrente volta a modificare la sentenza di divorzio — peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni — debba essere rigettata.
Il minore è stato collocato, nel corso del giudizio, nuovamente presso l'abitazione Per_1 materna, come già disposto nella sentenza di divorzio. Tale collocazione è motivata dall'inadeguatezza del padre a occuparsi del figlio, emersa sia in relazione ai fatti concernenti il tentato suicidio, sia per la persistente instabilità emotiva del genitore.
Quest'ultimo, inoltre, non ha dato seguito alle indicazioni del Tribunale relative al supporto presso il Dipartimento di Salute Mentale e ha comunicato ai servizi sociali la propria intenzione di trasferirsi definitivamente in Venezuela.
Per altro verso il collocamento di presso la madre appare ancora oggi funzionale ai Per_1 bisogni del ragazzino, il quale, dopo un periodo di instabilità personale e difficoltà nei rapporti con la genitrice, ha ritrovato il giusto equilibrio, appare sereno ed impegnato da un punto di vista sociale, scolastico e formativo.
d'altro canto, risulta adeguata, secondo le valutazioni dei servizi Controparte_1 incaricati, ad occuparsi del figlio e a provvedere a tutte le sue esigenze.
Per cui, alla luce di quanto sopra deve disporsi, il rigetto della domanda di modifica della sentenza di divorzio e la conseguente conferma del collocamento di presso la madre Per_1
e dell'obbligo di mantenimento previsto originariamente a carico del padre.
Le spese di lite, stante la natura e l'evoluzione del giudizio, dovranno compensarsi per 2/3 e porsi a carico di per il restante terzo. Parte_1
Invero si ritiene che la compensazione sia giustificata per il fatto che effettivamente al momento di proposizione del ricorso e per buona parte del procedimento la collocazione del minore presso il padre era apparsa la soluzione più adeguata. In seguito Parte_1
ha dimostrato, anche per i suoi problemi psicologici, di non potersi occupare del
[...] figlio, rimanendo soccombente sulla domanda originaria.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
pagina 5 di 6 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (dati dalla media aritmetica tra il valore minimo e quello medio) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase
PQM
Rigetta la domanda di modifica della sentenza di divorzio e per l'effetto conferma il collocamento di presso la madre e l'obbligo di di Persona_1 Parte_1 provvedere al suo mantenimento versando alla resistente la somma ivi prevista.
Compensa le spese di lite, da liquidarsi complessivamente nella somma di euro 5.712,00, per 2/3 e condanna a corrispondere a favore della resistente il restante Parte_1
1/3 pari a euro 1.904,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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