Articolo 2 della Legge 1 maggio 1955, n. 318
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 maggio 1955
Art. 2.
Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall' art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 , le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1955