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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n. 2273/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , rappresentato e difeso in causa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Sergio Calvetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Treviso, via Jacopo Bernardi n. 25/C, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 24 con sede in via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in CP_1
causa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Cuucco in Venezia, San Paolo n.
2580, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni
sociali etc. - Sez. Spec. imprese,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
- in via principale: dichiararsi la nullità ex art. 2358 cod. civ. del contratto di
finanziamento e contestuale acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili
concluso tra l'odierno appellante e nonché Controparte_1
che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in subordine: accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. art. 1322, comma
secondo, cod. civ., o, comunque, la nullità ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418
cod. civ., del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni ed
obbligazioni convertibili concluso tra l'odierno appellante e Controparte_1
nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale
[...]
contratto;
- in punto spese: spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio integralmente
rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali
pagina 2 di 24 Il patrocinio di parte attrice – il quale dichiara di aver anticipato le spese di
entrambi i gradi di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula
istanza di distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi di cui in
atti, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, nel merito:
respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da
parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti
in atto, confermandosi integralmente, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di
Venezia n. 933/2023; in via di appello incidentale condizionato all'eventuale
accoglimento dei motivi di gravame avversario, accogliersi, anche con riforma
della sentenza di primo grado, le conclusioni già rassegnate dall'esponente
Liquidatela e qui ritrascritte: in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o
inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice per tutti i
motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito:
rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché inammissibile e/o infondata
in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale
rifusione di spese e compensi del presente procedimento. Con opposizione alle
istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi già indicati in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 Con atto di citazione notificato il 18.12.2020 conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
[...]
amministrativa affinché venisse Controparte_2
pagina 3 di 24 dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 2358 cod. civ. delle operazioni di acquisto di azioni e di obbligazioni concluse quando la banca era in bonis con provvista dalla stessa fornita.
Si costituivano i Commissari liquidatori, che eccepivano l'improcedibilità delle domande proposte e comunque l'incompetenza dell'adito del Tribunale,
sollecitando in subordine il rigetto delle domande proposte.
In corso di causa venivano escussi i testi ed Testimone_1 [...]
, dipendenti della banca all'epoca dei fatti contestati. Tes_2
1.8. Con sentenza n. 933/2023 il Tribunale di Venezia, pur ritenendo procedibili le domande attoree e superabile l'eccezione di incompetenza formulata dalla lca,
rigettava le domande proposte per assenza di collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e gli acquisti di titoli della banca. Il Tribunale rilevava,
conformemente alle allegazioni attoree, che la aveva effettuato un CP_1
giroconto unilateralmente in data 15.2.2015 per Euro 52.000,00 e corretto il conto corrente di appoggio dell'affidamento con la stipula del contratto in data
8.5.2013, ciò che poteva in effetti avvalorare la ricostruzione attorea secondo cui
“l'affidamento avrebbe dovuto essere collegato al conto corrente n.
161/1048684, sul quale sarebbe dovuto avvenire l'addebito di stante CP_3
anche la sostanziale coincidenza tra prezzo di acquisto delle azioni/obbligazioni
e l'importo dell'affidamento”
Osservavano, però, che il successivo giroconto di Euro 52.000,00 in data
14.5.20164 dal conto corrente n. 161/1048684 al n. 161/0805414 e l'acquisto in data 15.5.2015 da parte dell'attore di fondi per un controvalore di Euro Pt_2
50.000,00 addebitato sul conto storico impedivano l'accoglimento della pagina 4 di 24 domanda attorea di accertamento negativo in quanto l'importo affidato era stato utilizzato per l'acquisto di titoli così venendo escluso qualunque Pt_2
collegamento tra l'acquisto dei titoli di Invero, secondo il Tribunale, CP_4 Pt_1
senza tale giroconto non avrebbe avuto i fondi sufficienti per l'acquisto in fondi.
*****
2.1 Contro la sentenza ha proposto appello il quale, dopo avere Parte_1
ricordato le operazioni intercorse a partire dal 2013 nel conto storico allo stesso intestato (oggetto dell'operatività ordinaria) e quelle intercorse sul conto dedicato, aperto in occasione degli acquisti di cui è lite, ha criticato le conclusioni cui sono giunti i primi giudici i quali innanzitutto non hanno considerato gli esiti dell'istruttoria testimoniale, posto che l'ex dipendente di ha confermato la concessione di liquidità da parte della banca al CP_5
fine di consentirgli gli acquisti azionari, chiarendo che la concessione di un affidamento di importo superiore a quello degli acquisti di titoli (rispettivamente
Euro 55.000,00 ed Euro 50.000,00) serviva a coprire gli interessi debitori che sarebbero maturati nel biennio successivo. La teste ha, inoltre, dichiarato che per le c.d. operazioni baciate le direttive erano di aprire un rapporto dedicato con un affidamento e separato computo degli interessi relativi all'operazione.
2.2 In secondo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica nel procedimento per aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza a carico dei vertici dell'istituto di credito avevano analizzato, tra le tante, anche la sua posizione, confermando la natura baciata dell'operazione.
pagina 5 di 24 2.3 Secondo il Tribunale è pervenuto ad un'erronea valutazione del Parte_1
materiale probatorio esaminato anche in quanto non ha considerato gli effetti dei due giroconti effettuati, per Euro 52.000,00, unilateralmente dall'istituto di credito dapprima al fine di giustificare la passività del conto affidato e, quindi,
una volta concessa la proroga dell'affidamento, per reintegrare la liquidità che gli era stata sottratta. L'appellante al momento dell'acquisto dei fondi era, in realtà, convinto di poter disporre della liquidità necessaria per la sottoscrizione,
essendo ignaro che “il debito relativo alla sottoscrizione dell' era stato CP_3
più volte trasferito da un conto corrente all'altro ed aveva gravato il suo conto
corrente storico”.
2.4 Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto di titoli, incluse le obbligazioni convertibili (ed effettivamente convertite), per violazione dell'art. 2358 cod. civ., non avendo la Banca
autorizzato l'operazione di assistenza finanziaria, e comunque per violazione degli artt. 1322, 1243 e 1418 cod. civ., con conseguente pronuncia di nulla dovere alla lca.
3. Si è costituita che ha sollecitato il rigetto del Controparte_1
gravame, formulando appello incidentale condizionato avverso il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 83 c.p.c., che riguarderebbe qualsiasi declaratoria di liberazione dall'obbligo di pagamento da decidersi nella sede deputata (id est l'accertamento del passivo della lca di
. CP_4
pagina 6 di 24 I Commissari liquidatori hanno, inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2358
cod. civ. alle società cooperative, quale era all'epoca Controparte_1
dei fatti contestati, ed alle obbligazioni convertibili.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
5.6.2025, preceduta dallo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del 18.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. La decisione sull'appello principale richiede la disamina di tutte le movimentazioni dei due conti intestati al che, unitamente agli esiti delle Pt_1
prove testimoniali ed a quelli del giudizio penale nel quale è stata resa la consulenza tecnica ricordata da non consentono di condividere la Pt_1
ricostruzione operata dai primi giudici.
5.1 Sul punto si osserva quanto segue.
- Il 7 giugno 2013, l'odierno appellante sottoscrisse il contratto di apertura di un nuovo conto corrente – il n. 1048684 – sul quale, come si dirà, venne addebitato l'importo degli acquisti di cui è lite.
- era già titolare di un conto corrente (quello che viene definito nelle difese Pt_1
dell'appellante come il conto “storico”) avente come numero il 161/0805414.
- Il 1° agosto 2013, la dipendente della Parte_3
sottopose a il modulo per l'adesione all'aumento di capitale (c.d. Parte_1
che menzionava € 25.000 di azioni ed € 25.000 di obbligazioni CP_3
convertibili (cfr. doc. 5 appellante).
pagina 7 di 24 - Circa le ragioni dell'apertura di tale nuovo rapporto si deve richiamare la deposizione dell'ex dipendente secondo cui “le direttive che avevamo Tes_1
avuto erano quelle di aprire un rapporto dedicato, con un affidamento e il
separato computo degli interessi relativi all'operazione”.
- Peraltro, nonostante quanto appena osservato, nel modulo di adesione venne previsto che l'addebito dell'operazione sarebbe avvenuto sul conto corrente n.
161/0805414 – quello “storico” dell'odierno appellante – e non su quello di nuova apertura. Sembra essersi trattato di un errore della posto che la teste CP_1
, rispondendo al capitolo n. 1) della capitolazione attorea, ha confermato Tes_1
che – secondo lo schema predisposto dall'Istituto – l'affidamento avrebbe dovuto “essere appoggiato sul conto corrente dedicato che è il n. 1048684”.
- Il 2 settembre 2013, l'odierno appellante sottoscrisse – sempre presso la filiale di Castelfranco Veneto, alla presenza di – un contratto di Parte_3
affidamento per € 55.000,00 con scadenza fissata al 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 6
appellante).
- Il 4 settembre 2013, a distanza di due giorni dalla sottoscrizione del contratto di
Cont affidamento, addebitò sul conto corrente n. 161/1048684 complessivi €
50.000,00 – con valuta 2 settembre 2013– a fronte dell'adesione all' CP_3
(cfr. doc. 7 appellante): l'addebito avvenne sul conto corrente di nuova apertura
– come sarebbe in effetti dovuto accadere secondo quanto prospettato dalla teste
– nonostante, il modulo di adesione prevedesse che l'addebito Testimone_1
avvenisse sul conto n. 161/0805414, utilizzato altresì – in tesi attorea sempre erroneamente – per la concessione dell'affidamento.
pagina 8 di 24 - Il 15 febbraio 2015 l'affidamento concesso a per l'adesione Parte_1
all' venne a scadenza CP_3
- Di conseguenza, al termine dell'operazione di acquisto finanziato di capitale,
l'odierno appellante risultava avere un debito di € 50.095,89 sul conto corrente n. 1048684 (quello di nuova apertura).
- Il 15 febbraio 2015, l'Istituto dispose, unilateralmente secondo quanto dedotto dall'appellante e non contestato da un giroconto di € 52.000 dal conto n. CP_4
161/805414 – quello storico cui era stato collegato l'affidamento – al conto corrente n. 1048684, di nuova apertura, non affidato.
- In data 8 maggio 2015, l' sottopose a il contratto per il rinnovo CP_7 Pt_1
dell'affidamento: in questo caso, venne menzionato il conto corrente di nuova apertura, vale a dire il n. 1048684 (cfr. doc. 9 appellante).
- Una volta creato il collegamento tra affidamento e “nuovo” conto corrente,
dispose – anche in tal caso unilateralmente secondo quanto dedotto CP_4
dall'appellante e non contestato da - un nuovo giroconto, sempre di € CP_4
52.000, questa volta dal conto corrente n. 1048684 – che, come detto, ora risultava affidato – al n. 805414 (cfr. doc. 10 appellante).
- A seguito dell'operazione da ultimo descritta dall'estratto conto al 30 giugno
2015 del c/c n. 1048684 – quello di nuova apertura – emergeva un passivo di €
Cont 52.013,46. In altri termini, all'esito delle movimentazioni operate da ,
l'odierno appellante risultava – e risulta a tutt'oggi – debitore della somma finanziata dall'Istituto per l'adesione all' 2013. CP_3
pagina 9 di 24 - Tale rapporto venne ceduto a che, avvalendosi della possibilità Controparte_8
concessa dal D.L. n. 99/2017, lo retrocesse alla procedura (cfr. docc. 11, 12 e 13
appellante).
5.2 Già l'esposizione di tali dati consente di ritenere parziale la disamina effettuata dal Tribunale, il quale non ha considerato che l'acquisto dei titoli è
avvenuto “a debito” e che il nuovo conto è rimasto in passivo per quasi due anni,
non provvedendo la a segnalare ON a sofferenza né ad intimare la CP_1
risoluzione del rapporto. È verosimile ritenere, già sulla base di quanto sin qui osservato, che l'acquisto azionario (ed obbligazionario) sia stato finanziato con l'affidamento, associato, solo per un mero errore, al vecchio conto.
Significativamente, i Commissari liquidatori hanno evidenziato (pagina 2, punto
5, della memoria di replica) che tale affidamento non venne utilizzato, sicché,
dando credito a tale allegazione, si dovrebbe concludere che, contro ogni logica,
non avrebbe utilizzato il fido messogli a disposizione nel 2013 della Pt_1 CP_1
su sua richiesta, pur avendo compiuto nel medesimo periodo un acquisto di pari importo, rimasto non pagato, senza alcuna reazione dell'istituto di credito, che a quel punto, a fronte di un rilevantissimo e persistente inadempimento su un conto (formalmente) non affidato, avrebbe dovuto quanto meno risolvere i rapporti in essere in ragione dell'insolvenza del cliente.
5.3 A quanto detto si aggiunga che la teste , rispondendo al capitolo 5 Tes_1
della memoria istruttoria attorea, ha confermato che la mise a disposizione CP_1
dell'appellante Euro 55.000,00 per l'acquisto dei titoli di cui Euro 5.000,00
utilizzabili per coprire le spese e gli interessi che sarebbero maturati nel biennio entro il quale l'operazione, come da accordi con la avrebbe dovuto CP_1
pagina 10 di 24 concludersi. La teste ha, tra l'altro, precisato che l'operazione avrebbe dovuto essere mantenuta per tale periodo perché così richiesto dalla “per ragioni CP_1
di bilancio”.
L'ex dipendente di inoltre, rispondendo al capitolo 16 della memoria CP_4
istruttoria del cliente, ha dichiarato che per effetto del primo giroconto
“l'affidamento era stato azzerato con soldi di proprietà del Il conto Pt_1
dedicato non era più in rosso, ma portava un saldo di € 152,00”
5.4 Quanto dichiarato dalla teste conferma alcune circostanze, peraltro già
intuibili dalla disamina della documentazione prodotta, vale a dire che:
- la effettuò il primo giroconto per sistemare a livello contabile una CP_1
passività che non poteva più figurare (si può supporre che tale decisione sia stata assunta anche in quanto in quel periodo era iniziata l'ispezione della BCE e,
quindi, vi era la necessità di regolarizzare una situazione non più sostenibile sotto il profilo contabile);
- una volta collegato l'affidamento al nuovo conto, così da non dover adottare alcuna iniziativa a fronte della persistente passività, la banca restituì a i Pt_1
soldi che aveva prelevato dal conto corrente storico;
- le somme utilizzate da per acquistare i fondi non erano, pertanto, quelle Pt_1
affidate dalla bensì quelle che il cliente aveva sempre avuto a disposizione CP_1
sul suo conto storico e che aveva temporaneamente dirottato, a livello CP_4
contabile, su un altro conto per “nascondere” il debito (che, peraltro, tale rimase dopo il secondo giroconto senza l'adozione di alcuna iniziativa della che, CP_1
si ripete, se si fosse trattato davvero di una passività sganciata dall'acquisto azionario, avrebbe quanto meno sollecitato il cliente al rientro).
pagina 11 di 24 5.5 Ulteriore aspetto della vicenda, trascurato dal Tribunale, è l'avvenuta disamina della posizione di nel giudizio penale conclusosi con la sentenza Pt_1
di condanna dei vertici dell'istituto per i reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza. Come evidenziato dall'appellante, la sua posizione venne esaminata dai consulenti della Procura della Repubblica che (pag. 1179 del doc. 1)
conclusero per la natura baciata dell'operazione di acquisto di Euro 50.000,00
(di cui, come si dirà oltre, Euro 25.000,00 per azioni ed Euro 25.000,00 per obbligazioni). Come allegato e documentato dall'attore, l'impianto accusatorio è
stato sostanzialmente confermato dal Tribunale di Vicenza e da questa Corte
d'Appello e la pronuncia penale assume il valore di prova atipica che costituisce
(ulteriore) conferma della ricostruzione della vicenda nei termini descritti dall'appellante principale.
5.6 In conclusione, la contestualità tra l'acquisto dei titoli e l'erogazione del finanziamento e la pressoché identità di importi unitamente a tutti gli ulteriori elementi di cui si è dato sin qui conto portano a ritenere che la Banca abbia effettivamente posto in essere un'operazione di assistenza finanziaria, dovendo per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il collegamento negoziale dedotto dall'attore.
*****
6. L'accoglimento del gravame principale richiede la disamina di quello incidentale proposto dai Commissari liquidatori.
6.1 Osserva innanzitutto il Collegio che indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e,
pagina 12 di 24 quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta,
pretese nei confronti della Procedura, ossia idonee a modificare lo stato passivo.
Pertanto, in linea con quanto in più occasioni osservato da questa Corte, sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale.
Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una banca in lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo – quale quella formulata da – il cui unico effetto è Pt_1
quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento.
Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che si accerta è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni posseduti dall'impresa pagina 13 di 24 sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del cespite).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dalla lca appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
6.2 Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, va innanzitutto ricordato che l'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con pagina 14 di 24 contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società”.
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi pagina 15 di 24 conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
In dottrina si è sul punto condivisibilmente evidenziato che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Tale orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358 cod. civ., non è stato superato dalla riforma del 2008.
Invero, la Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148 del 06/10/2023, ha evidenziato che il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del
2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei pagina 16 di 24 soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Controparte_1
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
Il richiamo all'art. 2529 cod. civ. effettuato da quand'anche fondato, non CP_4
muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più
stringente rispetto a quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo, l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il CdA di bbia autorizzato l'acquisto di azioni della CP_4
pagina 17 di 24 banca a mezzo di finanziamenti erogati al ON oggetto di causa e l'appellante ha documentato che con delibera del Cda della del 27.4.2013 era stata CP_1
autorizzata la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto azionario entro il limite di Euro 6.250,00).
Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 105
del 1948 che consentiva alle società cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma
4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del 1993, la disciplina legislativa in esame
(unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società cooperative.
Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
pagina 18 di 24 Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent. Siffatta
impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di cassazione nel citato precedente del 2023, nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
(nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni”.
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni pagina 19 di 24 di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis, comma 2, del TUB
(richiamato a pag. 18 della comparsa di costituzione in appello) per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative (si ricorda che la citata norma così dispone: “Alle banche popolari
non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo
comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto
comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, ((2534, 2535,
secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e
quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543,
primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-
quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.”).
Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata
(articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione delle azioni,
pagina 20 di 24 oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del codice civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Neppure la contesta che non sussistessero le condizioni di cui all'art. 2358 CP_1
cod. civ., vertendo le sue difese solo sull'impossibilità di applicare tale norma alle società cooperative.
Anche tale motivo d'appello è respinto, con conseguente fondatezza della domanda attorea relativamente agli acquisti azionari.
6.3 Il terzo motivo concerne gli acquisti di obbligazioni convertibili
Osserva la Corte che le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la pagina 21 di 24 banca, avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento degli aumenti di capitale. E' del resto pacifico che l'obbligazione convertibile comprende sia la componente di passività finanziaria sia quella di entità rappresentativa di capitale.
Poiché l'emissione delle obbligazioni convertibili era funzionale al conseguimento del risultato (aumento di capitale), l'operazione risulta censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., che ha la funzione di impedire che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. venga aggirato dall'emissione di detti titoli,
destinati ad essere convertiti in azioni solamente in un momento successivo.
Si aggiunga che lo stesso art. 2358 c.c. nel fare divieto “direttamente o
indirettamente” di accordare prestiti per l'acquisto di azioni già ricomprende la fattispecie in esame, in quanto il prestito concesso per l'acquisto di obbligazioni convertibili rappresenta un mezzo indiretto per finanziare l'acquisto di azioni.
Non si tratta di estendere analogicamente la portata del divieto dell'art. 2358
c.c., ma di comprendere l'estensione della fattispecie e riconoscere che la norma attraverso la testuale previsione suddetta (e comunque l'ordinamento nel suo complesso attraverso il disposto dell'art. 1344 c.c.) non permette che il divieto,
per la società, di finanziare il proprio aumento di capitale sia aggirato da finanziamenti concessi per l'acquisto di obbligazioni convertibili emesse dalla stessa (con clausola che consenta la conversione da parte dell'emittente).
La deduzione secondo cui avrebbe beneficiato delle cedole medio tempore Pt_1
maturate è del tutto generica, non avendo indicato importi e date di CP_4
pagamento. In ogni caso, se anche la circostanza fosse stata adeguatamente allegata (e provata), la conseguenza sarebbe stata solo la corrispondente pagina 22 di 24 riduzione dell'importo oggetto della pronuncia di accertamento negativo (o la condanna alla restituzione delle somme pagate se la lo avesse chiesto). CP_1
6.4. L'appello incidentale è, pertanto, respinto e l'appellante, accolta la domanda di accertamento negativa proposta, nulla deve restituire anche con riferimento alle somme servite per l'acquisto di obbligazioni convertibili.
*****
7.1 quale parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese CP_9
di liquidate secondo gli importi medi previsti per le cause di Parte_1
valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello, oltre ad esborsi ed accessori di legge, distratte in favore del suo difensore che ha reso dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
5.2 Stante il rigetto dell'appello incidentale, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_10
di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di e sull'appello Controparte_1
incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 933/2023
pronunciata il 3.5.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, accoglie il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- accertata la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili di cui è causa, dichiara che nulla è dovuto da pagina 23 di 24 in relazione al contratto di apertura di credito del 2.9.2013, Parte_1
rinnovato in data 8.5.2015, utilizzato per l'acquisto dei predetti titoli per l'importo di Euro 55.000,00;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
distratte in favore dell'avv. Sergio Calvetti, che liquida per il primo Parte_1
grado in Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 1.064,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 1.581,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n. 2273/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , rappresentato e difeso in causa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Sergio Calvetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Treviso, via Jacopo Bernardi n. 25/C, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 24 con sede in via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in CP_1
causa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Cuucco in Venezia, San Paolo n.
2580, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni
sociali etc. - Sez. Spec. imprese,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
- in via principale: dichiararsi la nullità ex art. 2358 cod. civ. del contratto di
finanziamento e contestuale acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili
concluso tra l'odierno appellante e nonché Controparte_1
che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in subordine: accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. art. 1322, comma
secondo, cod. civ., o, comunque, la nullità ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418
cod. civ., del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni ed
obbligazioni convertibili concluso tra l'odierno appellante e Controparte_1
nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale
[...]
contratto;
- in punto spese: spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio integralmente
rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali
pagina 2 di 24 Il patrocinio di parte attrice – il quale dichiara di aver anticipato le spese di
entrambi i gradi di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula
istanza di distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi di cui in
atti, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, nel merito:
respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da
parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti
in atto, confermandosi integralmente, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di
Venezia n. 933/2023; in via di appello incidentale condizionato all'eventuale
accoglimento dei motivi di gravame avversario, accogliersi, anche con riforma
della sentenza di primo grado, le conclusioni già rassegnate dall'esponente
Liquidatela e qui ritrascritte: in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o
inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice per tutti i
motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito:
rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché inammissibile e/o infondata
in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale
rifusione di spese e compensi del presente procedimento. Con opposizione alle
istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi già indicati in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 Con atto di citazione notificato il 18.12.2020 conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
[...]
amministrativa affinché venisse Controparte_2
pagina 3 di 24 dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 2358 cod. civ. delle operazioni di acquisto di azioni e di obbligazioni concluse quando la banca era in bonis con provvista dalla stessa fornita.
Si costituivano i Commissari liquidatori, che eccepivano l'improcedibilità delle domande proposte e comunque l'incompetenza dell'adito del Tribunale,
sollecitando in subordine il rigetto delle domande proposte.
In corso di causa venivano escussi i testi ed Testimone_1 [...]
, dipendenti della banca all'epoca dei fatti contestati. Tes_2
1.8. Con sentenza n. 933/2023 il Tribunale di Venezia, pur ritenendo procedibili le domande attoree e superabile l'eccezione di incompetenza formulata dalla lca,
rigettava le domande proposte per assenza di collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e gli acquisti di titoli della banca. Il Tribunale rilevava,
conformemente alle allegazioni attoree, che la aveva effettuato un CP_1
giroconto unilateralmente in data 15.2.2015 per Euro 52.000,00 e corretto il conto corrente di appoggio dell'affidamento con la stipula del contratto in data
8.5.2013, ciò che poteva in effetti avvalorare la ricostruzione attorea secondo cui
“l'affidamento avrebbe dovuto essere collegato al conto corrente n.
161/1048684, sul quale sarebbe dovuto avvenire l'addebito di stante CP_3
anche la sostanziale coincidenza tra prezzo di acquisto delle azioni/obbligazioni
e l'importo dell'affidamento”
Osservavano, però, che il successivo giroconto di Euro 52.000,00 in data
14.5.20164 dal conto corrente n. 161/1048684 al n. 161/0805414 e l'acquisto in data 15.5.2015 da parte dell'attore di fondi per un controvalore di Euro Pt_2
50.000,00 addebitato sul conto storico impedivano l'accoglimento della pagina 4 di 24 domanda attorea di accertamento negativo in quanto l'importo affidato era stato utilizzato per l'acquisto di titoli così venendo escluso qualunque Pt_2
collegamento tra l'acquisto dei titoli di Invero, secondo il Tribunale, CP_4 Pt_1
senza tale giroconto non avrebbe avuto i fondi sufficienti per l'acquisto in fondi.
*****
2.1 Contro la sentenza ha proposto appello il quale, dopo avere Parte_1
ricordato le operazioni intercorse a partire dal 2013 nel conto storico allo stesso intestato (oggetto dell'operatività ordinaria) e quelle intercorse sul conto dedicato, aperto in occasione degli acquisti di cui è lite, ha criticato le conclusioni cui sono giunti i primi giudici i quali innanzitutto non hanno considerato gli esiti dell'istruttoria testimoniale, posto che l'ex dipendente di ha confermato la concessione di liquidità da parte della banca al CP_5
fine di consentirgli gli acquisti azionari, chiarendo che la concessione di un affidamento di importo superiore a quello degli acquisti di titoli (rispettivamente
Euro 55.000,00 ed Euro 50.000,00) serviva a coprire gli interessi debitori che sarebbero maturati nel biennio successivo. La teste ha, inoltre, dichiarato che per le c.d. operazioni baciate le direttive erano di aprire un rapporto dedicato con un affidamento e separato computo degli interessi relativi all'operazione.
2.2 In secondo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica nel procedimento per aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza a carico dei vertici dell'istituto di credito avevano analizzato, tra le tante, anche la sua posizione, confermando la natura baciata dell'operazione.
pagina 5 di 24 2.3 Secondo il Tribunale è pervenuto ad un'erronea valutazione del Parte_1
materiale probatorio esaminato anche in quanto non ha considerato gli effetti dei due giroconti effettuati, per Euro 52.000,00, unilateralmente dall'istituto di credito dapprima al fine di giustificare la passività del conto affidato e, quindi,
una volta concessa la proroga dell'affidamento, per reintegrare la liquidità che gli era stata sottratta. L'appellante al momento dell'acquisto dei fondi era, in realtà, convinto di poter disporre della liquidità necessaria per la sottoscrizione,
essendo ignaro che “il debito relativo alla sottoscrizione dell' era stato CP_3
più volte trasferito da un conto corrente all'altro ed aveva gravato il suo conto
corrente storico”.
2.4 Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto di titoli, incluse le obbligazioni convertibili (ed effettivamente convertite), per violazione dell'art. 2358 cod. civ., non avendo la Banca
autorizzato l'operazione di assistenza finanziaria, e comunque per violazione degli artt. 1322, 1243 e 1418 cod. civ., con conseguente pronuncia di nulla dovere alla lca.
3. Si è costituita che ha sollecitato il rigetto del Controparte_1
gravame, formulando appello incidentale condizionato avverso il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 83 c.p.c., che riguarderebbe qualsiasi declaratoria di liberazione dall'obbligo di pagamento da decidersi nella sede deputata (id est l'accertamento del passivo della lca di
. CP_4
pagina 6 di 24 I Commissari liquidatori hanno, inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2358
cod. civ. alle società cooperative, quale era all'epoca Controparte_1
dei fatti contestati, ed alle obbligazioni convertibili.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
5.6.2025, preceduta dallo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza del 18.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. La decisione sull'appello principale richiede la disamina di tutte le movimentazioni dei due conti intestati al che, unitamente agli esiti delle Pt_1
prove testimoniali ed a quelli del giudizio penale nel quale è stata resa la consulenza tecnica ricordata da non consentono di condividere la Pt_1
ricostruzione operata dai primi giudici.
5.1 Sul punto si osserva quanto segue.
- Il 7 giugno 2013, l'odierno appellante sottoscrisse il contratto di apertura di un nuovo conto corrente – il n. 1048684 – sul quale, come si dirà, venne addebitato l'importo degli acquisti di cui è lite.
- era già titolare di un conto corrente (quello che viene definito nelle difese Pt_1
dell'appellante come il conto “storico”) avente come numero il 161/0805414.
- Il 1° agosto 2013, la dipendente della Parte_3
sottopose a il modulo per l'adesione all'aumento di capitale (c.d. Parte_1
che menzionava € 25.000 di azioni ed € 25.000 di obbligazioni CP_3
convertibili (cfr. doc. 5 appellante).
pagina 7 di 24 - Circa le ragioni dell'apertura di tale nuovo rapporto si deve richiamare la deposizione dell'ex dipendente secondo cui “le direttive che avevamo Tes_1
avuto erano quelle di aprire un rapporto dedicato, con un affidamento e il
separato computo degli interessi relativi all'operazione”.
- Peraltro, nonostante quanto appena osservato, nel modulo di adesione venne previsto che l'addebito dell'operazione sarebbe avvenuto sul conto corrente n.
161/0805414 – quello “storico” dell'odierno appellante – e non su quello di nuova apertura. Sembra essersi trattato di un errore della posto che la teste CP_1
, rispondendo al capitolo n. 1) della capitolazione attorea, ha confermato Tes_1
che – secondo lo schema predisposto dall'Istituto – l'affidamento avrebbe dovuto “essere appoggiato sul conto corrente dedicato che è il n. 1048684”.
- Il 2 settembre 2013, l'odierno appellante sottoscrisse – sempre presso la filiale di Castelfranco Veneto, alla presenza di – un contratto di Parte_3
affidamento per € 55.000,00 con scadenza fissata al 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 6
appellante).
- Il 4 settembre 2013, a distanza di due giorni dalla sottoscrizione del contratto di
Cont affidamento, addebitò sul conto corrente n. 161/1048684 complessivi €
50.000,00 – con valuta 2 settembre 2013– a fronte dell'adesione all' CP_3
(cfr. doc. 7 appellante): l'addebito avvenne sul conto corrente di nuova apertura
– come sarebbe in effetti dovuto accadere secondo quanto prospettato dalla teste
– nonostante, il modulo di adesione prevedesse che l'addebito Testimone_1
avvenisse sul conto n. 161/0805414, utilizzato altresì – in tesi attorea sempre erroneamente – per la concessione dell'affidamento.
pagina 8 di 24 - Il 15 febbraio 2015 l'affidamento concesso a per l'adesione Parte_1
all' venne a scadenza CP_3
- Di conseguenza, al termine dell'operazione di acquisto finanziato di capitale,
l'odierno appellante risultava avere un debito di € 50.095,89 sul conto corrente n. 1048684 (quello di nuova apertura).
- Il 15 febbraio 2015, l'Istituto dispose, unilateralmente secondo quanto dedotto dall'appellante e non contestato da un giroconto di € 52.000 dal conto n. CP_4
161/805414 – quello storico cui era stato collegato l'affidamento – al conto corrente n. 1048684, di nuova apertura, non affidato.
- In data 8 maggio 2015, l' sottopose a il contratto per il rinnovo CP_7 Pt_1
dell'affidamento: in questo caso, venne menzionato il conto corrente di nuova apertura, vale a dire il n. 1048684 (cfr. doc. 9 appellante).
- Una volta creato il collegamento tra affidamento e “nuovo” conto corrente,
dispose – anche in tal caso unilateralmente secondo quanto dedotto CP_4
dall'appellante e non contestato da - un nuovo giroconto, sempre di € CP_4
52.000, questa volta dal conto corrente n. 1048684 – che, come detto, ora risultava affidato – al n. 805414 (cfr. doc. 10 appellante).
- A seguito dell'operazione da ultimo descritta dall'estratto conto al 30 giugno
2015 del c/c n. 1048684 – quello di nuova apertura – emergeva un passivo di €
Cont 52.013,46. In altri termini, all'esito delle movimentazioni operate da ,
l'odierno appellante risultava – e risulta a tutt'oggi – debitore della somma finanziata dall'Istituto per l'adesione all' 2013. CP_3
pagina 9 di 24 - Tale rapporto venne ceduto a che, avvalendosi della possibilità Controparte_8
concessa dal D.L. n. 99/2017, lo retrocesse alla procedura (cfr. docc. 11, 12 e 13
appellante).
5.2 Già l'esposizione di tali dati consente di ritenere parziale la disamina effettuata dal Tribunale, il quale non ha considerato che l'acquisto dei titoli è
avvenuto “a debito” e che il nuovo conto è rimasto in passivo per quasi due anni,
non provvedendo la a segnalare ON a sofferenza né ad intimare la CP_1
risoluzione del rapporto. È verosimile ritenere, già sulla base di quanto sin qui osservato, che l'acquisto azionario (ed obbligazionario) sia stato finanziato con l'affidamento, associato, solo per un mero errore, al vecchio conto.
Significativamente, i Commissari liquidatori hanno evidenziato (pagina 2, punto
5, della memoria di replica) che tale affidamento non venne utilizzato, sicché,
dando credito a tale allegazione, si dovrebbe concludere che, contro ogni logica,
non avrebbe utilizzato il fido messogli a disposizione nel 2013 della Pt_1 CP_1
su sua richiesta, pur avendo compiuto nel medesimo periodo un acquisto di pari importo, rimasto non pagato, senza alcuna reazione dell'istituto di credito, che a quel punto, a fronte di un rilevantissimo e persistente inadempimento su un conto (formalmente) non affidato, avrebbe dovuto quanto meno risolvere i rapporti in essere in ragione dell'insolvenza del cliente.
5.3 A quanto detto si aggiunga che la teste , rispondendo al capitolo 5 Tes_1
della memoria istruttoria attorea, ha confermato che la mise a disposizione CP_1
dell'appellante Euro 55.000,00 per l'acquisto dei titoli di cui Euro 5.000,00
utilizzabili per coprire le spese e gli interessi che sarebbero maturati nel biennio entro il quale l'operazione, come da accordi con la avrebbe dovuto CP_1
pagina 10 di 24 concludersi. La teste ha, tra l'altro, precisato che l'operazione avrebbe dovuto essere mantenuta per tale periodo perché così richiesto dalla “per ragioni CP_1
di bilancio”.
L'ex dipendente di inoltre, rispondendo al capitolo 16 della memoria CP_4
istruttoria del cliente, ha dichiarato che per effetto del primo giroconto
“l'affidamento era stato azzerato con soldi di proprietà del Il conto Pt_1
dedicato non era più in rosso, ma portava un saldo di € 152,00”
5.4 Quanto dichiarato dalla teste conferma alcune circostanze, peraltro già
intuibili dalla disamina della documentazione prodotta, vale a dire che:
- la effettuò il primo giroconto per sistemare a livello contabile una CP_1
passività che non poteva più figurare (si può supporre che tale decisione sia stata assunta anche in quanto in quel periodo era iniziata l'ispezione della BCE e,
quindi, vi era la necessità di regolarizzare una situazione non più sostenibile sotto il profilo contabile);
- una volta collegato l'affidamento al nuovo conto, così da non dover adottare alcuna iniziativa a fronte della persistente passività, la banca restituì a i Pt_1
soldi che aveva prelevato dal conto corrente storico;
- le somme utilizzate da per acquistare i fondi non erano, pertanto, quelle Pt_1
affidate dalla bensì quelle che il cliente aveva sempre avuto a disposizione CP_1
sul suo conto storico e che aveva temporaneamente dirottato, a livello CP_4
contabile, su un altro conto per “nascondere” il debito (che, peraltro, tale rimase dopo il secondo giroconto senza l'adozione di alcuna iniziativa della che, CP_1
si ripete, se si fosse trattato davvero di una passività sganciata dall'acquisto azionario, avrebbe quanto meno sollecitato il cliente al rientro).
pagina 11 di 24 5.5 Ulteriore aspetto della vicenda, trascurato dal Tribunale, è l'avvenuta disamina della posizione di nel giudizio penale conclusosi con la sentenza Pt_1
di condanna dei vertici dell'istituto per i reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza. Come evidenziato dall'appellante, la sua posizione venne esaminata dai consulenti della Procura della Repubblica che (pag. 1179 del doc. 1)
conclusero per la natura baciata dell'operazione di acquisto di Euro 50.000,00
(di cui, come si dirà oltre, Euro 25.000,00 per azioni ed Euro 25.000,00 per obbligazioni). Come allegato e documentato dall'attore, l'impianto accusatorio è
stato sostanzialmente confermato dal Tribunale di Vicenza e da questa Corte
d'Appello e la pronuncia penale assume il valore di prova atipica che costituisce
(ulteriore) conferma della ricostruzione della vicenda nei termini descritti dall'appellante principale.
5.6 In conclusione, la contestualità tra l'acquisto dei titoli e l'erogazione del finanziamento e la pressoché identità di importi unitamente a tutti gli ulteriori elementi di cui si è dato sin qui conto portano a ritenere che la Banca abbia effettivamente posto in essere un'operazione di assistenza finanziaria, dovendo per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi il collegamento negoziale dedotto dall'attore.
*****
6. L'accoglimento del gravame principale richiede la disamina di quello incidentale proposto dai Commissari liquidatori.
6.1 Osserva innanzitutto il Collegio che indubbiamente l'improcedibilità prevista dall'art. 83, comma 3, TUB riguarda sia le azioni di condanna che le azioni di accertamento. Tuttavia, deve trattarsi di azioni promosse “contro la banca” e,
pagina 12 di 24 quindi, di azioni dalle quali possono sorgere, anche se solo in via indiretta,
pretese nei confronti della Procedura, ossia idonee a modificare lo stato passivo.
Pertanto, in linea con quanto in più occasioni osservato da questa Corte, sono improcedibili solo le azioni con le quali si chiede l'accertamento di un credito -
restitutorio o risarcitorio - nei confronti della lca in quanto idonee ad incidere, sia pure indirettamente, sul passivo concorsuale.
Va detto, peraltro, che tale divieto non è assoluto dal momento che l'art. 3 bis consente di fare valere, sia pure a date condizioni, la compensazione di crediti nei confronti della Procedura, che pur sempre postula l'accertamento di un credito al limitato fine di paralizzare la pretesa avversaria (con la precisazione che oggetto del comma 3 bis è la compensazione propria, mentre è possibile eccepire – come pure rilevare d'ufficio – un'eventuale compensazione impropria tra crediti di una banca in lca e crediti della controparte).
Diversamente, non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo – quale quella formulata da – il cui unico effetto è Pt_1
quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento.
Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcun divieto di proporre una simile domanda in prevenzione, vale a dire senza attendere la richiesta di pagamento della lca, Anzi, quella in discussione è l'unica domanda proponibile dall'acquirente/mutuatario dal momento che le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della “non debenza” di pretese creditorie della Procedura (ciò che si accerta è l'ammontare delle passività ovvero la titolarità di diritti reali sui beni posseduti dall'impresa pagina 13 di 24 sottoposta a procedura concorsuale per ottenere da essa il pagamento del credito o la restituzione del cespite).
La formulazione della domanda di accertamento negativo corrisponde, peraltro, a un preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura.
Seguire la tesi contraria – fatta propria dalla lca appellante – porterebbe, invece,
all'eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
6.2 Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, va innanzitutto ricordato che l'art. 2358 c.c. regola le “operazioni sulle azioni proprie” e, precisamente,
l'assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e l'accettazione di azioni proprie in garanzia così disponendo: “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
dal presente articolo”; si tratta di un divieto che può essere superato alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi complessivamente compresi nell'ammontare degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con pagina 14 di 24 contestuale iscrizione al passivo di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
L'orientamento tutt'ora prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che la sanzione più coerente con la violazione del divieto sia da identificarsi nel rimedio reale della nullità (Cass., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005; Cass.
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724), valorizzando quale ratio giustificatrice della disposizione del codice civile «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società» (Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398).
In tale prospettiva, secondo quanto affermato da Cass. 6 dicembre 2016, n. 2016,
il socio di una società per azioni è legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ove si deduca la violazione dell'art. 2358 cod. civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e considerato che “tale rischio incide
direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che
relativi, della sua quota di partecipazione alla società”.
Risulta irrilevante la diversa questione circa l'eventuale responsabilità
risarcitoria in cui possono incorrere gli amministratori in ragione della violazione del citato divieto. Infatti, l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi pagina 15 di 24 conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006).
In dottrina si è sul punto condivisibilmente evidenziato che, ogni qualvolta il legislatore vieti la stipulazione di un contratto, è l'esistenza stessa dell'atto negoziale a porsi in contrasto con la norma imperativa e tali devono considerarsi le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente vietano la stipulazione stessa del contratto.
Tale orientamento giurisprudenziale, maturato nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2358 cod. civ., non è stato superato dalla riforma del 2008.
Invero, la Corte di Cassazione sez. 1, con ordinanza n. 28148 del 06/10/2023, ha evidenziato che il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del
2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
La ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei pagina 16 di 24 soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società, con conseguente applicazione di essa anche alle società cooperative. Infatti, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico,
svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Pertanto,
una disciplina che limiti le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con le caratteristiche specifiche della società
cooperativa.
Va ulteriormente osservato che, con riguardo alle banche popolari, qual era anche la mutualità si atteggia in misura del tutto Controparte_1
peculiare attesa la cumulabilità con la finalità lucrative, rendendo evidente la ancor maggiore compatibilità per tali istituti di credito della disciplina della s.p.a.
Il richiamo all'art. 2529 cod. civ. effettuato da quand'anche fondato, non CP_4
muterebbe le conclusioni cui si è giunti. Tale norma disciplina l'acquisto delle proprie quote o azioni delle società cooperative in modo, per certi versi, più
stringente rispetto a quanto previsto per le s.p.a. (sono necessarie la previsione nell'atto costitutivo, l'autorizzazione degli amministratori e debbono ricorrere le ulteriori condizioni ivi previste). Nulla viene detto, però, in ordine ai finanziamenti per l'acquisto di azioni. Tale omissione potrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che non sono consentite siffatte operazioni di assistenza finanziaria nelle società cooperative. Qualora, invece, si ritenesse la disciplina in esame estendibile ai finanziamenti, si dovrebbe concludere che il finanziamento erogato in violazione delle sue previsioni è ugualmente nullo (non consta, tra l'altro, che il CdA di bbia autorizzato l'acquisto di azioni della CP_4
pagina 17 di 24 banca a mezzo di finanziamenti erogati al ON oggetto di causa e l'appellante ha documentato che con delibera del Cda della del 27.4.2013 era stata CP_1
autorizzata la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto azionario entro il limite di Euro 6.250,00).
Va, invece, ribadita l'impossibilità di interpretare la disciplina nel senso che le operazioni di assistenza finanziaria per le società cooperative sarebbero possibili senza limiti e ciò anche in ragione della abrogazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 105
del 1948 che consentiva alle società cooperative di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle azione di credito (limiti che in ogni caso non potevano eccedere il 40% delle riserve legali). Come si desume dal comma
4 dell'art. 161 d.lgs. n. 385 del 1993, la disciplina legislativa in esame
(unitamente ad altre espressamente indicate) è stata abrogata insieme a “ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo”. Tali scelte confermano che il legislatore ha voluto porre dei limiti alle operazioni di assistenza finanziaria effettuate dalle società cooperative.
Quanto all'ambito applicativo del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., osserva il Collegio che tale divieto, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria – avvenga essa prima o dopo l'acquisto – qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (cfr. Cass. 15398/13).
pagina 18 di 24 Inoltre, per effetto del riscontrato collegamento teleologico la nullità del mutuo,
quale antecedente logico e funzionale dell'acquisto delle azioni, travolge anche quest'ultima operazione secondo il principio simul stabunt simul cadent. Siffatta
impostazione è in linea con quanto deciso dalla Corte di cassazione nel citato precedente del 2023, nel quale si è significativamente evidenziato:
“VIII. - Proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la
sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni.
Nell'operazione restano cioè avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di
cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale.
Entrambi sono tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato
dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi
soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate
(nei citati precedenti di questa Corte) ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di
inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento.
Per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare –
come invece assume la ricorrente nel sesto motivo - alla invalidazione del solo
contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto
delle azioni”.
La circostanza che l'art. 2358 cod. civ. sia volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale non preclude di certo la possibilità per tutti coloro che vi hanno interesse di far valere gli effetti delle nullità negoziali che si producono ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Va poi detto che l'interesse alla tutela dell'integrità del capitale sociale viene assicurato anche nella misura in cui, vietando le operazioni pagina 19 di 24 di assistenza finanziaria e neutralizzando ogni effetto di quelle eventualmente compiute in violazione dei requisiti di legge, l'istituto di credito per poter rispettare i limiti di capitalizzazione imposti dalla normativa comunitaria si trova
“costretto” a porre in essere operazioni che aumentino in misura effettiva il suo patrimonio (a nulla rilevando che, nel caso di specie, la banca non vi possa provvedere perché è sopravvenuta la sua insolvenza).
Ritiene il Collegio che non possa invocarsi l'art. 150 bis, comma 2, del TUB
(richiamato a pag. 18 della comparsa di costituzione in appello) per trarre argomenti contrari all'applicazione dell'art. 2358 cod. civ. alle società
cooperative (si ricorda che la citata norma così dispone: “Alle banche popolari
non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo
comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto
comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, ((2534, 2535,
secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e
quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543,
primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies,
2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-
quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.”).
Infatti, la disciplina del TUB relativa alle banche popolari è assai limitata
(articoli da 29 a 32). Il legislatore non ha inteso, pertanto, disciplinare in termini generali le modalità di funzionamento di tali società, quasi creando un tipo autonomo di società cooperativa. Scopo dell'intervento normativo era piuttosto quello di dettare, soprattutto in materia di acquisto e di circolazione delle azioni,
pagina 20 di 24 oltreché in materia di trasformazione e fusioni, disposizioni ritenute più adatte al modello di azienda bancaria cooperativa introdotto con la riforma del 1993.
Le norme codicistiche indicate dal comma 2 dell'art. 150 bis si riferiscono alle materie disciplinate dai richiamati articoli del TUB, mirando il legislatore ad escludere l'applicazione di quelle disposizioni del codice civile relative alle società cooperative che contenevano una disciplina distonica rispetto alle finalità
cui si era ispirato il d.lgs. n. 385 del 1993. L'art. 150 bis non mirava, pertanto, a risolvere il problema della compatibilità della disciplina delle s.p.a. con quella delle società cooperative (significativamente, del resto, il comma 2 non richiama,
fatto salvo l'art. 2349 cod. civ. che non rileva nel presente contenzioso, alcun articolo riguardante le società per azioni). Peraltro, di un intervento chiarificatore di così ampia portata non vi era alcun bisogno proprio in ragione della scelta compiuta dal legislatore che al comma 2 ha escluso l'applicazione dell'art. 2519,
comma 2, cod. civ. e non già del primo comma del medesimo articolo, che stabilisce proprio l'estensione delle disposizioni delle s.p.a. alle società
cooperative nel limite della compatibilità.
Neppure la contesta che non sussistessero le condizioni di cui all'art. 2358 CP_1
cod. civ., vertendo le sue difese solo sull'impossibilità di applicare tale norma alle società cooperative.
Anche tale motivo d'appello è respinto, con conseguente fondatezza della domanda attorea relativamente agli acquisti azionari.
6.3 Il terzo motivo concerne gli acquisti di obbligazioni convertibili
Osserva la Corte che le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la pagina 21 di 24 banca, avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento degli aumenti di capitale. E' del resto pacifico che l'obbligazione convertibile comprende sia la componente di passività finanziaria sia quella di entità rappresentativa di capitale.
Poiché l'emissione delle obbligazioni convertibili era funzionale al conseguimento del risultato (aumento di capitale), l'operazione risulta censurabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., che ha la funzione di impedire che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. venga aggirato dall'emissione di detti titoli,
destinati ad essere convertiti in azioni solamente in un momento successivo.
Si aggiunga che lo stesso art. 2358 c.c. nel fare divieto “direttamente o
indirettamente” di accordare prestiti per l'acquisto di azioni già ricomprende la fattispecie in esame, in quanto il prestito concesso per l'acquisto di obbligazioni convertibili rappresenta un mezzo indiretto per finanziare l'acquisto di azioni.
Non si tratta di estendere analogicamente la portata del divieto dell'art. 2358
c.c., ma di comprendere l'estensione della fattispecie e riconoscere che la norma attraverso la testuale previsione suddetta (e comunque l'ordinamento nel suo complesso attraverso il disposto dell'art. 1344 c.c.) non permette che il divieto,
per la società, di finanziare il proprio aumento di capitale sia aggirato da finanziamenti concessi per l'acquisto di obbligazioni convertibili emesse dalla stessa (con clausola che consenta la conversione da parte dell'emittente).
La deduzione secondo cui avrebbe beneficiato delle cedole medio tempore Pt_1
maturate è del tutto generica, non avendo indicato importi e date di CP_4
pagamento. In ogni caso, se anche la circostanza fosse stata adeguatamente allegata (e provata), la conseguenza sarebbe stata solo la corrispondente pagina 22 di 24 riduzione dell'importo oggetto della pronuncia di accertamento negativo (o la condanna alla restituzione delle somme pagate se la lo avesse chiesto). CP_1
6.4. L'appello incidentale è, pertanto, respinto e l'appellante, accolta la domanda di accertamento negativa proposta, nulla deve restituire anche con riferimento alle somme servite per l'acquisto di obbligazioni convertibili.
*****
7.1 quale parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese CP_9
di liquidate secondo gli importi medi previsti per le cause di Parte_1
valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello, oltre ad esborsi ed accessori di legge, distratte in favore del suo difensore che ha reso dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
5.2 Stante il rigetto dell'appello incidentale, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_10
di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...]
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di e sull'appello Controparte_1
incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 933/2023
pronunciata il 3.5.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, accoglie il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- accertata la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili di cui è causa, dichiara che nulla è dovuto da pagina 23 di 24 in relazione al contratto di apertura di credito del 2.9.2013, Parte_1
rinnovato in data 8.5.2015, utilizzato per l'acquisto dei predetti titoli per l'importo di Euro 55.000,00;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
distratte in favore dell'avv. Sergio Calvetti, che liquida per il primo Parte_1
grado in Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 1.064,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 1.581,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 28 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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