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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 693 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, Largo Toniolo n.6, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore che la rappresentano e difendono giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1 ttuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Loredana Leto in CP_2 virtù di procura generale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8063/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato il 7/7/2022, con esito negativo, Parte_1 do ccesso alla Naspi ha convenuto in giudizio l' chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione sin dalla domanda amministrativa, con condanna dell'Istituto alla corresponsione della stessa, oltre accessori e vinte le spese da distrarsi.
1 1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, CP_1 condannando il ricorrente fusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , osservando come risulta documentalmente provato che parte CP_1 rico abbia presentato domanda di Naspi in data 7.7.2022 (v. doc. 5 fasc. ricorrente) e che l' abbia rigettato l'istanza con provvedimento del 6.9.2022 CP_1
(v. doc. 6 fasc. ri nte)> e quindi come nella specie non venisse in rilievo l'omessa domanda amministrativa, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione, il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale, dal momento che la ratio sottesa dall'art.443 c.p.c. è proprio quella di consentire e favorire, entro un termine prefissato, la composizione della controversia in via amministrativa, senza che però, la mancata utilizzazione di tale opzione possa limitare il decorso o lo svolgimento dell'azione giudiziaria. Pertanto, nelle ipotesi aventi contenuto come quello di cui al caso di specie, essendo mancata la dichiarazione di improcedibilità alla prima udienza, il giudice non può decidere la causa dichiarando improcedibilità della domanda stessa, ma dovrà esaminare nel merito la fondatezza o meno della questione sottoposta alla sua cognizione>; ii) nel merito, richiamate le previsioni del d.lgs n. 22/2015, ha osservato che < nel caso di specie, la reiezione della domanda risulta imputabile alla ritardata trasmissione dei documenti richiesti dall' con PEC del 4.8.2022 (v. doc. 3 e CP_1
3 bis fasc. . Difatti, dalla docume ne in atti risulta che il ricorrente CP_1 abbia trasmesso la “dichiarazione reddito autonomo presunto 2022 partita iva aperta” solo con PEC del 23.9.2022, oltre il termine di 30 giorni concesso per l'integrazione della domanda. A ciò si aggiunga che, neppure il ricorrente ha specificamente contestato lo svolgimento di lavoro autonomo che, invero, può desumersi dallo stato di attività della p.iva. con decorrenza dall'11.6.2020 (v. doc. 2 fasc. , nonché dal reddito presunto di € 1.600,00 dichiarato per CP_1
l'anno 2022 (v. doc. 4 fasc. . Ne consegue che, in ossequio al disposto di CP_1 cui all'art. 11 d.lgs. 22/20 l ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione del reddito annuo presunto relativo all'attività lavorativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, risultando la stessa già intrapresa a tale data>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità per violazione del d.lgs n. 22/2015: i) perché il Tribunale “ha ritenuto provato l'inizio dell'attività autonoma, dalla titolarità della partita iva ovvero dal doc. 4 alla memoria di costituzione quale atto non riconducibile al ricorrente, omettendo di rilevare: - che l'inizio dell'attività è provato, presuntivamente, dall'iscrizione in Camera di Commercio, mai avvenuta;
- che sussiste una dichiarazione del ricorrente, comunicata all' di agosto 2022, unica presente CP_1 in giudizio, che conferma la sussistenza di reddito “0”; quindi alcuna comunicazione reddituale doveva essere inviata dal ricorrente che, dovendo percepire il sostegno al reddito, non aveva mai iniziato alcuna attività al momento della domanda amministrativa di naspi”; ii) perché “alcuna norma autorizza quale dies a quo dei 30 giorni decadenziali per l'invio della
2 documentazione reddituale, la nota di richiesta integrativa inviata dall' CP_1 indicando solo “…l'inizio attività…”. Segue, pertanto, che non sussiste a decadenza maturata”.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
4. Prima di passare all'esame delle censure mosse dall'appellante, si impone una sintetica, ma ordinata, ricostruzione dei fatti, trascurata dal gravame.
4.1. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione da queste prodotta risulta provato che: i) con domanda inoltrata tramite patronato il CP_3
7/7/2022 l'appellante ha chiesto il riconoscimento della NASpI;
ii) ta datata 26/7/2022 e inoltrata via pec anche al predetto patronato il 4/9/2022, l' ha richiesto la “dichiarazione reddito autonomo presunto 2022 partiva iva CP_1
”, poiché dall'anagrafe tributaria l'appellante risultava titolare di partiva iva dall'11/6/2020; l' ha concesso per l'inoltro della richiesta CP_2 documentazione il ter gg 30; iii) non ricevendo risposta nel termine fissato, con provvedimento datato 6/9/2022 l' ha respinto la domanda;
iv) CP_1 solo successivamente, in data 23/9/2022, ta fatta pervenire all' CP_1 un'autocertificazione datata 5/8/2022, in cui l'appellante dichiara “di svolgere attività di lavoro autonomo con reddito imponibile presunto lordo per l'anno in corso pari a € 0”; v) segue richiesta di riesame dell'12/10/2022 con nuovo invio della documentazione.
5. Passando all'esame delle censure mosse dall'appellante, da trattare congiuntamente per evidente connessione, queste sono infondate e devono essere respinte.
5.1. L'art. 10 comma 1 d.lgs n. 22/2015 prevede che: Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato CP_1 dall'attività la iva autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione
3 il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
5.2. Il successivo art. 11 prevede che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:…….. c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo” 5.2. Per come ricordato da entrambe le parti, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa” (Cass. n.846/2024, n. 6933/2024).
5.3. Per come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (C.d.A. Roma n 1178/2024), non “può essere condiviso l'ulteriore argomentazione spesa dall'appellante, ovvero che il reddito era comunque pari a zero……. perché l'art. 11, lett. c), del d.lgs n. 22/2015 correla la decadenza alla semplice mancata comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, primo periodo e 11, lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato”.
5.4. Nel descritto contesto normativo e interpretativo, tenuto conto della successione dei fatti, le censure mosse non colgono nel segno, poiché: l'obbligo di dichiarazione è sancito sin dalla domanda amministrativa, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; l' è andato incontro al richiedente CP_1 chiedendo la dichiarazione di redditi p ti a fronte della titolarità di partiva IVA e facendo decorrere il termine legale di 30 giorni dalla richiesta integrativa dell'agosto 2022, alla quale però né l'appellante né tantomeno il patronato hanno tempestivamente risposto;
nella tardiva comunicazione è stata inoltrata una dichiarazione sostitutiva di notorietà dove non è stato negato lo svolgimento di attività autonoma, bensì, a differenza e contraddittoriamente rispetto alla domanda amministrativa iniziale, è stato dichiarato lo svolgimento di detta attività, ma con presunto reddito zero, dichiarazione che obbligatoriamente andava resa nella domanda o al più tardi nel termine di 30 giorni concesso dall' ; le argomentazioni in diritto del gravame si pongono in contrasto con CP_1
i pri interpretativi sopra richiamati.
5.5. In conclusione l'appello deve essere respinto.
4 6. La peculiarità della situazione concreta esaminata nei passaggi sopra descritti e le incertezze interpretative risolte in corso di causa giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 6.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
5
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 693 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Roma, Largo Toniolo n.6, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore che la rappresentano e difendono giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1 ttuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Loredana Leto in CP_2 virtù di procura generale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8063/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/9/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato il 7/7/2022, con esito negativo, Parte_1 do ccesso alla Naspi ha convenuto in giudizio l' chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione sin dalla domanda amministrativa, con condanna dell'Istituto alla corresponsione della stessa, oltre accessori e vinte le spese da distrarsi.
1 1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, CP_1 condannando il ricorrente fusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , osservando come risulta documentalmente provato che parte CP_1 rico abbia presentato domanda di Naspi in data 7.7.2022 (v. doc. 5 fasc. ricorrente) e che l' abbia rigettato l'istanza con provvedimento del 6.9.2022 CP_1
(v. doc. 6 fasc. ri nte)> e quindi come nella specie non venisse in rilievo l'omessa domanda amministrativa, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione, il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale, dal momento che la ratio sottesa dall'art.443 c.p.c. è proprio quella di consentire e favorire, entro un termine prefissato, la composizione della controversia in via amministrativa, senza che però, la mancata utilizzazione di tale opzione possa limitare il decorso o lo svolgimento dell'azione giudiziaria. Pertanto, nelle ipotesi aventi contenuto come quello di cui al caso di specie, essendo mancata la dichiarazione di improcedibilità alla prima udienza, il giudice non può decidere la causa dichiarando improcedibilità della domanda stessa, ma dovrà esaminare nel merito la fondatezza o meno della questione sottoposta alla sua cognizione>; ii) nel merito, richiamate le previsioni del d.lgs n. 22/2015, ha osservato che < nel caso di specie, la reiezione della domanda risulta imputabile alla ritardata trasmissione dei documenti richiesti dall' con PEC del 4.8.2022 (v. doc. 3 e CP_1
3 bis fasc. . Difatti, dalla docume ne in atti risulta che il ricorrente CP_1 abbia trasmesso la “dichiarazione reddito autonomo presunto 2022 partita iva aperta” solo con PEC del 23.9.2022, oltre il termine di 30 giorni concesso per l'integrazione della domanda. A ciò si aggiunga che, neppure il ricorrente ha specificamente contestato lo svolgimento di lavoro autonomo che, invero, può desumersi dallo stato di attività della p.iva. con decorrenza dall'11.6.2020 (v. doc. 2 fasc. , nonché dal reddito presunto di € 1.600,00 dichiarato per CP_1
l'anno 2022 (v. doc. 4 fasc. . Ne consegue che, in ossequio al disposto di CP_1 cui all'art. 11 d.lgs. 22/20 l ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione del reddito annuo presunto relativo all'attività lavorativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, risultando la stessa già intrapresa a tale data>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità per violazione del d.lgs n. 22/2015: i) perché il Tribunale “ha ritenuto provato l'inizio dell'attività autonoma, dalla titolarità della partita iva ovvero dal doc. 4 alla memoria di costituzione quale atto non riconducibile al ricorrente, omettendo di rilevare: - che l'inizio dell'attività è provato, presuntivamente, dall'iscrizione in Camera di Commercio, mai avvenuta;
- che sussiste una dichiarazione del ricorrente, comunicata all' di agosto 2022, unica presente CP_1 in giudizio, che conferma la sussistenza di reddito “0”; quindi alcuna comunicazione reddituale doveva essere inviata dal ricorrente che, dovendo percepire il sostegno al reddito, non aveva mai iniziato alcuna attività al momento della domanda amministrativa di naspi”; ii) perché “alcuna norma autorizza quale dies a quo dei 30 giorni decadenziali per l'invio della
2 documentazione reddituale, la nota di richiesta integrativa inviata dall' CP_1 indicando solo “…l'inizio attività…”. Segue, pertanto, che non sussiste a decadenza maturata”.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. Preliminarmente va osservato che è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
4. Prima di passare all'esame delle censure mosse dall'appellante, si impone una sintetica, ma ordinata, ricostruzione dei fatti, trascurata dal gravame.
4.1. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione da queste prodotta risulta provato che: i) con domanda inoltrata tramite patronato il CP_3
7/7/2022 l'appellante ha chiesto il riconoscimento della NASpI;
ii) ta datata 26/7/2022 e inoltrata via pec anche al predetto patronato il 4/9/2022, l' ha richiesto la “dichiarazione reddito autonomo presunto 2022 partiva iva CP_1
”, poiché dall'anagrafe tributaria l'appellante risultava titolare di partiva iva dall'11/6/2020; l' ha concesso per l'inoltro della richiesta CP_2 documentazione il ter gg 30; iii) non ricevendo risposta nel termine fissato, con provvedimento datato 6/9/2022 l' ha respinto la domanda;
iv) CP_1 solo successivamente, in data 23/9/2022, ta fatta pervenire all' CP_1 un'autocertificazione datata 5/8/2022, in cui l'appellante dichiara “di svolgere attività di lavoro autonomo con reddito imponibile presunto lordo per l'anno in corso pari a € 0”; v) segue richiesta di riesame dell'12/10/2022 con nuovo invio della documentazione.
5. Passando all'esame delle censure mosse dall'appellante, da trattare congiuntamente per evidente connessione, queste sono infondate e devono essere respinte.
5.1. L'art. 10 comma 1 d.lgs n. 22/2015 prevede che: Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato CP_1 dall'attività la iva autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione
3 il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
5.2. Il successivo art. 11 prevede che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:…….. c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo” 5.2. Per come ricordato da entrambe le parti, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa” (Cass. n.846/2024, n. 6933/2024).
5.3. Per come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (C.d.A. Roma n 1178/2024), non “può essere condiviso l'ulteriore argomentazione spesa dall'appellante, ovvero che il reddito era comunque pari a zero……. perché l'art. 11, lett. c), del d.lgs n. 22/2015 correla la decadenza alla semplice mancata comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, primo periodo e 11, lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato”.
5.4. Nel descritto contesto normativo e interpretativo, tenuto conto della successione dei fatti, le censure mosse non colgono nel segno, poiché: l'obbligo di dichiarazione è sancito sin dalla domanda amministrativa, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; l' è andato incontro al richiedente CP_1 chiedendo la dichiarazione di redditi p ti a fronte della titolarità di partiva IVA e facendo decorrere il termine legale di 30 giorni dalla richiesta integrativa dell'agosto 2022, alla quale però né l'appellante né tantomeno il patronato hanno tempestivamente risposto;
nella tardiva comunicazione è stata inoltrata una dichiarazione sostitutiva di notorietà dove non è stato negato lo svolgimento di attività autonoma, bensì, a differenza e contraddittoriamente rispetto alla domanda amministrativa iniziale, è stato dichiarato lo svolgimento di detta attività, ma con presunto reddito zero, dichiarazione che obbligatoriamente andava resa nella domanda o al più tardi nel termine di 30 giorni concesso dall' ; le argomentazioni in diritto del gravame si pongono in contrasto con CP_1
i pri interpretativi sopra richiamati.
5.5. In conclusione l'appello deve essere respinto.
4 6. La peculiarità della situazione concreta esaminata nei passaggi sopra descritti e le incertezze interpretative risolte in corso di causa giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 6.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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