TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2491/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Turi Michele
E
, nato il [...] in [...], C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Merola Pierluigi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 20.04.1996 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 2 serie A - anno 1996 e che dalla loro unione erano nati
(23.07.1998) e (30.08.2001), ormai maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la loro separazione 1 R.V.G. 2491/2025
personale con sentenza n. cron. 4373/2023 pubbl. il 12/10/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) i figli maggiorenni e rimarranno collocati in via prevalente presso la madre e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà della madre in Eboli (SA) alla via San Giovanni
n.60; B) alla Sig.ra rimarrà in via esclusiva il diritto di abitazione della Parte_1 casa coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti, sita in Eboli (SA) alla via San Giovanni n.60;
C)il sig. , si obbliga a versare mensilmente a titolo di mantenimento al figlio Controparte_1 Per_3
entro il giorno 05, la somma costante di EURO 150,00 (centocinquanta/==) sulla carta
[...]
Postepay Evolution ad esso intestato con IBAN: [...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo l'aumento dell'indice ISTAT;
D) il sig. CP_1
, si obbliga a versare mensilmente a titolo di mantenimento al figlio entro
[...] Persona_4 il giorno 05, la somma costante di EURO 150,00 (centocinquanta/==) sulla carta Postepay Evolution ad esso intestato con IBAN: [...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo l'aumento dell'indice ISTAT;
E) il Sig. CP_1
si impegna a far recepire mensilmente alla sig.ra , entro e non
[...] Parte_1 oltre il giorno 5 del mese seguente alla presentazione, il rimborso del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie preventivamente concordate oppure successivamente concordate alla presentazione del ricorso sostenute nell'interesse dei figli maggiorenni ed ancora non economicamente autosufficienti, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, da versarsi su c/c postale ad essa intestato;
F) il Sig. Controparte_1
s'impegna ed obbliga a saldare in via esclusiva e senza richiesta di retrocessione di alcuna somma al coniuge, neanche in minima parte, tutte le rimanenti rate mensili costanti posticipate previste dal
“Contratto di Mutuo Bancario” per Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/==) sottoscritto in Salerno con la in data 25.07.2008, durata 25 (venticinque) anni e ciò fino Controparte_2 alla sua totale soddisfazione prevista con l'ultima rata scadente al 31 agosto 2033. Il sig. CP_1
provvederà a saldare tutte le rate del mutuo bancario sopra specificato mediante il
[...] versamento diretto all'Istituto Bancario creditore e si obbliga a tenere indenne la sig.ra
[...]
da qualsiasi somma (esempio rata mensile, spese, interessi per ritardato pagamento, Parte_1 ecc.) che l'Istituto bancario dovesse richiedere alla stessa per omesso pagamento del rateo/i mensile ed alla restituzione alla di tutte le somme e/o spese eventualmente pagate e Parte_1 sostenute dalla medesima a seguito di un omesso versamento da parte del sig. delle Controparte_1 somme a debito del mutuo bancario contratto con la BNL S.p.A. in data 25/07/2008”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2491/2025
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
02.12.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.04.1996 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 2 serie A - anno
1996 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] in [...], C.F.: , alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note sostitutive di udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.V.G. 2491/2025
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2491/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Turi Michele
E
, nato il [...] in [...], C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Merola Pierluigi
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 20.04.1996 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 2 serie A - anno 1996 e che dalla loro unione erano nati
(23.07.1998) e (30.08.2001), ormai maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la loro separazione 1 R.V.G. 2491/2025
personale con sentenza n. cron. 4373/2023 pubbl. il 12/10/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) i figli maggiorenni e rimarranno collocati in via prevalente presso la madre e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione di proprietà della madre in Eboli (SA) alla via San Giovanni
n.60; B) alla Sig.ra rimarrà in via esclusiva il diritto di abitazione della Parte_1 casa coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti, sita in Eboli (SA) alla via San Giovanni n.60;
C)il sig. , si obbliga a versare mensilmente a titolo di mantenimento al figlio Controparte_1 Per_3
entro il giorno 05, la somma costante di EURO 150,00 (centocinquanta/==) sulla carta
[...]
Postepay Evolution ad esso intestato con IBAN: [...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo l'aumento dell'indice ISTAT;
D) il sig. CP_1
, si obbliga a versare mensilmente a titolo di mantenimento al figlio entro
[...] Persona_4 il giorno 05, la somma costante di EURO 150,00 (centocinquanta/==) sulla carta Postepay Evolution ad esso intestato con IBAN: [...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo l'aumento dell'indice ISTAT;
E) il Sig. CP_1
si impegna a far recepire mensilmente alla sig.ra , entro e non
[...] Parte_1 oltre il giorno 5 del mese seguente alla presentazione, il rimborso del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie preventivamente concordate oppure successivamente concordate alla presentazione del ricorso sostenute nell'interesse dei figli maggiorenni ed ancora non economicamente autosufficienti, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, da versarsi su c/c postale ad essa intestato;
F) il Sig. Controparte_1
s'impegna ed obbliga a saldare in via esclusiva e senza richiesta di retrocessione di alcuna somma al coniuge, neanche in minima parte, tutte le rimanenti rate mensili costanti posticipate previste dal
“Contratto di Mutuo Bancario” per Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/==) sottoscritto in Salerno con la in data 25.07.2008, durata 25 (venticinque) anni e ciò fino Controparte_2 alla sua totale soddisfazione prevista con l'ultima rata scadente al 31 agosto 2033. Il sig. CP_1
provvederà a saldare tutte le rate del mutuo bancario sopra specificato mediante il
[...] versamento diretto all'Istituto Bancario creditore e si obbliga a tenere indenne la sig.ra
[...]
da qualsiasi somma (esempio rata mensile, spese, interessi per ritardato pagamento, Parte_1 ecc.) che l'Istituto bancario dovesse richiedere alla stessa per omesso pagamento del rateo/i mensile ed alla restituzione alla di tutte le somme e/o spese eventualmente pagate e Parte_1 sostenute dalla medesima a seguito di un omesso versamento da parte del sig. delle Controparte_1 somme a debito del mutuo bancario contratto con la BNL S.p.A. in data 25/07/2008”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2491/2025
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
02.12.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20.04.1996 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 21 parte 2 serie A - anno
1996 tra , nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] in [...], C.F.: , alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note sostitutive di udienza;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 R.V.G. 2491/2025
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4