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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11988 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 644/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 644/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del Suo Parte_1 P.IVA_1
Procuratore speciale, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabiola Messinese e con la medesima elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla via della
Salute n. 19, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I , in persona dell'amm.re p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Vico S. Eframo Vecchio 35/A, presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Principe dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.I. in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo Procuratore speciale, rappr.ta e difesa dall'avv. Roberto Raio ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: surrogazione dell'assicuratore; art. 1916 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato l'11.1.2024 e regolarmente notificato tramite pec il 4.3.2024, citava Parte_1 in giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine Controparte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1916 c.c. che
l' in p.l.r.p.t, è surrogata nel diritto Controparte_3 dell'assicurato verso terzi per cui può richiedere quanto pagato ovvero la somma di Euro 50.000,00; per l'effetto condannare la in p.a.u., sig.ra CP_1 [...]
, alla restituzione delle somme versate da Parte_2 Controparte_4 alla società da ella rappresentata.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 3 • In Via subordinata, qualora, l'On. Giudicante adito dovesse ritenere necessario, ai fini della decisione, disporsi CTu tecnica, sulle cause e conseguenti responsabilità dell'incendio”.
A fondamento della propria pretesa deduceva: - che in data 5 Agosto dell'anno 2018, in Somma Vesuviana (NA) P.zza V. Emanuele II, 3 angolo Via Aldo Moro, nel condominio si sviluppava un CP_5 incendio proveniente dal locale adibito a Pub denominato ” CP_1 di che arrecava danni non solo al locale medesimo Parte_2 ma anche all'intero Condominio;
- che l'amministratore del
Avv.to Beniamino Di Palma, comunicava a Controparte_6 mezzo pec l'accaduto chiedendo che fosse attivata la copertura della polizza n.ro 402645682 che garantiva il Condominio, testè indicato, all'art. 14 “garanzie sezione incendio”; - che la compagnia di
Assicurazione liquidava a titolo di indennizzo la somma di Euro
62440,00 al che a sua volta liquidava i vari Controparte_6
Condomini, nonché la ”; - che il locale commerciale CP_1 CP_1
è coperto anche da altra polizza assicurativa e segnatamente
[...] che assicura l'immobile in questione con la polizza Controparte_7 numero 158033554 a fronte del quale è stato aperto il sinistro numero
1.8101-2018-0658783 per l'incendio sviluppatosi 5 agosto del 2018; - che, ai sensi dell'art. 1916 c.c., la ricorrente è surrogata nei diritti dell'assicurato verso terzi, per cui è nelle condizioni di richiedere quanto pagato dal Condominio alla società ”. CP_1
3. Si costituiva la resistente, eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendo di chiamare in causa per Controparte_8 essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna.
4. Autorizzata la chiamata di terzo e rinviata la prima udienza, si costituiva altresì la la quale aderiva alle eccezioni Controparte_9 sollevate dalla resistente di improcedibilità della domanda ed infondatezza della pretesa, contestando, in subordine, il diritto alla manleva domandando da Controparte_1
5. All'udienza di comparizione del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., veniva concesso un termine per n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 4 l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ed il procedimento veniva poi rinviato al 18.12.2025, disponendo nuovamente la sostituzione di udienza con il deposito di note scritte.
5.1. In data 2.12.2025 perveniva da parte ricorrente la richiesta di trattazione in presenza che, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata depositata dopo nove mesi rispetto al provvedimento con il quale era stata disposta la trattazione del procedimento tramite note scritte, e quindi ben oltre il termine di giorni cinque previsto dal precitato art. 127-ter c.p.c..
6. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6.1. Invero, con decreto di fissazione di udienza e sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., del
16.1.2024 e del successivo decreto del 12.11.2024 (contenente l'autorizzazione alla chiamata del terzo), questo giudicante espressamente precisava “…che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c.”.
Né è stato domandato il cd. doppio termine di cui all'art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., tale da giustificare un rinvio della controversia,
7. La domanda è infondata e va rigettata.
7.1. Com'è noto, “Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto
l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare
l'esistenza e l'entità del danno” (Cass. n. 21218/2018).
Ebbene, nel caso in esame, vi è un'evidente carenza probatoria.
Parte ricorrente, difatti, ha solo dedotto l'esistenza della polizza n.ro
402645682 che garantiva il Condominio, sopra indicato, all'art. 14
“garanzie sezione incendio”, contrariamente a quanto da essa indicato con le note del 15.12.2025.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 5 Part L difatti, si è limitata a depositare esclusivamente copia di due bonifici effettuati in favore del Condominio per un sinistro del 5.8.2018.
Anche a voler ritenere che il sinistro del 5.8.2018 sia proprio quello per cui è causa, non vi è alcuna prova, tuttavia, che il Condominio fosse Part realmente coperto da una polizza assicurativa stipulata con l' non depositata da quest'ultima, né dalle altre parti in causa.
Quei pagamenti, pertanto, risultano acausali, ben potendo trattarsi, in ipotesi, di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c..
La ricorrente, a ben vedere, non ha neppure depositato l'indicata missiva dell'Amministratore del Condominio, con la quale veniva chiesta l'attivazione della polizza.
Ugualmente la ricorrente non ha fornito prova del quantum dei danni subiti dal conseguentemente non è possibile neppure CP_6 comprendere l'importo pagato a cosa corrisponda.
7.2. Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
8. Resta assorbita la domanda di manleva.
9. Le spese di lite vengono interamente compensate.
Invero la resistente e la terza chiamata in causa hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Tuttavia, pur invitate, entrambe le società non hanno partecipato al procedimento di mediazione.
E' dunque evidente che quella eccezione, lungi dall'essere stata sollevata al fine di dirimere la controversia in sede stragiudiziale, era volta esclusivamente a ritardare la definizione del procedimento.
Tale atteggiamento scorretto integra le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18), che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
9.1. Parte resistente e terza chiamata in causa vanno condannate altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per non aver partecipato alla mediazione (peraltro da esse stesse n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 6 richiesta) senza giustificato motivo (art. 12-bis comma d.lgs. n.
28/2010).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) condanna parte resistente e terza chiamata in causa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per non aver partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. art. 12-bis comma 2 d.lgs. n. 28/2010).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 644/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 18.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 644/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in persona del Suo Parte_1 P.IVA_1
Procuratore speciale, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabiola Messinese e con la medesima elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla via della
Salute n. 19, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I , in persona dell'amm.re p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Vico S. Eframo Vecchio 35/A, presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Principe dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.I. in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo Procuratore speciale, rappr.ta e difesa dall'avv. Roberto Raio ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: surrogazione dell'assicuratore; art. 1916 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato l'11.1.2024 e regolarmente notificato tramite pec il 4.3.2024, citava Parte_1 in giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine Controparte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1916 c.c. che
l' in p.l.r.p.t, è surrogata nel diritto Controparte_3 dell'assicurato verso terzi per cui può richiedere quanto pagato ovvero la somma di Euro 50.000,00; per l'effetto condannare la in p.a.u., sig.ra CP_1 [...]
, alla restituzione delle somme versate da Parte_2 Controparte_4 alla società da ella rappresentata.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 3 • In Via subordinata, qualora, l'On. Giudicante adito dovesse ritenere necessario, ai fini della decisione, disporsi CTu tecnica, sulle cause e conseguenti responsabilità dell'incendio”.
A fondamento della propria pretesa deduceva: - che in data 5 Agosto dell'anno 2018, in Somma Vesuviana (NA) P.zza V. Emanuele II, 3 angolo Via Aldo Moro, nel condominio si sviluppava un CP_5 incendio proveniente dal locale adibito a Pub denominato ” CP_1 di che arrecava danni non solo al locale medesimo Parte_2 ma anche all'intero Condominio;
- che l'amministratore del
Avv.to Beniamino Di Palma, comunicava a Controparte_6 mezzo pec l'accaduto chiedendo che fosse attivata la copertura della polizza n.ro 402645682 che garantiva il Condominio, testè indicato, all'art. 14 “garanzie sezione incendio”; - che la compagnia di
Assicurazione liquidava a titolo di indennizzo la somma di Euro
62440,00 al che a sua volta liquidava i vari Controparte_6
Condomini, nonché la ”; - che il locale commerciale CP_1 CP_1
è coperto anche da altra polizza assicurativa e segnatamente
[...] che assicura l'immobile in questione con la polizza Controparte_7 numero 158033554 a fronte del quale è stato aperto il sinistro numero
1.8101-2018-0658783 per l'incendio sviluppatosi 5 agosto del 2018; - che, ai sensi dell'art. 1916 c.c., la ricorrente è surrogata nei diritti dell'assicurato verso terzi, per cui è nelle condizioni di richiedere quanto pagato dal Condominio alla società ”. CP_1
3. Si costituiva la resistente, eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendo di chiamare in causa per Controparte_8 essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna.
4. Autorizzata la chiamata di terzo e rinviata la prima udienza, si costituiva altresì la la quale aderiva alle eccezioni Controparte_9 sollevate dalla resistente di improcedibilità della domanda ed infondatezza della pretesa, contestando, in subordine, il diritto alla manleva domandando da Controparte_1
5. All'udienza di comparizione del 6.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., veniva concesso un termine per n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 4 l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ed il procedimento veniva poi rinviato al 18.12.2025, disponendo nuovamente la sostituzione di udienza con il deposito di note scritte.
5.1. In data 2.12.2025 perveniva da parte ricorrente la richiesta di trattazione in presenza che, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata depositata dopo nove mesi rispetto al provvedimento con il quale era stata disposta la trattazione del procedimento tramite note scritte, e quindi ben oltre il termine di giorni cinque previsto dal precitato art. 127-ter c.p.c..
6. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6.1. Invero, con decreto di fissazione di udienza e sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., del
16.1.2024 e del successivo decreto del 12.11.2024 (contenente l'autorizzazione alla chiamata del terzo), questo giudicante espressamente precisava “…che, qualora la causa sia ritenuta pronta per la decisione, potrà essere decisa immediatamente ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c.”.
Né è stato domandato il cd. doppio termine di cui all'art. 281-duodecies comma 4 c.p.c., tale da giustificare un rinvio della controversia,
7. La domanda è infondata e va rigettata.
7.1. Com'è noto, “Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto
l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare
l'esistenza e l'entità del danno” (Cass. n. 21218/2018).
Ebbene, nel caso in esame, vi è un'evidente carenza probatoria.
Parte ricorrente, difatti, ha solo dedotto l'esistenza della polizza n.ro
402645682 che garantiva il Condominio, sopra indicato, all'art. 14
“garanzie sezione incendio”, contrariamente a quanto da essa indicato con le note del 15.12.2025.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 5 Part L difatti, si è limitata a depositare esclusivamente copia di due bonifici effettuati in favore del Condominio per un sinistro del 5.8.2018.
Anche a voler ritenere che il sinistro del 5.8.2018 sia proprio quello per cui è causa, non vi è alcuna prova, tuttavia, che il Condominio fosse Part realmente coperto da una polizza assicurativa stipulata con l' non depositata da quest'ultima, né dalle altre parti in causa.
Quei pagamenti, pertanto, risultano acausali, ben potendo trattarsi, in ipotesi, di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c..
La ricorrente, a ben vedere, non ha neppure depositato l'indicata missiva dell'Amministratore del Condominio, con la quale veniva chiesta l'attivazione della polizza.
Ugualmente la ricorrente non ha fornito prova del quantum dei danni subiti dal conseguentemente non è possibile neppure CP_6 comprendere l'importo pagato a cosa corrisponda.
7.2. Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
8. Resta assorbita la domanda di manleva.
9. Le spese di lite vengono interamente compensate.
Invero la resistente e la terza chiamata in causa hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Tuttavia, pur invitate, entrambe le società non hanno partecipato al procedimento di mediazione.
E' dunque evidente che quella eccezione, lungi dall'essere stata sollevata al fine di dirimere la controversia in sede stragiudiziale, era volta esclusivamente a ritardare la definizione del procedimento.
Tale atteggiamento scorretto integra le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18), che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
9.1. Parte resistente e terza chiamata in causa vanno condannate altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per non aver partecipato alla mediazione (peraltro da esse stesse n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 6 richiesta) senza giustificato motivo (art. 12-bis comma d.lgs. n.
28/2010).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) condanna parte resistente e terza chiamata in causa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio per non aver partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. art. 12-bis comma 2 d.lgs. n. 28/2010).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 644/2024 r.g.a.c. Pag. 7