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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17.07.2024, da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Gerardina Saracino
e
2) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
con l'Avv. Danila Valli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL (CO), in data 20.6.2006 (anno
2006, atto n. 5, parte II, serie A)
con i seguenti figli:
maggiorenne: nata il [...] (cod. fisc. ) Persona_1 C.F._3
maggiorenne: nato il [...] (cod. fisc. , Persona_2 C.F._4
1 entrambi non autosufficienti
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 339/2024 del 17.12.2024 pubblicata il 18.12.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.07.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. La signora ontinuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Parte_1
LL (Co), via Valassina, n. 175, a lei intestata, insieme ai figli e e Per_2 Persona_1
provvederà al pagamento di tutte le utenze, tasse e imposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Imu, Tari, ecc.) che rimarranno a suo esclusivo carico.
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla signora Parte_1
Per quanto riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale portando con sé i Per_1
propri beni personali e quanto altro di sua spettanza.
5. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne , lo stesso è attualmente non autosufficiente e Per_2
continuerà a risiedere presso la madre, mantenendo con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
6. La figlia da pochi giorni divenuta maggiorenne, anch'ella studentessa non autosufficiente, Per_1
continuerà a risiedere con la madre, mantenendo con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione di entrambi i figli verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte
2 dal genitore che avrà con sé i figli.
8. Considerata l'età di (20 anni) e di (18 anni), il padre potrà vederli liberamente Per_2 Per_1
secondo accordi che potranno essere presi direttamente con i figli, tenendo in ogni caso conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici.
In ogni caso da pochi giorni maggiorenne, trascorrerà tutti i martedì ed i venerdì della Per_1 settimana dalle ore 17.00 con il padre, il quale la preleverà presso l'abitazione materna e si occuperà di eventuali impegni scolastici e/o sportivi della figlia. pernotterà quindi tutti i martedì ed i venerdì presso l'abitazione del padre fino al mattino Per_1
successivo, quando verrà accompagnata dal padre a scuola o, in periodo non scolastico, presso la casa materna.
9. In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con e secondo accordi che Per_2 Per_1
verranno assunti tra i coniugi e con i figli anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo ove possibile, in ogni caso, al genitore che non avrà con sé i figli a Natale di averli con sé
a Santo Stefano o a Capodanno ed il genitore che non avrà con sé i figli il sabato e la domenica di
Pasqua di averli con sé il giorno di Pasquetta.
Inoltre, durante le vacanze estive (da intendersi il periodo ricompreso tra la fine e l'inizio della scuola)
e potranno trascorrere con il padre e la madre quindici giorni consecutivi o, un periodo Per_2 Per_1
superiore, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei coniugi.
Durante i giorni di competenza, il genitore che avrà con sé i figli dovrà occuparsi della gestione degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici di e salvo diverso accordo tra le parti. Per_2 Per_1
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche verrà equamente ripartito tra i coniugi secondo accordi che verranno di volta in volta raggiunti tra le parti ed i figli almeno una settimana prima del periodo di riferimento.
In caso di contrasto e/o coincidenza dei rispettivi periodi feriali e festivi, la scelta spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località del genitore che avrà con sé i figli.
10. Nell'interesse prevalente di e i coniugi concordano nel fatto che i medesimi Per_2 Per_1
mantengano rapporti continuativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
11. Per il mantenimento di e il signor sta versando e continuerà a versare a Per_2 Per_1 Per_1
favore della signora la complessiva somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ogni Parte_1
3 figlio) fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
La somma di cui sopra, per un totale di euro 800,00 mensili, sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese al quale il pagamento inerisce mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 10793 Intestato alla signora presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI Parte_1
LEZZENO, filiale di EN (Co), IBAN [...].
L'importo relativo al mantenimento dei figli sarà inoltre rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza da maggio 2025.
12. Il sig. a sostenuto il 100% delle spese dentistiche e ortodontiche per la figlia in Per_1 Per_1
corso alla data del deposito del ricorso. I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli (anche quindi per le eventuali future spese dentistiche e ortodontiche per la figlia identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018 e Per_1
consistenti in:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte al pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese dentistiche, ortodontiche, cure oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) mensa scolastica;
e) dotazione informativa (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
4 recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Dovrà in ogni caso essere valutata concordemente dai genitori l'opportunità delle predette spese e la scelta di eventuali professionisti cui affidare i figli anche per eventuali necessarie cure.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Considerato che i coniugi hanno diritto di usufruire per i figli per le detrazioni fiscali al 50%, gli stessi assumono il reciproco obbligo di far pervenire all'altro coniuge, in uno con la richiesta di rimborso
(e in tempo utile per effettuare eventuali detrazioni fiscali), le fatture in originale intestate, ove possibile, per l'aliquota di pertinenza del genitore.
13. Le Parti concordano che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
14. L'autovettura SUZUKI Swift targata GD072HM intestata alla signora ed al padre Parte_1
della stessa, signor , resterà definitivamente assegnata alla medesima. Parte_3
15. L'autovettura RENAULT Capture targata ES180FX intestata alla signora resterà Parte_1
nella disponibilità del signor Il signor stante la responsabilità del conducente, si impegna Per_1 Per_1
a sostenere ogni spesa ordinaria e/o straordinaria e ogni onere derivante dall'utilizzo di tale autovettura, ivi compresi i costi dei bolli e dell'assicurazione, nonché a tenere indenne a risarcire la signora da qualsiasi responsabilità e/o spesa dovesse sorgere a carico della stessa, nella Parte_1
5 sua qualità di proprietaria, derivante dall'uso dell'autovettura de qua.
16. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale e di non avere conti correnti e/o rapporti bancari cointestati, salvo il finanziamento in essere presso
[...]
, filiale di LL (Co), per la ristrutturazione della casa coniugale che i Controparte_1
coniugi pagano nella misura del 50% ciascuno e continueranno a corrispondere in tale misura sino alla sua estinzione.
17. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il Parte_4
proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente indipendente e che nulla hanno a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
18. I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità) per loro e per i figli, ove necessario.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto con rito concordatario dai coniugi in data 20.06.2006, in LL (Co)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL (Co)
(anno 2006, atto n. 5, parte II, Serie A, ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (Co) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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