Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3480 del 2025, proposto da
TO NO, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Camarca, Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio sulla istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 16.05.2025 alla Agenzia Delle Entrate - Riscossione Direzione Provinciale di Napoli, con la quale è stata chiesta copia di atti e documenti relativi alla cartella esattoriale n. 07120220105585567000, riferita a ruolo n. 2022/10183, relativo a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, con importo complessivo iscritto di € 27.000,00 (imposta da € 15.000, interessi/maggiorazioni da € 12.000), rimasta priva di riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa EL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha ricevuto una notifica di atti esecutivi promossi nei suoi confronti da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione; tra tali atti figura la cartella esattoriale n. 07120220105585567000, riferita a ruolo n. 2022/10183, relativo a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, con importo complessivo iscritto di € 27.000,00.
Al fine di verificare la regolarità del procedimento sanzionatorio e della successiva iscrizione a ruolo chiedeva ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 25 della L. n. 241/1990, nonché del D.P.R. n. 184/2006, di poter esaminare ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti: - copia integrale della cartella di pagamento, comprensiva delle relate di notifica; copia del ruolo trasmesso dall’Ente impositore all’agente della riscossione; eventuali atti interruttivi della prescrizione relativi a tale credito, tra cui atti di sollecito, avvisi bonari, intimazioni di pagamento, pignoramenti o altri atti esecutivi; ogni eventuale altra comunicazione trasmessa all’istante in relazione alla posizione debitoria oggetto di riscossione.
2. L’ADER tuttavia rimaneva silente e, decorsi 30 giorni dal 16.05.2025, lasciava formare il silenzio rigetto sulla istanza ostensiva, di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame, notificato all’Agenzia l’1 luglio 2025.
3. Si è costituita ADER che ha rilevato che la richiesta è stata riscontrata con nota protocollo n. 4376066 del 09/07/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 10/07/2025 con cui sono stati trasmessi copia della cartella di pagamento n. 07120220105585567 000 e copia della relata di notifica.
L’amministrazione ha dimostrato di aver messo a disposizione del ricorrente anche gli atti ulteriori rappresentati da 1) Copia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo identificata con documento n. 07180202400020392000, con relativa copia della relata di notifica; 2) Copia dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n. 602/1973) - Codice identificativo n. 07184202400014512001con relative copie delle relate di notifica al terzo e al debitore esecutato.
4. Il ricorrente con memoria del 3 ottobre 2025 ha rilevato che l’adempimento dell’ADER era in ogni caso successivo alla proposizione del ricorso chiedendo che l’ente venga condannato alle spese del giudizio secondo le regole della soccombenza virtuale.
Lo stesso ricorrente ha anche chiesto il risarcimento per i danni determinati dal ritardo con il quale l’Amministrazione ha osteso i documenti, necessari per la difesa in un giudizio dinanzi al giudice civile.
5. Preso atto di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla azione proposta ex art. 116 c.p.a.
Va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria in quanto veicolata in maniera irrituale con memoria non notificata alla amministrazione.
6. L’esito processuale consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere; in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN EL, Presidente
EL NT, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NT | IN EL |
IL SEGRETARIO