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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 831/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 11474 del 31.12.2019, emessa nel procedimento n. 31498/2015 dal Tribunale di Napoli - vertente
tra
(n. 209/2014 del Tribunale Parte_1 di Napoli – C.F. , in persona del Curatore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocato Caterina Orditura, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Scarlatti, n. 88; appellante/appellato incidentale nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Barbieri, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casamicciola Terme, Via
Castiglione, n.33; appellati/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellato incidentale: come da note di trattazione scritta;
Per gli appellati/appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione spedito il 27/11/2015, la Parte_3 conveniva in giudizio e ,
[...] Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 19 esponendo che: a) con scrittura privata del 30/11/2010, autenticata nelle firme dal Notaio
e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 10/12/2010 ai Persona_1 nn. 53782/36359, la aveva venduto a Parte_1 [...]
e , pro indiviso e in parti uguali tra loro, la piena proprietà CP_1 Parte_2 del bene immobile sito in Barano d'Ischia (NA), nel complesso residenziale alla contrada
“Toccaneto”, distinto in catasto al foglio 15 particella 95 sub 58 l'appartamento, e al foglio
15, part.lla 95, sub 62, il lastrico solare;
b) nella vendita erano compresi sia il diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta del complesso edilizio da individuarsi in loco, sia una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento; c) nell'atto le parti avevano dichiarato che il prezzo di € 150.000,00 oltre IVA, sarebbe stato pagato, quanto ad € 20.000,00, a mezzo assegno circolare emesso dalla MPS il 04/10/2010, di cui non veniva specificato il beneficiario, nonché il saldo, di € 130.000,00, a mezzo di un mutuo da stipularsi in epoca successiva (nulla si diceva del pagamento dell'IVA); d) al momento della compravendita, ed anche da lungo tempo prima, la si era Parte_1 trovata in stato di insolvenza, posto che nel 2009 erano stati apposti i sigilli sull'intero complesso, non erano stati pagati i debiti (dallo stato passivo si era rilevato che al 2010 la debitoria era stata di circa 800.000,00) ed erano stati elevati protesti;
i conti correnti erano stati chiusi da tempo e la società aveva venduto la quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare, per cui non restava che vendere gli ultimi cespiti al fine di sottrarre ogni bene ai creditori sociali;
e) in ordine alla vendita oggetto di causa, alcun pagamento era stato effettuato in favore della atteso che l'acconto era stato pagato in favore di terzo Pt_1 estraneo alla società, mentre il saldo di € 130.000,00 non era mai stato pagato o, comunque, non lo era stato in favore della società venditrice;
f) la peculiarità delle circostanze,
l'esistenza dei sigilli (rimossi e poi apposti nel 2011 dopo la compravendita), la falsa dichiarazione che l'immobile fosse completato, il ben noto stato di dissesto, i protesti, il mancato trasferimento della residenza in loco, il pagamento di somme in favore di un terzo estraneo alla società, rendevano palese il fatto che gli acquirenti fossero partecipi del progetto fraudolento del socio accomandatario della ricevendone il vantaggio di Pt_1 acquistare con una cifra modesta un immobile di ben più consistente valore;
g) gli acquirenti erano in ogni caso obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, ossia al pagamento della somma di € 156.000,00 (comprensiva della somma quietanzata di € 20.000,00 asseritamente versata al momento della stipula).
Dunque, secondo la Curatela, il contratto era affetto da simulazione riferita alla quietanza dell'acconto di € 20.000,00, posto che l'assegno circolare richiamato in atti era risultato intestato e negoziato da soggetto estraneo alla società.
Inoltre, per parte attrice sussistevano i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
pagina 2 di 19 La Curatela chiedeva: “1) accertare la simulazione assoluta della quietanza di pagamento della somma di € 20.000,00 contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firme dal
Notaio il 30/11/2010 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_1
Napoli 2 il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359; 2) accertare che il prezzo della compravendita sopra indicato non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 156.000,00 oltre interessi dalla stipula dell'atto; 3) in ogni caso dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 30/11/2010 e trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359 [con cui la
[...] ha venduto a e la piena Parte_1 Controparte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito nel comune di Barano d'Ischia (NA), nel complesso residenziale alla contrada “Toccaneto”, con accesso da via Angelo Migliaccio 145: appartamento al piano terra, interno 43, composto da 4,5 vani catastali con la proprietà esclusiva del lastrico solare soprastante;
confinante con interno 42, con stradina di proprietà della società venditrice da due lati, salvo se altri;
in catasto al foglio 15 particella 95 sub 58, Via Angelo
Migliaccio P.T int. 43, ZC 1, Ctg A/2, Cl. 5, v. 4,5, r.c. € 404,39 l'appartamento, e il lastrico solare al foglio 15, part.lla 95, sub 62; comprensivo del diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta del complesso edilizio da individuarsi in loco nonché di una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento] è inefficace e non
è opponibile al fallimento della di 4) condannare i Parte_1 Parte_1 convenuti alla restituzione ed al rilascio in favore della attrice dell'immobile Pt_3 oggetto della citata compravendita come sopra descritto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dalla notifica del presente atto;
5) ordinare al Conservatori dei RR.II. di competenza di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (o in calce) della trascrizione del presente atto di citazione, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato;
6) con vittoria di spese e competenze”.
Si costituivano i convenuti, contestando l'avverso dedotto. eccepiva altresì la prescrizione dell'azione. Controparte_1
1.2 All'esito, il Tribunale così ha provveduto: “
1. dichiara inefficace nei confronti del
l'atto per scrittura privata autenticata Parte_1 del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui in bonis Parte_1 Parte_1 vendeva a e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Parte_2 Controparte_1
Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 62;
2. condanna e al pagamento delle spese di giudizio in Parte_2 Controparte_1 favore dell'erario, che si liquidano in euro 20.000 per onorario ed euro 759 per spese oltre
pagina 3 di 19 s.g., IVA e CPA;
3. autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la presente sentenza.”
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 19.2.2020, la Curatela ha promosso appello, costituendosi in data 29.2.2020.
L'appellante principale, in primo luogo, ha avanzato due istanze di correzione di errori materiali esistenti nell'indicazione dei beni oggetto di revoca (pagine da 5 a 7 dell'impugnazione), in ogni caso considerandoli quali motivi di appello.
La Curatela ha poi censurato la decisione del Tribunale di disattendere la richiesta di rilascio del bene e di riconoscimento dell'indennità di occupazione, mentre, con altro motivo, ha contestato quella di negare la richiesta di pagamento del prezzo, sia dell'acconto che del saldo.
L'istante ha chiesto, oltre la correzione della sentenza, “1) (subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di correzione del II errore materiale) accertare e dichiarare che tra i diritti oggetto dell'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il
10.12.10, la cui cessione deve ritenersi inopponibile (ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.) alla curatela del fallimento Parte_1 rientrano il diritto di parcheggiare una autovettura nell'area cortilizia scoperta del
[...] complesso e la proprietà della cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto. 2) condannare i convenuti alla restituzione ed al rilascio, in favore della Pt_3 attrice, degli immobili oggetto della citata compravendita, nonché al pagamento delle indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione instaurativo del giudizio di primo grado;
3) accertata la simulazione assoluta della quietanza di pagamento della somma di € 20.000,00 contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firma dal notaio il 30/11/2010 e trascritto Persona_1 nei RR. II. il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359 ed accertato che il prezzo della compravendita sopra indicata non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 156.000,00, o in subordine, quantomeno, della somma di € 36.000,00 (il cui versamento è rimasto del tutto sfornito di prova) oltre interessi dalla stipula dell'atto; 4) con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
1.4 A fronte della prima udienza del 26.5.2020 fissata in citazione, successivamente rinviata all'udienza del 25.11.2020 per effetto delle disposizioni emergenziali COVID, con atto del
4.11.2020 si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale volto a negare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, nonché a sostenere, per la posizione di la prescrizione Controparte_1 dell'azione.
Gli appellanti incidentali hanno chiesto: “riformare, annullare e revocare l'appellata
pagina 4 di 19 sentenza n. 11474/19 del Tribunale di Napoli, XI Sezione civile e, per l'effetto, accertare e dichiarare prescritte (quantomeno in relazione a ), inammissibili, Controparte_1 improponibili, improcedibili ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto di ogni domanda, comunque non provata, formulata dal
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 nonché con il conseguente atto di appello…”.
2. Il merito
2.1 Logicamente preliminare si reputa il motivo di appello incidentale inerente alla mancata valutazione dell'eccezione di prescrizione (pagine da 43 a 46 della comparsa di costituzione dei Signori e . Pt_2 CP_1
L'atto di compravendita è del 30/11/2010 ed è stato trascritto il 10.12.2010.
Ebbene, la Curatela ha tentato una prima notifica con spedizione dell'atto in data 27.11.2015, presuntivamente non andata a buon fine, e ha poi riattivato il procedimento di notificazione con ulteriori spedizioni, sia in data 4.12.2015 che in data 23.12.2015.
E sembrano ultimati due procedimenti di notifica, uno ex art. 143 cpc e l'altro ex art. 140 cpc, anche se non perfettamente leggibili.
Per ciò che riguarda il primo, anche a considerare i successivi venti giorni previsti dalla norma, per il definitivo perfezionamento si avrebbe il 12.1.2016, che è poi, del resto, la data indicata dalla stessa Signora nella sua comparsa di costituzione. CP_1
Negli atti della Curatela vi è anche avviso ex art. 140 cpc, con numero cronologico 485 e con indicazione della raccomandata n. 76689589366-8 (nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, a pag. 5, si legge: “il 23/12 lo scrivente difensore chiese che l'atto fosse notificato ex art. 143 cpc siccome da certificato di residenza la risultava CP_1 residente nel luogo dove non era stato recapitato l'avviso, ma l'ufficiale giudiziario eseguì nuovamente la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. e, questa volta, la raccomandata informativa venne restituita per compiuta giacenza non essendo la andata a CP_1 ritirarla all'ufficio postale”).
Anche dalla produzione della convenuta si evincono due procedimenti di notifica della citazione, che recano indicazione, a penna, dell'originaria data di spedizione del 27.11.2015 e in ogni caso del timbro di spedizione del 4.12.2015: uno ex art. 143 cpc, l'altro ex art. 140 cpc e con richiamo sia al numero cronologico 485, sia alla raccomandata n. 76689589366-8; in quest'ultimo vi è anche perfezionamento della notifica in data Parte_2
27.11.2015. Già tali considerazioni appaiono dirimenti circa la correttezza della notifica.
In ogni caso, però, non occorre ulteriore approfondimento tematico, posto che la predetta
[...] si è costituita, per cui, a volere considerare sia la notifica, sia la costituzione, il CP_1 termine cui ancorare l'interruzione della prescrizione è il 27.11.2015 (o al più del 4.12.2015),
a fronte della trascrizione dell'atto in data 10.12.2010.
pagina 5 di 19 Ed infatti, in tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art.
291 c.p.c. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329).
Va adesso fatta applicazione di due principi.
A tenore del primo, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/02/2023, n. 4049).
In forza del secondo, espresso sempre in tema di azione revocatoria, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/02/2025, n. 4193).
Ed infatti, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/06/2025, n. 17477).
Dunque, il primo motivo di appello incidentale, fondato sulla deduzione della non correttezza della decisione di avere esteso al litisconsorte gli effetti dell'interruzione deve essere rigettata anche per la motivazione qui resa che si integra a quella di primo grado in forza di orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., III;
25/09/2009, n. 29652, Cass.
pagina 6 di 19 civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
2.2 Il primo motivo di appello principale, sub specie richiesta di correzione, è fondato, posto che, effettivamente, oggetto dell'atto di compravendita dichiarata inefficace non sono due appartamenti, ma un appartamento e un lastrico solare.
E va accolta la richiesta di ulteriore correzione con riguardo al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio …” nonché - “di una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto”, come previsto nell'atto.
La sentenza va quindi corretta nel senso che, in luogo di “dichiara inefficace nei confronti del fallimento l'atto per scrittura privata Parte_1 autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui Parte_1
n bonis vendeva a e l'appartamento sito in Barano
[...] Parte_2 Controparte_1
(NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f.
15, p.lla 95 sub 62”, deve intendersi “dichiara inefficace nei confronti del fallimento
l'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, Parte_1 trascritta il 10.12.10, con cui in bonis vendeva a Parte_1
e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Parte_2 Controparte_1
Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 ed il lastrico solare di cui al f.
15, p.lla 95 sub 62”, oltre al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio”, secondo le previsioni contenute nell'atto, nonché a “una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto””.
2.3 E' fondato anche il secondo motivo, quantomeno nella parte in cui si è censurata la mancata condanna al rilascio dell'immobile oggetto di revoca.
Vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “altrettanto vale per il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli art. 66 l.f., 2901 e 2902 c.c.”) – che contesta la conferma del capo di condanna del convenuto al trasferimento, in favore della curatela attrice, «del bene immobile assegnato in esecuzione dell'atto di scissione», sul rilievo che
l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare «non determina alcun effetto restitutorio, né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale». Trascura il ricorrente che la condanna alla restituzione del bene in questione non ne comporta il paventato «rientro nel patrimonio del debitore alienante» (in questo caso la società fallita), e nemmeno un effetto traslativo in favore della massa dei creditori (Cass. 17590/2005) ma solo – e appunto – il suo assoggettamento alla procedura fallimentare, notoriamente assimilabile ad una procedura esecutiva collettiva, e dunque al solo scopo di reintegrare la garanzia ex art. 2740 c.c. nei
pagina 7 di 19 confronti della (e limitatamente alla) massa dei creditori concorsuali (Cass. 9584/2015), rispetto al cui interesse il bene «viene in considerazione soltanto per il suo valore» (Cass.
26041/2013). La ratio decidendi non è stata dunque colta, essendo evidente che i giudici di merito hanno inteso non già negare che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» (per tutte, Cass. Sez. U,
12476/2020), bensì riaffermare, sulla scorta di un consolidato e mai smentito indirizzo nomofilattico, che l'accoglimento della domanda revocatoria fallimentare comporta il
“recupero” del bene nell'orbita fallimentare, proprio in vista della sua liquidazione concorsuale a vantaggio della massa dei creditori. Tanto che solo quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione concorsuale diviene impossibile (perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, o perché la domanda revocatoria è stata proposta dopo il fallimento del debitore convenuto), la reintegrazione dei creditori si realizza in via sostitutiva «per equivalente pecuniario» (Cass., Sez. U., cit.; cfr. da ultimo Cass.
34214/2023, ove vengono messe in risalto le peculiarità della procedura fallimentare che giustificano i maggiori poteri conseguenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66
l.fall. rispetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con specifico riferimento alla facoltà del curatore fallimentare di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato). In altri termini, la condanna alla restituzione dell'immobile alla curatela fallimentare della società scissa non incide sulla validità del “trasferimento” alla società risultante dalla scissione, ma
è esclusivamente funzionale a consentire la soddisfazione dei creditori della prima, secondo le regole della concorsualità” (Cass. civ., I, 12.8.2025, n. 23122).
Il motivo va pertanto accolto e gli appellati vanno condannati al rilascio, in favore della
Curatela, dell'immobile in questione.
Tuttavia, proprio la precisazione contenuta nella pronuncia appena richiamata rende avvertiti che, in mancanza di qualunque trasferimento in favore della Curatela, quest'ultima non possa rivendicare alcuna indennità di occupazione.
Il richiamo alla pronuncia 6991/2007, operato con l'impugnazione, non coglie nel segno, essendo questa relativa all'accertamento, in favore della Curatela, ed a seguito di accoglimento di azione diversa ex art. 67 legge fallimentare, del diritto a pretendere l'adempimento di un'obbligazione restitutoria, che richiede presupposti diversi da quelli dell'indennità di occupazione.
Il secondo motivo di appello, in questa parte, va quindi rigettato.
2.4 Con il terzo motivo il ha contestato la decisione di non considerare Parte_1 ammissibile la proposizione di azione di adempimento, in ragione della contemporanea promozione anche di un'azione revocatoria: “ad ingenerare l'errore è stato il cumulo, nella
pagina 8 di 19 medesima persona del curatore, della rappresentanza sia della società che della massa dei creditori sociali. Ed è a partire da questa preliminare considerazione che avrebbero dovuto essere interpretate le domande proposte. Poiché l'accoglimento della revocatoria non inficia la validità dell'atto impugnato, le obbligazioni nascenti dallo stesso (ed in particolare il pagamento del prezzo) restano ferme (così come resta ferma la proprietà in capo all'acquirente) e, dunque, la società venditrice (ora rappresentata dal curatore fallimentare) ha diritto a richiedere il pagamento del prezzo.
Al contempo, poiché l'atto è stato stipulato in frode dei creditori dell'alienante (pure rappresentati dal curatore), l'atto non è loro opponibile e gli stessi hanno, quindi, diritto a soddisfare il proprio credito sull'immobile alienato” (pag. 12 dell'appello).
La tesi convince il Collegio.
La convince poiché, effettivamente, la posizione del curatore che agisce in giudizio può variare a seconda dell'interesse che intende far valere, e che è correlato di volta in volta alle ragioni del fallito, dei creditori e della massa fallimentare. Il curatore, quando agisce come creditore, sostituendosi alle ragioni del fallito o come avente causa di questi, si trova nella stessa posizione processuale di quest'ultimo; quando, invece, agisce per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare assume di regola la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito;
parimenti può essere parte o terzo, a seconda che impugni o no il rapporto contrattuale (Cass. civ., I, 28/05/2003, n. 8545).
Affermata, dunque, l'ammissibilità della proposizione di un'azione di tal fatta, occorre adesso verificarne la fondatezza.
A sostegno della sua impostazione, la Curatela appellante ha sostenuto:
• l'inesistenza di una e vera propria quietanza di euro 130.000,00;
• la produzione di assegno di euro 100.000,00 che non sarebbe stato riferibile al prezzo in questione, anche a fronte della previsione, nell'atto, che il pagamento sarebbe stato effettuato a seguito di erogazione del mutuo;
• in ordine all'acconto di euro 20.000,00, la produzione di assegno diverso rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita;
• in ogni caso, il mancato pagamento di euro 36.000,00. Di contro, i convenuti hanno prodotto assegno di euro 100.000,00 dell'1.12.2010, fattura del
30.11.2010 e assegno circolare del 4.10.2010.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16312).
Nella specie, i Signori e hanno allegato di avere emesso tre assegni e se CP_1 Pt_2
pagina 9 di 19 ne distinguono due, dell'importo complessivo di euro 120.000,00.
Trova pertanto applicazione il principio, opportunamente adattato alla particolare fattispecie in esame, secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione dello stesso, è onere del creditore che sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provarne l'esistenza e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tale principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile in quanto, la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e di conseguenza, che l'emissione dell'assegno era volto ad estinguere anticipatamente il debito oggetto di causa (Cass. civ.,
Sez. II, 18/02/2016, n. 3194).
Ebbene, l'assegno circolare indicato come dato in acconto è stato emesso a distanza di meno di due mesi dall'atto di compravendita, nel quale, comunque, vi è richiamo all'assegno, alla data corretta (4.10.2010), all'istituto di credito e alla filiale (MPS, filiale di Ischia Porto), con l'unica differenza del numero.
L'assegno di euro 100.000,00, a firma di , è stato emesso a distanza di pochi Parte_2 giorni dall'atto (1.12.2020 a fronte del 30.11.2010).
E spettava comunque al Curatore fornire prova univoca che le somme erano state destinate ad altri fini, prova tanto più agevole, in ragione della disponibilità di documentazione della documentazione della società fallita.
Inoltre, seppure nel contratto si richiami il mutuo, nulla esclude che il pagamento possa essere avvenuto con modalità differente, anche in ragione del fatto che, con il contratto di mutuo prodotto, del 30.11.2010, è stata concessa ai Signori e una Pt_2 CP_1 somma maggiore.
Non è vi prova tranquillizzante di tempestiva e rituale produzione di assegno che sarebbe stato emesso dalla Signora mentre non possono condurre al risultato sperato CP_1 dall'appellante i richiami alle quietanze e alle fatture.
Ed infatti, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza, rilasciata dal creditore all'atto del pagamento, quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, poiché tale confessione è valida solo se nel giudizio sono parti l'autore ed il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Conseguentemente, nel predetto giudizio, la pagina 10 di 19 quietanza è priva di effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, prova indiziaria liberamente apprezzabile dal giudice e che, in concorso con altre circostanze che ne confortino la credibilità ed attendibilità o in assenza di valide contestazioni della parte contro la quale sono prodotte in causa, possono costituire anche l'unica fonte di convincimento per il giudice stesso, purché risponda ai caratteri di idoneità, gravità e concordanza, richiesti dalla legge (Cass. civ., Sez. I, 08/03/2000, n. 2628; cfr. anche Cass. civ., I, 19/10/2017, n. 24690, secondo cui “in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo; cfr. anche Cass. civ., VI, 07/12/2021, n. 38975).
Pertanto, l'azione va accolta in parte e gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore della appellante, della somma di euro 36.000,00. Pt_3
Su quest'importo decorrono gli interessi legali dal momento della domanda fino al saldo.
2.5 e , con impugnazione incidentale, hanno censurato la Controparte_1 Parte_2 decisione nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Ebbene, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
In linea di principio si rileva che necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002,
n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
pagina 11 di 19 Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III,
05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez.
Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI -
3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ., I,
26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I
Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Di regola, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ.
Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di pagina 12 di 19 quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno
1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi
(Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II,
17/05/2010, n. 12045).
2.6 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, va detto che gli stessi vanno calati, con alcuni opportuni distinguo, alla peculiare fattispecie in esame.
Ed infatti, per ciò che riguarda la contestazione dell'eventus damni (pagine 46 – 53 dell'appello incidentale), come sostenuto dagli appellanti incidentali, va dato conto del principio a tenore del quale in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, ai fini della prova dell'eventus damni, incombe sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20764; cfr. anche Corte d'Appello Napoli, Sez. I,
Sentenza, 29/06/2023, n. 3088: “in tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato
pagina 13 di 19 dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'"eventus damni", incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori, sia il debitore fallito e, quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa, sicché, in tale evenienza, il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori”).
Nella specie, a fronte dell'esistenza di un compendio immobiliare di circa € 400.000,00 di cui era titolare il fallimento, cifra indicata da entrambe le parti - ma si veda anche relazione di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, con la quale vi è stata quantificazione complessiva di circa euro 384.000,00 - la Curatela, tra le tante, ha prodotto le seguenti domande di ammissione al passivo:
• , per un credito di € 60.914,82; nel prospetto dello stato passivo (all. Parte_4
004) si legge: “il curatore rilevato che il D.I. risulta opposto e quindi non opponibile alla massa esprime parere favorevole all'ammissione per gli importi inerenti i titoli richiamati in DI, nel dettaglio € 50.600,00 oltre alle spese di protesto pari ad €
160,99 portate dal titolo cambiario scaduto il 30/06/2008 e protestato il 02/07/2008 oltre interessi dalla scadenza ed € 10.153,83 portati da atto di surroga redatto per notaio il 14/02/2012 salvo deposito ed esibizione all'udienza degli effetti Per_1 cambiari e deposito ad integrazione dell'atto di surroga…” (cfr. anche all. 4 ter 1);
• per un credito di € 100.000,00: nel prospetto dello stato passivo si Parte_5 legge: “€ 100.000,00 proposti In Chirografo: Si propone il rigetto della sorta pari ad
€ 100.000,00 salvo deposito dell'assegno in originale presso la Cancelleria del
Tribunale di Napoli sez. Fallimentare. Non dovuti interessi salvo quantificazione degli stessi fino al fallimento. PARERE POST OSSERVAZIONI E/O
INTEGRAZIONI:lo scrivente considerato il deposito del titolo in originale esprime parere favorevole all'ammissione dell'importo indicato”; l'assegno è stato emesso in data 16.6.2008 (cfr. all. 4 ter 2);
• F.lli OT s.n.c., per un credito di € 177.163,53; nel prospetto dello stato passivo si legge: “€ 177.663,53 proposti in Chirografo: Creditore ricorrente. Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti e rilevato che il DI è stato opposto e che l'esito ha visto soccombere la fallita con ulteriore richiesta di Appello da parte della stessa
pagina 14 di 19 dichiarato inammissibile esprime parere favorevole all'ammissione per l'importo richiesto in chirografo, nel dettaglio importo portato dal PRECETTO notificato il
22/10/2013 € 174.561,84 (comprensivo si sorta spese, onorari ed interessi) €
2.601,69 per interessi dalla notifica al fallimento calcolati al tasso legale…”; il decreto ingiuntivo, di euro 131.058,27, è stato emesso in data 15.1.2010 (all. 4 ter 3);
• credito di € 68.167,41; nel prospetto dello stato passivo si Parte_6 legge: “€ 68.167,41 proposti In Chirografo: Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti esprime parere negativo all'ammissione salvo deposito presso la cancelleria del Tribunale sez. Fallimentare degli effetti oggetto dei due atti di surrogazione. In ogni caso non dovuti interessi ulteriori e successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento, non dovute competenze e onorari giusto art. 93 L.F. comma II. non dovute spese vive perché non quantificate. PARERE POST
INTEGRAZIONE: lo scrivente a seguito del deposito degli effetti esprime parere favorevole all'ammissione degli importi indicati”; si tratta di credito in surrogazione ammesso e che rinviene origine in cambiale di euro 50.600,00 del 30.4.2008 e protestata in data 2.7.2018, nonché in assegno (all. 4 ter 5); Par
• , per un credito di € 113.582,37; nel prospetto dello stato passivo si Parte_7 legge: “€ 113.582,37 proposti In Chirografo: Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti esprime parere negativo all'ammissione salvo deposito degli effetti oggetto degli atti di surroga presso la cancelleria del Tribunale sez.
Fallimentare. Non dovute spese vive relative alla domanda di insinuazione salvo quantificazione delle stesse. In ogni caso non dovuti interessi oltre il fallimento, non dovuti onorari e competenza legali per domanda di insinuazione e successiva attività giusto art. 93 L.F. comma II. PARERE POST INTEGRAZIONI E/O OSSERVAZIONI: il curatore a seguito dell'integrazione esprime parere favorevole all'ammissione degli importi indicati”; si tratta di credito in surrogazione ammesso e che rinviene origine in cambiali di € 50.600,00 e di € 40.480,00, emesse il 30/04/2008 e protestate il
17.7.2008, nonché in assegno (all. 4 ter 6);
• Ischia Sorgel Food., per un credito di € 76.055,68; nel prospetto dello stato passivo si legge: “€ 76.055,68 proposti In Chirografo: Lo scrivente, rilevato che l'importo complessivo richiesto non corrisponde alla somma delle singole voci e che esaminata la documentazione agli atti non ha rinvenuto ulteriori elementi determina la domanda in € 78.055,68. Inoltre, lo scrivente rileva, altresì, che non risulta inviata copia e/o depositati gli originali dei titoli richiamati in decreto. In definitiva lo scrivente esprime parere favorevole all'ammissione per gli importi liquidati in D.I. (notificato il 14/06/2012 e reso esecutivo l'11/01/2013) di cui € 66.500,00 per sorta effetti, €
8.092,68 per interessi dalle singole scadenze ed € 1.463,00 per spese. Non dovute
pagina 15 di 19 ulteriori spese di domanda”; si tratta di credito nascente da decreto ingiuntivo del
7.5.2012, per euro 66.500,00 in cui si richiamano assegni emessi nell'anno 2008 (all.
4 ter 8);
L'importo dei crediti ammonta all'incirca ad euro 595.882,05 (non occorre verificare il credito di Equitalia, per il quale emergono elementi contrastanti, così come per quello della
EVI – Energia Verde ed Idrica, indicati dalla Curatela), per cui il requisito dell'eventus damni può reputarsi dimostrato, stante la maggiore difficoltà di esazione dei crediti, e tenuto conto anche delle vendite successivamente stipulate, per come documentato dalla Curatela, di importo complessivo di circa euro 155.000,00.
In altri termini, a fronte di una posta debitoria di tale entità, all'importo di euro 384.000, peraltro tenendo conto del lotto 2 (per euro 110.000) delle c.d. aree condominiali, si dovrebbe aggiungere quello di euro 155.000,00, per un totale di euro 539.000,00, dunque inferiore a quello di euro 595.882,05.
Sono stati considerati gli accessori in quanto espressione di naturale effetto della sorte capitale non pagata, ma la valutazione non muterebbe a prendere in esame la sola sorta capitale, alla quale comunque occorrerebbe aggiungere la corposa posta, a titolo di interessi, quantomeno fino alla data della stipula del novembre 2010.
Anche in questo caso il serio rischio del soddisfacimento dei creditori è comunque evidente.
Inoltre, e in maniera dirimente, nella specie rileva comunque la diminuzione della garanzia, non altro.
In altre parole, non occorre che il credito ammesso al passivo sia superiore perché si ingeneri il rischio del soddisfacimento integrale dei creditori, potendo quest'ultimo aversi anche in caso di modifica della situazione patrimoniale.
Si è già detto, poi, che il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369, citate).
Secondo parte appellante incidentale, “nessuna attenzione ha ricevuto il “quantomeno bizzarro” atteggiamento di controparte, la quale, al fine di affannarsi a dimostrare la bontà della propria tesi, riportava i dati delle compravendite successive che ha poi impugnato;
anche un cieco, infatti, avrebbe rilevato che i valori di quegli atti erano assolutamente non congrui rispetto ai valori effettivi. Neppure l'eccezione sollevata dagli odierni esponenti e relativa alla circostanza che dalla documentazione depositata emerge che quasi l'intero passivo fallimentare afferisce a crediti sorti e/o, comunque, accertati in epoca successiva la compravendita per cui è causa ha ricevuto alcuna considerazione da parte dell'Autorità
Giudicante” (cfr. pag. 52).
Ebbene, anche a volere aderire alla tesi degli istanti, la stessa attività posta in essere dalla pagina 16 di 19 Curatela certifica vieppiù il danno subito dai creditori per effetto di vendite in serie ad un prezzo eventualmente inferiore.
Non era dunque necessario alcun approfondimento istruttorio tecnico (pagine da 53 a 56 dell'appello incidentale).
Quanto poi all'elemento soggettivo (pagine da 56 a 66 dell'impugnazione), che deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, questo si identifica con la consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica e non con la generica prova della conoscenza dello stato di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/07/2024, n. 20670).
Si tratta, cioè, di applicare i generali criteri posti dall'art. 2901 cc: “in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 cod. civ.; Cass. 36033/2021) fosse conferente non la conoscenza dello stato di insolvenza (che viene in rilievo, invece, per l'accoglimento dell'azione introdotta ex art.
67 L.Fall.), bensì il ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 2901 cod. civ., cosicché la mancata conoscenza di un'eventuale condizione di insolvenza non assumeva alcun rilievo al fine di verificare se l'atto di disposizione del patrimonio avesse arreca.to pregiudizio alle ragioni dei creditori” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/08/2025, n. 23120).
Si è già visto, poi, come sia sufficiente, in tali casi la “semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, citate).
Ciò posto, sarebbe bastata semplice ispezione ipotecaria da cui desumere pignoramento trascritto in data 06/11/2008 (formalità n. 34 dell'allegato 7 della produzione della Curatela), cancellato solo in data 11.7.2012, mentre è irrilevante la circostanza che la formalità non era riferita al bene in esame, stante la valutazione della conoscenza o della conoscibilità della potenziale lesività dell'atto che è richiesta ai fini previsti dall'art. 2901 cc.
Si è già detto, inoltre, di protesti, non solo richiamati nei vari atti allegati alle domande di insinuazione, ma anche documentati, tra cui;
• cambiale protestata in data 2.7.2008 (all. 4 ter 5);
• assegno protestato in data 20.6.2008 (all. 4 ter. 2);
• cambiale protestata in data 17.7.2008 (all. 4 ter 6);
• cambiale protestata in data 17.7.2008 (all. 4 ter 6);
pagina 17 di 19 Insomma, i riferiti elementi, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere esistente anche il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 cc e a rigettare anche questo motivo di impugnazione.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
4. Le spese
4.1 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM
55/14 e successive modifiche.
Nondimeno, la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, fondata sulla soccombenza dei convenuti, può comunque essere confermata, potendo limitarsi il Collegio liquidare quelle del secondo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, la statuizione va emessa nei riguardi di CP_1
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 11474 del 31.12.2019, emessa nel procedimento n. 31498/2015 dal Tribunale di
Napoli, così provvede:
• dispone la correzione della sentenza nel senso che, in luogo di “dichiara inefficace nei confronti del fallimento l'atto per Parte_1 scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui
[...] in bonis vendeva a e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo
Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 62”, deve intendersi
pagina 18 di 19 “dichiara inefficace nei confronti del fallimento Parte_1
'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui
[...] in bonis vendeva a e Parte_1 Parte_2 [...]
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, CP_1 riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 ed il lastrico solare di cui al f. 15, p.lla 95 sub 62”, oltre al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio”, secondo le previsioni contenute nell'atto, nonché a “una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto””;
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto:
➢ condanna e al rilascio, in favore della Controparte_1 Parte_2
Curatela, dell'immobile indicato nel primo capo della presente sentenza;
➢ condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_2 pagamento, in favore della Curatela, della somma di euro 36.000,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, cc, dal momento della domanda fino al soddisfo;
• rigetta, per il resto, l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.228,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere e Controparte_1 Parte_2
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831/2020 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 11474 del 31.12.2019, emessa nel procedimento n. 31498/2015 dal Tribunale di Napoli - vertente
tra
(n. 209/2014 del Tribunale Parte_1 di Napoli – C.F. , in persona del Curatore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocato Caterina Orditura, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Scarlatti, n. 88; appellante/appellato incidentale nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Barbieri, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casamicciola Terme, Via
Castiglione, n.33; appellati/appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellato incidentale: come da note di trattazione scritta;
Per gli appellati/appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione spedito il 27/11/2015, la Parte_3 conveniva in giudizio e ,
[...] Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 19 esponendo che: a) con scrittura privata del 30/11/2010, autenticata nelle firme dal Notaio
e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 10/12/2010 ai Persona_1 nn. 53782/36359, la aveva venduto a Parte_1 [...]
e , pro indiviso e in parti uguali tra loro, la piena proprietà CP_1 Parte_2 del bene immobile sito in Barano d'Ischia (NA), nel complesso residenziale alla contrada
“Toccaneto”, distinto in catasto al foglio 15 particella 95 sub 58 l'appartamento, e al foglio
15, part.lla 95, sub 62, il lastrico solare;
b) nella vendita erano compresi sia il diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta del complesso edilizio da individuarsi in loco, sia una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento; c) nell'atto le parti avevano dichiarato che il prezzo di € 150.000,00 oltre IVA, sarebbe stato pagato, quanto ad € 20.000,00, a mezzo assegno circolare emesso dalla MPS il 04/10/2010, di cui non veniva specificato il beneficiario, nonché il saldo, di € 130.000,00, a mezzo di un mutuo da stipularsi in epoca successiva (nulla si diceva del pagamento dell'IVA); d) al momento della compravendita, ed anche da lungo tempo prima, la si era Parte_1 trovata in stato di insolvenza, posto che nel 2009 erano stati apposti i sigilli sull'intero complesso, non erano stati pagati i debiti (dallo stato passivo si era rilevato che al 2010 la debitoria era stata di circa 800.000,00) ed erano stati elevati protesti;
i conti correnti erano stati chiusi da tempo e la società aveva venduto la quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare, per cui non restava che vendere gli ultimi cespiti al fine di sottrarre ogni bene ai creditori sociali;
e) in ordine alla vendita oggetto di causa, alcun pagamento era stato effettuato in favore della atteso che l'acconto era stato pagato in favore di terzo Pt_1 estraneo alla società, mentre il saldo di € 130.000,00 non era mai stato pagato o, comunque, non lo era stato in favore della società venditrice;
f) la peculiarità delle circostanze,
l'esistenza dei sigilli (rimossi e poi apposti nel 2011 dopo la compravendita), la falsa dichiarazione che l'immobile fosse completato, il ben noto stato di dissesto, i protesti, il mancato trasferimento della residenza in loco, il pagamento di somme in favore di un terzo estraneo alla società, rendevano palese il fatto che gli acquirenti fossero partecipi del progetto fraudolento del socio accomandatario della ricevendone il vantaggio di Pt_1 acquistare con una cifra modesta un immobile di ben più consistente valore;
g) gli acquirenti erano in ogni caso obbligati all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, ossia al pagamento della somma di € 156.000,00 (comprensiva della somma quietanzata di € 20.000,00 asseritamente versata al momento della stipula).
Dunque, secondo la Curatela, il contratto era affetto da simulazione riferita alla quietanza dell'acconto di € 20.000,00, posto che l'assegno circolare richiamato in atti era risultato intestato e negoziato da soggetto estraneo alla società.
Inoltre, per parte attrice sussistevano i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
pagina 2 di 19 La Curatela chiedeva: “1) accertare la simulazione assoluta della quietanza di pagamento della somma di € 20.000,00 contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firme dal
Notaio il 30/11/2010 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_1
Napoli 2 il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359; 2) accertare che il prezzo della compravendita sopra indicato non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di € 156.000,00 oltre interessi dalla stipula dell'atto; 3) in ogni caso dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio il 30/11/2010 e trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359 [con cui la
[...] ha venduto a e la piena Parte_1 Controparte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito nel comune di Barano d'Ischia (NA), nel complesso residenziale alla contrada “Toccaneto”, con accesso da via Angelo Migliaccio 145: appartamento al piano terra, interno 43, composto da 4,5 vani catastali con la proprietà esclusiva del lastrico solare soprastante;
confinante con interno 42, con stradina di proprietà della società venditrice da due lati, salvo se altri;
in catasto al foglio 15 particella 95 sub 58, Via Angelo
Migliaccio P.T int. 43, ZC 1, Ctg A/2, Cl. 5, v. 4,5, r.c. € 404,39 l'appartamento, e il lastrico solare al foglio 15, part.lla 95, sub 62; comprensivo del diritto di parcheggiare un'autovettura nell'aera cortilizia scoperta del complesso edilizio da individuarsi in loco nonché di una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento] è inefficace e non
è opponibile al fallimento della di 4) condannare i Parte_1 Parte_1 convenuti alla restituzione ed al rilascio in favore della attrice dell'immobile Pt_3 oggetto della citata compravendita come sopra descritto, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dalla notifica del presente atto;
5) ordinare al Conservatori dei RR.II. di competenza di trascrivere ed annotare la emananda sentenza a margine (o in calce) della trascrizione del presente atto di citazione, nonché a margine (od in calce) della trascrizione dell'atto impugnato;
6) con vittoria di spese e competenze”.
Si costituivano i convenuti, contestando l'avverso dedotto. eccepiva altresì la prescrizione dell'azione. Controparte_1
1.2 All'esito, il Tribunale così ha provveduto: “
1. dichiara inefficace nei confronti del
l'atto per scrittura privata autenticata Parte_1 del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui in bonis Parte_1 Parte_1 vendeva a e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Parte_2 Controparte_1
Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 62;
2. condanna e al pagamento delle spese di giudizio in Parte_2 Controparte_1 favore dell'erario, che si liquidano in euro 20.000 per onorario ed euro 759 per spese oltre
pagina 3 di 19 s.g., IVA e CPA;
3. autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la presente sentenza.”
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 19.2.2020, la Curatela ha promosso appello, costituendosi in data 29.2.2020.
L'appellante principale, in primo luogo, ha avanzato due istanze di correzione di errori materiali esistenti nell'indicazione dei beni oggetto di revoca (pagine da 5 a 7 dell'impugnazione), in ogni caso considerandoli quali motivi di appello.
La Curatela ha poi censurato la decisione del Tribunale di disattendere la richiesta di rilascio del bene e di riconoscimento dell'indennità di occupazione, mentre, con altro motivo, ha contestato quella di negare la richiesta di pagamento del prezzo, sia dell'acconto che del saldo.
L'istante ha chiesto, oltre la correzione della sentenza, “1) (subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di correzione del II errore materiale) accertare e dichiarare che tra i diritti oggetto dell'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il
10.12.10, la cui cessione deve ritenersi inopponibile (ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.) alla curatela del fallimento Parte_1 rientrano il diritto di parcheggiare una autovettura nell'area cortilizia scoperta del
[...] complesso e la proprietà della cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto. 2) condannare i convenuti alla restituzione ed al rilascio, in favore della Pt_3 attrice, degli immobili oggetto della citata compravendita, nonché al pagamento delle indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione instaurativo del giudizio di primo grado;
3) accertata la simulazione assoluta della quietanza di pagamento della somma di € 20.000,00 contenuta nell'atto di compravendita autenticato nelle firma dal notaio il 30/11/2010 e trascritto Persona_1 nei RR. II. il 10/12/2010 ai nn. 53782/36359 ed accertato che il prezzo della compravendita sopra indicata non è stato pagato al venditore, neanche indirettamente, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 156.000,00, o in subordine, quantomeno, della somma di € 36.000,00 (il cui versamento è rimasto del tutto sfornito di prova) oltre interessi dalla stipula dell'atto; 4) con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
1.4 A fronte della prima udienza del 26.5.2020 fissata in citazione, successivamente rinviata all'udienza del 25.11.2020 per effetto delle disposizioni emergenziali COVID, con atto del
4.11.2020 si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale volto a negare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, nonché a sostenere, per la posizione di la prescrizione Controparte_1 dell'azione.
Gli appellanti incidentali hanno chiesto: “riformare, annullare e revocare l'appellata
pagina 4 di 19 sentenza n. 11474/19 del Tribunale di Napoli, XI Sezione civile e, per l'effetto, accertare e dichiarare prescritte (quantomeno in relazione a ), inammissibili, Controparte_1 improponibili, improcedibili ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto di ogni domanda, comunque non provata, formulata dal
[...]
con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 nonché con il conseguente atto di appello…”.
2. Il merito
2.1 Logicamente preliminare si reputa il motivo di appello incidentale inerente alla mancata valutazione dell'eccezione di prescrizione (pagine da 43 a 46 della comparsa di costituzione dei Signori e . Pt_2 CP_1
L'atto di compravendita è del 30/11/2010 ed è stato trascritto il 10.12.2010.
Ebbene, la Curatela ha tentato una prima notifica con spedizione dell'atto in data 27.11.2015, presuntivamente non andata a buon fine, e ha poi riattivato il procedimento di notificazione con ulteriori spedizioni, sia in data 4.12.2015 che in data 23.12.2015.
E sembrano ultimati due procedimenti di notifica, uno ex art. 143 cpc e l'altro ex art. 140 cpc, anche se non perfettamente leggibili.
Per ciò che riguarda il primo, anche a considerare i successivi venti giorni previsti dalla norma, per il definitivo perfezionamento si avrebbe il 12.1.2016, che è poi, del resto, la data indicata dalla stessa Signora nella sua comparsa di costituzione. CP_1
Negli atti della Curatela vi è anche avviso ex art. 140 cpc, con numero cronologico 485 e con indicazione della raccomandata n. 76689589366-8 (nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, a pag. 5, si legge: “il 23/12 lo scrivente difensore chiese che l'atto fosse notificato ex art. 143 cpc siccome da certificato di residenza la risultava CP_1 residente nel luogo dove non era stato recapitato l'avviso, ma l'ufficiale giudiziario eseguì nuovamente la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. e, questa volta, la raccomandata informativa venne restituita per compiuta giacenza non essendo la andata a CP_1 ritirarla all'ufficio postale”).
Anche dalla produzione della convenuta si evincono due procedimenti di notifica della citazione, che recano indicazione, a penna, dell'originaria data di spedizione del 27.11.2015 e in ogni caso del timbro di spedizione del 4.12.2015: uno ex art. 143 cpc, l'altro ex art. 140 cpc e con richiamo sia al numero cronologico 485, sia alla raccomandata n. 76689589366-8; in quest'ultimo vi è anche perfezionamento della notifica in data Parte_2
27.11.2015. Già tali considerazioni appaiono dirimenti circa la correttezza della notifica.
In ogni caso, però, non occorre ulteriore approfondimento tematico, posto che la predetta
[...] si è costituita, per cui, a volere considerare sia la notifica, sia la costituzione, il CP_1 termine cui ancorare l'interruzione della prescrizione è il 27.11.2015 (o al più del 4.12.2015),
a fronte della trascrizione dell'atto in data 10.12.2010.
pagina 5 di 19 Ed infatti, in tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art.
291 c.p.c. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329).
Va adesso fatta applicazione di due principi.
A tenore del primo, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/02/2023, n. 4049).
In forza del secondo, espresso sempre in tema di azione revocatoria, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/02/2025, n. 4193).
Ed infatti, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/06/2025, n. 17477).
Dunque, il primo motivo di appello incidentale, fondato sulla deduzione della non correttezza della decisione di avere esteso al litisconsorte gli effetti dell'interruzione deve essere rigettata anche per la motivazione qui resa che si integra a quella di primo grado in forza di orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., III;
25/09/2009, n. 29652, Cass.
pagina 6 di 19 civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
2.2 Il primo motivo di appello principale, sub specie richiesta di correzione, è fondato, posto che, effettivamente, oggetto dell'atto di compravendita dichiarata inefficace non sono due appartamenti, ma un appartamento e un lastrico solare.
E va accolta la richiesta di ulteriore correzione con riguardo al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio …” nonché - “di una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto”, come previsto nell'atto.
La sentenza va quindi corretta nel senso che, in luogo di “dichiara inefficace nei confronti del fallimento l'atto per scrittura privata Parte_1 autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui Parte_1
n bonis vendeva a e l'appartamento sito in Barano
[...] Parte_2 Controparte_1
(NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f.
15, p.lla 95 sub 62”, deve intendersi “dichiara inefficace nei confronti del fallimento
l'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, Parte_1 trascritta il 10.12.10, con cui in bonis vendeva a Parte_1
e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Parte_2 Controparte_1
Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 ed il lastrico solare di cui al f.
15, p.lla 95 sub 62”, oltre al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio”, secondo le previsioni contenute nell'atto, nonché a “una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto””.
2.3 E' fondato anche il secondo motivo, quantomeno nella parte in cui si è censurata la mancata condanna al rilascio dell'immobile oggetto di revoca.
Vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “altrettanto vale per il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli art. 66 l.f., 2901 e 2902 c.c.”) – che contesta la conferma del capo di condanna del convenuto al trasferimento, in favore della curatela attrice, «del bene immobile assegnato in esecuzione dell'atto di scissione», sul rilievo che
l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare «non determina alcun effetto restitutorio, né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale». Trascura il ricorrente che la condanna alla restituzione del bene in questione non ne comporta il paventato «rientro nel patrimonio del debitore alienante» (in questo caso la società fallita), e nemmeno un effetto traslativo in favore della massa dei creditori (Cass. 17590/2005) ma solo – e appunto – il suo assoggettamento alla procedura fallimentare, notoriamente assimilabile ad una procedura esecutiva collettiva, e dunque al solo scopo di reintegrare la garanzia ex art. 2740 c.c. nei
pagina 7 di 19 confronti della (e limitatamente alla) massa dei creditori concorsuali (Cass. 9584/2015), rispetto al cui interesse il bene «viene in considerazione soltanto per il suo valore» (Cass.
26041/2013). La ratio decidendi non è stata dunque colta, essendo evidente che i giudici di merito hanno inteso non già negare che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» (per tutte, Cass. Sez. U,
12476/2020), bensì riaffermare, sulla scorta di un consolidato e mai smentito indirizzo nomofilattico, che l'accoglimento della domanda revocatoria fallimentare comporta il
“recupero” del bene nell'orbita fallimentare, proprio in vista della sua liquidazione concorsuale a vantaggio della massa dei creditori. Tanto che solo quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione concorsuale diviene impossibile (perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, o perché la domanda revocatoria è stata proposta dopo il fallimento del debitore convenuto), la reintegrazione dei creditori si realizza in via sostitutiva «per equivalente pecuniario» (Cass., Sez. U., cit.; cfr. da ultimo Cass.
34214/2023, ove vengono messe in risalto le peculiarità della procedura fallimentare che giustificano i maggiori poteri conseguenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66
l.fall. rispetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con specifico riferimento alla facoltà del curatore fallimentare di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato). In altri termini, la condanna alla restituzione dell'immobile alla curatela fallimentare della società scissa non incide sulla validità del “trasferimento” alla società risultante dalla scissione, ma
è esclusivamente funzionale a consentire la soddisfazione dei creditori della prima, secondo le regole della concorsualità” (Cass. civ., I, 12.8.2025, n. 23122).
Il motivo va pertanto accolto e gli appellati vanno condannati al rilascio, in favore della
Curatela, dell'immobile in questione.
Tuttavia, proprio la precisazione contenuta nella pronuncia appena richiamata rende avvertiti che, in mancanza di qualunque trasferimento in favore della Curatela, quest'ultima non possa rivendicare alcuna indennità di occupazione.
Il richiamo alla pronuncia 6991/2007, operato con l'impugnazione, non coglie nel segno, essendo questa relativa all'accertamento, in favore della Curatela, ed a seguito di accoglimento di azione diversa ex art. 67 legge fallimentare, del diritto a pretendere l'adempimento di un'obbligazione restitutoria, che richiede presupposti diversi da quelli dell'indennità di occupazione.
Il secondo motivo di appello, in questa parte, va quindi rigettato.
2.4 Con il terzo motivo il ha contestato la decisione di non considerare Parte_1 ammissibile la proposizione di azione di adempimento, in ragione della contemporanea promozione anche di un'azione revocatoria: “ad ingenerare l'errore è stato il cumulo, nella
pagina 8 di 19 medesima persona del curatore, della rappresentanza sia della società che della massa dei creditori sociali. Ed è a partire da questa preliminare considerazione che avrebbero dovuto essere interpretate le domande proposte. Poiché l'accoglimento della revocatoria non inficia la validità dell'atto impugnato, le obbligazioni nascenti dallo stesso (ed in particolare il pagamento del prezzo) restano ferme (così come resta ferma la proprietà in capo all'acquirente) e, dunque, la società venditrice (ora rappresentata dal curatore fallimentare) ha diritto a richiedere il pagamento del prezzo.
Al contempo, poiché l'atto è stato stipulato in frode dei creditori dell'alienante (pure rappresentati dal curatore), l'atto non è loro opponibile e gli stessi hanno, quindi, diritto a soddisfare il proprio credito sull'immobile alienato” (pag. 12 dell'appello).
La tesi convince il Collegio.
La convince poiché, effettivamente, la posizione del curatore che agisce in giudizio può variare a seconda dell'interesse che intende far valere, e che è correlato di volta in volta alle ragioni del fallito, dei creditori e della massa fallimentare. Il curatore, quando agisce come creditore, sostituendosi alle ragioni del fallito o come avente causa di questi, si trova nella stessa posizione processuale di quest'ultimo; quando, invece, agisce per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare assume di regola la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito;
parimenti può essere parte o terzo, a seconda che impugni o no il rapporto contrattuale (Cass. civ., I, 28/05/2003, n. 8545).
Affermata, dunque, l'ammissibilità della proposizione di un'azione di tal fatta, occorre adesso verificarne la fondatezza.
A sostegno della sua impostazione, la Curatela appellante ha sostenuto:
• l'inesistenza di una e vera propria quietanza di euro 130.000,00;
• la produzione di assegno di euro 100.000,00 che non sarebbe stato riferibile al prezzo in questione, anche a fronte della previsione, nell'atto, che il pagamento sarebbe stato effettuato a seguito di erogazione del mutuo;
• in ordine all'acconto di euro 20.000,00, la produzione di assegno diverso rispetto a quello indicato nell'atto di compravendita;
• in ogni caso, il mancato pagamento di euro 36.000,00. Di contro, i convenuti hanno prodotto assegno di euro 100.000,00 dell'1.12.2010, fattura del
30.11.2010 e assegno circolare del 4.10.2010.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16312).
Nella specie, i Signori e hanno allegato di avere emesso tre assegni e se CP_1 Pt_2
pagina 9 di 19 ne distinguono due, dell'importo complessivo di euro 120.000,00.
Trova pertanto applicazione il principio, opportunamente adattato alla particolare fattispecie in esame, secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione dello stesso, è onere del creditore che sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provarne l'esistenza e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tale principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile in quanto, la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo, pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e di conseguenza, che l'emissione dell'assegno era volto ad estinguere anticipatamente il debito oggetto di causa (Cass. civ.,
Sez. II, 18/02/2016, n. 3194).
Ebbene, l'assegno circolare indicato come dato in acconto è stato emesso a distanza di meno di due mesi dall'atto di compravendita, nel quale, comunque, vi è richiamo all'assegno, alla data corretta (4.10.2010), all'istituto di credito e alla filiale (MPS, filiale di Ischia Porto), con l'unica differenza del numero.
L'assegno di euro 100.000,00, a firma di , è stato emesso a distanza di pochi Parte_2 giorni dall'atto (1.12.2020 a fronte del 30.11.2010).
E spettava comunque al Curatore fornire prova univoca che le somme erano state destinate ad altri fini, prova tanto più agevole, in ragione della disponibilità di documentazione della documentazione della società fallita.
Inoltre, seppure nel contratto si richiami il mutuo, nulla esclude che il pagamento possa essere avvenuto con modalità differente, anche in ragione del fatto che, con il contratto di mutuo prodotto, del 30.11.2010, è stata concessa ai Signori e una Pt_2 CP_1 somma maggiore.
Non è vi prova tranquillizzante di tempestiva e rituale produzione di assegno che sarebbe stato emesso dalla Signora mentre non possono condurre al risultato sperato CP_1 dall'appellante i richiami alle quietanze e alle fatture.
Ed infatti, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza, rilasciata dal creditore all'atto del pagamento, quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, poiché tale confessione è valida solo se nel giudizio sono parti l'autore ed il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Conseguentemente, nel predetto giudizio, la pagina 10 di 19 quietanza è priva di effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, prova indiziaria liberamente apprezzabile dal giudice e che, in concorso con altre circostanze che ne confortino la credibilità ed attendibilità o in assenza di valide contestazioni della parte contro la quale sono prodotte in causa, possono costituire anche l'unica fonte di convincimento per il giudice stesso, purché risponda ai caratteri di idoneità, gravità e concordanza, richiesti dalla legge (Cass. civ., Sez. I, 08/03/2000, n. 2628; cfr. anche Cass. civ., I, 19/10/2017, n. 24690, secondo cui “in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo; cfr. anche Cass. civ., VI, 07/12/2021, n. 38975).
Pertanto, l'azione va accolta in parte e gli appellati vanno condannati al pagamento, in favore della appellante, della somma di euro 36.000,00. Pt_3
Su quest'importo decorrono gli interessi legali dal momento della domanda fino al saldo.
2.5 e , con impugnazione incidentale, hanno censurato la Controparte_1 Parte_2 decisione nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Ebbene, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
In linea di principio si rileva che necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002,
n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
pagina 11 di 19 Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III,
05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez.
Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI -
3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ., I,
26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I
Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Di regola, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ.
Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di pagina 12 di 19 quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno
1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi
(Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo specifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II,
17/05/2010, n. 12045).
2.6 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, va detto che gli stessi vanno calati, con alcuni opportuni distinguo, alla peculiare fattispecie in esame.
Ed infatti, per ciò che riguarda la contestazione dell'eventus damni (pagine 46 – 53 dell'appello incidentale), come sostenuto dagli appellanti incidentali, va dato conto del principio a tenore del quale in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, ai fini della prova dell'eventus damni, incombe sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20764; cfr. anche Corte d'Appello Napoli, Sez. I,
Sentenza, 29/06/2023, n. 3088: “in tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato
pagina 13 di 19 dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'"eventus damni", incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori, sia il debitore fallito e, quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa, sicché, in tale evenienza, il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori”).
Nella specie, a fronte dell'esistenza di un compendio immobiliare di circa € 400.000,00 di cui era titolare il fallimento, cifra indicata da entrambe le parti - ma si veda anche relazione di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, con la quale vi è stata quantificazione complessiva di circa euro 384.000,00 - la Curatela, tra le tante, ha prodotto le seguenti domande di ammissione al passivo:
• , per un credito di € 60.914,82; nel prospetto dello stato passivo (all. Parte_4
004) si legge: “il curatore rilevato che il D.I. risulta opposto e quindi non opponibile alla massa esprime parere favorevole all'ammissione per gli importi inerenti i titoli richiamati in DI, nel dettaglio € 50.600,00 oltre alle spese di protesto pari ad €
160,99 portate dal titolo cambiario scaduto il 30/06/2008 e protestato il 02/07/2008 oltre interessi dalla scadenza ed € 10.153,83 portati da atto di surroga redatto per notaio il 14/02/2012 salvo deposito ed esibizione all'udienza degli effetti Per_1 cambiari e deposito ad integrazione dell'atto di surroga…” (cfr. anche all. 4 ter 1);
• per un credito di € 100.000,00: nel prospetto dello stato passivo si Parte_5 legge: “€ 100.000,00 proposti In Chirografo: Si propone il rigetto della sorta pari ad
€ 100.000,00 salvo deposito dell'assegno in originale presso la Cancelleria del
Tribunale di Napoli sez. Fallimentare. Non dovuti interessi salvo quantificazione degli stessi fino al fallimento. PARERE POST OSSERVAZIONI E/O
INTEGRAZIONI:lo scrivente considerato il deposito del titolo in originale esprime parere favorevole all'ammissione dell'importo indicato”; l'assegno è stato emesso in data 16.6.2008 (cfr. all. 4 ter 2);
• F.lli OT s.n.c., per un credito di € 177.163,53; nel prospetto dello stato passivo si legge: “€ 177.663,53 proposti in Chirografo: Creditore ricorrente. Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti e rilevato che il DI è stato opposto e che l'esito ha visto soccombere la fallita con ulteriore richiesta di Appello da parte della stessa
pagina 14 di 19 dichiarato inammissibile esprime parere favorevole all'ammissione per l'importo richiesto in chirografo, nel dettaglio importo portato dal PRECETTO notificato il
22/10/2013 € 174.561,84 (comprensivo si sorta spese, onorari ed interessi) €
2.601,69 per interessi dalla notifica al fallimento calcolati al tasso legale…”; il decreto ingiuntivo, di euro 131.058,27, è stato emesso in data 15.1.2010 (all. 4 ter 3);
• credito di € 68.167,41; nel prospetto dello stato passivo si Parte_6 legge: “€ 68.167,41 proposti In Chirografo: Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti esprime parere negativo all'ammissione salvo deposito presso la cancelleria del Tribunale sez. Fallimentare degli effetti oggetto dei due atti di surrogazione. In ogni caso non dovuti interessi ulteriori e successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento, non dovute competenze e onorari giusto art. 93 L.F. comma II. non dovute spese vive perché non quantificate. PARERE POST
INTEGRAZIONE: lo scrivente a seguito del deposito degli effetti esprime parere favorevole all'ammissione degli importi indicati”; si tratta di credito in surrogazione ammesso e che rinviene origine in cambiale di euro 50.600,00 del 30.4.2008 e protestata in data 2.7.2018, nonché in assegno (all. 4 ter 5); Par
• , per un credito di € 113.582,37; nel prospetto dello stato passivo si Parte_7 legge: “€ 113.582,37 proposti In Chirografo: Lo scrivente esaminata la documentazione agli atti esprime parere negativo all'ammissione salvo deposito degli effetti oggetto degli atti di surroga presso la cancelleria del Tribunale sez.
Fallimentare. Non dovute spese vive relative alla domanda di insinuazione salvo quantificazione delle stesse. In ogni caso non dovuti interessi oltre il fallimento, non dovuti onorari e competenza legali per domanda di insinuazione e successiva attività giusto art. 93 L.F. comma II. PARERE POST INTEGRAZIONI E/O OSSERVAZIONI: il curatore a seguito dell'integrazione esprime parere favorevole all'ammissione degli importi indicati”; si tratta di credito in surrogazione ammesso e che rinviene origine in cambiali di € 50.600,00 e di € 40.480,00, emesse il 30/04/2008 e protestate il
17.7.2008, nonché in assegno (all. 4 ter 6);
• Ischia Sorgel Food., per un credito di € 76.055,68; nel prospetto dello stato passivo si legge: “€ 76.055,68 proposti In Chirografo: Lo scrivente, rilevato che l'importo complessivo richiesto non corrisponde alla somma delle singole voci e che esaminata la documentazione agli atti non ha rinvenuto ulteriori elementi determina la domanda in € 78.055,68. Inoltre, lo scrivente rileva, altresì, che non risulta inviata copia e/o depositati gli originali dei titoli richiamati in decreto. In definitiva lo scrivente esprime parere favorevole all'ammissione per gli importi liquidati in D.I. (notificato il 14/06/2012 e reso esecutivo l'11/01/2013) di cui € 66.500,00 per sorta effetti, €
8.092,68 per interessi dalle singole scadenze ed € 1.463,00 per spese. Non dovute
pagina 15 di 19 ulteriori spese di domanda”; si tratta di credito nascente da decreto ingiuntivo del
7.5.2012, per euro 66.500,00 in cui si richiamano assegni emessi nell'anno 2008 (all.
4 ter 8);
L'importo dei crediti ammonta all'incirca ad euro 595.882,05 (non occorre verificare il credito di Equitalia, per il quale emergono elementi contrastanti, così come per quello della
EVI – Energia Verde ed Idrica, indicati dalla Curatela), per cui il requisito dell'eventus damni può reputarsi dimostrato, stante la maggiore difficoltà di esazione dei crediti, e tenuto conto anche delle vendite successivamente stipulate, per come documentato dalla Curatela, di importo complessivo di circa euro 155.000,00.
In altri termini, a fronte di una posta debitoria di tale entità, all'importo di euro 384.000, peraltro tenendo conto del lotto 2 (per euro 110.000) delle c.d. aree condominiali, si dovrebbe aggiungere quello di euro 155.000,00, per un totale di euro 539.000,00, dunque inferiore a quello di euro 595.882,05.
Sono stati considerati gli accessori in quanto espressione di naturale effetto della sorte capitale non pagata, ma la valutazione non muterebbe a prendere in esame la sola sorta capitale, alla quale comunque occorrerebbe aggiungere la corposa posta, a titolo di interessi, quantomeno fino alla data della stipula del novembre 2010.
Anche in questo caso il serio rischio del soddisfacimento dei creditori è comunque evidente.
Inoltre, e in maniera dirimente, nella specie rileva comunque la diminuzione della garanzia, non altro.
In altre parole, non occorre che il credito ammesso al passivo sia superiore perché si ingeneri il rischio del soddisfacimento integrale dei creditori, potendo quest'ultimo aversi anche in caso di modifica della situazione patrimoniale.
Si è già detto, poi, che il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369, citate).
Secondo parte appellante incidentale, “nessuna attenzione ha ricevuto il “quantomeno bizzarro” atteggiamento di controparte, la quale, al fine di affannarsi a dimostrare la bontà della propria tesi, riportava i dati delle compravendite successive che ha poi impugnato;
anche un cieco, infatti, avrebbe rilevato che i valori di quegli atti erano assolutamente non congrui rispetto ai valori effettivi. Neppure l'eccezione sollevata dagli odierni esponenti e relativa alla circostanza che dalla documentazione depositata emerge che quasi l'intero passivo fallimentare afferisce a crediti sorti e/o, comunque, accertati in epoca successiva la compravendita per cui è causa ha ricevuto alcuna considerazione da parte dell'Autorità
Giudicante” (cfr. pag. 52).
Ebbene, anche a volere aderire alla tesi degli istanti, la stessa attività posta in essere dalla pagina 16 di 19 Curatela certifica vieppiù il danno subito dai creditori per effetto di vendite in serie ad un prezzo eventualmente inferiore.
Non era dunque necessario alcun approfondimento istruttorio tecnico (pagine da 53 a 56 dell'appello incidentale).
Quanto poi all'elemento soggettivo (pagine da 56 a 66 dell'impugnazione), che deve essere provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, questo si identifica con la consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica e non con la generica prova della conoscenza dello stato di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/07/2024, n. 20670).
Si tratta, cioè, di applicare i generali criteri posti dall'art. 2901 cc: “in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 cod. civ.; Cass. 36033/2021) fosse conferente non la conoscenza dello stato di insolvenza (che viene in rilievo, invece, per l'accoglimento dell'azione introdotta ex art.
67 L.Fall.), bensì il ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 2901 cod. civ., cosicché la mancata conoscenza di un'eventuale condizione di insolvenza non assumeva alcun rilievo al fine di verificare se l'atto di disposizione del patrimonio avesse arreca.to pregiudizio alle ragioni dei creditori” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/08/2025, n. 23120).
Si è già visto, poi, come sia sufficiente, in tali casi la “semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, citate).
Ciò posto, sarebbe bastata semplice ispezione ipotecaria da cui desumere pignoramento trascritto in data 06/11/2008 (formalità n. 34 dell'allegato 7 della produzione della Curatela), cancellato solo in data 11.7.2012, mentre è irrilevante la circostanza che la formalità non era riferita al bene in esame, stante la valutazione della conoscenza o della conoscibilità della potenziale lesività dell'atto che è richiesta ai fini previsti dall'art. 2901 cc.
Si è già detto, inoltre, di protesti, non solo richiamati nei vari atti allegati alle domande di insinuazione, ma anche documentati, tra cui;
• cambiale protestata in data 2.7.2008 (all. 4 ter 5);
• assegno protestato in data 20.6.2008 (all. 4 ter. 2);
• cambiale protestata in data 17.7.2008 (all. 4 ter 6);
• cambiale protestata in data 17.7.2008 (all. 4 ter 6);
pagina 17 di 19 Insomma, i riferiti elementi, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere esistente anche il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 cc e a rigettare anche questo motivo di impugnazione.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
4. Le spese
4.1 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM
55/14 e successive modifiche.
Nondimeno, la pronuncia resa dal Giudice di prime cure, fondata sulla soccombenza dei convenuti, può comunque essere confermata, potendo limitarsi il Collegio liquidare quelle del secondo grado.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, la statuizione va emessa nei riguardi di CP_1
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 11474 del 31.12.2019, emessa nel procedimento n. 31498/2015 dal Tribunale di
Napoli, così provvede:
• dispone la correzione della sentenza nel senso che, in luogo di “dichiara inefficace nei confronti del fallimento l'atto per Parte_1 scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui
[...] in bonis vendeva a e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 e l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo
Migliaccio n. 145, riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 62”, deve intendersi
pagina 18 di 19 “dichiara inefficace nei confronti del fallimento Parte_1
'atto per scrittura privata autenticata del 30.11.10, trascritta il 10.12.10, con cui
[...] in bonis vendeva a e Parte_1 Parte_2 [...]
l'appartamento sito in Barano (NA), Via Angelo Migliaccio n. 145, CP_1 riportato in catasto al f. 15, p.lla 95 sub 58 ed il lastrico solare di cui al f. 15, p.lla 95 sub 62”, oltre al “diritto di parcheggiare un'autovettura nell'area cortilizia scoperta del complesso edilizio”, secondo le previsioni contenute nell'atto, nonché a “una cisterna ubicata nell'area di pertinenza dell'appartamento in oggetto””;
• accoglie l'appello principale per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - per l'effetto:
➢ condanna e al rilascio, in favore della Controparte_1 Parte_2
Curatela, dell'immobile indicato nel primo capo della presente sentenza;
➢ condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_2 pagamento, in favore della Curatela, della somma di euro 36.000,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, cc, dal momento della domanda fino al soddisfo;
• rigetta, per il resto, l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.228,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere e Controparte_1 Parte_2
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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