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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1398/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto domanda volta alla modifica delle condizioni relative alla prole proposta da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Monica Passamonti Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti Parte_1 in essere relativi alla prole nata fuori dal matrimonio (C.F. Parte_2
), rassegnando le seguenti conclusioni: C.F._3
pagina 1 di 3 “– autorizzare lo stesso a versare direttamente alla figlia maggiorenne con lo stesso convivente la Parte_2 somma di €. 250,00 mensili;
– ordinare al genitore non convivente, di versare direttamente alla Controparte_1 figlia la somma mensile di €. 250,00 o altra somma che riterrà equa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.1.1. Egli ha, a tal fine, allegato e dedotto che:
- in data 29.05.2019 gli ex conviventi more uxorio e avevano raggiunto un Parte_1 CP_1 accordo relativo alle modalità di affido, collocazione e mantenimento della figlia, poi recepito nel decreto 28.04.2020 del Tribunale ordinario di Teramo;
- negli anni successivi il rapporto madre-figlia era andato via via degenerando, sino a giungere a definitiva rottura nell'ottobre del 2023;
- dal 30.03.2024 si era stabilmente trasferita presso la casa paterna, sicché era Parte_2 intenzione del ricorrente richiedere il mantenimento diretto della figlia;
- in data 9 maggio 2024 la prole aveva raggiunto la maggiore età, ma non l'autosufficienza economica.
1.2. La resistente, destinataria di regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del
22.10.2024.
1.3. Il Pubblico Ministero ha spiegato intervento, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
2. La causa, documentalmente istruita, è stata riservata alla decisione del Collegio con ordinanza del
28.12.2024 (comunicata il 31.12.2024), all'esito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed è stata decisa nel corso dell'odierna camera di consiglio.
3. Si deve dare atto dell'adesione extra-processuale della resistente la quale, pur ritenendo di non costituirsi in giudizio, ha dichiarato “Di aderire alle richieste svolte dal sig. nel ricorso e in Parte_1 particolare al versamento diretto da parte del sig. della somma di euro 250,00 in favore della figlia Parte_1 maggiorenne e al versamento diretto da parte della sottoscritta madre Parte_2 Persona_1 non convivente, in favore della figlia della somma mensile di euro 250,00…” (doc. prodotto da parte ricorrente in data 04.09.2024).
4. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso, non emergendo alcun contrario elemento in ordine all'interesse della prole maggiorenne economicamente non autosufficiente, accoglimento peraltro che ha trovato l'adesione, sul piano sostanziale ed extra- processuale, della madre.
pagina 2 di 3 4.1. Deve dunque essere disposta la parziale modifica del decreto n. 7757/2020 del 13.05.2020, R.G.
n. 1646/2016, dovendo disporsi che i genitori di versino direttamente Parte_2 alla stessa euro 250,00 mensili ciascuno a titolo di mantenimento. Ferme, nel resto, le ulteriori condizioni, compresa quella relativa al riparto delle spese straordinarie.
5. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
6. Le spese di lite, stante la natura della controversia, la contumacia della resistente e la sua adesione alle conclusioni rassegnate in ricorso, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1398/2024, introdotto con ricorso del 14.06.2024 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DISPONE, in parziale modifica del decreto n. 7757/2020 del 13.05.2020, R.G. n. 1646/2016, del Tribunale ordinario di Teramo, che e versino Parte_1 CP_1 CP_1 direttamente alla prole euro 250,00 mensili ciascuno a titolo di Parte_2 mantenimento;
- nel resto, tutte le ulteriori condizioni;
Pt_3
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15.01.2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Parte_4
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1398/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto domanda volta alla modifica delle condizioni relative alla prole proposta da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Monica Passamonti Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti Parte_1 in essere relativi alla prole nata fuori dal matrimonio (C.F. Parte_2
), rassegnando le seguenti conclusioni: C.F._3
pagina 1 di 3 “– autorizzare lo stesso a versare direttamente alla figlia maggiorenne con lo stesso convivente la Parte_2 somma di €. 250,00 mensili;
– ordinare al genitore non convivente, di versare direttamente alla Controparte_1 figlia la somma mensile di €. 250,00 o altra somma che riterrà equa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.1.1. Egli ha, a tal fine, allegato e dedotto che:
- in data 29.05.2019 gli ex conviventi more uxorio e avevano raggiunto un Parte_1 CP_1 accordo relativo alle modalità di affido, collocazione e mantenimento della figlia, poi recepito nel decreto 28.04.2020 del Tribunale ordinario di Teramo;
- negli anni successivi il rapporto madre-figlia era andato via via degenerando, sino a giungere a definitiva rottura nell'ottobre del 2023;
- dal 30.03.2024 si era stabilmente trasferita presso la casa paterna, sicché era Parte_2 intenzione del ricorrente richiedere il mantenimento diretto della figlia;
- in data 9 maggio 2024 la prole aveva raggiunto la maggiore età, ma non l'autosufficienza economica.
1.2. La resistente, destinataria di regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del
22.10.2024.
1.3. Il Pubblico Ministero ha spiegato intervento, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
2. La causa, documentalmente istruita, è stata riservata alla decisione del Collegio con ordinanza del
28.12.2024 (comunicata il 31.12.2024), all'esito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed è stata decisa nel corso dell'odierna camera di consiglio.
3. Si deve dare atto dell'adesione extra-processuale della resistente la quale, pur ritenendo di non costituirsi in giudizio, ha dichiarato “Di aderire alle richieste svolte dal sig. nel ricorso e in Parte_1 particolare al versamento diretto da parte del sig. della somma di euro 250,00 in favore della figlia Parte_1 maggiorenne e al versamento diretto da parte della sottoscritta madre Parte_2 Persona_1 non convivente, in favore della figlia della somma mensile di euro 250,00…” (doc. prodotto da parte ricorrente in data 04.09.2024).
4. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso, non emergendo alcun contrario elemento in ordine all'interesse della prole maggiorenne economicamente non autosufficiente, accoglimento peraltro che ha trovato l'adesione, sul piano sostanziale ed extra- processuale, della madre.
pagina 2 di 3 4.1. Deve dunque essere disposta la parziale modifica del decreto n. 7757/2020 del 13.05.2020, R.G.
n. 1646/2016, dovendo disporsi che i genitori di versino direttamente Parte_2 alla stessa euro 250,00 mensili ciascuno a titolo di mantenimento. Ferme, nel resto, le ulteriori condizioni, compresa quella relativa al riparto delle spese straordinarie.
5. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
6. Le spese di lite, stante la natura della controversia, la contumacia della resistente e la sua adesione alle conclusioni rassegnate in ricorso, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1398/2024, introdotto con ricorso del 14.06.2024 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DISPONE, in parziale modifica del decreto n. 7757/2020 del 13.05.2020, R.G. n. 1646/2016, del Tribunale ordinario di Teramo, che e versino Parte_1 CP_1 CP_1 direttamente alla prole euro 250,00 mensili ciascuno a titolo di Parte_2 mantenimento;
- nel resto, tutte le ulteriori condizioni;
Pt_3
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 15.01.2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Parte_4
pagina 3 di 3