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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER RO ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3897/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Domenico Borgese che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._2
individuale “Trattoria del Lago” (p.i. ), con sede in Messina, P.IVA_1
resistente contumace oggetto: differenze retributive da lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 settembre 2021 adiva questo giudice Parte_1
del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di , presso il ristorante Controparte_1
Trattoria del Lago di Messina, per “nove anni”, dal 1 gennaio 2014 al 30 novembre 2018, con mansioni di cameriere di ristorante, inquadrabili nel IV livello c.c.n.l. Pubblici esercizi,
Ristorazione e Turismo, e osservando un orario di lavoro di 42 ore settimanali, “dal lunedì al sabato” (escluso il venerdì) dalle 9 alle 17, lamentava la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, nonché di aver percepito per l'intera sua durata una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore, senza tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, permessi e ferie. Chiedeva, pertanto, di accertare l'esistenza del dedotto rapporto e, per l'effetto, di condannare l'ex datore di lavoro a corrispondere in proprio favore la somma complessiva di 72.321,51 euro o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso e tfr, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella contumacia del convenuto, istruita la causa veniva disposta ctu contabile;
quindi, sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., essa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Inoltre, laddove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 16150/2018 e 3714/2009).
Nel caso di specie, il ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha precisato: - di aver lavorato presso il ristorante Trattoria del Lago tutti i giorni, escluso il venerdì in quanto giorno di riposo settimanale, ma compresa la domenica, dalle 9 alle 17; - di essersi occupato da solo della sala, della preparazione dei tavoli prima del servizio e del loro riordino e pulizia a fine pranzo, che iniziava anche prima delle 12, nonché della pulizia dei pavimenti e della sistemazione della merce in frigo prima della chiusura (ha aggiunto che l'attività era gestita solo dal titolare e dalla moglie, mentre la cognata si occupava della biancheria); - di aver prestato aiuto in cucina, quando necessario, ad esempio nelle operazioni di pulizia delle cozze;
- di aver ricevuto a titolo di retribuzione la somma di 200 euro in contanti, solitamente il giovedì
o la domenica e per le sole giornate di lavoro effettivo;
- di non aver mai percepito tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e tfr.
L'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, la sua effettiva durata dal gennaio 2014 al novembre 2018 (dunque per 5, non 9 anni), nonché l'orario di lavoro osservato dal ricorrente e le mansioni da questi espletate sono state confermate da tutti i testimoni escussi.
amica dell' ha in particolare riferito di essersi recata in detto Testimone_1 Pt_1 periodo circa due volte al mese presso la Trattoria del Lago in qualità di cliente, nonché in altre occasioni (perlopiù la mattina) per ragioni professionali – “io dal 2016 per circa due anni ho lavorato presso e il ricorrente è stato mio cliente, mi recavo presso il Controparte_2 ristorante anche per ritirare la relativa quietanza” – e di poter pertanto confermare tanto gli
2 orari di lavoro osservati dal ricorrente (indicati nel capitolato di prova in 42 ore settimanali, dalle 9 alle 17 dal lunedì al sabato, escluso il venerdì), quanto le specifiche mansioni svolte
(“cameriere di ristorante”).
Simili dichiarazioni sono state rese da anch'egli amico dell' il Testimone_2 Pt_1 quale ha riferito di essersi recato più volte al locale, tanto come cliente che in ragione del rapporto di amicizia con il ricorrente, spesso intorno alle 17 “per andare a giocare con lui a calcio” e di averlo visto in quelle occasioni intento a sistemare i tavoli e servire.
Nonostante il rapporto di vicinanza alla parte, va evidenziata l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese da tali testimoni, che sono risultate abbastanza precise e sostanzialmente concordanti tra loro.
Le circostanze peraltro sono state confermate anche da , ex collega del Persona_1
ricorrente presso il locale Rosso Pomodoro, ove egli prestava servizio serale, il quale ha solo precisato, quanto agli orari di lavoro, di essersi recato quasi giornalmente, tranne il venerdì, alla
Trattoria del Lago intorno alle 16/16:30 per e recarsi insieme all'altro ristorante e che Parte_2 capitava di doverlo attendere al massimo per 10 minuti.
Va infine rilevato, ex art. 232 c.p.c., che il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009; Cass 6332/2001).
Ne consegue che meritano accoglimento le pretese volte al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre mensilità aggiuntive e tfr.
3.- Nulla hanno, invece, riferito i tre testimoni circa l'asserito svolgimento da parte dell' di attività lavorativa durante le festività, ovvero il suo mancato godimento delle Pt_1 ferie e dei permessi.
Si rammenta, sul punto, che in materia contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione;
ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di
3 dimostrare la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del relativo diritto, tra i quali l'adempimento.
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere probatorio le sole pretese relative alla retribuzione ordinaria, alle mensilità aggiuntive, al tfr e, in generale, a tutti gli emolumenti che la legge o la contrattazione collettiva di settore riconoscono al lavoratore senza ulteriori specifiche condizioni;
sono, invece, assoggettate al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. le voci relative alla maggiorazione per il lavoro festivo o domenicale, al lavoro straordinario e/o supplementare e all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (qui richieste), per i quali grava sul lavoratore un orario probatorio rigoroso, tanto nell'an che nel quantum.
La S.C. ha, invero, chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio “per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015;
n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del
1992)” (v. ex multis Cass. n. 15258/2024).
E', dunque, da escludere che in tale carente contesto probatorio possa attribuirsi valore decisivo al comportamento processuale del convenuto.
In definitiva, le pretese volte alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti vanno integralmente respinte.
4.- Lo stesso dicasi per la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso non avendo il lavoratore neppure precisato in ricorso il presupposto del preteso diritto
(licenziamento in tronco o dimissioni per giusta causa),ed essendosi limitato a riferire, nel corso del disposto interrogatorio libero, di aver volontariamente interrotto il rapporto di lavoro a causa dei disguidi insorti con il titolare per ragioni economiche e di aver tentato, invano, di raggiungere con lui un accordo, senza nulla produrre, però, a sostegno di quanto dedotto.
4 5.- Ciò posto, per la determinazione delle somme effettivamente dovute all' è Pt_1
possibile utilizzare gli analitici conteggi redatti dal nominato CTU, dott.ssa , corredati da Per_2
tabelle agevolmente consultabili e le cui conclusioni, adeguatamente motivate e conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di settore, sono rimaste incontestate.
Occorre, tuttavia, precisare che dal lordo dovuto ivi calcolato andavano detratti, nel loro concreto ed effettivo ammontare (v. Cass. n. 13164/2018), gli importi effettivamente percepiti dal lavoratore nel corso del rapporto e ammontanti alla somma netta di 200 euro settimanali
(per complessivi 51.320,04). Anche di recente invero la S.C. ha ritenuto non corretto il metodo, utilizzato qui dal CTU, fondato sulla “lordizzazione” della retribuzione netta prima di essere sottratta dalla retribuzione lorda dovuta (cfr. Cass. n. 30823/2025). Sono state inoltre escluse le voci non spettanti (ferie, festività e permessi).
In definitiva, va condannato a corrispondere in favore di Controparte_1 [...] la somma lorda di 57.769,78 euro, di cui 35.738,82 euro per differenze retributive, Pt_1
7.254,91 per tredicesima, 7.271,42 per quattordicesima mensilità e 7.504,63 per tfr, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la semplicità delle questioni e la limitata attività svolta, in 4.465 euro, oltre accessori;
vanno, invece, poste per intero a carico del resistente quelle di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia di e lo condanna a corrispondere in favore Controparte_1 di la somma complessiva lorda di 57.769,78 euro, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, dovuti per l'attività di cameriere di ristorante, IV livello c.c.n.l. di categoria, svolta dal 1 gennaio 2014 al 30 novembre 2018 per 40 ore settimanali;
2) condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente 2/3 delle altre spese del giudizio, liquidati in 4.465 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 10.12.2025
5 Il Giudice del lavoro
ER RO
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