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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 200/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams,
per ente, l'avv. Marziano, in sostituzione dell'avv. Medinelli;
per l'avv. Orione;
Parte_1
per Rosso;
CP_1
per l'avv. Spinoglio;
CP_2
per l'avv. Iuri. CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 hiara Medinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO Controparte_4 convenuta contumace E
CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente E CONTRO rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_6 avv. Lucia Spinoglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata CP_7
, dagli avv.ti Federico Repetti, Giacomo Rosso e Andrea Mortara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 15.09.2022 al 13.12.2023, e di Controparte_4 essere stato adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente per la costruzione delle navi IN LL AD e “MSC Explore”, Parte_1 ha convenuto in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento della somma di euro 3.494,72 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023 e t.f.r...
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_4 contumace.
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in Parte_1 caso di suo accoglimento, la condanna di , e Controparte_4 CP_3
di cui ha chiesto la chiamata in causa quali appaltatrici e CP_2 subcommittenti rispetto ad , a tenerla indenne dalle Controparte_4 conseguenze derivanti dalla statuizione. In particolare, ha indicato quale sub-committente per la commessa CP_3
C. 6308, per la commessa C. 6304 e per la commessa C. CP_1 CP_2
6320.
* 4. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_3 proposte nei suoi confronti. Il ricorrente ha riferito d'essere stato assegnato ad appalti relativi alla costruzione di due navi che nulla hanno a che vedere con la commessa C. 6308 che ha visto coinvolta Ha comunque chiesto la CP_3 condanna di a tenerla indenne da un'eventuale sentenza sfavorevole. CP_4
* 5. si è costituita dando atto d'aver subappaltato a le CP_1 CP_4 lavorazioni relative alla commessa C. 6304. Il ricorrente effettivamente ha operato in quel contesto, ma limitatamente al periodo dal 27.01.2023 al 03.02.2023. Ha dunque sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere se non nei limiti dei crediti derivanti da quelle giornate di lavoro, chiedendo in ogni caso la condanna di a tenerla indenne dalle conseguenze della statuizione. CP_4
* 6. si è costituita sostenendo l'inammissibilità delle domande CP_2 proposte nei suoi confronti. Nel merito, ha dato atto d'aver subappaltato a le lavorazioni relative alla commessa C. 6320. Il ricorrente effettivamente CP_4 ha operato in quel contesto, ma limitatamente a 42 ore nel mese di agosto 2023 (7 ore il 10 agosto, 6 ore l'11 agosto, 8 ore il 21 e il 22 agosto, 5 ore il 23 agosto, 8 ore il 24 agosto), per 130 ore nel mese di settembre 2023 (5 ore nei giorni 4, 9 e 27 settembre, 6 ore il 18 settembre e 8 ore nei giorni 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25 e 26), per 151 ore nel mese di ottobre 2023 (8 ore nei giorni 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31), per 150 ore nel mese di novembre 2023 (8 ore nei giorni 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 6 ore il 30). l periodo dal 27.01.2023 al 03.02.2023. Ha dunque sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere se non nei limiti dei crediti derivanti da quelle giornate di lavoro, chiedendo in ogni caso la condanna di a tenerla CP_4 indenne dalle conseguenze della statuizione.
* 7. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 8. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. sent. n. 26985/2009].
8.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e , nonché la Controparte_4 sua articolazione temporale [cfr. docc. 2, 3 e 6 ricorrente]. 8.2. È del pari documentale il credito di cui al prospetto paga di dicembre 2023
[cfr. doc. 6]. Esso, tuttavia, ha un ammontare differente da quello indicato nel ricorso. Ivi si fa riferimento alla somma complessiva di euro 3.494,72, di cui euro 1.603,25 a titolo di saldo della retribuzione del mese di dicembre a fronte dell'acconto di euro 300,00, ed euro 1.891,47 a titolo di t.f.r.. Tuttavia, l'esame del prospetto paga evidenzia la presenza di molteplici trattenute, ed in particolare una trattenuta pari ad euro 1.109,92 per “ore mancata presenza” ed ad euro 295,89 per “rec. Trattamento d.l. 3/20”. Considerando le molteplici trattenute, residuerebbe a favore del ricorrente un credito netto di euro 38,81. Considerando le sole predette trattenute, residua un credito lordo pari ad euro 287,44. Ad esso va aggiunto l'importo dovuto a titolo di t.f.r., pari documentalmente ad euro 1.891,47. Il credito ammonta quindi a complessivi euro 2.178,91 lordi.
* 8.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma
è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va Controparte_4 così condannata al versamento dell'importo di euro 2.178,91 lordi.
* 9. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e Parte_1
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti coinvolgenti A fronte di questa Parte_1 deduzione, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e
[...]
, è smentita dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è CP_4 causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. e richiamate dalla stessa documentazione depositata da attinente agli ordini relativi alle Parte_1 commesse. In esse, nella versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con Parte_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di verificare se il lavoratore sia stato Controparte_4
o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci Parte_1 strettamente retributive, con esclusione dunque delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti. La somma dovuta ammonta quindi ad euro 2.019,84.
* 10. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Sul punto, anche in termini assorbenti rispetto alle difese formulate in proposito da va chiarito trattarsi di una domanda di cui va affermata CP_2 senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( ), sia del committente ( , è unico e Controparte_4 Parte_1 consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
va dunque condannata a tenere indenne e manlevare Controparte_4 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame. Parte_1
* 11. Quanto alla domanda di verso essa è radicalmente Parte_1 CP_3 infondata. Abbinando le commesse cui il lavoratore è stato adibito alle attività che hanno coinvolto va plasticamente escluso che il primo abbia mai CP_3 operato in contesti riconducibili alla seconda. Quanto precede assorbe ogni questione rispetto alla domanda di garanzia di nei confronti di CP_3 CP_4
* 12. Rispetto alle domande proposte da verso e Parte_1 CP_1 [...]
queste, nei limiti del loro coinvolgimento pacifico nella vicenda, hanno CP_2 indicato che sarebbero responsabili, rispettivamente per un importo pari a 30,00 euro e un importo pari a 251,38, quali quote di t.f.r. riconducibili alle retribuzioni relative ai giorni di lavoro del ricorrente nell'ambito delle commesse che hanno coinvolto le stesse e CP_1 CP_2
Queste somme non sono state censurate, bensì avallate da la quale Parte_1 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento ulteriore delle società che ha chiamato in causa. Inoltre, la committente non ha preso alcuna posizione rispetto né alla documentazione depositata da da cui si evince che ha lavorato per la commessa C. CP_1 Pt_2
6304 dal 27.01.2023 fino allo “svincolo” del 03.02.2023 [cfr. docc. 1 e 2 , CP_1 né sul prospetto d'avanzamento dei lavoratori allegato da CP_2 confermativo dell'articolazione temporale dell'impegno del lavoratore per la commessa C. 6320. La responsabilità di va dunque limitata alla cifra di euro 30,00 e quella CP_1 di alla cifra di euro 251,38. CP_2
Vanno conseguente accolte le loro domande di garanzia nei confronti di
. Controparte_4
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che Parte_1 CP_2 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_3 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. Parte_1
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle. Le spese tra e nonché tra questa e Parte_1 CP_2 [...]
, stante l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate. CP_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei Controparte_4 Parte_1 limiti della somma di euro 2.019,84, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 2.178,91 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
respinge le domande di nei confronti di Parte_1 CP_3 condanna quest'ultima nei limiti della Controparte_4 CP_1 somma di euro 30,00, e quest'ultima nei limiti di euro 251,38, a CP_2 tenere indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenni e manlevare e Controparte_4 CP_1 di tutto quanto da esse pagato a in forza della presente CP_2 Parte_1 sentenza;
condanna e in solido fra loro, a Controparte_4 Parte_1 rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate Parte_1 CP_3 in euro 1.030,00 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_1 compensa le spese processuali tra e relative alle fasi Parte_1 CP_2 successive a quella introduttiva;
condanna e quest'ultima nei limiti Controparte_4 CP_2 della somma di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_4 CP_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali tra e CP_1 [...]
; CP_4 nulla sulle spese tra e . CP_3 Controparte_4
Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams,
per ente, l'avv. Marziano, in sostituzione dell'avv. Medinelli;
per l'avv. Orione;
Parte_1
per Rosso;
CP_1
per l'avv. Spinoglio;
CP_2
per l'avv. Iuri. CP_3
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 hiara Medinelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO Controparte_4 convenuta contumace E
CONTRO
Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata Resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5
'avv. Emanuele Iuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente E CONTRO rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_6 avv. Lucia Spinoglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata CP_7
, dagli avv.ti Federico Repetti, Giacomo Rosso e Andrea Mortara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 15.09.2022 al 13.12.2023, e di Controparte_4 essere stato adibito all'appalto concluso tra questa società e la committente per la costruzione delle navi IN LL AD e “MSC Explore”, Parte_1 ha convenuto in giudizio queste società - quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento della somma di euro 3.494,72 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023 e t.f.r...
* 2. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_4 contumace.
* 3. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in Parte_1 caso di suo accoglimento, la condanna di , e Controparte_4 CP_3
di cui ha chiesto la chiamata in causa quali appaltatrici e CP_2 subcommittenti rispetto ad , a tenerla indenne dalle Controparte_4 conseguenze derivanti dalla statuizione. In particolare, ha indicato quale sub-committente per la commessa CP_3
C. 6308, per la commessa C. 6304 e per la commessa C. CP_1 CP_2
6320.
* 4. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_3 proposte nei suoi confronti. Il ricorrente ha riferito d'essere stato assegnato ad appalti relativi alla costruzione di due navi che nulla hanno a che vedere con la commessa C. 6308 che ha visto coinvolta Ha comunque chiesto la CP_3 condanna di a tenerla indenne da un'eventuale sentenza sfavorevole. CP_4
* 5. si è costituita dando atto d'aver subappaltato a le CP_1 CP_4 lavorazioni relative alla commessa C. 6304. Il ricorrente effettivamente ha operato in quel contesto, ma limitatamente al periodo dal 27.01.2023 al 03.02.2023. Ha dunque sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere se non nei limiti dei crediti derivanti da quelle giornate di lavoro, chiedendo in ogni caso la condanna di a tenerla indenne dalle conseguenze della statuizione. CP_4
* 6. si è costituita sostenendo l'inammissibilità delle domande CP_2 proposte nei suoi confronti. Nel merito, ha dato atto d'aver subappaltato a le lavorazioni relative alla commessa C. 6320. Il ricorrente effettivamente CP_4 ha operato in quel contesto, ma limitatamente a 42 ore nel mese di agosto 2023 (7 ore il 10 agosto, 6 ore l'11 agosto, 8 ore il 21 e il 22 agosto, 5 ore il 23 agosto, 8 ore il 24 agosto), per 130 ore nel mese di settembre 2023 (5 ore nei giorni 4, 9 e 27 settembre, 6 ore il 18 settembre e 8 ore nei giorni 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25 e 26), per 151 ore nel mese di ottobre 2023 (8 ore nei giorni 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31), per 150 ore nel mese di novembre 2023 (8 ore nei giorni 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 6 ore il 30). l periodo dal 27.01.2023 al 03.02.2023. Ha dunque sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere se non nei limiti dei crediti derivanti da quelle giornate di lavoro, chiedendo in ogni caso la condanna di a tenerla CP_4 indenne dalle conseguenze della statuizione.
* 7. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 8. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. sent. n. 26985/2009].
8.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e , nonché la Controparte_4 sua articolazione temporale [cfr. docc. 2, 3 e 6 ricorrente]. 8.2. È del pari documentale il credito di cui al prospetto paga di dicembre 2023
[cfr. doc. 6]. Esso, tuttavia, ha un ammontare differente da quello indicato nel ricorso. Ivi si fa riferimento alla somma complessiva di euro 3.494,72, di cui euro 1.603,25 a titolo di saldo della retribuzione del mese di dicembre a fronte dell'acconto di euro 300,00, ed euro 1.891,47 a titolo di t.f.r.. Tuttavia, l'esame del prospetto paga evidenzia la presenza di molteplici trattenute, ed in particolare una trattenuta pari ad euro 1.109,92 per “ore mancata presenza” ed ad euro 295,89 per “rec. Trattamento d.l. 3/20”. Considerando le molteplici trattenute, residuerebbe a favore del ricorrente un credito netto di euro 38,81. Considerando le sole predette trattenute, residua un credito lordo pari ad euro 287,44. Ad esso va aggiunto l'importo dovuto a titolo di t.f.r., pari documentalmente ad euro 1.891,47. Il credito ammonta quindi a complessivi euro 2.178,91 lordi.
* 8.3. Sarebbe stato onere datoriale provarne l'avvenuto versamento, ma
è rimasta contumace e non ha fornito alcuna evidenza. Va Controparte_4 così condannata al versamento dell'importo di euro 2.178,91 lordi.
* 9. Quanto alla posizione di pacifico il rapporto di lavoro e Parte_1
l'ammontare del credito, va evidenziato che sussiste la prova della costante adibizione del ricorrente ad appalti coinvolgenti A fronte di questa Parte_1 deduzione, la tesi della committente, per cui questa non potrebbe riferire alcunché in merito al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e
[...]
, è smentita dalle condizioni generali del contratto d'appalto per cui è CP_4 causa, depositate su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. e richiamate dalla stessa documentazione depositata da attinente agli ordini relativi alle Parte_1 commesse. In esse, nella versione vigente dal 2016, all'art. 7.6, è espressamente previsto che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con Parte_1 cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi». Ne deriva che l'opponente è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di subcommittenti e di verificare se il lavoratore sia stato Controparte_4
o meno costantemente adibito all'appalto e se abbia ricevuto quanto spettante a titolo retributivo. La genericità della sua difesa è dunque ingiustificata, sicché la domanda deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione. è perciò responsabile e va condannata al pagamento delle voci Parte_1 strettamente retributive, con esclusione dunque delle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti. La somma dovuta ammonta quindi ad euro 2.019,84.
* 10. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Sul punto, anche in termini assorbenti rispetto alle difese formulate in proposito da va chiarito trattarsi di una domanda di cui va affermata CP_2 senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( ), sia del committente ( , è unico e Controparte_4 Parte_1 consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
va dunque condannata a tenere indenne e manlevare Controparte_4 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame. Parte_1
* 11. Quanto alla domanda di verso essa è radicalmente Parte_1 CP_3 infondata. Abbinando le commesse cui il lavoratore è stato adibito alle attività che hanno coinvolto va plasticamente escluso che il primo abbia mai CP_3 operato in contesti riconducibili alla seconda. Quanto precede assorbe ogni questione rispetto alla domanda di garanzia di nei confronti di CP_3 CP_4
* 12. Rispetto alle domande proposte da verso e Parte_1 CP_1 [...]
queste, nei limiti del loro coinvolgimento pacifico nella vicenda, hanno CP_2 indicato che sarebbero responsabili, rispettivamente per un importo pari a 30,00 euro e un importo pari a 251,38, quali quote di t.f.r. riconducibili alle retribuzioni relative ai giorni di lavoro del ricorrente nell'ambito delle commesse che hanno coinvolto le stesse e CP_1 CP_2
Queste somme non sono state censurate, bensì avallate da la quale Parte_1 non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa istruttoria atta a dimostrare il coinvolgimento ulteriore delle società che ha chiamato in causa. Inoltre, la committente non ha preso alcuna posizione rispetto né alla documentazione depositata da da cui si evince che ha lavorato per la commessa C. CP_1 Pt_2
6304 dal 27.01.2023 fino allo “svincolo” del 03.02.2023 [cfr. docc. 1 e 2 , CP_1 né sul prospetto d'avanzamento dei lavoratori allegato da CP_2 confermativo dell'articolazione temporale dell'impegno del lavoratore per la commessa C. 6320. La responsabilità di va dunque limitata alla cifra di euro 30,00 e quella CP_1 di alla cifra di euro 251,38. CP_2
Vanno conseguente accolte le loro domande di garanzia nei confronti di
. Controparte_4
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nel governo delle spese tra e si deve tenere conto che Parte_1 CP_2 ha avallato una soluzione che è in tutto analoga a quella adottata dalla CP_3 presente statuizione. Il suo rifiuto da parte di è privo di giustificazione. Parte_1
Ne deriva che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, mentre vengono integralmente compensate rispetto alle successive fasi della trattazione e decisoria, perché l'accoglimento della proposta conciliativa, aderente alla presente decisione, avrebbe consentito di evitarle. Le spese tra e nonché tra questa e Parte_1 CP_2 [...]
, stante l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate. CP_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei Controparte_4 Parte_1 limiti della somma di euro 2.019,84, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 2.178,91 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
respinge le domande di nei confronti di Parte_1 CP_3 condanna quest'ultima nei limiti della Controparte_4 CP_1 somma di euro 30,00, e quest'ultima nei limiti di euro 251,38, a CP_2 tenere indenne e manlevare Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a tenere indenni e manlevare e Controparte_4 CP_1 di tutto quanto da esse pagato a in forza della presente CP_2 Parte_1 sentenza;
condanna e in solido fra loro, a Controparte_4 Parte_1 rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate Parte_1 CP_3 in euro 1.030,00 oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_1 compensa le spese processuali tra e relative alle fasi Parte_1 CP_2 successive a quella introduttiva;
condanna e quest'ultima nei limiti Controparte_4 CP_2 della somma di euro 657,00, a rifondere a Fincantieri s.p.a. le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_4 CP_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; compensa integralmente le spese processuali tra e CP_1 [...]
; CP_4 nulla sulle spese tra e . CP_3 Controparte_4
Gorizia, 16 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri