Sentenza 19 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2003, n. 17507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17507 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione 1 7507 /03 SEZIONE TERZA SI Composta dagli IlE Sigg ri Magistra R.G.N. 25808/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 35011 Dott. CH LO PIANO Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. 4563 Ud. 01/07/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI AGRICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IT EL;
intimato avverso la sentenza n. 308/00 del Tribunale di FOGGIA, Sezione I Civile, emessa il 07/12/99 e depositata il 2003 18/02/00 (R.G. 2184/91); 1510 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 2.10.86 Di IT DE proponeva opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n.111/86 emesso su fattura dal RE di S. ER , per la somma di lire 2.360.000, in favore di LP CH. Sosteneva di non essere debitore del LP e di non aver mai ricevuto la fattura predetta Il LP si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e deducendo che la fattura contestata era stata emessa in relazione all'opera di mediazione da lui svolta in favore del Di IT per l'acquisto di un automezzo. Il RE accoglieva l'opposizione e compensava tra le parti le spese di li- te. LP CH proponeva appello deducendo l'erronea valutazione da parte del giudice di prima istanza ' della documentazione in atti. Si costituiva il Di IT che chiedeva il rigetto della impugnazione principale e spiegava appello incidentale per conseguire il rimborso delle spese di lite di primo grado. Il Tribunale di OG , con sentenza 18.2.2000, rigettava l'appello principale ed accoglieva quello in- cidentale. Osservava che il LP si era interessato della compravendita dell'autocarro acquistato dal Di IT non in veste di mediatore ma quale rappresen- tante della Concessionaria Iveco-Fiat di Di PI Bar- tolomeo. 1 Il LP propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. Motivi della decisione Con l'unico motivo di gravame il ricorrente ' pur denunziando violazione o falsa applicazione di norma di legge, investe in realtà il merito della decisione, poi- ché sovrappone la propria valutazione dei fatti di cau- sa a quella effettuata dal giudice a quo. Infatti nega di aver agito quale rappresentante della ditta conces- sionaria dell'Iveco-Fiat e sostiene di aver invece agi- to quale mediatore ' maturando così il diritto alla provvigione. Il Tribunale . invece ' come si è detto, ha ritenuto il rapporto di rappresentanza sulla base dei documenti prodotti nel giudizio tra i quali la ' scrittura privata 12.12.85, e il rinnovo di un effetto cambiario, atti nei quali il LP ebbe a qualificarsi espressamente come "rappresentante della Concessionaria IVECO FIAT di Di PI TO " Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi l'intimato costituito. 3
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per di cassazione. Così deciso in Roma addì 1.7 Il Cons. est. жалила IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Media Aiello le spese del giudizio .2003. Il11 Presidente quilion Depositata in Cancelleria 19 NOV. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello