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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 229/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 15/07/2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DEL PRETE GIOVANNI, Parte_1 come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il
P.M. non ha rassegnato conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12/01/2022, l'istante ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28/06/2018; - che dal matrimonio non sono nati figli;
- che dopo un brevissimo periodo di convivenza, apparentemente serena, la ricorrente scopriva malsane abitudini e dipendenze del coniuge, ovvero l'esistenza di debiti pregressi da lui accumulati oltre a una serie di tradimenti avvenuti sia prima che in costanza del matrimonio;
- che i litigi tra i coniugi erano frequenti e talvolta degeneravano in episodi di violenza fisica e psicologica a danno della ricorrente;
- che il resistente ha sempre lavorato come chef stellato nei migliori ristoranti, sia in Italia che fuori nazione, percependo stipendi mensili di importo notevolmente superiore alla retribuzione da insegnante percepita dalla ricorrente.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, con la previsione di un assegno di mantenimento per sé.
All'esito dell'udienza presidenziale, fissata per la comparizione delle parti, il
Presidente ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione del resistente. Il Presidente delegato, considerata l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ha esclusivamente autorizzato i coniugi a vivere separati rimettendo la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Nel corso del giudizio è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Previa pronuncia di sentenza sullo status, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito, individuando nella condotta del marito, culminata in episodi di violenza fisica e psicologica da parte di questi, la causa della rottura del matrimonio.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i
2 coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, sul tema si legge “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795)
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, deve ritenersi che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente sia fondata.
Invero, le allegazioni formulate dalla risultano comprovate dal fatto che Pt_1 il resistente, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – divenuta definitiva – è stato condannato alla pena della reclusione di mesi 6 per il reato ex art. 612 co.2 c.p. commesso in danno della moglie.
Orbene, il giudice civile di merito, posta l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, può comunque liberamente valutare e apprezzare gli elementi probatori raccolti in altri giudizi, rientrando essi nella prova c.d. atipica. Invero, “non è precluso che la sentenza penale fornisca indizi, ai fini della prova presuntiva, che il giudice civile di merito valuta secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2021,
n. 40796). Pertanto, il giudice civile “può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art.
116 cod. proc. civ., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé”, potendo, quindi, “autonomamente valutare ogni
3 elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale” (Cass. Civ. n. 40796/2021).
Nel caso di specie, la suddetta sentenza penale è stata emessa all'esito di un'approfondita valutazione delle prove raccolte nel relativo processo.
Tali circostanze, che confermano la ricostruzione della ricorrente in ordine al comportamento del resistente, legittimano la statuizione in ordine all'addebito e, pertanto, la domanda della ricorrente va accolta.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005).
Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato domanda di mantenimento per sé.
Invero, la si è limitata a dedurre, genericamente, di aver condotto un alto Pt_1 tenore di vita in costanza di matrimonio, esclusivamente grazie al reddito percepito dal resistente, senza tuttavia fornire idoneo supporto probatorio delle circostanze dedotte.
La domanda, in considerazione della genericità delle circostanze dedotte e dell'assenza di riscontro probatorio va, pertanto, rigettata.
In considerazione della contumacia del resistente e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 229/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
30/04/1985 a TEANO (CE), e nato a [...] il CP_1
14/09/1978 con addebito al resistente;
b) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
c) nulla per le spese di lite.
4 Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
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