Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2020/-OMISSIS-, emesso in data 03.03.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della istanza di emersione ex art. 103 d.l. 34/20, in ragione sostanzialmente di un precedente del ricorrente di favoreggiamento per permanenza di clandestino o irregolare.
1.1. Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione del decreto legge 34/2020 art. 103 –violazione della legge 241/90 - nullità del provvedimento di diniego per eccesso di potere dovuto a travisamento dei fatti, motivazione inesistente, attesa la mancata prova da parte della Amministrazione di una effettiva pronunzia di condanna a carico del ricorrente, peraltro non risultante dal casellario giudiziale.
1.2. Questo TAR accoglieva la incidentale domanda di sospensione pure avanzata nel corpo del gravame.
1.3. L’Amministrazione si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame.
1.4. All’esito della udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa veniva, al fine, introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Siccome già rimarcato in sede interinale, invero, nella fattispecie in esame, è proprio la effettiva natura e latitudine della asserita pronunzia di condanna a non essere percepibile, non essendovi di tale pronunzia, né tampoco dei suoi estremi, traccia nella produzione della parte pubblica resistente, anche successivamente alla emanazione della ordinanza interinale.
2.1.1. Non è, invero, in alcun modo dato conto nel gravato provvedimento, né nella produzione della difesa erariale in questo giudizio, degli estremi e della natura della invocata pronunzia di condanna.
2.1.2. Siccome già prospettato in sede interinale, invero:
- le allegazioni dalla Amministrazione poste a fondamento della gravata determinazione sono rimaste quivi prive di qualsivoglia conforto probatorio, non avendo la resistente Amministrazione, neanche dopo la emanazione della ordinanza cautelare, provveduto a depositare la pronunzia di condanna posta a fondamento del gravato diniego;
- le evidenze documentali di contro quivi versate in atti dalla parte ricorrente, nella misura in cui danno conto della inesistenza di condanne (siccome emerge dal certificato del casellario giudiziale), sono idonee, allo stato, incrinare gli assunti posti a sostegno del provvedimento impugnato.
2.2. A fronte delle allegazioni del ricorrente - assistite dai crismi della verosimiglianza, anche alla luce delle evidenze documentali quivi versate in atti - la resistente Autorità non ha peraltro opposto veruna contestazione, in parte qua e puntualmente riferita giustappunto alla inesistenza di una sentenza di condanna, successivamente alla adozione della ordinanza cautelare, ciò che assume vieppiù significanza, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a., ai fini del favorevole scrutinio della domanda caducatoria quivi azionata.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- confermata la primigenia decisione, da parte della competente Commissione, di accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Pietro Nicolò la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
AN LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.