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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 672/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Trav. Santa Ruba, n. Parte_1
23, II piano, presso lo studio dell'avv. Davide Tarsitano (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle comunicazioni di indebito, ricevute il 25.01.2011
1 e il 14.09.2012, emesse dall'Ente previdenziale per ottenere la restituzione della somma di importo pari a 10.331,79€, erogate sulla prestazione sulla pensione cat. INVCIV n. 07015030, per il periodo intercorrente fra il 01.01.2008 e il 28.02.2011, revocata per “mancanza del requisito sanitario”. Il ricorrente deduceva che l'eventuale errore del versamento dei pagamenti fosse da imputare esclusivamente all' che ometteva di notificargli un provvedimento di Controparte_2 revoca o sospensione della prestazione, all'esito della visita di revisione, avvenuta il 3.12.2008 e da cui è derivato l'accertamento di un grado di invalidità pari al 70% (e non più del 100%, in precedenza riconosciuto).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che le somme pretese ed illegittimamente trattenute e/o compensate dall in virtù dell'indebito CP_1
n.1007927, non sono dovute per i motivi di fatto e di diritto sopra esplicitati e, per l'effetto, condannare l'istituto previdenziale alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per
€.10.331,79 o, nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
2) condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso. 3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce al fine di accertare la non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, rappresentando che l'imputabilità dell'errore sia da attribuire all'Ente di previdenza, il quale nonostante l'esito della visita di revisione (mai notificatogli) continuava a versare la prestazione, richiedendo tardivamente la restituzione dell'importo di cui è causa.
3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
4.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce
2 necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
5. Nel caso di specie, però, il ricorrente ha omesso di dimostrare il suo diritto a beneficiare della prestazione in contestazione, ammettendo, peraltro, la riduzione del requisito sanitario, all'esito della visita di revisione.
6. Per tale ragione, la richiesta avanzata dall'Ente previdenziale si appalesa fondata e il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03
- avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Trav. Santa Ruba, n. Parte_1
23, II piano, presso lo studio dell'avv. Davide Tarsitano (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle comunicazioni di indebito, ricevute il 25.01.2011
1 e il 14.09.2012, emesse dall'Ente previdenziale per ottenere la restituzione della somma di importo pari a 10.331,79€, erogate sulla prestazione sulla pensione cat. INVCIV n. 07015030, per il periodo intercorrente fra il 01.01.2008 e il 28.02.2011, revocata per “mancanza del requisito sanitario”. Il ricorrente deduceva che l'eventuale errore del versamento dei pagamenti fosse da imputare esclusivamente all' che ometteva di notificargli un provvedimento di Controparte_2 revoca o sospensione della prestazione, all'esito della visita di revisione, avvenuta il 3.12.2008 e da cui è derivato l'accertamento di un grado di invalidità pari al 70% (e non più del 100%, in precedenza riconosciuto).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che le somme pretese ed illegittimamente trattenute e/o compensate dall in virtù dell'indebito CP_1
n.1007927, non sono dovute per i motivi di fatto e di diritto sopra esplicitati e, per l'effetto, condannare l'istituto previdenziale alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per
€.10.331,79 o, nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
2) condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso. 3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce al fine di accertare la non debenza dell'importo richiesto a titolo di indebito, rappresentando che l'imputabilità dell'errore sia da attribuire all'Ente di previdenza, il quale nonostante l'esito della visita di revisione (mai notificatogli) continuava a versare la prestazione, richiedendo tardivamente la restituzione dell'importo di cui è causa.
3. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
4.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce
2 necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
5. Nel caso di specie, però, il ricorrente ha omesso di dimostrare il suo diritto a beneficiare della prestazione in contestazione, ammettendo, peraltro, la riduzione del requisito sanitario, all'esito della visita di revisione.
6. Per tale ragione, la richiesta avanzata dall'Ente previdenziale si appalesa fondata e il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03
- avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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