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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8079 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 06.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12092/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Orsola Parte_1 C.F._1
IA OS e IO Di IO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina
Imperatrice, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2025 la ricorrente esponeva:
- che in data 28.11.2022 presentava all' competente la domanda diretta ad ottenere il CP_1 riconoscimento dell'Assegno Mensile, assumendo di essere afflitta da gravi patologie, quali insufficienza respiratoria latente, dispnea da minimo sforzo, enfisema polmonare, angiomi epatici, esiti chirurgici di discectomia c5-c7, deficit ela sx, trombofilia, lombosciatalgia bil osas, cardiopatia ischemica cronica, ipotiroidismo, bpco, insufficienza venosa cronica, fibrodenomamammario, etc;
1 - che la Commissione Sanitaria in seguito alla visita del 13.06.2023, definita in pari data, la riconosceva invalida al 67%;
- di essere in possesso di residenza e cittadinanza italiana e di essere occupata, giusta dichiarazione di disponibilità al lavoro versata in atti;
- di essere in possesso del requisito socio-economico necessario per l'ottenimento della pensione d'inabilità;
- che a seguito di regolare presentazione di ricorso per ATP assegnato al ruolo del Giudice dott.ssa espletata regolare CTU a firma del dott. , veniva Persona_1 Persona_2 emanato e pubblicato in data 19.09.2024 decreto di omologa R.G. n. 17466/2023 con il quale le veniva riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità (L. 118/71) a far data dal
01.01.2024;
- che in data 15.01.2025 veniva notificato il predetto decreto di omologa in plico unico al modello AP70 contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della prestazione de quo entro il termine dei 120 giorni previsto dalla legge per gli enti pubblici;
- che successivamente alla redazione del presente atto, non seguiva alcun tipo di comunicazione, liquidazione e/o pagamento;
- di non aver mai percepito la pensione d'invalidità civile.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva nel seguente modo. “I - Dichiarare il diritto della ricorrente alla Pensione di invalidità a decorrere dal 01.01.2024; II – Condannare l' al CP_1 pagamento della maggiorazione relativa per Pensione di invalidità in ratei a favore della ricorrente dal 01.01.2024 al 31.05.2025 oltre la costituzione della rata corrente ed il pagamento delle rate dovute nelle more del giudizio;
III – per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva parte convenuta evidenziando che nel giudizio per ATP avente RG n.
17466/2023 risultava richiesto solo l'assegno mensile;
che il giudice Dott.ssa Marta Correggia rigettava l'istanza di correzione di errore materiale dell'omologa presentata dalla ricorrente, rilevato che nel ricorso depositato veniva richiesto solo il riconoscimento dell'assegno mensile e rilevato che il preteso errore pertanto non derivava da un mero lapsus calami, bensì involgeva la valutazione effettuata dal giudicante, per la cui impugnazione erano esperibili i rimedi di legge;
che in data 25/06/2025 l' eseguiva il relativo decreto di omologa, CP_1 riconoscendo l'assegno mensile chiave n. 044-510407 670412 con decorrenza 01/2024; che con PEC prot. .5104.25/06/2025.0103885 ne veniva data comunicazione agli avvocati CP_1 dell'interessata, precisando di aver eseguito il decreto come da ordinanza di correzione di
2 errore materiale n. 14107- 1/23 cem del 19.12.2024; che gli arretrati venivano pagati il
07/07/2025 come risulta da prospetto TE08 depositato agli atti. Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che aderisce alla cessata materia, con richiesta di condanna alle spese, nonché, del deposito da parte dell' del CP_1 prospetto TE08 con il quale si attesta l'avvenuto pagamento, in data 07.07.2025, degli arretrati richiesti (cfr. atti); rilevato che, il decreto di omologa del 18.09.2024 ha per oggetto l'assegno di invalidità e non la pensione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'assegno di invalidità, di cui al decreto di omologa del 18.09.2024
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi,
3 che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che la liquidazione della somma sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in quanto il pagamento è intervenuto in data 07.07.2025, come si evince dal prospetto TE08 , dopo i 120 giorni previsti per legge e dopo la notifica del ricorso introduttivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre CP_1 iva, c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 06.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 12092/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Orsola Parte_1 C.F._1
IA OS e IO Di IO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina
Imperatrice, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2025 la ricorrente esponeva:
- che in data 28.11.2022 presentava all' competente la domanda diretta ad ottenere il CP_1 riconoscimento dell'Assegno Mensile, assumendo di essere afflitta da gravi patologie, quali insufficienza respiratoria latente, dispnea da minimo sforzo, enfisema polmonare, angiomi epatici, esiti chirurgici di discectomia c5-c7, deficit ela sx, trombofilia, lombosciatalgia bil osas, cardiopatia ischemica cronica, ipotiroidismo, bpco, insufficienza venosa cronica, fibrodenomamammario, etc;
1 - che la Commissione Sanitaria in seguito alla visita del 13.06.2023, definita in pari data, la riconosceva invalida al 67%;
- di essere in possesso di residenza e cittadinanza italiana e di essere occupata, giusta dichiarazione di disponibilità al lavoro versata in atti;
- di essere in possesso del requisito socio-economico necessario per l'ottenimento della pensione d'inabilità;
- che a seguito di regolare presentazione di ricorso per ATP assegnato al ruolo del Giudice dott.ssa espletata regolare CTU a firma del dott. , veniva Persona_1 Persona_2 emanato e pubblicato in data 19.09.2024 decreto di omologa R.G. n. 17466/2023 con il quale le veniva riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità (L. 118/71) a far data dal
01.01.2024;
- che in data 15.01.2025 veniva notificato il predetto decreto di omologa in plico unico al modello AP70 contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della prestazione de quo entro il termine dei 120 giorni previsto dalla legge per gli enti pubblici;
- che successivamente alla redazione del presente atto, non seguiva alcun tipo di comunicazione, liquidazione e/o pagamento;
- di non aver mai percepito la pensione d'invalidità civile.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva nel seguente modo. “I - Dichiarare il diritto della ricorrente alla Pensione di invalidità a decorrere dal 01.01.2024; II – Condannare l' al CP_1 pagamento della maggiorazione relativa per Pensione di invalidità in ratei a favore della ricorrente dal 01.01.2024 al 31.05.2025 oltre la costituzione della rata corrente ed il pagamento delle rate dovute nelle more del giudizio;
III – per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva parte convenuta evidenziando che nel giudizio per ATP avente RG n.
17466/2023 risultava richiesto solo l'assegno mensile;
che il giudice Dott.ssa Marta Correggia rigettava l'istanza di correzione di errore materiale dell'omologa presentata dalla ricorrente, rilevato che nel ricorso depositato veniva richiesto solo il riconoscimento dell'assegno mensile e rilevato che il preteso errore pertanto non derivava da un mero lapsus calami, bensì involgeva la valutazione effettuata dal giudicante, per la cui impugnazione erano esperibili i rimedi di legge;
che in data 25/06/2025 l' eseguiva il relativo decreto di omologa, CP_1 riconoscendo l'assegno mensile chiave n. 044-510407 670412 con decorrenza 01/2024; che con PEC prot. .5104.25/06/2025.0103885 ne veniva data comunicazione agli avvocati CP_1 dell'interessata, precisando di aver eseguito il decreto come da ordinanza di correzione di
2 errore materiale n. 14107- 1/23 cem del 19.12.2024; che gli arretrati venivano pagati il
07/07/2025 come risulta da prospetto TE08 depositato agli atti. Concludeva chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione di spese.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che aderisce alla cessata materia, con richiesta di condanna alle spese, nonché, del deposito da parte dell' del CP_1 prospetto TE08 con il quale si attesta l'avvenuto pagamento, in data 07.07.2025, degli arretrati richiesti (cfr. atti); rilevato che, il decreto di omologa del 18.09.2024 ha per oggetto l'assegno di invalidità e non la pensione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'assegno di invalidità, di cui al decreto di omologa del 18.09.2024
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi,
3 che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nella fattispecie che occupa può ritenersi che la liquidazione della somma sia un fatto sopravvenuto e non coevo al ricorso, che ha determinato l'integrale eliminazione della materia di lite.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in quanto il pagamento è intervenuto in data 07.07.2025, come si evince dal prospetto TE08 , dopo i 120 giorni previsti per legge e dopo la notifica del ricorso introduttivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre CP_1 iva, c.p.a. e rimborso forfettario da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
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