Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7027/2023 RG
Tribunale di Padova
Sezione Prima Civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, prima sezione civile, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7027/2023 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2023 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Enrico Alfonso Michele Parte_1
Zin
e nata a [...] il [...] con l'avv. Luisella Pellizzer Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti:
“dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti con conseguente ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di stato civile competente alle seguenti
CONDIZIONI:
1. i ricorrenti dichiarano di aver regolato tra loro ogni divisione inerente eventuali beni mobili e di avere provveduto a regolare, di comune accordo, i reciproci rapporti patrimoniali, come da accordi presi in sede di separazione, ai quali dovrà essere dato esatto ed integrale adempimento;
2. i ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, pertanto di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
3. la casa familiare sita a Campodarsego (PD), via San Giuliano n. 13 rimarrà assegnata al sig.
con quanto la arreda;
Parte_1
4. i figli minori e resteranno affidati in maniera condivisa ai Persona_1 Persona_2
genitori, che provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Il padre anche ai fini della tutela della figura paterna, potrà vedere e tenere con sé e R_
, anche tutti i giorni, previo accordo con la SI e compatibilmente con gli impegni Per_2 Pt_2
di ciascuno dei genitori e con gli impegni ed i desideri dei minori.
In ogni caso, al solo fine di individuare un minimum temporale: a) il padre vedrà e terrà con sé i figli
(anche singolarmente intesi) a fine settimana alternati (uno sì ed uno no) così suddividendo il proprio tempo infrasettimanale trascorso con i bambini;
b) nella settimana in cui i figli trascorreranno il week- end con la madre, saranno con il padre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dal termine del suo orario di lavoro (indicativamente dalle 18.00), per poterli tenere con sé sino all'accompagnamento a scuola la mattina successiva;
nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end con il padre passeranno comunque, il lunedì, il mercoledì e il venerdì nel week-end di competenza del padre, i figli saranno prelevati dall'abitazione della madre dalle 18.00 e resteranno con il padre sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
c) durante le vacanze natalizie, e trascorreranno con R_ Per_2
ciascun genitore una settimana continuativa, alternando a rotazione negli anni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro;
considerato che
compie gli anni il 25 dicembre, il Per_2 genitore che non starà con lui, potrà comunque fargli visita, previo accordo con l'altro; d) R_
e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze Pasquali, alternando gli anni, in Per_2
modo che il genitore che non abbia trascorso il giorno di Pasqua con i figli trascorra con gli stessi il
Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con e R_ Per_2
almeno quindici giorni, anche non consecutivi, portandoli con sé presso la destinazione di vacanza prescelta, in periodo da concordare di anno in anno tra loro almeno due mesi prima, dimodoché ciascuno dei genitori possa organizzare le vacanze per tempo;
i genitori si impegnando a rispettare la predetta data. Ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con i figli verrà suddiviso tra i genitori in via alternata, salvo diverso accordo;
6. il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di euro 500,00 Parte_1 mensili per ognuno;
l'importo complessivo di euro 1000,00 mensili sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla SI e si rivaluterà di Parte_2
anno in anno in ragione degli indici Istat.
7. inoltre, sulla scorta di quanto chiarito dalla recente circolare della Agenzia delle Entrate, 15/E del
19.06.2023 il signor sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1
verserà mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla SI , l'importo di euro 300,00 soggetto a rivalutazione di anno in anno in ragione Parte_2 degli indici Istat, a titolo di c.d. “contributo casa” che è rappresentato dalle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato.
Il signor si obbliga a liquidare l'importo del premio annuale (per il primo anno) Parte_1 di idonea polizza per rischio locativo collegata all'immobile condotto in locazione dalla SI Pt_2
Qualora la SI acquisti un immobile per viverci con i figli, l'importo di euro 300,00 mensili Pt_2
sarà versato dal signor alla SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Pt_1 Pt_2 andrà a sommarsi all'importo di cui al precedente punto;
8. ciascun genitore concorrerà: nella misura del 70% il signor e del residuo 30% la SI Pt_1
come previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova che si intende qui interamente riportato Pt_2
e che le parti dichiarano di aver letto e recepito, alle spese scolastiche e parascolastiche straordinarie
(intendendosi per tali le spese di iscrizione scolastica, di acquisto dei libri, di mensa scolastica, ricreative quali gite e attività sportive e ricreative in genere), nonché alle spese medico-sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale riguardanti i figli e , preventivamente R_ Per_2
concordate e/o sulla base di idonea documentazione giustificativa;
9. per accordo dei ricorrenti:
- l'assegno unico universale continuerà ad essere riscosso e trattenuto per intero dalla SI Pt_2
[...]
- le detrazioni fiscali per i figli continueranno ad essere attribuite ad entrambi i genitori, ciascuno per la quota del 50%;
10. i coniugi prestano reciproco consenso di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori, e , prevedendo che ogni R_ Per_2 eventuale soggiorno all'estero dei minori dovrà essere comunque previamente concordato tra i genitori;
11. spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data 16.05.2010 Parte_1 Parte_2
in Piombino Dese, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Piombino
Dese al numero 7, parte 2, serie A dell'anno 2010.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte all'udienza del 23.02.2024 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.
600/2024 pubblicata in data 12.03.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]), minori e non R_ Per_2 economicamente indipendenti in conformità all'art. 337 bis e ss. c.c. e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 1. e 9. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Piombino Dese al
[...] numero 7, parte 2, serie A dell'anno 2010.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari