TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 7640/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata in [...] il [...]) Parte_1
(nato a [...] il [...]) Parte_2
(nata a [...] il [...]) Parte_3
quali di eredi di (nato a [...] - CZ - il 1.8.1935 e deceduto Persona_1
il 28.8.2022), elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico 70, presso lo studio degli avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla che li rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrenti
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Direzione Filiale metropolitana di
Roma NI (via Giulio Romano 46), rappresentato e difeso dal funzionario
Cristina Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento ex Persona_1
art. 1 della legge n. 18/80 80 (come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n.
508/88) con decorrenza 1.5.2021 e fino al 28.8.2022 e condanna l' a CP_1
corrispondere in favore di uno degli eredi ricorrenti ( ), secondo le Parte_1
quote di eredità, i relativi ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari dei CP_1
ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € 1.863,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 21,50.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , deceduto il 28.8.2022 -
[...] Parte_3 Persona_1
esponendo che quest'ultimo aveva già ottenuto, quando era in vita, un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 20.6.2022, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato che era in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di Persona_1
accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 16.4.2021) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' quali eredi, dei ratei di detta CP_1
prestazione, in presenza degli ulteriori requisiti oltre quello medico-sanitario - hanno convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto del loro CP_1 dante causa a detta prestazione e la condanna dell' al pagamento in loro favore CP_1
dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio facendo presente che due degli eredi CP_1
( e ) erano stati già liquidati in data 20.5.2024, mentre Parte_2 Parte_3
per il terzo ( ), residente all'estero, si era in attesa della trasmissione Parte_1
del modello MV70.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Per quanto riguarda la posizione di due dei tre eredi di (e cioè, Persona_1
e ), va dichiara cessata la materia del contendere per Parte_2 Parte_3
intervenuto pagamento delle quote dei ratei arretrati ad opera dell' CP_1
Per quanto riguarda invece la vedova , residente all'estero, Parte_1 nonostante quest'ultima abbia ritualmente inviato all' il modello MV70 (cfr. CP_1
pec del 9.12.2024), come richiesto dallo stesso , non risulta ancora CP_2
l'avvenuta liquidazione della quota dei ratei.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di alla indennità di Persona_1
accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 con decorrenza dall'1.5.2021
2 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e fino al 28.8.2022 (data del decesso), e di conseguenza l' CP_1
deve essere condannato a corrispondere in favore di uno degli eredi ricorrenti
( ), secondo le quote di eredità, i relativi ratei arretrati, oltre alla Parte_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Per il resto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. Peraltro, la liquidazione dei CP_1
ratei in favore di e è avvenuta dopo 120 giorni dalla Parte_2 Parte_3
notifica del decreto di omologa e del modello ap23.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM
n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata).
Roma, 25.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
3