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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13266 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65662 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 21.7.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.9.2025, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Saraceno, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Carmelo Assennato, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, nonché in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 21.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale chiedendo di accertare che il convenuto non aveva diritto al Controparte_1 pagamento di alcun compenso professionale da parte sua, né in proprio, né ai sensi dell'art. 38 c.c. in Contr relazione all'attività professionale svolta nei procedimenti patrocinati per conto della e della medesima, con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 A tal fine ha esposto: - di essere medico di medicina generale e dal 2014 legale rappresentante e segretario generale dell'Associazione Sindacato dei IC TA (SMI); - che il convenuto nel periodo dal 2013 al 2018 aveva patrocinato alcune controversie giudiziarie, per la maggior parte in di fronte al Giudice Amministrativo, in cui alcune volte agiva il solo sindacato ed altre volte anche un singolo medico;
- che l'introduzione dell'azione anche da parte di un medico persona fisica era requisito di ammissibilità dell'azione; - che in relazione a tali procedimenti era stato pattuito che la parte attrice non sarebbe stata tenuta a corrispondere alcun compenso all'avv. - che nel mese
CP_1 Contr di giugno 2019 tra la l'avv. era insorta controversia relativa al pagamento dei compensi
CP_1 per gli stessi giudizi patrocinati dal convenuto, in relazione ai quali l'avv. aveva richiesto il
CP_1 pagamento del compenso all'attrice; - che in particolare in data 1.9.2022 l'avv. aveva richiesto
CP_1 alla dott. sia in proprio che ai sensi dell'art. 38 c.c. il pagamento dei compensi professionali per Pt_1
l'importo di € 225.827,27 in relazione a 14 procedimenti esplicitamente indicati nella diffida;
- che nei primi quattro aveva agito in proprio ed in rappresentanza dell'Ente, mentre per i restanti aveva agito esclusivamente il Sindacato;
- che era suo interesse far accertare l'inesistenza del credito vantato dal convenuto;
- che nessuna obbligazione poteva ritenersi sorta in capo alla parte attrice, considerato l'intervenuto accordo di gratuità nei suoi confronti;
- che non sussisteva neppure una responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c., in quanto l'obbligazione di colui che agisce per conto dell'Associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege ed assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c.; - che l'avv. non aveva esperito alcun rimedio CP_1 Contr giurisdizionale contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che si era prodotta la decadenza di cui all'art. 1957 comma I c.c.; - che alcune delle parcelle inviate dall'avv. riguardavano giudizi in cui la dott. non aveva CP_1 Pt_1 conferito alcuna procura al convenuto (lett. f e g dell'elenco); - che comunque gli importi richiesti dovevano essere ritenuti eccessivi..
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo, in via preliminare, la sospensione del Controparte_1 giudizio in attesa della decisione di quello iscritto al n. rg. 40831/2019, di dichiarare inammissibile la domanda e comunque di rigettarla.
A tal fine ha dedotto: - che era pendente di fronte al Tribunale di Roma giudizio connesso, che vedeva contrapposti il Sindacato dei IC TA e il medesimo convenuto, nel quale era stato contestato il diritto al pagamento dei suoi compensi per l'attività svolta nei medesimi giudizi indicati dalla parte attrice;
- che il Sindacato aveva agito anche per l'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento per gli onorari relativi alle medesime controversie di cui al presente procedimento;
- che in tale procedimento inoltre era stata richiesta la restituzione di somme percepite a titolo di onorari per alcune controversie relative al risarcimento dei danni per mancata remunerazione della frequenza di scuole di specializzazione medica;
- che era stata proposta anche denuncia per appropriazione indebita, che pagina 2 di 7 era stata archiviata;
- che nel procedimento n. rg.. 40831/2019 in via riconvenzionale aveva richiesto il pagamento dei compensi per i vari incarichi difensivi conferitigli dal Sindacato;
- che sussistevano i presupposti per disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello Contr pendente tra l'avv. - che non corrispondeva al vero la circostanza che le parti si fossero
CP_1 accordate nel senso che la prestazione resa dall'avv. sarebbe stata gratuita nei confronti della
CP_1 dott. - che l'azione doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse;
- che, peraltro, la Pt_1 parte attrice in ordine ad altro giudizio in cui aveva conferito incarico all'avv. dopo la notifica
CP_1 del decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento dei compensi dovuti;
- che anche l'eccezione di decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 38 c.c. doveva ritenersi infondata, avendo l'avv.
CP_1 proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al compenso nell'ambito del procedimento n. rg. 40831/2019.
L'istanza di sospensione del procedimento è stata respinta.
È stata ammessa ed espletata la prova per testi.
All'udienza del 21.5.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo in relazione all'obbligo di corrispondere al convenuto i compensi richiesti in relazione alla prestazione d'opera professionale svolta nei procedimenti specificamente indicati nell'atto di citazione, quale difensore del Sindacato IC TA e della stessa parte attrice.
In via preliminare, il convenuto ha sostenuto la carenza di interesse in capo alla parte attrice in relazione alla proposizione della presente domanda, che anzi doveva ritenersi configurare un vero e proprio abuso del processo.
Va ricordato in via generale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata)
o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Sez. 3 - , Sentenza n. 24552 del 12/09/2024; Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29479 del 10/10/2022).
Nel caso di specie risulta documentalmente che in data 1.9.2022 l'avv. ha inviato a mezzo pec CP_1 alla dott. missiva del seguente tenore: “faccio seguito alla mia del 4.11.2019 per ribadire che in Pt_1
pagina 3 di 7 relazione ai contenziosi in oggetto, lei ha conferito personale mandato a questo studio, congiuntamente al Sindacato dei IC TA. Come a lei ben noto, è allo stato in essere un contenzioso con il Sindacato SMI, che non ha provveduto al pagamento degli onorari professionali dovuti per l'attività svolta. Lei è altresì personalmente tenuta (oltre che solidalmente al predetto
Sindacato), ai sensi dell'art. 38 c.c. al pagamento degli onorari dovuti per tutti gli altri giudizi promossi dal Sindacato per i quali nella qualità ha conferito apposita procura. In considerazione di quanto precede, le preannuncio apposita e personale azione giudiziaria nei suoi diretti confronti per il pagamento del dovuto, qualora lei non provvedesse al pagamento entro 15 gg. dal ricevimento della presente. La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione.
In allegato: preavvisi di parcella”.
I preavvisi di parcella allegati attengono ai 14 procedimenti indicati nell'atto di citazione nell'interesse della dott. appare evidente che con tale diffida proveniente dall'avv. nella quale in Pt_1 CP_1 assenza del pagamento entro 15 gg. si preannuncia l'instaurazione di azione giudiziaria, si sia immediatamente determinato il presupposto di incertezza giuridica che costituisce elemento fondante dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, con ciò dovendosi radicalmente escludere di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Deve quindi passarsi a valutare nel merito la fondatezza della domanda attorea, precisando che, dei
14 procedimenti in relazione ai quali l'avv. reclama il pagamento del corrispettivo, soltanto i CP_1 primi quattro sono stati instaurati anche ad istanza della dott. personalmente oltre che in Pt_1 Contr rappresentanza dell'Ente, mentre per i restanti la parte attrice ha agito quale rappresentante del
L'avv. ha sostenuto che la dott. sia obbligata al pagamento dei compensi maturati in via CP_1 Pt_1 diretta in relazione ai procedimenti instaurati anche nel suo interesse e, ai sensi dell'art. 38 c.c., con riferimento a quelli in cui ha agito esclusivamente come rappresentante dell'Ente.
La dott. a dedotto che: Pt_1
a. in relazione alla sua posizione in proprio, l'avv. si era impegnato a non richiedere il CP_1 pagamento di alcun compenso, essendo la presenza in giudizio di un medico persona fisica presupposto essenziale ai fini dell'ammissibilità delle domande proposte;
b. in relazione alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c., era intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore provveduto ad instaurare istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi.
Occorre esaminare separatamente le due argomentazioni, premettendo, in relazione ai rapporti della presente controversia rispetto al giudizio n. rg. 40831/2019, che nelle more del procedimento è stata emessa la sentenza di primo grado, che ha condannato l'avv. alla restituzione in favore del CP_1
Sindacato IC TA della somma di € 493.000,00 oltre interessi e il Sindacato al pagamento delle pagina 4 di 7 somme di € 17.000,00, 73.742,04 oltre accessori ed € 4.320,00 oltre accessori, in favore dell'avv.
quali corrispettivi dell'attività svolta in suo favore. In particolare, deve rilevarsi che la somma di CP_1
€ 73.742,04 oltre accessori comprende anche i corrispettivi liquidati per tutti i procedimenti il cui diritto al corrispettivo è oggetto della presente domanda. In tale procedimento nella sostanza la domanda di accertamento negativo in ordine al diritto in capo all'avv. a vedersi corrispondere compensi per CP_1 Contr l'attività professionale prestata da parte del stata respinta. Tale domanda, tuttavia, si fondava su presupposti del tutto differenti rispetto alle deduzioni formulate in questa sede dalla difesa della dott. con la conseguenza che legittimamente i due procedimenti sono stati trattati Pt_1 separatamente.
Quanto alla dedotta gratuità della prestazione nei confronti dell'attuale parte attrice, va ricordato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28226 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n.
23893 del 23/11/2016).
Nel caso di specie, secondo le deduzioni di parte attrice, l'avv. si sarebbe impegnato a non CP_1 richiedere alcun corrispettivo ai medici che, insieme con il Sindacato, avessero introdotto con il suo patrocinio azioni a tutela degli interessi degli iscritti. Avendo negato recisamente il convenuto di aver formulato tale rinuncia, sarebbe spettato, secondo i principi in precedenza ricordati, alla parte attrice fornire la prova di tale circostanza. Deve tuttavia osservarsi che sul punto le testimonianze acquisite in giudizio non consentono di ritenere provata la circostanza dedotta dalla difesa in particolare sia Pt_1 il teste che la teste hanno riferito in maniera generica che l'avv. Testimone_1 Testimone_2 avrebbe assunto tale impegno a non richiedere il compenso ai singoli medici, durante le CP_1 riunioni della Segreteria Nazionale, non avendo potuto specificare in relazione a quali procedimenti avesse assunto tale impegno. Peraltro, i testi indotti dal convenuto hanno negato in maniera netta che tale impegno sia stato assunto durante le riunioni della Segreteria Nazionale.
Non sono stati acquisiti in atti i verbali relativi a tali riunioni, dai quali si sarebbe eventualmente potuta verificare l'effettiva assunzione di tale impegno ed i suoi specifici contenuti.
In presenza di tali risultanze probatorie di contenuto contraddittorio, non è possibile ritenere sufficientemente provato quanto allegato dalla parte attrice, con la conseguenza che in relazione ai procedimenti in cui la medesima era parte anche in proprio non può essere accolta la domanda di accertamento negativo.
pagina 5 di 7 Con riferimento alla negazione della responsabilità della dott. ai sensi dell'art. 38 c.c., deve Pt_1 premettersi che la stessa parte attrice ha dedotto di aver ricoperto la carica di legale rappresentante del Sindacato dall'anno 2014 e che in più passi dell'atto di citazione è riportato che la medesima era parte processuale in relazione ai 14 giudizi quale legale rappresentante del Sindacato IC TA.
Al fine di contestare la sua responsabilità ai sensi del richiamato art. 38 c.c., la difesa di parte attrice ha dedotto:
1. che la responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ed assimilabile alla fideiussione;
2. che, in applicazione dell'art. 1957 c.c., doveva ritenersi maturata la decadenza dalla garanzia, essendo decorso il termine di sei mesi.
La ricostruzione del meccanismo di responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione in termini di ascrivibilità alla garanzia fideiussoria è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002; Sez. 3,
Sentenza n. 22982 del 07/12/2004 secondo cui “la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore”; in termini analoghi Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18792 del
02/07/2021). Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che il creditore sia decaduto dalla facoltà di far valere tale garanzia, dal momento che ha proposto domanda riconvenzionale nel giudizio n. rg.
40831/2019 avente ad oggetto la pronuncia di condanna nei confronti del Sindacato al pagamento dei compensi proprio in relazione, tra l'altro, ai 14 procedimenti oggetto della presente controversia.
Anche sotto tale profilo deve dunque ritenersi che la prospettazione di parte attrice non sia fondata, ricorrendo i presupposti per far valere la responsabilità personale e solidale della dott. Pt_1
La domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e della somma effettivamente riconosciuta come dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice;
pagina 6 di 7 - condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenutaa delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65662 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 21.7.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 10.9.2025, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto Saraceno, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Carmelo Assennato, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, nonché in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 21.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale chiedendo di accertare che il convenuto non aveva diritto al Controparte_1 pagamento di alcun compenso professionale da parte sua, né in proprio, né ai sensi dell'art. 38 c.c. in Contr relazione all'attività professionale svolta nei procedimenti patrocinati per conto della e della medesima, con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 A tal fine ha esposto: - di essere medico di medicina generale e dal 2014 legale rappresentante e segretario generale dell'Associazione Sindacato dei IC TA (SMI); - che il convenuto nel periodo dal 2013 al 2018 aveva patrocinato alcune controversie giudiziarie, per la maggior parte in di fronte al Giudice Amministrativo, in cui alcune volte agiva il solo sindacato ed altre volte anche un singolo medico;
- che l'introduzione dell'azione anche da parte di un medico persona fisica era requisito di ammissibilità dell'azione; - che in relazione a tali procedimenti era stato pattuito che la parte attrice non sarebbe stata tenuta a corrispondere alcun compenso all'avv. - che nel mese
CP_1 Contr di giugno 2019 tra la l'avv. era insorta controversia relativa al pagamento dei compensi
CP_1 per gli stessi giudizi patrocinati dal convenuto, in relazione ai quali l'avv. aveva richiesto il
CP_1 pagamento del compenso all'attrice; - che in particolare in data 1.9.2022 l'avv. aveva richiesto
CP_1 alla dott. sia in proprio che ai sensi dell'art. 38 c.c. il pagamento dei compensi professionali per Pt_1
l'importo di € 225.827,27 in relazione a 14 procedimenti esplicitamente indicati nella diffida;
- che nei primi quattro aveva agito in proprio ed in rappresentanza dell'Ente, mentre per i restanti aveva agito esclusivamente il Sindacato;
- che era suo interesse far accertare l'inesistenza del credito vantato dal convenuto;
- che nessuna obbligazione poteva ritenersi sorta in capo alla parte attrice, considerato l'intervenuto accordo di gratuità nei suoi confronti;
- che non sussisteva neppure una responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c., in quanto l'obbligazione di colui che agisce per conto dell'Associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege ed assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c.; - che l'avv. non aveva esperito alcun rimedio CP_1 Contr giurisdizionale contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che si era prodotta la decadenza di cui all'art. 1957 comma I c.c.; - che alcune delle parcelle inviate dall'avv. riguardavano giudizi in cui la dott. non aveva CP_1 Pt_1 conferito alcuna procura al convenuto (lett. f e g dell'elenco); - che comunque gli importi richiesti dovevano essere ritenuti eccessivi..
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo, in via preliminare, la sospensione del Controparte_1 giudizio in attesa della decisione di quello iscritto al n. rg. 40831/2019, di dichiarare inammissibile la domanda e comunque di rigettarla.
A tal fine ha dedotto: - che era pendente di fronte al Tribunale di Roma giudizio connesso, che vedeva contrapposti il Sindacato dei IC TA e il medesimo convenuto, nel quale era stato contestato il diritto al pagamento dei suoi compensi per l'attività svolta nei medesimi giudizi indicati dalla parte attrice;
- che il Sindacato aveva agito anche per l'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento per gli onorari relativi alle medesime controversie di cui al presente procedimento;
- che in tale procedimento inoltre era stata richiesta la restituzione di somme percepite a titolo di onorari per alcune controversie relative al risarcimento dei danni per mancata remunerazione della frequenza di scuole di specializzazione medica;
- che era stata proposta anche denuncia per appropriazione indebita, che pagina 2 di 7 era stata archiviata;
- che nel procedimento n. rg.. 40831/2019 in via riconvenzionale aveva richiesto il pagamento dei compensi per i vari incarichi difensivi conferitigli dal Sindacato;
- che sussistevano i presupposti per disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello Contr pendente tra l'avv. - che non corrispondeva al vero la circostanza che le parti si fossero
CP_1 accordate nel senso che la prestazione resa dall'avv. sarebbe stata gratuita nei confronti della
CP_1 dott. - che l'azione doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse;
- che, peraltro, la Pt_1 parte attrice in ordine ad altro giudizio in cui aveva conferito incarico all'avv. dopo la notifica
CP_1 del decreto ingiuntivo, aveva provveduto al pagamento dei compensi dovuti;
- che anche l'eccezione di decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 38 c.c. doveva ritenersi infondata, avendo l'avv.
CP_1 proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al compenso nell'ambito del procedimento n. rg. 40831/2019.
L'istanza di sospensione del procedimento è stata respinta.
È stata ammessa ed espletata la prova per testi.
All'udienza del 21.5.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo in relazione all'obbligo di corrispondere al convenuto i compensi richiesti in relazione alla prestazione d'opera professionale svolta nei procedimenti specificamente indicati nell'atto di citazione, quale difensore del Sindacato IC TA e della stessa parte attrice.
In via preliminare, il convenuto ha sostenuto la carenza di interesse in capo alla parte attrice in relazione alla proposizione della presente domanda, che anzi doveva ritenersi configurare un vero e proprio abuso del processo.
Va ricordato in via generale che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata)
o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025; Sez. 3 - , Sentenza n. 24552 del 12/09/2024; Sez. 1 - , Ordinanza
n. 29479 del 10/10/2022).
Nel caso di specie risulta documentalmente che in data 1.9.2022 l'avv. ha inviato a mezzo pec CP_1 alla dott. missiva del seguente tenore: “faccio seguito alla mia del 4.11.2019 per ribadire che in Pt_1
pagina 3 di 7 relazione ai contenziosi in oggetto, lei ha conferito personale mandato a questo studio, congiuntamente al Sindacato dei IC TA. Come a lei ben noto, è allo stato in essere un contenzioso con il Sindacato SMI, che non ha provveduto al pagamento degli onorari professionali dovuti per l'attività svolta. Lei è altresì personalmente tenuta (oltre che solidalmente al predetto
Sindacato), ai sensi dell'art. 38 c.c. al pagamento degli onorari dovuti per tutti gli altri giudizi promossi dal Sindacato per i quali nella qualità ha conferito apposita procura. In considerazione di quanto precede, le preannuncio apposita e personale azione giudiziaria nei suoi diretti confronti per il pagamento del dovuto, qualora lei non provvedesse al pagamento entro 15 gg. dal ricevimento della presente. La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione.
In allegato: preavvisi di parcella”.
I preavvisi di parcella allegati attengono ai 14 procedimenti indicati nell'atto di citazione nell'interesse della dott. appare evidente che con tale diffida proveniente dall'avv. nella quale in Pt_1 CP_1 assenza del pagamento entro 15 gg. si preannuncia l'instaurazione di azione giudiziaria, si sia immediatamente determinato il presupposto di incertezza giuridica che costituisce elemento fondante dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, con ciò dovendosi radicalmente escludere di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Deve quindi passarsi a valutare nel merito la fondatezza della domanda attorea, precisando che, dei
14 procedimenti in relazione ai quali l'avv. reclama il pagamento del corrispettivo, soltanto i CP_1 primi quattro sono stati instaurati anche ad istanza della dott. personalmente oltre che in Pt_1 Contr rappresentanza dell'Ente, mentre per i restanti la parte attrice ha agito quale rappresentante del
L'avv. ha sostenuto che la dott. sia obbligata al pagamento dei compensi maturati in via CP_1 Pt_1 diretta in relazione ai procedimenti instaurati anche nel suo interesse e, ai sensi dell'art. 38 c.c., con riferimento a quelli in cui ha agito esclusivamente come rappresentante dell'Ente.
La dott. a dedotto che: Pt_1
a. in relazione alla sua posizione in proprio, l'avv. si era impegnato a non richiedere il CP_1 pagamento di alcun compenso, essendo la presenza in giudizio di un medico persona fisica presupposto essenziale ai fini dell'ammissibilità delle domande proposte;
b. in relazione alla sua responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c., era intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore provveduto ad instaurare istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi.
Occorre esaminare separatamente le due argomentazioni, premettendo, in relazione ai rapporti della presente controversia rispetto al giudizio n. rg. 40831/2019, che nelle more del procedimento è stata emessa la sentenza di primo grado, che ha condannato l'avv. alla restituzione in favore del CP_1
Sindacato IC TA della somma di € 493.000,00 oltre interessi e il Sindacato al pagamento delle pagina 4 di 7 somme di € 17.000,00, 73.742,04 oltre accessori ed € 4.320,00 oltre accessori, in favore dell'avv.
quali corrispettivi dell'attività svolta in suo favore. In particolare, deve rilevarsi che la somma di CP_1
€ 73.742,04 oltre accessori comprende anche i corrispettivi liquidati per tutti i procedimenti il cui diritto al corrispettivo è oggetto della presente domanda. In tale procedimento nella sostanza la domanda di accertamento negativo in ordine al diritto in capo all'avv. a vedersi corrispondere compensi per CP_1 Contr l'attività professionale prestata da parte del stata respinta. Tale domanda, tuttavia, si fondava su presupposti del tutto differenti rispetto alle deduzioni formulate in questa sede dalla difesa della dott. con la conseguenza che legittimamente i due procedimenti sono stati trattati Pt_1 separatamente.
Quanto alla dedotta gratuità della prestazione nei confronti dell'attuale parte attrice, va ricordato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28226 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n.
23893 del 23/11/2016).
Nel caso di specie, secondo le deduzioni di parte attrice, l'avv. si sarebbe impegnato a non CP_1 richiedere alcun corrispettivo ai medici che, insieme con il Sindacato, avessero introdotto con il suo patrocinio azioni a tutela degli interessi degli iscritti. Avendo negato recisamente il convenuto di aver formulato tale rinuncia, sarebbe spettato, secondo i principi in precedenza ricordati, alla parte attrice fornire la prova di tale circostanza. Deve tuttavia osservarsi che sul punto le testimonianze acquisite in giudizio non consentono di ritenere provata la circostanza dedotta dalla difesa in particolare sia Pt_1 il teste che la teste hanno riferito in maniera generica che l'avv. Testimone_1 Testimone_2 avrebbe assunto tale impegno a non richiedere il compenso ai singoli medici, durante le CP_1 riunioni della Segreteria Nazionale, non avendo potuto specificare in relazione a quali procedimenti avesse assunto tale impegno. Peraltro, i testi indotti dal convenuto hanno negato in maniera netta che tale impegno sia stato assunto durante le riunioni della Segreteria Nazionale.
Non sono stati acquisiti in atti i verbali relativi a tali riunioni, dai quali si sarebbe eventualmente potuta verificare l'effettiva assunzione di tale impegno ed i suoi specifici contenuti.
In presenza di tali risultanze probatorie di contenuto contraddittorio, non è possibile ritenere sufficientemente provato quanto allegato dalla parte attrice, con la conseguenza che in relazione ai procedimenti in cui la medesima era parte anche in proprio non può essere accolta la domanda di accertamento negativo.
pagina 5 di 7 Con riferimento alla negazione della responsabilità della dott. ai sensi dell'art. 38 c.c., deve Pt_1 premettersi che la stessa parte attrice ha dedotto di aver ricoperto la carica di legale rappresentante del Sindacato dall'anno 2014 e che in più passi dell'atto di citazione è riportato che la medesima era parte processuale in relazione ai 14 giudizi quale legale rappresentante del Sindacato IC TA.
Al fine di contestare la sua responsabilità ai sensi del richiamato art. 38 c.c., la difesa di parte attrice ha dedotto:
1. che la responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ed assimilabile alla fideiussione;
2. che, in applicazione dell'art. 1957 c.c., doveva ritenersi maturata la decadenza dalla garanzia, essendo decorso il termine di sei mesi.
La ricostruzione del meccanismo di responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione in termini di ascrivibilità alla garanzia fideiussoria è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002; Sez. 3,
Sentenza n. 22982 del 07/12/2004 secondo cui “la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore”; in termini analoghi Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18792 del
02/07/2021). Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che il creditore sia decaduto dalla facoltà di far valere tale garanzia, dal momento che ha proposto domanda riconvenzionale nel giudizio n. rg.
40831/2019 avente ad oggetto la pronuncia di condanna nei confronti del Sindacato al pagamento dei compensi proprio in relazione, tra l'altro, ai 14 procedimenti oggetto della presente controversia.
Anche sotto tale profilo deve dunque ritenersi che la prospettazione di parte attrice non sia fondata, ricorrendo i presupposti per far valere la responsabilità personale e solidale della dott. Pt_1
La domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e della somma effettivamente riconosciuta come dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice;
pagina 6 di 7 - condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenutaa delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 29.9.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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