Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7297 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 04/02/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, così decidere:
1
al n. 8 P. 2 S. C anno 2007, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , il quale è rimasto contumace. CP_1
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi uno dei coniugi continua a risiedere: infatti, la vita matrimoniale si è svolta in provincia di Padova e la ricorrente vive attualmente a Castelfiorentino.
Invece, come riconosciuto dalla ricorrente, questo Tribunale non può adottare alcun provvedimento in ordine ai figli minori della coppia, dal momento che gli stessi abitano da tempo in Tunisia (v. art. 7 del regolamento citato).
2. Nel merito, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, si osserva che lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
2 negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3311/2016 pubblicata in data 06/12/2016.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(15/06/2023), erano sicuramente già trascorsi, dall'udienza presidenziale, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Vigonza (PD) in data
16/06/2007 da , n. a Durres (ALBANIA) il 14/09/1985, e Parte_1
, n. a AG (TUNISIA) il 04/11/1976, trascritto dall'Ufficiale CP_1
di Stato Civile del Comune di VIGONZA al n. 8, parte 2, serie C, anno 2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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