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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.838/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.03.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 838/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in iscritta al n. 838 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(c.f. ) n.q. di eredi dei sig.ri e ,
[...] C.F._6 Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gregorio Costantino e Francesca Franconeri;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Anita Controparte_1 P.IVA_1
Corigliano:
1
CONVENUTA
OGGETTO: Oggetto: azione di adempimento – azione di risarcimento del danno – buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , n.q. di eredi di e , convenivano in giudizio Pt_5 Parte_6 Persona_1 Persona_2 dinnanzi a questo Tribunale, per ottenere il pagamento dell'importo (residuo) Controparte_1 di € 16.353,04 in forza di nr. 12 buoni fruttiferi postali (di cui nr. 7 della serie Q/P, nr. 5 della serie
Q). Nella specie, a fondamento della domanda, gli attori deducevano: Cont a) che essi attori avevano posto all'incasso i de quibus e avevano ottenuto una somma di gran lunga inferiore a quella risultante dal calcolo degli interessi secondo le clausole previste Cont dagli stessi e ciò perché alla tipologia dei buoni aventi serie Q/P, appartenenti originariamente alla Serie P, era stato aggiunto il timbro modificativo contenente nuovi ed inferiori tassi previsti rispetto a quelli previsti dalla serie “P”, ma dette modifiche interessavano solo i primi 20 anni, ma non anche il periodo relativo agli anni dal 21° al 30°; pertanto, per gli anni dal 21° al 30°, doveva ritenersi corretta l'applicazione della tabella originariamente riportata sul retro del titolo;
c) che, quindi, in forza di tali clausole, essi attori avevano diritto alla ulteriore somma € 16.353,04. si costituiva nel presente giudizio, contestando in toto gli assunti Controparte_1 avversari e chiedendo il rigetto della domanda avversaria inquanto infondata in fatto ed in diritto, poiché la modifica dei saggi di interessi era stata determinata dalla normativa di riferimento e la liquidazione degli interessi era avvenuta sulla base della nuova normativa. La causa veniva istruita in via documentale e, infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano oralmente la causa.
2. Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per quanto di seguito esposto.
Come già rilevato nelle premesse in fatto, gli attori hanno agito per ottenere il pagamento integrale del rendimento di nr. 12 buoni fruttiferi postali, deducendo di aver diritto alla corresponsione della ulteriore somma di € 16.353,04 in relazione agli interessi maturati dal 21° al
30° anni, come da tabella originariamente riportata sul retro dei buoni stessi.
In particolare, l'azione si fonda sui seguenti buoni postali:
- buono serie Q/P n.000073 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000149 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000150 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000153 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000154 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000155 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q/P n.000161 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
2
- buono serie Q n.00097 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q n.000104 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q n.000105 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q n.000171 intestato a e;
Persona_1 Parte_1
- buono serie Q n.000172 intestato a e . Persona_1 Parte_1
Nessuna contestazione specifica viene mossa, in realtà, in relazione ai buoni della serie “Q”, (né alle relative modalità di liquidazione) e le questioni controverse riguardano esclusivamente i buoni della serie “Q/P. Ai fini della decisione della causa verranno, dunque, esclusivamente esaminate le questioni sollevate in relazione ai buoni della serie “Q/P”.
Nella specie, la questione controversa attiene alle caratteristiche dei buoni della serie “Q/P”, che sono stati emessi utilizzando i supporti cartacei della serie precedente ("P"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore dei buoni, del timbro che indica la nuova serie ("Q/P") e, sulla parte posteriore dei buoni stessi, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio;
in particolare, il nuovo timbro sostituisce graficamente gli interessi della serie “P” per gli anni dal 1° al 20°, ma sui buoni rimane visibile la tabella relativa gli interessi degli anni dal 21° al 30° per come previsti dalla vecchia serie “P”. Secondo i possessori dei titoli, dunque, la quantificazione degli interessi per gli anni dal 21° al 30° dovrebbe seguire la tabella prevista per i vecchi titoli della serie “P”, nonostante gli interessi previsti dal decreto ministeriale istitutivo della successiva serie “Q” applicabile anche alla serie
“Q/P”.
Tale impostazione è, tuttavia, smentita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ormai da tempo adottato un indirizzo pacifico secondo cui i buoni fruttiferi postali sono
“documenti di legittimazione”, utili solo ad individuare l'avente diritto alla prestazione ex art. 2002
c.c. e non il titolo giuridico (ossia un titolo di credito) fondante la pretesa e regolante i rapporti tra le parti (cfr. sentenze Cass. Civ. nr. 24715/2024; Cass. Civ. nr. 6805/2024; Cass. Civ. nr.
22619/2023; Cass. Civ. nr. 25583/2023; Cass. Civ. nr. 25587/2023; Cass. Civ. nr. 25620/2023;
Cass. Civ. nr. 25624/2023; Cass. Civ. nr. 25718/2023; Cass. Civ. nr. 26740/2023; Cass. Civ. nr.
122/2023; Cass. Civ. nr. 567/2023; Cass. Civ. nr. 4384/2022; Cass. Civ. nr. 4748/2022; Cass. Civ. nr. 4751/2022, Cass. Civ. nr. 4763/2022).
Con specifico riferimento alla serie “Q/P”, la Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza nr. Civ. nr. 24715/2024) ha definitivamente chiarito che non può essere configurata alcuna forma di affidamento tutelabile in capo al risparmiatore circa l'applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “P” in relazione all'ultimo decennio, poiché, anche sulla base delle stesse informazioni presenti sul buono, il risparmiatore era consapevole della tipologia del buono sottoscritto e, quindi, lo stesso aveva la possibilità di conoscere gli interessi relativi all'ultimo decennio semplicemente consultando le tabelle allegate al decreto ministeriale istitutivo della serie.
In proposito, la Suprema Corte ha altresì precisato che, comunque, la prevalenza del timbro successivamente apposto è coerente anche con la disciplina di cui all'art. 1342 c.c. in tema di contratti conclusi mediante moduli, dovendo – in forza della predetta disciplina - prevalere i timbri
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successivamente apposti qualora si tratti di clausole aggiunte incompatibili con quanto previsto orginariamente dai moduli stessi. Peraltro, secondo la Corte di Cassazione, aderendo alla tesi favorevole al risparmiatore, si finirebbe per creare una sorta di buono fruttifero “ibrido”, in relazione al quale dovrebbero essere corrisposti interessi afferenti a buoni di serie diverse in base al decennio di riferimento. A ciò si aggiunga che la soluzione secondo cui la misura degli interessi risulterebbe da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie "Q" provvisoriamente emessi - per mancanza dei relativi supporti cartacei - in forma di buoni della serie "Q/P" con la disciplina prevista per i buoni della serie "P" non ha alcun fondamento neppure in applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale “sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c.”; ed infatti, se i buoni sono espressamente sottoposti alla disciplina della serie "Q" e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q" si applica anche alla serie "Q/P", tanto che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa anche dal testo stesso del buono fruttifero postale. In proposito, la Corte di Cassazione valorizza altresì la circostanza che tabella della serie
“Q/P” adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni normative. Né potrebbe rilevare, sul punto, l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, poiché, secondo la Suprema Corte, “non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione” (v. sent. Cass. Civ. nr. 24715/2024). In definitiva, aderendo alla tesi dei risparmiatori, secondo la Corte di Cassazione si deformerebbe “il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati e non con quelli della serie “Q/P””; piuttosto, secondo la Suprema Corte, l'interpretazione del testo contrattuale deve correttamente raccordarsi il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, dovendo prevalere il dato della presenza di una tabella interamente sostitutiva di quella della serie 'P'. D'altro canto, a fronte della presenza del timbro della tabella sostitutiva, non vi è, sul buono, un'ulteriore espressione della volontà univoca delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione, di talchè, ai sensi dell'art. 1374 c.c., opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati per la serie dal decreto ministeriale istitutivo dello stesso (per la diversità del caso in esame da quello oggetto della sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite nr. 13979/2019 si rimanda più diffusamente a Cass. Civ. nr. 24715/2024; per ragioni di sintesi, si rileva brevemente che nella presente fattispecie non si controverte della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli). In conclusione, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sin qui richiamato, i buoni della serie “Q/P” devono essere liquidati sulla base delle sola normativa regolante i buoni della serie “Q” in quanto applicabile anche alla serie “Q/P”, senza possibilità di
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applicare i rendimenti previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del “buono” nella parte non coperta dal nuovo timbro.
Pertanto, ha correttamente liquidato i buoni applicando gli interessi Controparte_1 previsti per la serie “Q” in quanto applicabili anche alla serie “Q/P” e, conseguentemente, la domanda proposta dagli attori deve essere integralmente rigettata.
4. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di Parte_1 Pt_2
, , , , che, devono, quindi,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 essere condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel valore minimo di €
[...]
2.540,00 (causa di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da , , , Parte_7 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
2) condanna , , , , Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
, , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_5 Parte_6 da che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi, li 17 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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