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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2418/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELUSO ANDREA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/06/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 02/03/2012; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è e resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione preferenziale e residenza anagrafica dello stesso presso la figura materna.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute del figlio e scelta della residenza abituale del minore, da assumersi di comune accordo in considerazioni delle di lui inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita del minore verranno assunte in via esclusiva dal genitore presso il quale il predetto si trova di volta in volta.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza del figlio presso il padre, quest'ultimo ha il più ampio diritto/dovere di stare assieme al figlio (pernottamento compreso), previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio stesso.
In ogni caso, in mancanza di diverso accordo tra i genitori del minore, il padre ha il diritto/dovere di stare con il figlio il weekend, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica mattina.
Durante la settimana il figlio starà con la madre, ma, in ogni caso, le parti si riservano ogni più ampia libertà di determinarsi diversamente di comune accordo (sempre, ovviamente, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio ). Per_1
4) Per quanto riguarda i periodi di vacanza da trascorrere col figlio minore, i genitori hanno la più ampia libertà di determinarsi tra loro, di comune accordo, di volta in volta.
In eventuale mancanza di accordo tra le parti, per le vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori ha diritto ad avere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori provvederanno a concordare dette vacanze estive entro il 31 marzo di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, un genitore trascorrerà con le festività del 24-25 Per_1 dicembre e l'altro genitore le festività del 31 dicembre-1 gennaio, e ciò ad anni alterni.
Per le vacanze Pasquali, considerata la loro brevità, ciascuno dei genitori le trascorrerà con il figlio, in via alternata, di anno in anno.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , il padre, SI. Per_1 Parte_1
, verserà mensilmente alla madre, SI.ra , la somma di € 250,00 (euro
[...] CP_1 duecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa SI.ra IBAN: IT 92 Q 05387 12902 000 00 2127532, o, in alternativa, CP_1 anche a mani.
L'importo di detto mantenimento verrà automaticamente rivalutato ogni anno (a decorrere dalla data di emissione dell'emananda Sentenza relativa al presente Procedimento) in base agli indici ISTAT di pagina 2 di 4 aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di formali richieste al riguardo.
6) Le Spese Straordinarie per il figlio sono ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori, rinviandosi, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo del 25.9.2019 adottato dall'intestato Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
La detraibilità/deducibità fiscale delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella relativa misura percentuale di riparto delle spese stesse.
7) Gli Assegni Familiari/Assegno Unico è attribuito integralmente in favore della madre, SI.ra CP_1
[...]
8) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche relativamente al figlio minore.
9) Le spese vive e le spese legali relative al presente Procedimento sono a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.”
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
BOLOGNA (BO) il 25/06/1973 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2418/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PELUSO ANDREA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 16/06/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 02/03/2012; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è e resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione preferenziale e residenza anagrafica dello stesso presso la figura materna.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute del figlio e scelta della residenza abituale del minore, da assumersi di comune accordo in considerazioni delle di lui inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre le decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita del minore verranno assunte in via esclusiva dal genitore presso il quale il predetto si trova di volta in volta.
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza del figlio presso il padre, quest'ultimo ha il più ampio diritto/dovere di stare assieme al figlio (pernottamento compreso), previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del figlio stesso.
In ogni caso, in mancanza di diverso accordo tra i genitori del minore, il padre ha il diritto/dovere di stare con il figlio il weekend, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica mattina.
Durante la settimana il figlio starà con la madre, ma, in ogni caso, le parti si riservano ogni più ampia libertà di determinarsi diversamente di comune accordo (sempre, ovviamente, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio ). Per_1
4) Per quanto riguarda i periodi di vacanza da trascorrere col figlio minore, i genitori hanno la più ampia libertà di determinarsi tra loro, di comune accordo, di volta in volta.
In eventuale mancanza di accordo tra le parti, per le vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori ha diritto ad avere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi. I genitori provvederanno a concordare dette vacanze estive entro il 31 marzo di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, un genitore trascorrerà con le festività del 24-25 Per_1 dicembre e l'altro genitore le festività del 31 dicembre-1 gennaio, e ciò ad anni alterni.
Per le vacanze Pasquali, considerata la loro brevità, ciascuno dei genitori le trascorrerà con il figlio, in via alternata, di anno in anno.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , il padre, SI. Per_1 Parte_1
, verserà mensilmente alla madre, SI.ra , la somma di € 250,00 (euro
[...] CP_1 duecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa SI.ra IBAN: IT 92 Q 05387 12902 000 00 2127532, o, in alternativa, CP_1 anche a mani.
L'importo di detto mantenimento verrà automaticamente rivalutato ogni anno (a decorrere dalla data di emissione dell'emananda Sentenza relativa al presente Procedimento) in base agli indici ISTAT di pagina 2 di 4 aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di formali richieste al riguardo.
6) Le Spese Straordinarie per il figlio sono ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori, rinviandosi, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo del 25.9.2019 adottato dall'intestato Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
La detraibilità/deducibità fiscale delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella relativa misura percentuale di riparto delle spese stesse.
7) Gli Assegni Familiari/Assegno Unico è attribuito integralmente in favore della madre, SI.ra CP_1
[...]
8) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche relativamente al figlio minore.
9) Le spese vive e le spese legali relative al presente Procedimento sono a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.”
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
BOLOGNA (BO) il 25/06/1973 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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